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Decisione

14.2017.205

Fallimento. Congiunzione di due cause per fallimento. Annullamento in seguito all’estinzione di tutte le esecuzioni dirette contro la convenuta

13 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

(secondo) reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi

crediti.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di fallimento – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili,

fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle

stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art.

125.

lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i

Dispositivo

dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 9 novembre 2017 contro la prima sentenza notificata a RE

1 al più presto lo stesso giorno, in concreto il primo reclamo è senz’altro

tempestivo. Lo è pure il secondo reclamo, inoltrato il 2 marzo 2018, due giorni

dopo l’ema­nazione della seconda decisione impugnata.

2. In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere

negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel

primo caso in esame la reclamante ha prodotto quattro giustificativi di pagamento

a favore dell’UE di Lugano, che tuttavia non dimostrano l’estinzione dei suoi

debiti in assenza di ogni indicazione sugli stessi e in ogni caso in assenza di

alcuna conferma da parte dell’UE. La Camera ha però appurato d’ufficio che l’esecuzione

(n. __________) che ha portato al primo fallimento è stata effettivamente

pagata il 13 novembre 2017, dopo la sua pronuncia dell’8

novembre, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto.

2.3 Lo

è pure per il secondo reclamo, la Camera avendo verificato d’ufficio che il versamento

di fr. 512.65 effettuato il 9 ottobre 2017 con la polizza acclusa al secondo

reclamo ha estinto la (seconda) esecuzione n. __________. Essendo il pagamento intervenuto ancora prima della pronuncia del

secondo fallimento (del 28 febbraio 2018), esso può essere revocato senza preventivo

esame della solvibilità della reclamante (art. 174 cpv. 1 LEF), la quale, ad

ogni modo, è verosimile, come esposto nel prossimo considerando.

2.4 Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata poiché, come visto,

il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere estinto tutte le

esecuzioni dirette nei suoi confronti il 9 marzo 2018, come risulta dall’estratto

del registro delle esecuzioni annesso al suo scritto di stessa data. Nei

suoi confronti

non risultano poi attestati di carenza di beni. Ciò porta a

ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata ristabilita. Ricordato che

secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe

alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato, non senza invitarla in futuro a

pagare i propri debiti prima del fallimento per evitare spese giudiziarie ed

esecutive inutili e per evitare il rischio che il fallimento non possa più

essere revocato (v. la decisione 5 marzo 2018 sulla domanda di effetto sospensivo

contenuta nel secondo reclamo).

3. Le

tassa di giustizia (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

e procedure a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso

necessario l’avvio delle cause giudiziarie (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato

osservazioni al primo reclamo e non essendo stata chiamata a farlo per il

secondo. Le

tasse di giustizia di primo grado saranno riversate all’istante prelevandole sugli

anticipi ver­sati in questa sede.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo del 9 novembre 2017 (inc. 14.2017.205) è accolto e di

conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8

novembre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Il reclamo del 2 marzo 2015 (inc. 14.2018.30)

è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28

febbraio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

IV. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 70.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. III.2.

V. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).