14.2017.205
Fallimento. Congiunzione di due cause per fallimento. Annullamento in seguito all’estinzione di tutte le esecuzioni dirette contro la convenuta
13 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.205
14.2018.30
Lugano
13 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 30 giugno 2017 e del
31 agosto 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 9 novembre 2017 e del 2 marzo 2018 presentati
da RE 1 contro le decisioni emesse l’8 novembre 2017 e il 28 febbraio 2018 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una
prima esecuzione (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano,
il 30 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'517.30
più interessi e spese.
B. Il
31 agosto 2017, l’CO 1 ha presentato alla medesima Pretura una seconda istanza
di fallimento contro la stessa debitrice nell’esecuzione n. __________ intesa
all’incasso di fr. 446.05 oltre agli accessori e dedotti eventuali
acconti.
C. Sia
all’udienza di discussione del 18 ottobre 2017 relativa alla prima istanza sia
a quella dell’11 ottobre 2017 riferita alla seconda istanza nessuno è comparso.
D. Statuendo sulla prima istanza con
decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 9 novembre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 9 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
13 novembre 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole, la controparte non
ha presentato osservazioni al reclamo.
F. Statuendo
sulla seconda istanza con decisione del 28 febbraio 2018 il Pretore ha
nuovamente dichiarato il fallimento di RE 1 dal 1° marzo 2018 alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
G. Anche
contro questa seconda sentenza RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e due
altre esecuzioni. Il 5 marzo 2018 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo.
H. Il
9 marzo 2018, la reclamante ha reiterato la sua domanda di effetto sospensivo e
di annullamento del (secondo) fallimento facendo valere di avere estinto tutte
le esecuzioni dirette contro di lei.
Fatti
I. Il
(secondo) reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi
crediti.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di fallimento – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili,
fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle
stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art.
125.
lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i
Dispositivo
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 9 novembre 2017 contro la prima sentenza notificata a RE
1 al più presto lo stesso giorno, in concreto il primo reclamo è senz’altro
tempestivo. Lo è pure il secondo reclamo, inoltrato il 2 marzo 2018, due giorni
dopo l’emanazione della seconda decisione impugnata.
2. In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere
negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel
primo caso in esame la reclamante ha prodotto quattro giustificativi di pagamento
a favore dell’UE di Lugano, che tuttavia non dimostrano l’estinzione dei suoi
debiti in assenza di ogni indicazione sugli stessi e in ogni caso in assenza di
alcuna conferma da parte dell’UE. La Camera ha però appurato d’ufficio che l’esecuzione
(n. __________) che ha portato al primo fallimento è stata effettivamente
pagata il 13 novembre 2017, dopo la sua pronuncia dell’8
novembre, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto.
2.3 Lo
è pure per il secondo reclamo, la Camera avendo verificato d’ufficio che il versamento
di fr. 512.65 effettuato il 9 ottobre 2017 con la polizza acclusa al secondo
reclamo ha estinto la (seconda) esecuzione n. __________. Essendo il pagamento intervenuto ancora prima della pronuncia del
secondo fallimento (del 28 febbraio 2018), esso può essere revocato senza preventivo
esame della solvibilità della reclamante (art. 174 cpv. 1 LEF), la quale, ad
ogni modo, è verosimile, come esposto nel prossimo considerando.
2.4 Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata poiché, come visto,
il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere estinto tutte le
esecuzioni dirette nei suoi confronti il 9 marzo 2018, come risulta dall’estratto
del registro delle esecuzioni annesso al suo scritto di stessa data. Nei
suoi confronti
non risultano poi attestati di carenza di beni. Ciò porta a
ritenere che la sua situazione finanziaria sia stata ristabilita. Ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe
alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato, non senza invitarla in futuro a
pagare i propri debiti prima del fallimento per evitare spese giudiziarie ed
esecutive inutili e per evitare il rischio che il fallimento non possa più
essere revocato (v. la decisione 5 marzo 2018 sulla domanda di effetto sospensivo
contenuta nel secondo reclamo).
3. Le
tassa di giustizia (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
e procedure a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso
necessario l’avvio delle cause giudiziarie (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato
osservazioni al primo reclamo e non essendo stata chiamata a farlo per il
secondo. Le
tasse di giustizia di primo grado saranno riversate all’istante prelevandole sugli
anticipi versati in questa sede.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo del 9 novembre 2017 (inc. 14.2017.205) è accolto e di
conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8
novembre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Il reclamo del 2 marzo 2015 (inc. 14.2018.30)
è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28
febbraio 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, anticipata come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
IV. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 70.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. III.2.
V. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).