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Decisione

14.2017.202

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto pubblicitario firmato dall’escusso quale rappresentante (gerente) della società debitrice. Mancanza d’identità tra escusso e debitrice

10 aprile 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

settembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo del Gambarogno. Il convenuto non ha inoltrato osservazioni

scritte.

C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2017, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta limitatamente a fr. 430.– oltre agli accessori, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2017, la CO

1 ha dichiarato: “arrivati a questo punto spiacevole, rinunciamo di nostra spontanea

volontà ai 430.– più 8% iva. Chiaramente alle condizioni che ognuno di noi si

faccia carico delle proprie spese, noi dei costi già sostenuti per il precetto

più giudicatura di pace. E voi del restante”.

Con

replica spontanea dell’8 gennaio 2018 l’escusso, preso atto delle osservazioni

di controparte, ha affermato di non essere disposto a rinunciare alle spese,

tasse e ripetibili di prima e seconda istanza e ha chiesto l’emanazione della

decisione “pure alla luce dell’acquiescenza

della resistente in giudizio”.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28

ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede,

sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede,

fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza

di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art.

326.

cpv. 1 CPC la rivista annessa alle osservazioni al reclamo – di cui era

stato prodotto solo un estratto in prima sede –, è inammissibile oltre ad

essere senza rilievo per l’odierno giudizio.

2.

Contrariamente

a quanto insinua RE 1 nella sua replica spontanea,

non si può considerare che la CO 1, con le proprie osservazioni, abbia aderito

al reclamo, poiché si è limitata a proporre un accordo all’escusso a condizioni

ben precise. Condizioni che RE 1, in tutta evidenza, non ha accettato, sicché

la causa non può essere stralciata dai ruoli per acquiescenza o perché

diventata senza oggetto, il precetto esecutivo non potendosi reputare ritirato.

3.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto sottoscritto

tra le parti il 29 agosto 2017 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente a fr. 430.–

oltre agli accessori. Il giudice di prime cure ha ravvisato una discrepanza tra

la pretesa risultante dal contratto in questione e la somma richiesta nell’istanza

(fr. 696.60, a cui andrebbero aggiunti fr. 53.30 e fr. 100.–

oltre agli interessi del 5% dal 13 aprile 2017), ritenendo detti importi non

verificabili.

5.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di essere giunto a una decisione

manifestamente errata tanto nel­l’apprezzamento dei fatti quanto nelle conseguenze

giuridiche. Egli sostiene infatti che non vi sia alcun titolo di rigetto dell’oppo­­sizione

datato 29 agosto 2017 e contesta che vi sia identità tra il debitore della

prestazione professionale fornita dall’escutente – la __________, ora in

liquidazione, di cui egli è socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto

esecutivo e nell’istan­­za, ovvero sé stesso.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto.

6.1

Ora,

sarà pur vero in concreto che il contratto pubblicitario prodotto dall’istante

non reca la data del 29 agosto 2017 (figurante sulla seconda diffida) erroneamente

indicata dal Giudice di pace bensì quella del 3 aprile 2015, ma ad ogni buon

conto il contratto in questione rappresenta certamente un riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 430.– più l’IVA dell’8%

esplicitamente pattuito dalle parti.

6.2

Il

problema è che questo contratto pubblicitario è intestato alla __________, mentre

RE 1 è indicato solo come “persona

responsabile” della società medesima, sicché, già di

primo acchito, non sussiste identità tra escusso e debitore. Non risulta del

resto in alcun modo da quel documento che RE 1 abbia firmato il contratto in

nome e per conto proprio invece che per la società. Al contrario, il contratto

reca in calce, unitamente

alla firma di RE 1, il timbro della __________ la cui designazione sociale

(“Sagl”) non permette nemmeno di ritenere ch’egli abbia

agito in nome e per conto di una ditta individuale a lui riconducibile.

A

nulla vale in tal senso l’obiezione della CO 1, secondo cui RE 1 avrebbe accettato

il paragrafo 7 delle condizioni generali, che recita: “La persona che pone legalmente la propria firma in

calce conferma di poter rappresentare legalmente il committente. Il rappresentante

senza delega del committente deve pagare il prezzo netto”. Anzi, l’accettazione della succitata

clausola non fa altro che dimostrare che l’escusso ha agito quale

rappresentante della società committente e quindi debitrice. Per abbondanza, non

si può non rilevare come la medesima CO 1 abbia scritto nella rubrica

osservazioni della domanda di esecuzione “Contratto firmato con RE 1 per __________ in

liquidazione” e abbia indirizzato la fattura dell’11

settembre 2017, il richiamo del 26 luglio 2017 e la diffida di pagamento del 29

agosto 2017 acclusi all’i­­stanza alla __________ e non al reclamante. Escusso

e debitore non sono quindi la medesima persona, ciò che il Giudice di pace

avrebbe dovuto constatare d’ufficio (sopra consid. 6), ragione per cui il

reclamo merita accoglimento, nel senso della reiezione dell’istanza.

7.

In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono

essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal

momento ch’egli non ha presentato osservazioni in prima sede. La parte

eccedente dell’anticipo, fissato per errore in fr. 430.–, va retrocessa al

reclamante ove non sia da compensare con eventuali altre spese a suo carico.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 430.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 140.–, anticipate dalla

parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere

a RE 1 fr. 100.– a titolo di ripetibili. Fatta salva la compensazione con

eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 350.– è restituita al

reclamante.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).