14.2017.202
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto pubblicitario firmato dall’escusso quale rappresentante (gerente) della società debitrice. Mancanza d’identità tra escusso e debitrice
10 aprile 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.202
Lugano
10 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 167/SP/17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 11 settembre
2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 1° settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 696.60, indicando quale titolo di
credito il “Contratto N° 621
InfoSport&Cultura”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
settembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo del Gambarogno. Il convenuto non ha inoltrato osservazioni
scritte.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2017, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 430.– oltre agli accessori, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 30.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2017, la CO
1 ha dichiarato: “arrivati a questo punto spiacevole, rinunciamo di nostra spontanea
volontà ai 430.– più 8% iva. Chiaramente alle condizioni che ognuno di noi si
faccia carico delle proprie spese, noi dei costi già sostenuti per il precetto
più giudicatura di pace. E voi del restante”.
Con
replica spontanea dell’8 gennaio 2018 l’escusso, preso atto delle osservazioni
di controparte, ha affermato di non essere disposto a rinunciare alle spese,
tasse e ripetibili di prima e seconda istanza e ha chiesto l’emanazione della
decisione “pure alla luce dell’acquiescenza
della resistente in giudizio”.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede,
sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede,
fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza
di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art.
326.
cpv. 1 CPC la rivista annessa alle osservazioni al reclamo – di cui era
stato prodotto solo un estratto in prima sede –, è inammissibile oltre ad
essere senza rilievo per l’odierno giudizio.
2.
Contrariamente
a quanto insinua RE 1 nella sua replica spontanea,
non si può considerare che la CO 1, con le proprie osservazioni, abbia aderito
al reclamo, poiché si è limitata a proporre un accordo all’escusso a condizioni
ben precise. Condizioni che RE 1, in tutta evidenza, non ha accettato, sicché
la causa non può essere stralciata dai ruoli per acquiescenza o perché
diventata senza oggetto, il precetto esecutivo non potendosi reputare ritirato.
3.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto sottoscritto
tra le parti il 29 agosto 2017 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente a fr. 430.–
oltre agli accessori. Il giudice di prime cure ha ravvisato una discrepanza tra
la pretesa risultante dal contratto in questione e la somma richiesta nell’istanza
(fr. 696.60, a cui andrebbero aggiunti fr. 53.30 e fr. 100.–
oltre agli interessi del 5% dal 13 aprile 2017), ritenendo detti importi non
verificabili.
5.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di essere giunto a una decisione
manifestamente errata tanto nell’apprezzamento dei fatti quanto nelle conseguenze
giuridiche. Egli sostiene infatti che non vi sia alcun titolo di rigetto dell’opposizione
datato 29 agosto 2017 e contesta che vi sia identità tra il debitore della
prestazione professionale fornita dall’escutente – la __________, ora in
liquidazione, di cui egli è socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto
esecutivo e nell’istanza, ovvero sé stesso.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto.
6.1
Ora,
sarà pur vero in concreto che il contratto pubblicitario prodotto dall’istante
non reca la data del 29 agosto 2017 (figurante sulla seconda diffida) erroneamente
indicata dal Giudice di pace bensì quella del 3 aprile 2015, ma ad ogni buon
conto il contratto in questione rappresenta certamente un riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 430.– più l’IVA dell’8%
esplicitamente pattuito dalle parti.
6.2
Il
problema è che questo contratto pubblicitario è intestato alla __________, mentre
RE 1 è indicato solo come “persona
responsabile” della società medesima, sicché, già di
primo acchito, non sussiste identità tra escusso e debitore. Non risulta del
resto in alcun modo da quel documento che RE 1 abbia firmato il contratto in
nome e per conto proprio invece che per la società. Al contrario, il contratto
reca in calce, unitamente
alla firma di RE 1, il timbro della __________ la cui designazione sociale
(“Sagl”) non permette nemmeno di ritenere ch’egli abbia
agito in nome e per conto di una ditta individuale a lui riconducibile.
A
nulla vale in tal senso l’obiezione della CO 1, secondo cui RE 1 avrebbe accettato
il paragrafo 7 delle condizioni generali, che recita: “La persona che pone legalmente la propria firma in
calce conferma di poter rappresentare legalmente il committente. Il rappresentante
senza delega del committente deve pagare il prezzo netto”. Anzi, l’accettazione della succitata
clausola non fa altro che dimostrare che l’escusso ha agito quale
rappresentante della società committente e quindi debitrice. Per abbondanza, non
si può non rilevare come la medesima CO 1 abbia scritto nella rubrica
osservazioni della domanda di esecuzione “Contratto firmato con RE 1 per __________ in
liquidazione” e abbia indirizzato la fattura dell’11
settembre 2017, il richiamo del 26 luglio 2017 e la diffida di pagamento del 29
agosto 2017 acclusi all’istanza alla __________ e non al reclamante. Escusso
e debitore non sono quindi la medesima persona, ciò che il Giudice di pace
avrebbe dovuto constatare d’ufficio (sopra consid. 6), ragione per cui il
reclamo merita accoglimento, nel senso della reiezione dell’istanza.
7.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono
essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal
momento ch’egli non ha presentato osservazioni in prima sede. La parte
eccedente dell’anticipo, fissato per errore in fr. 430.–, va retrocessa al
reclamante ove non sia da compensare con eventuali altre spese a suo carico.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 430.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 140.–, anticipate dalla
parte istante, sono poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere
a RE 1 fr. 100.– a titolo di ripetibili. Fatta salva la compensazione con
eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 350.– è restituita al
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).