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Decisione

14.2017.204

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni di seconda istanza che rinviano a precedenti decreti cautelari. Alimenti per figlio maggiorenne. Provvigione ad litem e ripetibili quali titoli di rigett

21 giugno 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con due decisioni distinte del 28 dicembre 2012, la prima Camera civile

del Tribunale d’appello ha statuito su due appelli interposti da CO 1, il

primo, del 20 aprile 2006, volto alla riforma del decreto cautelare del 5

aprile 2006 (inc. __________), e il secondo, del 23 aprile 2007, tendente alla

modifica di alcuni punti – tra cui quelli relativi ai contributi alimentari

durante la cau­sa – stabiliti nella sentenza di divorzio (inc. __________). In

parziale accoglimento dei due appelli, con la prima sentenza i giudici di

seconda istanza hanno, segnatamente, modificato gli importi dei contributi

alimentari dovuti a CO 1 e CO 2 stabiliti col suddetto decreto cautelare. Con

la seconda l’appello, nella misura in cui concerneva i contributi provvisionali

stabiliti nella sentenza di divorzio, è stato considerato irricevibile siccome

manifestamente tardivo, mentre nel merito la sentenza impugnata è stata riformata

nel senso che “[…] la successione fu PINT1 1 è tenuta a rifondere alla

convenuta la somma di fr. 1'200.–”.

C. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 13 marzo 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha

escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 106'693.90 oltre

agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, indicando quale titolo di credito

le “sentenze del Tribunale d’appello

28 dicembre 2012, cresciute in giudicato”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 giugno

2017 CO 1, unitamente alla figlia CO 2, ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 5 settembre 2017, chiedendo che la pretesa venisse

limitata a fr. 6'150.–. Con una breve replica inoltrata spontaneamente il

12 settembre 2017, le istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta producendo un

allegato scritto di duplica in occasione dell’udienza di discussione tenutasi

il 5 ottobre 2017.

E. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza promossa da CO 2, ponendo a carico di quest’ultima le spese

processuali di fr. 100.– e le ripetibili in ragione di fr. 1'000.– a

favore di RE 1. Egli ha invece parzialmente accolto quella presentata da CO 1 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta

limitatamente a fr. 96'693.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio

2013, ponendo le spese processuali (anticipate dall’istante a concorrenza di fr. 300.–)

a carico di RE 1 in ragione di fr. 270.–, con l’obbligo di rifondere a CO

1 fr. 2'700.– a titolo di ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2017 per ottenerne in

via principale l’annullamento e l’accoglimento parziale dell’i­­stanza di CO 1

limitatamente a fr. 6'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio

2013 e in via subordinata il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore

per nuovo giudizio. Con decreto del 22 novembre 2017 il presidente della Camera

ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, nel senso che ha

limitato l’esecuzione della sentenza impugnata alla parte del credito che

eccede l’importo di fr. 6'150.– riconosciuto dall’escus­­sa, oltre agli

interessi del 5% dal 1° febbraio 2013. Nelle loro osservazioni

del 7 dicembre 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 novembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 30 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

È pertanto irricevibile la petizione presentata il 18 ottobre 2017 da CO 1 e CO

2.

davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 e

prodotta da quest’ultima per la prima volta col reclamo (doc. 1).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto esclu­so che CO 2, poiché

non è indicata quale creditrice sul precetto esecutivo benché sia maggiorenne,

potesse procedere nei confronti di RE 1 o che la madre agisse quale sua

sostituta processuale. Egli ha tuttavia riconosciuto a CO 1 la facoltà di

escutere la convenuta anche per i contributi alimentari a favore della figlia,

giacché essi si riferiscono a un periodo in cui quest’ultima era ancora

minorenne. Il primo giudice ha in seguito esaminato, sulla base della

documentazione agli atti e separandoli per i periodi tra il 1° e il 31 gennaio

2006, tra il 1° febbraio 2006 e il 15 marzo 2007 e tra il 16 marzo 2007 e il 30

aprile 2011, i singoli crediti pretesi dall’istante, concludendo che i

contributi maturati da quest’ultima e dalla figlia CO 2 per il periodo

richiesto ammontano complessivamente a fr. 285'409.50. Da tale importo,

oltre alla somma di fr. 175'059.10 già dedotta dal­l’istante, egli ha pure

detratto fr. 13'992.– relativi ai pagamenti diretti effettuati da PINT1 1

a tacitamento degli oneri ipotecari maturati dal 1° gennaio 2006 al 15 marzo

2007, concludendo che il saldo ancora scoperto per i contributi alimentari

dovuti am­monta a fr. 96'358.40. Ha poi considerato che le sentenze prodotte

costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per la provvigione ad litem di fr. 15'000.–

e per il saldo delle ripetibili di fr. 1'150.–. Accogliendo infine l’eccezione

di compensazione sollevata dall’escussa, il magistrato ha in definitiva

rigettato l’oppo­­sizione per fr. 96'693.90 (anziché 106'693.90), oltre

agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.

4.

Nel

suo corposo reclamo, in sintesi RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver

fondato il proprio giudizio su documenti non indicati quali titoli di rigetto

né consegnati agli atti. Contesta nuovamente che le sentenze del Tribunale d’appello

prodotte dalle istanti costituiscano un valido titolo di rigetto dell’opposizio­­ne,

giacché gli importi pretesi non scaturiscono né dai loro dispositivi né dalle

loro motivazioni. In particolare, a mente dell’e­­scussa, esse non determinano

un ricalcolo dei contributi dal 1° febbraio 2006 fino al decesso di PINT1 1, né

indicano o considerano quanto già versato da quest’ultimo. A suo dire, la

validità del decreto del 5 aprile 2006 – riformato dai giudici d’ap­­pello con

sentenza del 28 dicembre 2012 – è cessata il 16 marzo 2007 con l’emissione

della sentenza di divorzio, nella quale sono stati stabiliti nuovamente i contributi in via

cautelare e contro la quale l’appello interposto dall’istante è stato

dichiarato irricevibile.

Nello

specifico, la reclamante ritiene che per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2006

nulla può essere riconosciuto all’istante, dal momento che i contributi

relativi a quel mese sono stati fissati in una decisione che, per stessa

ammissione del primo giudice, non è stata prodotta, ma solo richiamata nella

sentenza del 28 dicembre 2012. Per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo

2007, l’escussa si duole invece che il Pretore aggiunto non si sia limitato a

considerare la differenza tra i contributi fissati nella sentenza del Tribunale

d’appello e quelli stabiliti in precedenza (ossia nel decreto cautelare del 5

aprile 2006), ma di aver proceduto a un ricalcolo completo fondandosi anche su

decisioni non messe agli atti, senza però verificare l’importo esatto già

versato da PINT1 1 per tale periodo. Infine, la reclamante reputa estinto il

debito alimentare maturato dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 poiché il primo

giudice ha omesso di dedurre gli importi che PINT1 1 era autorizzato a

compensare secondo quanto previsto dalla sentenza di divorzio e sulla quale

egli ha fondato i propri calcoli. Richiamando infine gli importi stabiliti

nelle sentenze prodotte dall’istante per le ripetibili e la provvigione ad litem, nonché

quanto da lei posto in compensazione, RE 1 chiede l’accoglimento parziale del

reclamo limitatamente a fr. 6'150.–.

5.

Nelle

loro osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 rilevano che per il periodo dal 1° al

31.

gennaio 2006 il titolo – ossia la decisione del 26 marzo 2004 menzionata in

quella della prima Camera civile del Tribunale d’appello da loro prodotta (inc.

11.2006

) – è stato chiaramente richiamato con l’istan­za di rigetto e d’altronde

“era ben noto alla reclamante”. Per quanto concerne il periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007,

a mente delle istanti gli importi sono “facilmente deducibili” dalla

de­cisione d’appello appena menzionata e sono pertanto definitivi. Spettava

semmai alla reclamante, secondo le istanti, provare quanto dal defunto già versato

per tale periodo. Da qui, a loro dire, la malafede della reclamante, che nonostante

abbia contestato la validità della decisione del 26 marzo 2004 poiché non agli

atti, si è basata proprio sulla stessa per sostenere che il primo giudice avrebbe

dovuto considerare solo la differenza tra quanto stabilito in essa e i contributi

fissati in precedenza. Per

quanto attiene infine al periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 le istanti

sostengono che il Pretore deve basarsi su tutti i documenti consegnati agli

atti, quindi anche su quelli prodotti dall’escussa.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l’istanza formulata da CO

2.

per difetto di legittimazione attiva, riconoscendo però la facoltà per CO 1

di procedere all’incasso, oltre ai propri, anche ai contributi alimentari

dovuti alla figlia quando quest’ultima era ancora minorenne, ossia dal mese di

gennaio 2006 alla fine di aprile 2011.

a) In

tutte le questioni di carattere pecuniario, comprese quelle con­cernenti i

contributi di mantenimento, il detentore dell’autorità parentale è legittimato in

virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC a esercitare in proprio nome i diritti dei figli

minorenni – anche dopo la maggior età – facendoli valere personalmente in

giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 36 ad art. 80 LEF). In una recente decisione, il Tribunale

federale ha però stabilito che dopo il raggiungimento della maggiore età del

figlio, il genitore precedentemente detentore dell’autorità parentale non è

legittimato, senza il consenso del figlio, a promuovere in nome proprio un’esecuzione

per contributi di mantenimento relativi al periodo in cui egli era minorenne e

a chiedere, a questo scopo, il rigetto dell’opposizione (DTF 142 III 82,

consid. 3.3).

b) Nel caso concreto CO 2, nata il 15 aprile 1997, è diventata maggiorenne

nel 2015 (art. 14 CC), ossia prima dell’avvio della procedura esecutiva in

questione, in cui peraltro solo la madre figura quale creditrice, come risulta

dal precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti di RE 1. E dagli atti non

si evince alcuna dichiarazione con cui la figlia avrebbe autorizzato la madre a

procedere a nome e per conto di lei per l’incasso dei contributi alimentari

dovuti a suo favore nel periodo in cui era minorenne. Il fatto poi che l’istanza

sia stata presentata a nome anche di CO 2 testimonia ch’essa non ha voluto che

la madre agisse a nome di lei. Ne discende che – contrariamente a quanto

stabilito dal primo giudice citando una sentenza di questa Camera (14.2008.112)

ormai superata dalla sentenza del Tribunale federale citata nel precedente

considerando – in assenza di un esplicito consenso conferito alla madre,

soltanto CO 2 era legittimata a convenire personalmente l’escussa. CO 1 non era

così abilitata a convenire RE 1 con un’uni­ca istanza per i contributi pretesi

da lei e dalla figlia. Già su questo (primo) punto, la decisione impugnata va

riformata nel senso che per la parte dei contributi vantati da CO 2 l’op­­posizione

non può essere rigettata in via definitiva.

6.2

Per

quanto concerne invece le pretese di CO 1, nell’istanza essa ha giustificato

gli importi richiesti sulla base di diversi calcoli – invero di non facile

comprensione – suddivisi in due periodi, il primo riferito ai contributi

alimentari maturati dal 1° al 31 gennaio 2006, stabiliti in un decreto

cautelare del 17 marzo 2003, poi modificato da una decisione del 26 marzo 2004

della prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc.11.2003.40), e il

secondo relativo ai contributi dal 1° febbraio 2006 al 30 aprile 2011 fissati

in un decreto del 5 aprile 2006, a sua volta riformato dalla stessa Camera con

sentenza del 28 dicembre 2012 (inc. 11.2006.41).

a) Ora,

la decisione del 26 marzo 2004 appena citata non figura agli atti, la sua esistenza

potendosi solo dedurre dai fatti esposti nelle sentenze del 28 dicembre 2012 accluse all’istanza (doc. A e B, consid. B). Della mancata produzione di tale documento il

Pretore aggiunto si è limitato a prendere atto (sentenza impugnata, pag. 6 ad

4.

) senza trarne conseguenze processuali. Sennonché

in mancanza di produzione del titolo di rigetto – la decisione

del 26 marzo 2004 – egli non avrebbe potuto rigettare

l’opposizione per i contributi del primo periodo stante il carattere

documentale della procedura (sopra consid. 2).

Difatti non si tratta di fatto che il giudice poteva considerare notorio

o non contestato, e neppure “facilmente deducibile”

dai documenti prodotti (come invece sostenuto dalla reclamante), bensì di un

presuppo­sto materiale che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, sulla

base della documentazione agli atti (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC; sentenza della CEF 14.2017.92 del 23

ottobre 2017 consid. 5.5 e 5.6). Non bastava neppure il richiamo dell’incarto 11.2003.40 contenuto

nell’istanza, i richiami d’incarti cozzando contro l’esigenza di celerità della

procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid.

8.

/a), specie ove, come nella fattispecie, l’istante avrebbe potuto senza difficoltà

produrre già in prima sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela

dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD

2016.

I 719 n. 43c consid. 7.3). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo

punto.

b) Anche per quanto attiene al secondo periodo (dal 1° febbraio 2006 e il

15.

marzo 2007) il reclamo si rivela fondato, ancorché per un altro motivo. In

effetti, non è chiaro – né risulta dagli atti – in che misura la compensazione

degli importi mensili che PINT1 1 era legittimato ad operare sia da ripartire tra

CO 1 e la figlia CO 2. È al proposito silente la sentenza d’ap­­pello, secondo

cui “nella misura in cui assume direttamente

gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di Sementina

(particella n. __________ RFD), PINT1 1 può compensarne il versamento fino a concorrenza

di fr. 890.– mensili, deducendone tale importo da quanto dovuto a moglie e

figlia” (doc. A, pag. 17 dispositivo I/1). E la ripartizione delle

deduzioni di un terzo sui contributi della figlia e di due terzi su quelli

della madre proposta nel­l’istanza (pag. 2 ad 3 e pag. 3 ad 4) non è motivata.

Potrebbe anche essere di metà ciascuno o proporzionale ai rispettivi crediti.

Non incombe al giudice del rigetto – né a questa Camera – interpretare la decisione

in questione. Madre e figlia devono semmai chiedere alla prima Camera civile l’interpretazione

della propria sentenza o autorizzare la madre a procedere a nome della figlia

per riscuotere anche le pretese di quest’ultima.

c) Si

giustifica inoltre di accogliere il reclamo anche per gli alimenti relativi al

terzo periodo (dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011), per un terzo motivo

(valido anche per i crediti dei precedenti due periodi). L’istante non ha

infatti specificato come ripartire tra lei e la figlia la deduzione di fr. 175'059.10

riconosciuta in prima sede a titolo di “trattenuta affitti __________” (istanza, pag. 3 ad 5). Neppure in questo caso è

così possibile quantificare l’ammontare da dedurre dagli alimenti vantati da CO

1.

6.3

Le

due decisioni del 28 dicembre 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello

(doc. A e B) – poiché passate in giudicato, come risulta dal timbro apposto in

calce alle stesse – costituiscono invece un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per la provvigione ad litem di fr. 15'000.– riconosciuta a

favore di CO 1, nonché per le ripetibili di fr. 1'150.– (di cui fr. 950.–

stabilite nella decisione di cui all’inc. n. 11.2006.41 e i rimanenti fr. 200.–

risultanti dal saldo, a favore dell’istante, degli importi di dare e avere tra

le parti). Ineccepibile, quindi, la decisione impugnata per quegli importi, ciò

che la reclamante del resto nemmeno contesta.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso specifico, RE 1 solleva nuovamente l’eccezio­­ne di compensazione per fr. 10'000.–,

già accolta dal Pretore aggiunto. Tuttavia, tale importo corrisponde a quanto

incassato da CO 1 a titolo di contributo provvisorio di sussistenza a favore

della figlia CO 2 (sentenza impugnata, pag. 10 ad 9.2) e non dall’istante personalmente.

D’altronde, la stessa escussa aveva ammesso in prima sede (osservazioni all’istanza,

pag. 10 ad 9) che l’allora amministratore della successione aveva versato tale

somma alle istanti ritenendo erroneamente che CO 2 fosse erede nella

successione del padre. Ne discende che la reclamante potrebbe semmai vantare la

pretesa di fr. 10'000.– solo nei confronti della sorellastra, ma non della

madre di quest’ultima. L’eccezione in esame va pertanto respinta.

8.

In definitiva, seppure per un motivo diverso da quello sostenuto da RE

1, il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata nel

senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente agli importi espressamente

dovuti a CO 1 quale provvigione ad

litem e per il saldo delle ripetibili, ossia per fr. 16'150.–.

All’escutente e ad CO 2, ad ogni modo, non è preclusa la facoltà di far valere

singolarmente le rispettive pretese in nuove esecuzioni (v. sopra consid. 2).

9.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art.

106.

cpv. 2 CPC).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90'543.90

(pari a fr. 96'693.90 ./. fr. 6'150.–), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1.3 e 1.4 della decisione impugnata

sono così riformati:

1.3 L’istanza promossa da CO 1 è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 16'150.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013.

1.4 Le spese processuali di complessivi fr. 300.–

sono poste a carico di RE 1 in ragione di 1/6 e

per i restanti 5/6 a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla controparte

fr. 1'800.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/6

e per i restanti 5/6 a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).