14.2017.201
Riconoscimento di fallimento estero. Estensione del fallimento della società in nome collettivo italiana ai soci. Compatibilità con l’ordine pubblico svizzero
16 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.201
Lugano
16 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (riconoscimento di
fallimento estero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 5 ottobre 2017 dal curatore fallimentare
dr. RA 3, I-__________
(patrocinato dall’__________. RA 4 e dall’ RA 2
)
intesa al riconoscimento in Svizzera della sentenza 23 settembre 2015
del Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, con cui sono stati
decretati i fallimenti di
RE
1,
I-__________
e
dei soci
PI
1, I-__________
PI 2, I-__________
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2017 presentato dal curatore dr.
RA 3 contro la decisione emessa il 17 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con sentenza del 23 settembre 2015 (n. __________), il Tribunale
ordinario di __________, prima Sezione civile, ha dichiarato il fallimento
della RE 1 così come dei soci (e coniugi) PI 1 e PI 2, e ha nominato quale
curatore del fallimento il dr. RA 3.
B. Con sentenza del 17
ottobre 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza
del curatore RA 3 volta al riconoscimento in Svizzera dei tre fallimenti
decretati in Italia, ritenendo che la sentenza italiana non specificasse l’estensione
del fallimento anche ai soci della società in nome collettivo e che gli unici
beni situati in Svizzera indicati dall’istante risultavano appartenere al
socio PI 2 e non alla società. Per il medesimo motivo, il Pretore ha respinto
anche la richiesta di provvedimenti conservativi in via supercautelare
presentata con l’istanza.
C. Contro
la decisione appena citata, il curatore ha interposto reclamo il 31 ottobre
2017 e ne ha postulato l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’istanza. In via supercautelare egli ha anche chiesto di accogliere “l’istanza supercautelare di azione dei provvedimenti
conservativi ai sensi dell’art. 168 LDIP”.
D. Con
decisione del 24 novembre 2017, la Camera ha parzialmente accolto l’istanza
supercautelare facendo ordine all’Ufficio fallimenti (UF) di Lugano di
procedere immediatamente a inventariare il conto n. __________ intestato a PI 2
presso la C__________ SA di L__________ (con divieto di effettuare pagamenti da
tale conto) e la cassetta di sicurezza presa in locazione dallo stesso PI 2, apponendovi
Fatti
i suoi sigilli. Ha parimenti ordinato all’UF d’inventariare presso l’__________
SA (in seguito l’__________) la polizza n. __________ intestata al socio PI 2 e
a vietargli di pagare indennità in virtù di tale polizza. La Camera ha infine
ordinato la notificazione dell’istanza, della decisione impu-gnata e del reclamo
a PI 2 e ad PI 1, e per il loro tramite alla RE 1, ed è stato assegnato loro un
termine per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza cautelare e
all’istanza di riconoscimento.
E. La
notifica della predetta ordinanza ai soci non essendo andata a buon fine per l’inesattezza
dell’indirizzo fornito dall’istante, è stata rinnovata il 10 gennaio 2018 al
nuovo recapito comunicato dall’istante. PI 1 l’ha ritirata il 22 gennaio 2018
mentre PI 2 l’ha respinta lo stesso giorno. Entro il termine di dieci giorni
impartito loro, essi non hanno presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto
straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 segg. LDIP, fatti salvi
eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP),
inesistenti nelle relazioni tra la Svizzera e l’Italia (sentenza della CEF
14.2001
/14.2004.34 del 15 settembre 2004 consid. 2). Salvo disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la
procedura di riconoscimento di un fallimento estero è disciplinata dagli art.
338.
segg. CPC (art. 335 cpv. 3 CPC).
2.
La
sentenza impugnata – emanata in materia di riconoscimento di un fallimento
estero – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad
art. 167 LDIP) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 2 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata ai patrocinatori
del curatore fallimentare il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
3.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a-c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il
riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) la decisione da delibare
decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP;
2) paia verosimile l’esistenza
di beni del fallito nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel
Cantone Ticino);
3) il fallimento sia stato
pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;
4) l’istante sia abilitato a
chiedere il riconoscimento;
5) all’istanza di
riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
6) detto giudizio risulti
esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
7) non sussistano motivi di
rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia
manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale
(cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all’istanza deve essere allegato un
documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente
secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo
congruo per presentare le proprie difese;
8) lo Stato in cui è stato
pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
4.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che il Tribunale ordinario di __________
avesse dichiarato il fallimento solo della società in nome collettivo, e non
esplicitamente anche dei soci, ciò che a suo parere impediva il riconoscimento
in Svizzera dell’estensione del fallimento ai soci, sebbene tale estensione
sia prevista dall’art. 147 comma 1 della legge fallimentare italiano, poiché
oggetto della delibazione è la sentenza di fallimento e non la legge.
Secondo
il Pretore manca poi un altro presupposto, quello del domicilio dei soci in
Italia, il decreto da delibare essendo silente al riguardo. D’altronde, osserva
il primo giudice, pure il fallimento della società non può essere riconosciuto
perché gli unici beni situati in Svizzera indicati nell’istanza risultano di
pertinenza di PI 2 e non della RE 1.
5.
Nel
reclamo il curatore fallimentare si dilunga sull’istituto dell’estensione del
fallimento ai soci e sulla sua compatibilità con l’ordine pubblico svizzero. Il
problema è però un altro, giacché il Pretore non ha invocato alcuna violazione
dell’ordine pubblico svizzero. In realtà, la motivazione della sentenza
impugnata è errata perché nella sua sentenza del 23 settembre 2015 la prima
sezione del Tribunale ordinario di __________ ha esplicitamente dichiarato “il
fallimento della RE 1 […], di PI 1 […] e di PI 2 […]” (doc. C annesso all’istanza,
pag. 2). Indubbiamente, quindi, il fallimento è stato decretato anche nei
confronti dei soci personalmente.
6.
Anche gli altri presupposti per il riconoscimento della decisione di
fallimento italiana in Svizzera (sopra consid. 3) sono dati, e ciò sia per la
società che per i soci PI 1 e PI 2. In effetti, l’istanza
è stata presentata dal curatore fallimentare (doc. A e B), il giudizio italiano
risulta provvisoriamente esecutivo in Italia e ne è stato prodotto un esemplare
completo e autenticato (doc. C), non s’intravvedono motivi d’incompatibilità
con l’ordine pubblico materiale o formale svizzero, in particolare per
quanto riguarda l’estensione del fallimento della società ai soci (DTF 126 III
109.
i.f.; sentenza della CEF 14.2005.7/8 dell’8 giugno 2005
consid. 3.6/a) e la citazione dei debitori contumaci (il fallimento è stato
chiesto dallo stesso rappresentante legale della società, doc. C pag. 1), e infine l’Italia è considerata concedere la
reciprocità (DTF 126 III 106 consid. 2/d).
6.1
È d’altronde adempiuto anche il
presupposto dell’interesse degno di protezione e della
competenza territoriale del giudice adito, siccome il socio PI 2 risulta
titolare di un conto e di una cassetta di sicurezza presso la succursale
luganese della CDB 2 SA (doc. D e F, ultima pagina [posizione “Location coffre annuel 2016”] accluso all’istanza) e di una polizza d’assicurazione previdenziale
presso l’__________ con un valore di riscatto di € 48'492.15 al 1° ottobre 2016 (doc. H). Il fatto che l’istante
non abbia reso verosimile l’esistenza in Svizzera di beni di pertinenza della
società e dell’altra socia non osta al riconoscimento della decisione italiana,
che ha carattere unitario.
6.2
Il fallimento è stato pronunciato nello Stato – l’Italia – in cui la
società fallita ha la sede e i soci il domicilio (v. i certificati di residenza
richiesti dalla Camera).
7.
In
definitiva, il reclamo va accolto, e dal momento che la causa è matura per il
giudizio, la Camera può statuire essa stessa sull’istanza e riconoscere in
Svizzera la sentenza 23 settembre 2015 del Tribunale ordinario di
Como (art. 317 cpv. 3
lett. b CPC).
8.
Le
spese processuali relative al presente giudizio e al decreto cautelare del 24
novembre 2017, il cui importo è determinato in funzione della tariffa
giudiziaria cantonale (art. 96 CPC, 1 e 14 LTG), oltre alle spese dell’ufficio
dei fallimenti riferite al periodo fino all’eventuale sospensione per mancanza
di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art.
232.
LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante (art. 169 cpv. 1 LEF
per analogia) (Kaufmann-Kohler/Rigozzi in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP; Braconi, op. cit., n. 15 ad art. 167 LDIP).
9.
La
decisione che concede il riconoscimento dev’essere
pubblicata e comunicata agli uffici di esecuzione e dei fallimenti, così come
agli uffici dei registri fondiario e di commercio (art. 169 cpv. 1 LDIP).
Contro la stessa è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, senza
riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 135 III 569; Braconi, op. cit., n. 18 ad art. 167).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è
annullata e così riformata;
1. L’istanza
è accolta.
1.1 Di
conseguenza, il fallimento della RE 1, I-__________, come pure dei soci PI 1,
I-__________, e PI 2, I-__________, decretato il 23 settembre 2015 dal
Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1 Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché proceda alla
liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti
situati in Svizzera.
1.1.2 Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento
secondario sono a carico e da anticipare dall’istante, nella misura richiesta
dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
1.2 È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 1'500.–, è posta a carico
dell’istante.
3. Notificazione a:
–;
– PI 1, __________, __________;
– PI 2, __________,
__________;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).