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Decisione

14.2017.201

Riconoscimento di fallimento estero. Estensione del fallimento della società in nome collettivo italiana ai soci. Compatibilità con l’ordine pubblico svizzero

16 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi sigilli. Ha parimenti ordinato all’UF d’inventariare presso l’__________

SA (in seguito l’__________) la polizza n. __________ intestata al socio PI 2 e

a vietargli di pagare indennità in virtù di tale polizza. La Camera ha infine

ordinato la notificazione dell’istanza, della decisione impu-gnata e del reclamo

a PI 2 e ad PI 1, e per il loro tramite alla RE 1, ed è stato assegnato loro un

termine per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza cautelare e

all’istanza di riconoscimento.

E. La

notifica della predetta ordinanza ai soci non essendo andata a buon fine per l’inesattezza

dell’indirizzo fornito dall’istante, è stata rinnovata il 10 gennaio 2018 al

nuovo recapito comunicato dall’istante. PI 1 l’ha ritirata il 22 gennaio 2018

mentre PI 2 l’ha respinta lo stesso giorno. Entro il termine di dieci giorni

impartito loro, essi non hanno presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto

straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 segg. LDIP, fatti salvi

eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP),

inesistenti nelle relazioni tra la Svizzera e l’Italia (sentenza della CEF

14.2001

/14.2004.34 del 15 settembre 2004 consid. 2). Salvo disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la

procedura di riconoscimento di un fallimento estero è disciplinata dagli art.

338.

segg. CPC (art. 335 cpv. 3 CPC).

2.

La

sentenza impugnata – emanata in materia di riconoscimento di un fallimento

estero – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice

dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad

art. 167 LDIP) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 2 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata ai patrocinatori

del curatore fallimentare il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

3.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a-c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il

riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) la decisione da delibare

decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP;

2) paia verosimile l’esistenza

di beni del fallito nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel

Cantone Ticino);

3) il fallimento sia stato

pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;

4) l’istante sia abilitato a

chiedere il riconoscimento;

5) all’istanza di

riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

6) detto giudizio risulti

esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

7) non sussistano motivi di

rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia

manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale

(cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all’istanza deve essere allegato un

documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente

secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo

congruo per presentare le proprie difese;

8) lo Stato in cui è stato

pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

4.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che il Tribunale ordinario di __________

avesse dichiarato il fallimento solo della società in nome collettivo, e non

esplicitamente anche dei soci, ciò che a suo parere impediva il riconoscimento

in Svizzera del­l’estensione del fallimento ai soci, sebbene tale estensione

sia prevista dall’art. 147 comma 1 della legge fallimentare italiano, poiché

oggetto della delibazione è la sentenza di fallimento e non la legge.

Secondo

il Pretore manca poi un altro presupposto, quello del domicilio dei soci in

Italia, il decreto da delibare essendo silente al riguardo. D’altronde, osserva

il primo giudice, pure il fallimento della società non può essere riconosciuto

perché gli unici beni situati in Svizzera indicati nell’istanza risultano di

pertinenza di PI 2 e non della RE 1.

5.

Nel

reclamo il curatore fallimentare si dilunga sull’istituto del­l’estensione del

fallimento ai soci e sulla sua compatibilità con l’ordine pubblico svizzero. Il

problema è però un altro, giacché il Pretore non ha invocato alcuna violazione

dell’ordine pubblico svizzero. In realtà, la motivazione della sentenza

impugnata è errata perché nella sua sentenza del 23 settembre 2015 la prima

sezione del Tribunale ordinario di __________ ha esplicitamente dichiarato “il

fallimento della RE 1 […], di PI 1 […] e di PI 2 […]” (doc. C annesso all’istanza,

pag. 2). Indubbiamente, quindi, il fallimento è stato decretato anche nei

confronti dei soci personalmente.

6.

Anche gli altri presupposti per il riconoscimento della decisione di

fallimento italiana in Svizzera (sopra consid. 3) sono dati, e ciò sia per la

società che per i soci PI 1 e PI 2. In effetti, l’istanza

è stata presentata dal curatore fallimentare (doc. A e B), il giudizio italiano

risulta provvisoriamente esecutivo in Italia e ne è stato prodotto un esemplare

completo e autenticato (doc. C), non s’intravvedono motivi d’incompatibilità

con l’ordine pubblico materiale o formale svizzero, in particolare per

quanto riguarda l’estensione del fallimento della società ai soci (DTF 126 III

109.

i.f.; sentenza della CEF 14.2005.7/8 dell’8 giugno 2005

consid. 3.6/a) e la citazione dei debitori contumaci (il fallimento è stato

chiesto dallo stesso rappresentante legale della società, doc. C pag. 1), e infine l’Italia è considerata concedere la

reciprocità (DTF 126 III 106 consid. 2/d).

6.1

È d’altronde adempiuto anche il

presupposto dell’interesse degno di protezione e della

competenza territoriale del giudice adito, siccome il socio PI 2 risulta

titolare di un conto e di una cassetta di sicurezza presso la succursale

luganese della CDB 2 SA (doc. D e F, ultima pagina [posizione “Location coffre annuel 2016”] accluso all’istanza) e di una polizza d’assicu­­razione previdenziale

presso l’__________ con un valore di riscatto di € 48'492.15 al 1° ottobre 2016 (doc. H). Il fatto che l’istante

non abbia reso verosimile l’esistenza in Svizzera di beni di pertinenza della

società e dell’altra socia non osta al riconoscimento della decisione italiana,

che ha carattere unitario.

6.2

Il fallimento è stato pronunciato nello Stato – l’Italia – in cui la

società fallita ha la sede e i soci il domicilio (v. i certificati di residenza

richiesti dalla Camera).

7.

In

definitiva, il reclamo va accolto, e dal momento che la causa è matura per il

giudizio, la Camera può statuire essa stessa sul­l’istanza e riconoscere in

Svizzera la sentenza 23 settembre 2015 del Tribunale ordinario di

Como (art. 317 cpv. 3

lett. b CPC).

8.

Le

spese processuali relative al presente giudizio e al decreto cautelare del 24

novembre 2017, il cui importo è determinato in funzione della tariffa

giudiziaria cantonale (art. 96 CPC, 1 e 14 LTG), oltre alle spese dell’ufficio

dei fallimenti riferite al periodo fino all’eventuale sospensione per mancanza

di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art.

232.

LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante (art. 169 cpv. 1 LEF

per analogia) (Kaufmann-Kohler/Rigozzi in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP; Braco­ni, op. cit., n. 15 ad art. 167 LDIP).

9.

La

decisione che concede il riconoscimento dev’essere

pubblicata e comunicata agli uffici di esecuzione e dei fallimenti, così come

agli uffici dei registri fondiario e di commercio (art. 169 cpv. 1 LDIP).

Contro la stessa è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, senza

riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 135 III 569; Braconi, op. cit., n. 18 ad art. 167).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è

annullata e così riformata;

1. L’istanza

è accolta.

1.1 Di

conseguenza, il fallimento della RE 1, I-__________, come pure dei soci PI 1,

I-__________, e PI 2, I-__________, decretato il 23 settembre 2015 dal

Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1 Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché proceda alla

liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti

situati in Svizzera.

1.1.2 Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento

secondario sono a carico e da anticipare dall’istante, nella misura richiesta

dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

1.2 È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 1'500.–, è posta a carico

dell’istante.

3. Notificazione a:

–;

– PI 1, __________, __________;

– PI 2, __________,

__________;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).