14.2017.203
Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione di assegni di prima infanzia indebitamente percepiti. Situazione economica difficile dell’escusso. Solidarietà
12 dicembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.203
Lugano
12 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promosse con istanze 21 agosto
2017 dalla
Cassa cantonale per gli assegni familiari, Bellinzona
contro, rispettivamente
RE 1, __________
RE 2, __________
giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2017 presentato da RE 1 e RE 2
contro le decisioni emesse il 16 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi il 7 marzo
2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la Cassa cantonale per gli
assegni familiari ha escusso solidalmente i conviventi RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 1'542.– ognuno,
indicando quale titolo di credito la decisione 22 giugno 2016 di restituzione
degli assegni di prima infanzia da loro indebitamente percepiti, che è passata
in giudicato, con decisione del 12 agosto 2016, dopo la reiezione del reclamo
da essi interposto;
che
avendo sia RE 1 che RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo,
con istanze del 21 agosto 2017 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ne
ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino;
che
nel termine impartito, i convenuti non hanno presentato osservazioni
scritte alle istanze;
che statuendo con due decisioni separate del 16 ottobre 2017, il Giudice
di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascuno di loro le spese
processuali di fr. 170.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un unico reclamo del 25 ottobre 2017 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e la reiezione delle
istanze;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 25 ottobre 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 e a RE 2 il 17
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Fatti
326 cpv. 1 CPC);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III
142, consid. 4.1.1);
che
nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato a ragione che la
decisione del 22 giugno 2016 (doc. 2 accluso all’istanza) con cui la Cassa istante
ha ordinato a RE 1 e a RE 2 la restituzione degli assegni di prima infanzia indebitamente
percepiti nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2015, ammontanti a fr. 1'542.–,
è parificabile a sentenza esecutiva in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e
giustifica pertanto il rigetto definitivo delle opposizioni;
che
tale decisione risulta infatti esecutiva (e persino passata in giudicato), siccome
sia il reclamo sia la domanda di condono presentati il 21 luglio 2016 sono
stati respinti dall’Istituto delle assicurazioni sociali con decisioni
rispettivamente del 12 agosto 2016 (doc. 3) e del 27 settembre 2016 (doc. 4);
che
d’altronde gli escussi, rimasti silente in prima sede, non hanno dimostrato
alcuna eccezione nel senso dell’art. 81 LEF;
che
Considerandi
nel reclamo RE 1 e RE 2 fanno valere sostanzialmente di non essere finanziariamente
in grado di restituire quanto richiesto;
che
censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria
può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione (sentenze della
CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e
14.2014.173
del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie dei reclamanti si potrà, se del caso, tenere conto
in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali
redditi loro non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che
eccede il loro minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che
quanto alla loro pretesa buona fede, è questione da loro sollevata con il reclamo
all’Istituto delle assicurazioni sociali e dallo stesso Istituto respinta, su
cui il giudice del rigetto non può pronunciarsi, siccome, come ricordato sopra,
esula dalla sua competenza ed è comunque passato in giudicato;
che,
infine, non appena l’uno dei reclamanti, o entrambi, avranno pagato l’importo
posto in esecuzione (fr. 1'542.–), il debito di ambedue si estinguerà
completamente (art. 147 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.158/159 dell’11
dicembre 2015 consid. 6.4, RtiD 2016 II 646 n. 33c [massima]);
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versano i reclamanti
(gravati da attestati di carenza di beni anche recenti) inducono a prescindere
– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'542.–
(art. 52 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).