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Decisione

14.2017.203

Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione di assegni di prima infanzia indebitamente percepiti. Situazione economica difficile dell’escusso. Solidarietà

12 dicembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

326 cpv. 1 CPC);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’e­­manazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III

142, consid. 4.1.1);

che

nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato a ragione che la

decisione del 22 giugno 2016 (doc. 2 accluso all’istanza) con cui la Cassa istante

ha ordinato a RE 1 e a RE 2 la restituzione degli assegni di prima infanzia indebitamente

percepiti nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2015, ammontanti a fr. 1'542.–,

è parificabile a sentenza esecutiva in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e

giustifica pertanto il rigetto definitivo delle opposizioni;

che

tale decisione risulta infatti esecutiva (e persino passata in giudicato), siccome

sia il reclamo sia la domanda di condono presentati il 21 luglio 2016 sono

stati respinti dall’Istituto delle assicurazioni sociali con decisioni

rispettivamente del 12 agosto 2016 (doc. 3) e del 27 settembre 2016 (doc. 4);

che

d’altronde gli escussi, rimasti silente in prima sede, non hanno dimostrato

alcuna eccezione nel senso dell’art. 81 LEF;

che

Considerandi

nel reclamo RE 1 e RE 2 fanno valere sostanzialmente di non essere finanziariamente

in grado di restituire quanto richiesto;

che

censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria

può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sentenze della

CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e

14.2014.173

del 10 settembre 2014);

che

delle difficoltà finanziarie dei reclamanti si potrà, se del caso, tenere conto

in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali

redditi loro non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che

eccede il loro minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che

quanto alla loro pretesa buona fede, è questione da loro sollevata con il reclamo

all’Istituto delle assicurazioni sociali e dallo stesso Istituto respinta, su

cui il giudice del rigetto non può pronunciarsi, siccome, come ricordato sopra,

esula dalla sua competenza ed è comunque passato in giudicato;

che,

infine, non appena l’uno dei reclamanti, o entrambi, avranno pagato l’importo

posto in esecuzione (fr. 1'542.–), il debito di ambedue si estinguerà

completamente (art. 147 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.158/159 dell’11

dicembre 2015 consid. 6.4, RtiD 2016 II 646 n. 33c [massima]);

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versano i reclamanti

(gravati da attestati di carenza di beni anche recenti) inducono a prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'542.–

(art. 52 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).