14.2017.206
Opposizione al sequestro. Procura. Autenticità. Pareri giuridici. Legame con la Svizzera. Riciclaggio di denaro. Garanzia
7 ottobre 2022Italiano71 min
il termine impartito loro il 14 maggio 2018, le società opponenti hanno concluso
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.206
Lugano
24 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 27 giugno 2016 da
CO 1, __________
CO 2, __________
CO 3, __________ (__________)
(patrocinate dagli __________ PA 3, __________)
contro
RE 1, I-__________
RE 2, I-__________
(patrocinate dagli __________ PA 1 e PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2017 presentato dalle società RE
1 e RE 2 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di dodici imputati, in particolare PI 2, PI 5 – quale azionista di riferimento e di maggioranza (tramite PI 15) e titolare di poteri di fatto sulla
gestione della RE 2 – e altri tre dirigenti (PI 10, PI 13
e PI 11) responsabili degli acquisti
dei diritti di trasmissione televisivi della PI 7 – poi
fusasi con la società RE 1 (in seguito RE 1) – per avere operato in concorso
tra loro in un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni ’80, in forza
del quale i coimputati si sarebbero appropriati di una parte rilevante
(complessivamente 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005) delle
somme trasferite a partire dal 1999 dalla PI 7 alla PI 6 (riferibile ad PI 2) a
titolo di pagamento di diritti di trasmissione televisivi acquistati principalmente dalla PI 9 a
prezzi “gonfiati”, e successivamente depositate, fra
altri, sui conti correnti presso lPI 1 di Lugano delle società CO 1, CO 2. e CO
3, di cui PI 2 è presunto titolare attraverso le sue fiduciarie PI 3 e PI 4,
nonché su conti aperti a nome di PI 13 e di PI 11. Con riferimento ai fatti
allora non coperti da prescrizione, è stato imputato loro il reato di appropriazione
indebita aggravata (art. 646 del Codice penale italiano, in seguito CPit.) del
45% circa dei 25 pagamenti erogati dalla PI 7 all’PI 6 dal 27 settembre 2002 al
30 novembre 2005 (capo d’imputazione “a”).
A
PI 11, PI 10 e PI 8 (quest’ultimo
quale socio occulto di PI 10 nelle società PI 14 e __________) è stata inoltre
contestata l’appropriazione indebita di oltre la metà delle somme accreditate
dalla RE 1 alla PI 14 dal 31 marzo 2004 al 28 dicembre 2005 a titolo di
pagamento di diritti televisivi (capo d’imputazione “b”).
Il
rinvio a giudizio delle stesse persone, oltre a PI 17 (quale presidente della RE 1 e vicepresidente
della AP 1), PI 16 (quale presidente della RE 2 dall’aprile 2003) e PI 8, è stato chiesto anche per dichiarazione
fraudolenta destinata a evadere imposte sui redditi sulla base di falsa
rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali consolidate della RE 2 dal 2005 al
2008 (capo d’imputazione “c”).
A
PI 3 e PI 4 è stato invece imputato il reato di riciclaggio dei proventi di quelle
appropriazioni indebite, nella loro qualità di beneficiarie economiche dei
conti presso PI 1 delle società CO 1, CO 2 e CO 3 (capo d’imputazione “e”). Lo
stesso reato è stato contestato all’ex direttore generale della RE 2 PI 12
(capo “d”) e a __________ (capo “f”).
B. Con
sentenza del 18 ottobre 2011, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del
Tribunale di Milano ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2, PI 11, PI 10 e PI 13 in
ordine al reato di appropriazione indebita aggravata (capo “a”) fino al 27
febbraio 2004, “perché il
reato è estinto per prescrizione”, e di PI 5 in ordine
ai reati dei capi “a” e “c” “per
non avere commesso il fatto”. Con decisione separata
dello stesso giorno, il GIP ha invece rinviato a giudizio tutti gli imputati
(tranne PI 5), limitando però il reato del capo “a” alle appropriazioni
successive al 27 febbraio 2004, dando così avvio al processo n. __________ comunemente
chiamato “PI 7” (per rapporto al processo cosiddetto “RE 2” o “__________” [n. __________] riferito a reati
fiscali analoghi riguardanti il periodo precedente dal 1995 al 1998).
C. Con
sentenza n. __________ dell’8 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Milano,
Sezione 2a penale, ha dichiarato fra l’altro di non doversi procedere in
relazione con il capo d’imputazione “a” perché il reato, anche per il periodo
successivo al 27 febbraio 2004, è estinto per intervenuta prescrizione, ed è
giunto alla medesima conclusione per il capo d’imputazione “e”, riqualificato
in concorso nell’appropriazione indebita aggravata di cui al capo “a”. Decisione
poi confermata su questi due punti dalla Corte d’appello di Milano, Sezione II
penale, all’udienza del 17 marzo 2016 e diventata definitiva con la sentenza
della Corte suprema di Cassazione, seconda Sezione penale, del 18 ottobre 2016.
D. Con
istanza del 10 giugno 2016 diretta contro PI 2, la RE 1 e la RE 2 hanno chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (poiché il convenuto,
cittadino americano, è residente negli Stati Uniti) il sequestro presso l’PI 1
delle relazioni intestate alla CO 1 (n. __________), alla CO 3 (n. __________) e alla CO 2 (n. __________), il tutto fino a concorrenza di € 113'729'639.48 “a titolo di
risarcimento del danno patrimoniale minimo, oltre interessi, rivalutazione e
maggior danno come saranno quantificati nel giudizio civile di danno instaurato
all’estero”, e di € 34'118'891.70 “pari al 30% del predetto ammontare
complessivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come saranno
quantificati nel giudizio civile di danno”, “oltre interessi successivi alla sentenza civile
di danno”. Quale titolo di credito gli istanti hanno
indicato: “responsabilità da
atto illecito, come da sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 2° Penale n. __________
dell’8 luglio 2014 e da sentenza della Corte d’Appello di Milano Sezione II n. __________
del 17 marzo 2016, non definitive”.
E. Con
decreto del 13 giugno 2016, il Pretore ha
accolto integralmente l’istanza, ordinato il sequestro – eseguito lo
stesso giorno dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________) – e
fatto obbligo alle istanti di prestare una garanzia di fr. 10'000'000.–
nel senso dell’art. 273 LEF. Il 27 giugno 2016 la CO 1, la CO 2 e la CO 3 hanno
presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice e postulato
in via subordinata l’aumento della garanzia a fr. 12'000'000.–. All’udienza di discussione
del 15 novembre 2016 le predette società hanno confermato
la loro opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della
stessa e la conferma del decreto di sequestro sulla scorta di un allegato
scritto di riposta. Entro il termine assegnato loro, le opponenti, mediante un
memoriale di replica del 19 dicembre 2016 e le sequestranti, tramite duplica
del 9 febbraio 2017, hanno ribadito le rispettive posizioni.
F. Statuendo
con decisione del 31 ottobre 2017 il Pretore ha accolto l’opposizione,
annullato il sequestro e respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia,
ponendo a carico delle sequestranti le spese processuali di fr. 2'000.– e
ripetibili di fr. 40'000.– a favore delle opponenti.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte a
questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2017 per
ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro, la
conferma dello stesso, la reiezione della domanda di aumento della garanzia e l’accoglimento
di quella di revoca della garanzia. In via preliminare le reclamanti hanno
postulato l’assegnazione alle opponenti di un termine per dimostrare la loro
effettiva capacità processuale e in via subordinata l’annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
H. Dando
seguito all’ordinanza 15 dicembre 2017 del presidente della Camera, con “osservazioni preliminari” dell’11
gennaio 2018 le opponenti hanno prodotto un plico di
documenti destinati a dimostrare che la firmataria della procura del 20 giugno
2016 conferita ai propri patrocinatori, PI 3, era abilitata ad agire
individualmente per conto loro. Il 17 gennaio, esse hanno integrato la loro
produzione con due nuovi documenti. Con osservazioni spontanee del 23 gennaio
2018, la controparte ha chiesto in via principale di dichiarare tardiva la
seconda produzione documentale e irricevibile l’opposizione al sequestro quale
conseguenza del difetto di capacità processuale delle opponenti. In via
subordinata le sequestranti hanno domandato di fare ordine alla controparte di
produrre in forma originale e muniti della postilla dell’Aia la maggior parte
dei documenti prodotti. Nella loro replica spontanea del 26 gennaio 2018, le
opponenti hanno contestato le domande avverse del 23 gennaio e trasmesso gli
originali dei documenti già prodotti. Le parti si sono poi riconfermate nelle
rispettive tesi con duplica spontanea del 5 febbraio, triplica dell’8 febbraio
e quadruplica del 23 marzo 2018.
Fatti
I. Entro
il termine impartito loro il 14 maggio 2018, le società opponenti hanno concluso
per la reiezione del reclamo con osservazioni scritte del 25 maggio 2018.
Replicando in modo spontaneo il 7 giugno 2018, le sequestranti hanno
riconfermato le loro domande. Il 12 giugno 2018 le opponenti hanno comunicato
di non ritenere necessaria alcuna ulteriore presa di posizione scritta.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 novembre 2017 contro la sentenza notificata ai
patrocinatori delle sequestranti il 2 novembre, in concreto il reclamo è
tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
In
via preliminare le reclamanti ripropongono l’eccezione – non trattata dal
Pretore – di carente potere di rappresentanza delle società opponenti da parte
di PI 3, osservando come i certificati prodotti dalla controparte (“Certificate of Incumbency”) attestino i poteri sociali della firmataria della procura del 20
giugno 2016 (doc. 5) solo per il periodo dal 1999 al 2005 e non precisino se il
suo diritto di firma era individuale o collettivo con la condirettrice PI 4
(doc. 6.1, 6.2 e 6.3).
a) Per
quanto concerne la CO 1, risulta dagli estratti del registro delle società di
Hong Kong (Compagnies
Registry) per gli anni 2016 e 2017 (doc. 7 pag. 4 e
doc. 8 pag. 4 prodotti con le osservazioni preliminari dell’11 gennaio 2018,
act. XXVI) che l’unica direttrice della società (“Director”) è PI 3, e ciò
dal 25 marzo 2014, data in cui l’altra condirettrice, PI 4 si è dimessa dalla
sua carica (doc. 5) per poi assumere quella di “Reserve Director” (doc. 6 ad
7, doc. 7 pag. 6 e doc. 8 pag. 6), autorizzato ad agire al posto del direttore
solo in caso di decesso di quest’ultimo (doc. 2 pag. 2). PI 3 è quindi
abilitata a impegnare da sola la società, sicché la procura del 20 giugno 2016
è valida (art. 86 dello statuto della società, doc. 4 pag. 18).
b) Anche
per la CO 2 risulta dagli estratti del registro delle società di Hong Kong per
gli anni 2015 a 2017 (doc. 14-16 pag. 4) che l’unica direttrice della società è
PI 3, e ciò dal 25 marzo 2014, data in cui l’altra condirettrice, PI 4 si è
dimessa dalla sua carica (doc. 12) per poi assumere quella di “Reserve Director”
(doc. 13 ad 6, 14-16 pag. 6). PI 3 è quindi abilitata a impegnare da sola la società, sicché la procura
del 20 giugno 2016 è valida (art. 86 dello statuto della società, doc. 11 pag.
19).
c) Per
quanto attiene alla CO 3, si evince dall’estratto del registro di commercio
di Curaçao (Antille Olandesi) prodotto con le osservazioni
preliminari dell’11 gennaio 2018 che PI 3 è direttrice della società dalla sua
fondazione il 27 marzo 1985 (doc. 18) e dal 1° settembre 2014 è ridiventata
unica direttrice nell’accettare le dimissioni di PI 4 e della __________ (doc.
20), come confermato da quest’ultima il 18 dicembre 2017 (doc. 21), ed è quindi
abilitata a impegnare da
sola la società, sicché la procura del 20 giugno 2016 è valida (art. 6.4 dello
statuto della società, doc. 19 pag. 3).
d) Nelle sue osservazioni
spontanee del 23 gennaio 2018, le reclamanti chiedono in via principale di
dichiarare tardiva la produzione dei documenti complementari inoltrati dalle
controparti il 17 gennaio 2018 (dichiarazione 11 gennaio 2018 del registro di
commercio di Curaçao e parere legale di stessa data relativi alla CO 3). La
domanda è però priva di rilievo, siccome la legittimazione di PI 3 come unica
direttrice della CO 3 risulta già dai documenti tempestivamente prodotti l’11
gennaio 2018.
e) Nello stesso allegato, le
reclamanti postulano in via subordinata di ordinare alle controparti di
produrre in forma originale e muniti di “Apostilla [recte: postilla]
dell’Aia”. Sennonché,
secondo l’art. 180 CPC citata dalle stesse reclamanti, nella procedura civile
di principio i documenti possono essere prodotti in copia. Unicamente se vi è
motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la
produzione dell’originale o di una copia autentica.
Nella fattispecie, le
reclamanti non hanno invocato alcun motivo di dubbio, limitandosi a rilevare
che i documenti provengono da __________ e __________, sicché sarebbe tutt’altro
che agevole per il giudice del reclamo sincerarsi dell’autenticità delle copie
prodotte. Tuttavia, siffatta verifica sarebbe necessaria soltanto se vi fossero
circostanze concrete tali da suscitare dubbi sull’autenticità o sull’attendibilità
della documentazione in questione (v. anche l’art. 178 CPC), circostanze che
spettava alle reclamanti allegare e rendere plausibili (Rüetschi in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 9 ad art. 180 CPC; Müller
in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),
Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. I, 2a ed.
2016, n. 12 ad art. 180 CPC). Non
ne hanno addotte nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2018, mentre i motivi
di sospetto esposti nella duplica spontanea del 5 febbraio 2018 non possono
essere considerati, poiché il diritto a una replica spontanea non comprende
quello di allegare fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016
consid. 6, con un rinvio a Rainer Egli, Das
Rechtsöffnungsverfahren und seine Einbettung in der ZPO, in: Rechtsöffnung und
Zivilprozess, 2014, pagg. 84 ad 6.2). In assenza di particolari ragioni di
dubbio – che pure il giudice deve avere per intervenire d’ufficio (Müller, op. cit., n. 14 ad art. 180), anche se non le deve
necessariamente esplicitare secondo Rüetschi (op. cit. loc. cit.) – la Camera non ritiene di dare seguito alla
domanda delle ricorrenti.
f) Anche l’esigenza della postilla della Convenzione
dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti
pubblici esteri (RS 0.172.030.4) pertiene alla questione della prova dell’autenticità
dei documenti ufficiali da acquisire agli atti e come tale va valutata alla
luce dell’art. 180 CPC (ritenuto che il diritto interno dello Stato in cui l’atto
è prodotto può escludere o semplificare la formalità della postilla in virtù
dell’art. 3 cpv. 2 della Convenzione). Spetta quindi al giudice, nei limiti del
suo potere d’apprezzamento, decidere se esigere che l’atto pubblico estero
sia munito della postilla dell’Aia, ciò che ordinerà in caso di dubbio sulla
sua autenticità (Müller, op. cit.,
n. 14 e 15 ad art. 179). Nel caso in rassegna, non appare dato alcun motivo di
esigere la postillatura della documentazione prodotta l’11 gennaio 2018. Per tacere del fatto che le stesse
reclamanti, nel merito, riconoscono PI 3 come rappresentante delle società
opponenti (reclamo, pag. 32 ad 2.VI).
1.3
Nelle
osservazioni al reclamo (ad n. 11) le opponenti chiedono preliminarmente alla
Camera di verificare l’eventuale decadenza del sequestro nel senso dell’art.
280.
n. 1 LEF. Tale competenza spetta però esclusivamente alle autorità
esecutive (DTF 143 III 584 consid. 3.2.1). Incombeva quindi semmai alle
opponenti interpellare l’ufficio d’esecuzione al proposito e invocare l’eventuale
carenza d’interesse giuridico già davanti al Pretore. Ad ogni buon conto, l’atto
di citazione di PI 2, PI 3 e PI 4 presentato dalle sequestranti davanti al
Tribunale di Milano il 1° giugno 2016 (doc. I) pare avere convalidato
tempestivamente il sequestro decretato dal Pretore il 13 giugno 2016 (art. 279
cpv. 1 LEF a contrario).
1.4
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura
dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9
agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.
3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III
639.
consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati
(art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC
commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927
consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che, rispetto al momento della
concessione del sequestro, la situazione al termine della procedura di
opposizione non era sostanzialmente mutata sul fronte delle cause penali
italiane, l’impianto accusatorio essendo sfociato, tra assoluzioni e
prescrizioni, in un sostanziale nulla di fatto in tutti e tre i gradi di
giurisdizione. Sul versante svizzero della procedura di assistenza giudiziaria
internazionale in ambito penale richiesta dall’Italia, il primo giudice ha considerato
invece che la situazione fosse radicalmente mutata in seguito alla sentenza 2
agosto 2016 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con
cui è stato disposto il rinvio della causa al Ministero pubblico della
Confederazione per sentire l’autorità rogante prima di procedere allo sblocco
dei conti intestati alle società opponenti, lasciando intendere che le autorità
italiane non sarebbero in grado di accertare un nesso tra un preteso reato e i
valori sequestrati in Svizzera. Tenuto conto anche dell’effettivo dissequestro
penale dei conti in questione il 21 ottobre 2016, il Pretore ha giudicato la
tesi delle sequestranti significativamente scalfita, in relazione sia all’esistenza
che all’importo del credito da esse vantato.
Egli
ha inoltre intravvisto un “elemento
di forte e sostanziale contraddizione intrinseco alle parti sequestranti”, nell’affermare di essere venute a conoscenza del carattere fittizio dell’intermediazione
di PI 2 solo con la sentenza 8 luglio 2014 del Tribunale
di Milano, mentre il presidente della RE 1 e vicepresidente della RE 2 (PI 17)
ha sostenuto per contro nel suo appello incidentale che l’intermediazione di PI
2.
era effettiva. Del resto – rileva il Pretore – l’ipotesi che quest’ultimo
fosse un referente inevitabile si evince anche dal rapporto finale allestito
dal Giudice istruttore federale Prisca Fischer il 15 dicembre 2010, da cui
emerge, in base a quanto riportato dalla SRG SSR Idée Suisse, che PI 2 sarebbe
stato per un certo tempo proprietario esclusivo dei prodotti PI 9 per l’Italia.
Contrariamente a quanto conclude il rapporto della KPMG sul quale si sono
fondate le autorità italiane, sarebbe quindi difficile stabilire quale fosse il
mercato più favorevole alla AP 1 senza i prodotti PI 9, tanto che pure secondo
la sentenza dell’8 luglio 2014 del Tribunale ordinario di Milano, le risultanze
probatorie emerse a tal riguardo non consentono di affermare in modo certo che PI
2.
abbia agito per “esigenze” prevalenti dell’una piuttosto dell’altra parte e
non invece nell’interesse di entrambe per ragioni connesse al mercato dei
diritti che stava evolvendo in modo differente rispetto al passato.
Il
Pretore ha quindi accolto le opposizioni senza esaminare le altre censure mosse
dalle opponenti e, inoltre, ha respinto le domande sia di aumento sia di
soppressione della garanzia, a suo giudizio poiché, da una parte, l’eventuale
maggior danno non è stato comprovato, e dall’altra i motivi per i quali la
garanzia è stata predisposta non sono venuti meno.
Della verosimiglianza delle pretese
vantate dalle sequestranti
4.
Nel
merito le reclamanti rimproverano anzitutto al Pretore di avere considerato a
torto ch’esse avessero fondato la verosimile esistenza del loro credito anche
sulla sentenza del Tribunale federale 1C_464/2014 del 18 agosto 2015 (doc. E) e
sulla comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione del 22 febbraio
2016.
(doc. S). Non specificano però quale pregiudizio è derivato loro da tale
errore sicché la censura, insufficientemente motivata, risulta inammissibile.
5.
Le reclamanti ritengono poi arbitraria la conclusione del primo
giudice secondo cui la verosimiglianza del credito sarebbe scemata in sede di
opposizione al sequestro in particolare a causa del fatto che PI 2 non è stato
condannato in nessuno dei tre gradi di giurisdizione.
5.1
In
realtà, il Pretore ha invece esplicitamente rilevato che le evoluzioni sul
fronte penale italiano non avevano sostanzialmente mutato la situazione
rispetto a quella esistente al momento della concessione del sequestro
(sentenza impugnata, pagg. 7 in fondo e 8 in alto). Altri sono i motivi per cui
egli ha in definitiva accolto l’opposizione: le risultanze della procedura
svizzera di assistenza giudiziaria e la carente linearità delle tesi delle sequestranti. La
censura cade quindi nel vuoto.
5.2
Per
il medesimo motivo non va a segno il rimprovero al Pretore di non aver tenuto
in alcuna considerazione le deduzioni da esse tratte dalla sentenza del
Tribunale di Milano, per cui nei confronti di PI 2 non è stata sancita l’assoluzione
perché non avrebbe commesso i reati imputatigli (giusta l’art. 129 del Codice
di procedura penale italiano
[CPPit.]) – come invece avvenuto per PI 8 in relazione con
il capo d’imputazione “b” – bensì il proscioglimento per estinzione del reato a
seguito di prescrizione (art. 531 CPPit.). Il Pretore ha infatti considerato
che le decisioni penali italiane andavano a favore della tesi delle sequestranti,
anche se ha ritenuto preponderanti altri indizi. Del resto il tipo di decisione
in sé non è di rilievo per la causa in esame, giacché se ne potrebbe tutt’al
più dedurre che il tribunale italiano non ha considerato provata l’innocenza
dell’imputato, ma non che la sua colpevolezza sia più verosimile della sua
innocenza nel senso dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF (v. sopra consid. 1.2). Il
non aver giudicato pertinente il genere di decisione adottata dall’autorità
penale italiana non può quindi dirsi manifestamente errato con riferimento all’art.
320.
lett. b CPC.
5.3
È
inoltre irrilevante che la sentenza penale non vincoli il giudice civile e che
il proscioglimento penale non significhi necessariamente l’assenza di
responsabilità civile (sentenza della CEF 14.2004.17 del 17 dicembre 2004
consid. 3.3/b). Tutti gli accertamenti dei fatti e la motivazione delle
reclamanti poggiano sulla sentenza penale del Tribunale di Milano. Quindi delle
due l’una: o la loro tesi appare verosimile alla luce di tale decisione e il
reclamo va accolto, oppure la stessa non risulta verosimile sotto questo
profilo e il reclamo va respinto senz’altro esame.
6.
A
tal riguardo, le reclamanti evidenziano come dalla sentenza del Tribunale di
Milano si evince testualmente che “dall’istruttoria dibattimentale è risultata provata la fittizietà dell’intervento
degli intermediari sia con riferimento ad PI 2 e alle società a lui riconducibili
(quali CO 2, CO 1, CO 3 e PI 6) nei rapporti intrattenuti con RE 2” (doc. D, pag. 60). Pertanto il Tribunale ha ritenuto “evidente che non può essere pronunciata una
sentenza assolutoria” (pag. 63), né a favore di PI 2
né a favore di PI 3 e PI 4 (pag. 75), in merito all’ipotesi di appropriazione indebita contemplata nei capi d’imputazione “a” e, dopo
riqualificazione, “e” (sopra ad A). La Corte d’appello di Milano ha
poi confermato la decisione di prima sede, adducendo che l’imputazione di appropriazione
indebita “non
ha ricevuto alcuna palese smentita dagli atti processuali, prospettandosi
invece come ipotesi criminosa più che plausibile, e nondimeno neutralizzata –
quanto a punibilità – dal tempo trascorso dai fatti” (doc. 9 pag. 46).
6.1
Il Pretore non si è
determinato direttamente sulla pertinenza delle decisioni penali italiane.
Implicitamente egli le ha considerate meno convincenti delle decisioni emanate
dalle autorità svizzere in ambito di assistenza internazionale e ha ritenuto
plausibile il carattere effettivo dell’intermediazione
prestata da PI 2 sulla scorta del rapporto finale del Giudice istruttore
federale Prisca Fischer e di un passo della stessa sentenza del Tribunale di Milano.
6.2
In
sé, gli accertamenti delle autorità penali italiane, fondate su una consistente
documentazione contabile e bancaria, su interrogatori e perizie, sono
sicuramente idonei a rendere perlomeno verosimili le appropriazioni indebite
imputate in particolare a PI 2. In base alla consulenza
della KPMG, pare in particolare accertato che l’attività di quest’ultimo fosse
priva di giustificazione economica, perché erano i dirigenti del gruppo RE 2 a
segnalargli i prodotti da acquistare, le società a lui riferibili essendo prive
di qualsivoglia struttura atta a svolgere tali operazioni, sicché il costo da
lui fatturato costituiva verosimilmente una maggiorazione indebita, pari al
54,4% del prezzo pagato dalla PI 7 e dalla RE 1, poi in parte riversata su
conti bancari i cui beneficiari economici erano gli stessi dirigenti del gruppo
RE 2 che operavano all’interno dell’Ufficio acquisti (doc. D pagg. 21, 60 e
61). Già quest’ultima circostanza basterebbe in sé a
ritenere molto dubbi i numerosi e opachi trasferimenti del denaro. Rimane solo
da verificare se gli argomenti invocati dal Pretore per giungere alla
conclusione inversa siano giuridicamente validi e fondati su fatti accertati in
modo non manifestamente errato.
7.
Relativamente
alla sentenza 2 agosto 2016 del Tribunale penale federale (TPF), le reclamanti
sostengono che il Pretore ne ha travisato il senso e la portata. A loro parere,
una decisione di dissequestro resa in ambito di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale non può “inficiare un sequestro LEF”,
quando nell’incarto esecutivo vi sono solidi elementi che depongono per la
sussistenza di atti illeciti commessi dal debitore sequestrato. Ora, nel passo
citato dal Pretore, il TPF si è limitato a considerare che, a undici anni dall’adozione
del sequestro rogatorio dei conti litigiosi e alla luce della prescrizione del
reato, difficilmente lo Stato rogato avrebbe avuto la possibilità di dimostrare
il nesso tra il reato e i valori bloccati e di ordinarne la confisca, onde la
revoca del blocco. A mente delle reclamanti, il TPF non si è quindi espresso
sulla questione della responsabilità di PI 2 e delle amministratrici cinesi, ma
ha solo applicato le regole dell’assistenza internazionale. E lo sblocco dei
conti risulta già dall’art. 323 CPPit. in caso di non luogo a procedere. Sarà
il giudice civile a determinarne gli aventi diritto economici e nel frattempo
il sequestro va mantenuto, proprio perché la funzione del giudice penale sta
per esaurirsi. L’arbitrio del Pretore – esse concludono – è di non avere
considerato che il giudice dell’assistenza non può e non deve entrare nel
merito della colpevolezza dell’indagato all’estero.
7.1
Nelle
loro osservazioni le opponenti riportano testualmente tutti i passi della
sentenza impugnata in cui il Pretore deduce dalla decisione del TPF che l’illecita
provenienza degli averi sequestrati non è stata accertata. A loro parere la
prova “più luminosa e insuperabile” del fatto che i fondi oggetto del sequestro penale non derivano da
alcun atto illecito sono le decisioni di dissequestro emesse dalla Corte d’appello
di Milano e dal Ministero pubblico della Confederazione. Se avessero
riscontrato il minimo indizio d’illiceità queste autorità avrebbero invece
disposto la confisca degli averi e le autorità svizzere avrebbero processato e
condannato PI 3 e PI 4 per riciclaggio.
7.2
Nei
passi della sentenza 2 agosto 2016 da cui il Pretore ha dedotto che né le
autorità penali italiane, né lo stesso TPF hanno accertato l’origine delittuosa
degli averi sequestrati penalmente, il TPF si è limitato a rilevare che “non si comprende infatti come nel caso
concreto l’autorità rogante possa ancora assodare l’esistenza di un nesso tra
un preteso reato ed i valori attualmente sequestrati in Svizzera” e che “il principio
della buona fede fra Stati va infatti ponderato con le garanzie dello stato di
diritto e con la legittima pretesa delle ricorrenti di rientrare in possesso
dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l’esistenza
di una loro origine delittuosa” (doc. 27 pagg. 19 e 20
consid. 9).
a) Isolate
dal loro contesto, queste frasi potrebbero a prima vista essere interpretate
come l’ha fatto il Pretore. Sennonché i giudici del TPF hanno in realtà
ritenuto la prospettata confisca praticamente impossibile perché, da una parte,
la Corte suprema di cassazione di Milano (con decisione 18 maggio 2012, doc.
GG) aveva ordinato la restituzione agli aventi diritto di tutte le somme in
sequestro non prese in considerazione nel decreto di rinvio a giudizio del GIP
del 18 ottobre 2011 (perché già prescritte, v. sopra ad B), e dall’altra
perché per il resto il Tribunale e la Corte d’appello di Milano hanno prosciolto
PI 3 e PI 4 (oltre che lo stesso PI 2) dall’accusa di appropriazione indebita
per intervenuta prescrizione (doc. 27 pag. 18). Non si evince quindi da tale
decisione che il TPF abbia esaminato la questione dell’origine delle somme
sequestrate né che si sia voluto scostare dagli accertamenti effettuati dal
Tribunale di Milano, il quale sulla qualifica del comportamento del debitore
come appropriazione indebita è chiaro (sopra consid. 6). La decisione del TPF
ha una portata meramente processuale, come giusto che sia in ambito di
assistenza internazionale. Quanto il Pretore ne ha dedotto sul piano
sostanziale è pertanto manifestamente errato. Su questo punto il reclamo è
fondato.
b) Le
decisioni di dissequestro emesse dalla Corte d’appello di Milano il 17 marzo
2016.
(doc. 9) e dal Ministero pubblico della Confederazione il 21 ottobre 2016
(doc. 29) sono solo la conseguenza della decisione di merito emessa nella causa
penale in Italia e confermata in ultima istanza dalla Corte suprema di cassazione
con decisione del 18 ottobre 2016 (sopra ad C). Contrariamente a quanto
sostengono le opponenti, né le autorità italiane né le autorità svizzere erano
legittimate a mantenere il sequestro penale in vista di confisca dei beni
sequestrati, dopo che era stata appurata definitivamente la prescrizione del
reato, anche se gli elementi costitutivi ne fossero stati provati, nella misura
in cui i beni in questione erano da restituire al loro legittimo avente diritto
(per il diritto italiano, v. la stessa decisione della Corte d’appello di
Milano del 17 marzo 2016, doc. 9 pagg. 49 seg. ad 5; per il diritto svizzero:
art. 70 cpv. 1 CP in nesso con l’art. 267 cpv. 1 CPP e Madeleine Vouilloz, La confiscation en droit pénal,
AJP/PJA 2001, 1393 ad 2). Parimenti non si sarebbe potuto giustificare l’avvio
di un procedimento penale per riciclaggio nei confronti d’imputate prosciolte
per prescrizione con decisione definitiva (DTF 126 IV 262 consid. 3/b/bb; Pieth in: Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 25 ad art. 305bis
CP).
8.
Fondandosi sul
rapporto finale e sull’ordinanza del Giudice istruttore federale Prisca Fischer
del 15 dicembre 2010, da cui emerge,
in base a quanto riportato dalla SRG SSR Idée Suisse, che PI 2 sarebbe stato
per un certo tempo proprietario esclusivo dei prodotti PI 9 per l’Italia, il
Pretore ne ha dedotto che quest’ultimo
fosse un referente inevitabile per le reti interessate a diritti della PI 9,
contrariamente a quanto concluso dalla KPMG, per cui l’intermediazione di PI 2
era solo fittizia.
8.1
Per
le reclamanti le deduzioni del Pretore sono arbitrarie, perché il rapporto è
stato prodotto solo parzialmente, riguarda un reato (il riciclaggio di denaro)
e dei fatti (retrocessioni ai funzionari infedeli delle società reclamanti)
differenti da quelli in esame (appropriazioni indebite ai danni delle
reclamanti), nonché delle persone (PI 11, PI 13 e PI 12) diverse dalle odierni
opponenti. Esso si fonda d’altronde su informazioni fornite dalle autorità italiane
nel 2010, prima dell’assunzione delle informazioni fornite dalle autorità
giudiziarie di Hong Kong (pervenute a fine 2013) e dell’emanazione della
decisione 8 settembre 2014 del Tribunale di Milano. Anche per la sua natura, l’ordinanza
ha una valenza probatoria minore di quella della sentenza italiana di primo grado,
che ha in particolare sancito la pertinenza della perizia della KPMG.
8.2
Secondo
le opponenti, per contro, gli accertamenti del giudice istruttore svizzero non
si pongono affatto in conflitto con la sentenza dell’8 settembre 2014, la quale
riporta diverse dichiarazioni rese a pena di falsa testimonianza dai massimi
vertici della PI 9 e della RE 1/RE 2, confermate da scambi di corrispondenza,
dai quali si evince che PI 2 era effettivamente un acquirente-rivenditore dei
prodotti della PI 9 e non certo un intermediario fittizio. E proprio sulla base
di tali elementi probatori sia il Giudice per l’udienza preliminare (GUP) di
Roma sia la Corte di cassazione italiana hanno prosciolto nel merito, con la
formula “perché il fatto non
sussiste”, PI 2, le fiduciarie cinesi e numerosi altri
coimputati (tra cui i vertici delle sequestranti) dalle accuse di frode fiscale in relazione alla cessione
dei diritti televisivi dalla PI 6 alle sequestranti nel
periodo 1999-2004. Del resto, aggiungono le opponenti, nessun procedimento
penale è stato aperto in Svizzera né per amministrazione infedele né per riciclaggio
di denaro.
8.3
Sulla questione della ricevibilità
formale – contestata dalle sequestranti in sede di
replica spontanea – del rapporto finale (troncato) e dell’ordinanza
di chiusura dell’istruttoria preparatoria emessi dal Giudice istruttore
federale (GIF) Prisca Fischer il 15 dicembre 2010 (doc.
35) si può soprassedere, anche se a prima vista la possibilità di produrre nova in seconda sede
(art. 278 cpv. 3 LEF) pare comunque sanare un eventuale ritardo a addurli in
prima sede. In effetti, le deduzioni che ne traggono il Pretore e le opponenti
non permettono nel merito di contraddire in modo sostenibile gli accertamenti
contenuti nella sentenza milanese dell’8 settembre 2014.
a) Anzitutto,
i documenti in questione sono di quasi quattro anni precedenti alla sentenza
del Tribunale di Milano e riguardano un reato (il riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP) e dei fatti (retrocessioni a funzionari
infedeli delle società reclamanti) differenti da quelli in esame
(appropriazioni indebite ai danni delle reclamanti) nonché delle persone (PI 11,
PI 13 e PI 12) diverse dalle odierne opponenti, ancorché il contesto delle due
procedure sia comune. Il GIF Fischer non ha quindi potuto tenere conto del
materiale probatorio assunto dalle autorità italiane dopo il 2010 (in
particolare delle informazioni fornite dalle autorità giudiziarie di Hong Kong
a fine 2013) né dell’esame in contraddittorio del rapporto della KPMG, la cui
pertinenza è stata confermata dal Tribunale di Milano (doc. D pagg. 23 seg.),
mentre il GIF, comprensibilmente allo stadio dell’istruttoria raggiunto nel
2010, l’ha considerato alla stregua di una perizia di parte (doc. 35, pag. 33
ad c). D’altronde, il GIF non ha avuto conoscenza degli addebiti contenuti
nella decisione italiana del 2014 a carico dei responsabili
degli acquisti dei diritti
di trasmissione televisivi della RE 1 e della RE 2, sicché
non ha potuto valutare correttamente il fatto che l’attività di “consulenza” di
quegli addetti a favore di PI 2 era ben nota all’interno dello stesso gruppo RE
2.
(doc. 35 pag. 34 ad 4). Dalla sentenza de 2014 risulta che le sequestranti
siano in realtà vittime dei propri dipendenti. Far prevalere in queste
condizioni il rapporto del GIF sulla sentenza del 2014 è già in sé manifestamente
errato.
b) D’altra
parte, le informazioni consegnate dalla SRG SSR Idée Suisse, sulle quali sia il
GIF sia il Pretore nella sentenza impugnata hanno fondato le proprie
conclusioni, sono imprecise. Ne risulta infatti che PI 2 ha avuto “per un certo numero di anni” (non meglio specificato) il diritto esclusivo di vendere i prodotti
della PI 9 per l’Italia, sicché “si
può difficilmente stabilire” quale fosse il mercato
più favorevole alla RE 2 senza i prodotti della PI 9 (doc. 35 pag. 33 ad c).
Orbene, che PI 2 fosse il rivenditore esclusivo dei diritti televisivi della PI
9.
fino al 1999 si evince anche dal rapporto della KPMG, come evidenziato dallo
stesso GIF (doc. 35 pag. 32). Che lo fosse ancora nel periodo successivo (dal
2000.
al 2005) cui si riferisce il credito vantato dalle sequestranti (doc. D,
2° foglio) è perlomeno dubbio, giacché la PI 9 aveva concluso in quel periodo
un contratto di esclusiva con la __________ (doc. D pag. 23). Ad ogni modo il
Tribunale di Milano ha stabilito che l’intermediazione di PI 2 è stata
fittizia, il suo apporto e il suo rischio imprenditoriale nulli e il suo
margine privo di qualsiasi ragione economica (doc. D pagg. 60 e 62), e ciò già
nel periodo precedente, come accertato definitivamente nel processo cosiddetto
“RE 2” (doc. D pag. 23). Al riguardo il GIF non si è ovviamente determinato
(non ne aveva conoscenza), mentre le opponenti non si confrontano direttamente
con il dettagliato ragionamento dei giudici milanesi (doc. D, pagg. 60-63).
c) Vero
è che alcune dichiarazioni dei massimi vertici della PI 9 e della RE 1/RE 2
riportate nella sentenza del 2014 (doc. D pagg. 35-37, citate nelle osservazioni al reclamo ad n. 65) potrebbero indiziare a favore della tesi per cui PI 2 sarebbe stato un referente inevitabile per le reti interessate a diritti della PI 9.
Le opponenti evidenziano però solo gli elementi a discarico di PI 2 e non
quelli di segno opposto citati nella sentenza milanese, in particolare il fatto
ch’egli, nei suoi rapporti con le società del gruppo RE 2, pare non essersi mai
assunto un vero rischio imprenditoriale, poiché i prodotti erano individuati
dall’utilizzatore finale, che gliene garantiva l’acquisto (doc. D pagg. 15
segg.). Anche su questo punto, peraltro non trattato nella sentenza impugnata,
le obiezioni delle opponenti non sono idonee a scalfire la fondatezza del
reclamo.
8.4
Come
l’ordinanza del GIF Fischer, la decisione di proscioglimento di PI 2 resa dal
GUP presso il Tribunale di Roma il 27 giugno 2012 (doc. 7) riguardava un reato
(frode fiscale) e delle persone in parte diverse dalle odierne opponenti, oltre
a fondarsi su un materiale probatorio più limitato di quello assunto dai
giudici milanesi (v. doc. D pag. 13). Ma soprattutto, i giudici milanesi, sulla
base in particolare degli esami di PI 10 e di PI 2, così come dei documenti
ottenuti dalle autorità di Hong Kong, si sono scostati dalla valutazione dei
fatti operata dal GUP di Roma, ritenendo che il sovraprezzo consecutivo all’intermediazione
di PI 2 e delle società a lui riferibili, sostanzialmente prive di una reale
struttura, non aveva alcuna giustificazione economica ed era quindi del tutto
indebito (doc. D pagg. 13-20). Il Pretore non si è determinato al riguardo,
mentre le opponenti non hanno spiegato perché la valutazione del GUP dovrebbe
essere preferita a quella del Tribunale ordinario di Milano. La censura si
rivela dunque finanche irricevibile, poiché insufficientemente motivata.
8.5
Già si è detto, per il resto, dell’irrilevanza del fatto che nessun
procedimento penale è stato aperto in Svizzera né per amministrazione infedele
né per riciclaggio di denaro (sopra consid. 7.2/b).
9.
Il Pretore ha fondato la decisione impugnata (a pag. 11) anche su una
frase della stessa sentenza dell’8 luglio 2014, in cui i giudici milanesi hanno
considerato che “la
contraddittorietà delle risultanze probatorie emerse a tal riguardo non
consente di affermare in modo certo che la presenza di PI 2 sia continuata –
nel corso degli anni oggetto di questo procedimento – per “esigenze” prevalenti
dell’una piuttosto dell’altra parte e non piuttosto per esigenze di entrambe,
dovute a ragioni connesse al mercato dei diritti che stavano evolvendo in modo
differente rispetto al passato” (doc. D pag. 37).
9.1
Le
reclamanti rimproverano a ragione al Pretore di aver interpretato la frase in
questione in modo assolutamente decontestualizzato e manifestamente errato,
perché il passo citato riguarda il capitolo relativo alla frode fiscale (capo d’imputazione
“c”) e serve a escludere la prova dell’elemento soggettivo in capo ai vertici
delle società, ma non rimette in discussione la responsabilità di PI 2 e dei
suoi correi circa l’appropriazione indebita, come esplicitamente specificato
più in là nella stessa sentenza (“Alla
luce di quanto sopra evidenziato, deve rilevarsi che anche negli anni oggetto
di questo procedimento è stato realizzato un meccanismo fraudolento nel cd
“giro dei diritti”, ma non è stata raggiunta la prova certa che questo sia
stato realizzato al fine di evadere le imposte da parte del gruppo RE 2, difettando
la prova certa circa il contributo consapevole da parte dei vertici del Gruppo RE
2, e, segnatamente di PI 16 e di PI 17, imputati in questo dibattimento”, doc. D pag. 50).
9.2
In
proposito, nelle osservazioni al reclamo (al n. 46) le opponenti si
accontentano di riprodurre una serie di frammenti di deposizioni testimoniali
(peraltro riprese tali quali anche nel n. 65, v. sopra consid. 8.3/c) sulle
quali il Tribunale di Milano si è fondato per formulare la frase evidenziata
dal Pretore. Non spendono invece una parola sul fatto che le considerazioni in
questione riguardano le imputazioni di natura fiscale e che i giudici milanesi
hanno invece appurato la persistenza, anche dopo il 1999, del meccanismo
fraudolento di appropriazione indebita della parte “gonfiata” del prezzo dei diritti di trasmissione televisivi (doc. D pagg. 50, 60-62 e sopra
consid. 6). Anche su questo punto, dunque, il reclamo merita accoglimento.
10.
Circa l’“elemento di
forte e sostanziale contraddizione intrinseco alle parti sequestranti” che il Pretore ha dedotto dal fatto che il presidente della RE 1 e
vicepresidente della RE 2 (PI 17) ha sostenuto nel suo appello incidentale
avverso la sentenza del 2014 che l’intermediazione di PI 2 era effettiva, le reclamanti lamentano una violazione dell’obbligo di motivazione, il
primo giudice non essendosi determinato sulle loro argomentazioni, neppure per
confutarle. Ribadiscono di avere, con le persone al loro vertice, sostenuto
durante tutto il processo di primo grado che l’intermediazione di PI 2 era
effettiva, siccome egli si era assicurato l’esclusiva su molti titoli della PI
9, e i prezzi da lui pagati erano in linea con quelli di mercato, le
retrocessioni ai dipendenti di RE 2/RE 1 essendo da qualificare come dazioni
illecite, di marca corruttiva. È solo con la sentenza del 2014 – a loro dire –
ch’esse hanno saputo che l’intermediazione era in realtà fittizia, perché i
titoli da comprare erano indicati ad PI 2 dai dipendenti corrotti ed egli si
procurava l’esclusiva a prezzi molto vantaggiosi per rivenderli alla RE 2 a
prezzo di mercato, all’insaputa dei vertici del gruppo, onde l’assenza dell’elemento
psicologico della frode fiscale accertata dai giudici milanesi.
È solo per contrastare l’appello
interposto dalla Procura della Repubblica di Milano
contro la sua assoluzione – esse precisano – che PI 17 sarebbe tornato a
sostenere nel suo appello adesivo, in una prospettiva tecnico-difensiva, l’effettività
dell’intermediazione di PI 2. Quella del Pretore, secondo le reclamanti,
sarebbe quindi “un’arbitraria
forzatura logico-giudiziaria”, che confonde persone
fisiche e persone giuridiche.
10.1
La
tesi delle reclamanti è condivisibile. È arbitrario ascrivere a una persona
giuridica le allegazioni rilasciate da un suo organo in un processo penale in
cui è imputato personalmente. È ragionevole pensare che in una simile
situazione la persona fisica rappresenti anzitutto sé stessa e non la persona
giuridica di cui è organo. Seguendo l’impostazione del Pretore, del resto, si dovrebbero
anche assegnare alle società opponenti le allegazioni delle loro rappresentanti
PI 3 e PI 4, che nel processo innanzi
alla Corte di cassazione italiana hanno ammesso la propria responsabilità per
correità per il reato di appropriazione indebita, a loro dire giustamente
accertata dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’appello, onde contestare il
reato di riciclaggio imputato loro dal Ministero pubblico (doc. Y pagg. 37-39).
Così facendo si giungerebbe alla conclusione che il credito vantato dalle
reclamanti è verosimile.
10.2
Nelle
osservazioni al reclamo, le opponenti obiettano che sia la memoria difensiva
finale presentata dalla RE 1 il 26 giugno 2014 nel processo milanese (doc. 15),
sia la relazione del suo consulente tecnico, prof. __________, del 17 ottobre
2013.
(doc. 17) confermano quanto accertato dal Pretore circa la mancanza di coerenza e di linearità delle posizioni delle istanti. Rilevano d’altronde che PI 17 ha continuato a sostenere la tesi
dell’effettività dell’intermediazione di PI 2 fino davanti alla Corte di
cassazione (doc. EE della duplica, pag. 20) e che persino nella loro erronea
ricostruzione del ruolo di PI 2, le reclamanti ne avrebbero ammesso l’effettiva
intermediazione fino in sede di reclamo, siccome allegano ch’egli si procurava
l’esclusiva per l’Italia sui diritti televisivi (a prezzi molto vantaggiosi)
per poi rivenderli alla RE 2 (a prezzi di mercato).
a) Orbene,
i documenti citati dalle opponenti non fanno che confermare le allegazioni
delle reclamanti, secondo cui esse hanno sostenuto la tesi dell’effettiva
intermediazione di PI 2 fino alla decisione del 2014, mentre PI 17 l’ha
mantenuta anche dopo per motivi personali. Le opponenti non spiegano invece
perché le allegazioni formulate da quest’ultimo relativamente a un capo d’imputazione
che lo riguardava personalmente dovrebbero essere opponibili alle società di
cui è organo. Ora, è proprio la deduzione tratta da queste due diverse
posizioni giuridiche (in sé correttamente accertate) ad essere insostenibile,
poiché poggia su una confusione dei ruoli personali e aziendali.
b) Per
quanto attiene alla frase del reclamo incriminata (pag. 28) – “Ricevuta l’informazione egli [PI 2] si
procurava (a prezzi molto vantaggiosi) l’esclusiva per l’Italia sui diritti
televisivi, che poi rivendeva a AP 1 (a prezzi di mercato)” – non si deve misconoscere che nella frase precedente le reclamanti
hanno ricordato che l’intermediazione di PI 2, nei rapporti con la RE 2, è stata
giudicata dal Tribunale di Milano del tutto inutile, poiché egli non assumeva
alcun rischio d’impresa. In questo senso la stessa è stata qualificata come
“fittizia” (doc. D pag. 60). E ancora una volta, proprio perché una parte degli incassi di PI 2 sono stati versati su conti
ricollegabili a dipendenti delle reclamanti pare verosimile che il noto “giro
dei diritti” televisivi non avesse quale fine gli interessi di quelle società.
Le obiezioni delle opponenti non si oppongono pertanto all’accoglimento della
censura delle reclamanti anche sulla pretesa contraddittorietà intrinseca della
sua posizione processuale.
11.
In
definitiva, la decisione impugnata deve quindi essere annullata, perché il Pretore ha ritenuto inverosimili le
pretese vantate dalle sequestranti, misconoscendo la particolare pertinenza
delle decisioni penali italiane invocate da queste ultime (sopra consid. 6),
ritenendo manifestamente a torto più convincenti le decisioni emanate dalle
autorità svizzere in ambito di assistenza internazionale (consid. 7) e il rapporto finale del Giudice istruttore federale Prisca Fischer (consid.
8), e interpretando in modo insostenibile un passo della stessa sentenza del
Tribunale di Milano (consid. 9) e il comportamento processuale di PI 17
(consid. 10). La causa andrebbe quindi rinviata al Pretore per determinarsi
sulle questioni di prescrizione delle pretese civili (sotto consid. 12) e di
causa del sequestro (consid. 13), che ha rinunciato a trattare nella sentenza
impugnata (v. pag. 11). Dal momento, però, che la causa è matura per il
giudizio, che le reclamanti hanno concluso in via principale alla reiezione
dell’opposizione al sequestro e che le parti hanno discusso anche in questa
sede le questioni non trattate dal Pretore, i principi di celerità e di
economia processuale giustificano che la Camera statuisca anche sulle altre
censure delle opponenti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), pur senza il limite dell’art.
320.
lett b CPC.
Della
questione della prescrizione
12.
Fondandosi
su un parere giuridico (“parere pro-veritate”) del prof. avv. __________ C__________,
già prodotto in sede di replica davanti al primo giudice, nelle osservazioni al
reclamo le società opponenti sollevano di nuovo l’eccezione di prescrizione della
pretesa civile di risarcimento del danno vantata dalle sequestranti, che quantificano
in soli $ 29'466'825.– (anziché € 147'848'531.18 fatti valere con l’istanza di
sequestro), pari al 45% dei 25 pagamenti effettuati da RE 1 a PI 6 tra il 31
marzo 2004 e il 30 novembre 2005. Le opponenti fanno infatti valere che la
legge n. 251 del 5 dicembre 2005 ha ridotto la durata della prescrizione penale
a 6 anni. Poiché è entrata in vigore – il successivo 8 dicembre – prima della
scadenza del termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita
imputato ad PI 2, tale legge disciplina anche la prescrizione dell’azione
civile di risarcimento del danno in virtù dell’art. 2947 comma 3 del Codice
civile italiano (CCit.), senza le sospensioni e interruzioni (fino a 1 anno e 6
mesi) previste in ambito penale. Ritenuto che anche la prescrizione civile
decorre dalla consumazione del reato, le opponenti sostengono che l’ultimo
singolo termine prescrittivo, cominciato alla data dell’ultimo dei 25
pagamenti, il 30 novembre 2005, è scaduto “molti anni” prima che, il 10
aprile 2014, venisse formalizzato il primo atto di richiesta di risarcimento
del danno, potenzialmente interruttivo della prescrizione.
Secondo
il prof. C__________, d’altronde, “è indubbio che alla data di metà ottobre del 2005 i vertici di RE 1 e RE
2.
fossero consapevoli della potenziale irregolarità/illiceità dei rapporti di acquisizione dei diritti
televisivi da PI 2/ PI 6, e fossero dunque in condizioni di esercitare la relativa azione
di risarcimento danni”, come risulterebbe da una loro
lettera 11 novembre 2005 a PI 11, in cui è fatto riferimento alla notifica del
decreto di perquisizione. Per le società opponenti, la consapevolezza della RE
2.
risalirebbe addirittura al 24 settembre 2001, quando ricevette un’informazione
di garanzia come persona offesa in merito al reato di falso in bilancio contestato
al suo presidente PI 16 per costi gonfiati in occasione dell’acquisto di
diritti televisivi per il tramite di società off-shore ed era ad ogni modo
potenzialmente in grado di esercitare l’azione di risarcimento danni dopo la
notifica del verbale 1° marzo 2002 di constatazione di violazioni tributarie
per gli anni dal 1997 al 2000.
Tanto più, esse aggiungono, che nella sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati di falso in bilancio emessa il
7.
luglio 2006 nel processo cosiddetto RE 2, il GIP ha dato atto del sistema di
acquisto di diritti televisivi da parte della RE 2 attraverso una serie di
passaggi per società off-shore
controllate dalla PI 15, mentre la Corte suprema di cassazione ha confermato tale attività, precisando che ha coinvolto quasi tutti i
più stretti collaboratori di PI 5 e ha procurato a quest’ultimo un’immensa
disponibilità economica all’estero, in danno non solo dello Stato, ma anche
della stessa RE 2 (sentenza n. __________ del 1° agosto 2013).
12.1
Nella
replica spontanea, per contro, le società sequestranti contestano il parere
prodotto dalla controparte, che ritengono superato dalle proprie allegazioni di
duplica e dal parere “pro
veritate” annesso, firmato dall’avv. prof. __________
V__________, il quale sostiene che il termine di prescrizione dell’azione
risarcitoria civile sia quello penale di 10 anni che prevedeva l’art. 157 del
Codice penale italiano (CPit.) prima della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. In
effetti, se la novella si applica alla prescrizione del reato commesso da PI 2
quale norma più favorevole al reo (art. 2 comma 4 CPit.), contrariamente all’ottica
“panpenalistica” del parere avverso, agli effetti civilistici vale invece il
principio d’irretroattività delle norme in ambito civile (art. 11 delle
disposizioni preliminari del CCit.). Secondo la giurisprudenza italiana la
disciplina della prescrizione da applicare è così quella vigente al momento del
fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
Quanto
al dies a quo di tale prescrizione decennale, secondo il parere in questione l’art.
2947.
1° comma CCit. – a tenore del quale la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno in cui il
fatto si è verificato – va coordinato con l’art. 2935 CCit., in base al quale
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere, ovvero da quando il danneggiato abbia percepito, o possa aver
percepito usando l’ordinaria diligenza, l’illecito, il danno e la derivazione
causale dell’uno dall’altro nonché dello stesso elemento soggettivo del dolo o
della colpa che connota tale illecito. Nel caso di azione risarcitoria del danno
derivante da un fatto costituente reato, secondo la giurisprudenza il termine
di prescrizione inizia a decorrere dalla notifica della richiesta di rinvio a
giudizio, ossia dal 14 maggio 2010 per quanto attiene alla richiesta formulata
nella fattispecie dalla Procura della Repubblica di Milano il 9 marzo 2010. Ne
consegue, a mente del prof. V__________, che la richiesta di risarcimento del
10.
aprile 2014 ha interrotto la prescrizione anche se la si volesse considerare
sessennale alla stregua delle opponenti. E ciò non solo per l’indebito profitto
connesso ai noti 25 pagamenti, ma anche per i pagamenti anteriori al 31 marzo
2004, quantificati nella sentenza n. 8282/14 dell’8 luglio
2014.
complessivamente in 100 milioni
di dollari nel periodo dal 2000 al 2005.
Per
le sequestranti, le risultanze del processo citate dalla controparte nelle
osservazioni sono peraltro senza rilievo, poiché esso ha un oggetto diverso,
concerne strutture societarie e soggetti differenti ed è addirittura anteriore
al procedimento penale sul quale si fondano i sequestri, avviato nel 2005. Esse
allegano di avere avuto una prima indicazione circa le somme indebitamente
sottratte da PI 2 e dai suoi sodali solo in occasione della piena “discovery” degli
atti processuali, e segnatamente del deposito della
consulenza KPMG nel 2010, ma l’evidenza piena dell’illecito
è a suo dire contemporanea alla pronuncia del primo grado di giudizio nel
luglio del 2014.
12.2
È
anzitutto doveroso ricordare che i pareri giuridici versati agli atti sono parificabili
a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (DTF 141 III 435
consid. 2.3), specie se vertono su questioni giuridiche (iura novit curia).
Anche i curricula dei loro autori sono in sé senza rilievo. Contano solo la
forza argomentativa e i riferimenti alla legge, alla giurisprudenza e alla
dottrina, che la Camera deve valutare sotto l’angolo della verosimiglianza
(art. 272 cpv. 1 LEF).
12.3
Al
riguardo, il parere prodotto dalle opponenti appare d’acchito carente, poiché
non tratta frontalmente dell’art. 2935 CCit., giusta il quale la prescrizione
(civile) comincia a decorrere “dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere”,
limitandosi a citarne il tenore con una semplice nota a piede di pagina (doc.
36, pag. 12 nota 5) e a esporre indizi di consapevolezza dei vertici delle sequestranti
al momento dell’ultimo pagamento circa la potenziale irregolarità dei rapporti
di acquisizione dei diritti televisivi da PI 2 (a pagg. 22-23), senza spiegare
in che misura gli stessi sono da ritenere sufficienti a far scattare il termine
di prescrizione nel senso dell’art. 2935 CCit. e della relativa giurisprudenza
e dottrina. Il parere della controparte, invece, è più preciso e completo,
nella misura in cui chiarisce, con parecchi rinvii alla giurisprudenza della
Corte suprema di cassazione, che il dies a
quo non corrisponde già al momento in cui il fatto illecito è commesso
o causa il danno, ma quello in cui il danneggiato ha percepito, o avrebbe
potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, il danno ingiusto quale
derivante dal comportamento doloso o colposo dell’autore, momento che le
sequestranti situano in concreto al più presto nel 2010 (notifica
della richiesta di rinvio a giudizio [doc. L], con piena “discovery” degli
atti processuali). Ne consegue che la richiesta di
risarcimento del 10 aprile 2014 ha interrotto la prescrizione anche se la si
volesse considerare sessennale alla stregua delle opponenti. Né in prima sede
né in seconda le società opponenti si sono confrontate con la tesi delle
reclamanti, che appare lineare, documentata e convincente, ovvero più
verosimile di quella dei loro antagonisti. Già per questo motivo il reclamo si
appalesa fondato anche sulla questione della prescrizione.
12.4
Si
considerassero anche processualmente sufficienti le contestazioni delle
opponenti, l’esito del giudizio non ne uscirebbe mutato.
a) In
effetti, sebbene l’art. 2947 comma 1 CCit., nella sua portata letterale, sembri
dare rilievo al dato oggettivo della verificazione del fatto illecito, da tempo
la Corte suprema di cassazione italiana l’interpreta nel senso che la
prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito
o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui
diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno
divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Perché il “fatto” al
quale si riferisce la norma possa fungere da esordio della prescrizione occorre
che sia percepito (o possa esserlo usando l’ordinaria diligenza) non nella sua
realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, ma – secondo la
previsione dell’art. 2043 CCit. – in tutte le sue circostanze e modalità
fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento
doloso o colposo di un terzo (o
comunque imputabile a un terzo) (sentenza n. 2645 del 21 febbraio 2003; v. anche le sentenze n. 6921 del 7 aprile 2015 pag. 13, e i
riferimenti a quelle precedenti n. 12666/2003, 9927/2000, 8845/1995, 3206/1989
e 4532/1987, e n. 576/2008 consid. 10.2 con un rinvio alla n. 1716/1979), non
potendosi altrimenti riscontrare nel comportamento del
danneggiato l’atteggiamento d’inerzia che giustifica il
correre della prescrizione (sentenza n. 26685/ 2013 consid. 3.2). Egli deve
quindi avere percepito, o potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, l’illecito,
il danno e la derivazione causale dell’uno dall’altro nonché dello stesso
elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota tale illecito (sentenza
n. 17572/2013, consid. 2.1). Oltre alla “conoscibilità del danno” è richiesta
anche la “rapportabilità causale”.
Sviluppata
inizialmente in ipotesi di danno alla salute lungolatente (sentenza n. 581/2008
consid. 3), tale giurisprudenza è riconosciuta pienamente applicabile anche in
tema di danno consecutivo a un reato contro il patrimonio (sentenza n. 21255
del 17 settembre 2013 nel noto caso PI 15 c/ __________, pagg. 43 segg.). In
quel precedente, la Corte suprema di cassazione ha confermato la sentenza n.
2087/2011 della Corte d’appello di Milano (citata nel parere del prof. V__________),
ritenendo che la compiuta conoscenza/conoscibilità degli elementi costitutivi
del diritto azionato (risarcimento del danno causato da fatti di corruzione giudiziaria)
doveva collocarsi in coincidenza con la notifica alla danneggiata della
richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, decisiva in particolare per la
concreta identificazione del corruttore e del corrotto.
b) Certo,
la questione del dies a quo della prescrizione delle pretese risarcitorie è discussa. L’art. 2935
CCit., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, non può giustificare la giurisprudenza appena
ricordata, poiché ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio,
mentre gli impedimenti di fatto, compresa l’ignoranza anche incolpevole dell’esistenza
della pretesa, non sono di rilievo (ad es. sentenze della Corte suprema di
cassazione n. 14249/2004 o 19355/2007). Gli art. 2947 e 2935 CCit si collocano
però su diversi piani di operatività giuridica (sentenza n. 8297/1997). Fatto
sta che a un esame limitato alla verosimiglianza la giurisprudenza della suprema
Corte di cassazione sarà senz’altro rilevante nel processo civile intentato
dalle sequestranti per risolvere la questione della prescrizione dell’azione
risarcitoria.
c) Ora,
nel caso specifico non si evince dagli atti che le sequestranti abbiano avuto –
o potuto avere facendo uso della dovuta diligenza – notizia degli estremi
della pretesa risarcitoria fatta valere in sede civile prima della notifica della richiesta di rinvio a giudizio di PI 2 del 9 marzo 2010
nella causa n. __________ (doc. L), con il contestuale deposito
della documentazione relativa alle indagini espletate, fra cui la relazione
della KPMG del 10 settembre 2009 (doc. R).
aa) In
particolare, l’informazione di garanzia 24 settembre 2001
al presidente PI 16 per il reato di falso in bilancio (doc. 31) e il verbale 1°
marzo 2002 di constatazione di violazioni tributarie per gli anni dal 1997 al 2000 (doc. 32),
notificati alla RE 2 nella
causa cosiddetta “AP 1” o “diritti” (n. __________), non paiono, a prima vista,
contenere le informazioni necessarie a identificare appropriazioni indebite da
parte di PI 2 (e in ogni caso le opponenti non ne indicano di precise), già per
il fatto che si riferiscono a ipotesi di reati fiscali e di
falso in bilancio. Quanto alla sentenza
di non luogo a procedere per prescrizione dei reati di
falso in bilancio emessa il 7 luglio 2006 nella stessa causa, non solo il passo
citato dalle opponenti non fornisce indicazioni precise, ma il documento non è
neppure stato prodotto nella causa di sequestro. Anche la sentenza n. 2694/01
emessa il 1° agosto 2013 dalla
Corte suprema di cassazione non figura agli atti ed è
comunque successiva alla richiesta di rinvio a giudizio 9 marzo 2010 nella
causa n. 40382/05 ritenuta determinante al riguardo della prescrizione.
bb) Infine,
la lettera 11 novembre 2005 di RE 1 a PI 11 e l’articolo 15 ottobre 2015 della
Repubblica.it acclusi al parere del prof. C__________ (doc. 36, all. 4 e 5)
rendono sì verosimile che nel 2005 le sequestranti sapevano dell’esistenza d’ingenti trasferimenti di
denaro dal 1998 al 2001 dalla CO 1 su conti cifrati in Svizzera,
di cui uno riconducibile alla dipendente PI 11. Non risultava invece noto alle
stesse né la precisa origine dei fondi né il loro importo. E non pare neppure
ch’esse avessero potuto conoscere quei dati, visto il massimo riserbo –
evidenziato nell’articolo della Repubblica.it – osservato dalle autorità
inquirenti sui dettagli dell’inchiesta. Rimane così attendibile che la compiuta
conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del diritto
risarcitorio non sia intervenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio di PI
2.
del 9 marzo 2010 nella causa n. __________ (doc. L). L’eccezione di
prescrizione va così respinta.
Della
causa del sequestro
13.
Fondandosi
su un parere giuridico (“avis de droit”) dei prof. __________ e __________ e
dell’avv. __________, già prodotto in sede di replica davanti al primo giudice,
nelle osservazioni al reclamo le società opponenti ribadiscono l’inesistenza di
un legame sufficiente del credito vantato dalle sequestranti con la Svizzera
nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, e pertanto della causa di sequestro da
esse allegata. Sostengono infatti che nessuno dei reati penali ipotizzabili in
astratto (appropriazione indebita [art. 138 CP], amministrazione infedele [art.
158.
CP] e riciclaggio di denaro [art. 305bis CP]) si è realizzato in
Svizzera. I due primi reati sono stati, semmai, commessi in Italia e si sono
materializzati al più tardi al momento dell’incasso del prezzo asseritamente
maggiorato sui conti bancari dell’PI 6 presso la __________ in Irlanda. Secondo
le società opponenti il suo trasferimento sui loro conti in Svizzera è un atto
susseguente, che non è un elemento costitutivo né del reato penale né dell’atto
illecito sul piano civile. I versamenti sui conti svizzeri non potrebbero
neppure essere considerati a loro volta illeciti (come atti di ricettazione o
di riciclaggio di denaro) poiché il Giudice d’istruzione federale e il
Ministero pubblico della Confederazione nelle loro ordinanze del 15 dicembre
2010.
hanno definitivamente chiuso le procedure aperte in Svizzera per
riciclaggio di denaro a carico di PI 11, PI 13 e PI 12 in mancanza di un’infrazione
soggiacente, giacché i versamenti effettuati sui loro conti da PI 2 per servizi
di consulenza non configurano secondo il diritto svizzero il reato di appropriazione
indebita.
Secondo
gli autori del parere anche se si volesse poi ammettere che una parte della
condotta illecita si è svolta in Svizzera nel senso dell’art. 129 LDIP, il
nesso del credito con il territorio svizzero sarebbe comunque sia molto debole
– e pertanto insufficiente – giacché gli atti illeciti sono stati commessi e il
loro risultato si è prodotto all’estero (Italia, Stati Uniti e Irlanda), il
diritto applicabile è quello italiano e le sequestranti hanno scelto di procedere
sia penalmente che civilmente in Italia. La litispendenza della causa civile in
quello Stato esclude peraltro una competenza dei giudici svizzeri e ad ogni
modo un’eventuale azione aperta in Svizzera sarebbe prescritta e dovrebbe
essere respinta per motivi di merito. Infine, i versamenti sui conti in
Svizzera non sarebbero abusivi, poiché i conti esistono da molto tempo e i versamenti,
eseguiti da conti aperti fuori dall’Italia, non hanno reso più difficile l’accesso
al patrimonio del debitore.
13.1
Nella
replica spontanea, invece, le società sequestranti contestano il parere
prodotto dalla controparte, che ritengono superato dalle proprie allegazioni di
duplica e dal parere annesso a firma dell’avv. __________. Ricordano che sono
più di uno i criteri di cui il giudice del sequestro deve tenere conto per
stabilire se è verosimile la sussistenza di un legame sufficiente tra il
credito e la Svizzera: non solo il luogo di commissione di un reato penale, ma
anche il luogo di commissione di un atto illecito o il luogo in cui il
risultato si è realizzato (art. 129 LDIP). D’altronde – sottolineano le sequestranti
– l’esistenza di un nesso sufficiente con la Svizzera basta anche in presenza
di un legame più forte con un altro Stato ed è pure ammesso in casi in cui difetta
sia un foro in Svizzera sia l’applicabilità del diritto svizzero. È dunque a
loro parere di rilievo il fatto che nelle sentenze penali italiane i giudici
abbiano qualificato come appropriazione indebita anche la condotta delle
amministratrici cinesi finalizzata ai trasferimenti di denaro in Svizzera.
Visto il carattere sommario della procedura, il giudice del sequestro, come
risulta dalla giurisprudenza della Camera, può ritenere esistente il legame
sufficiente del credito con la Svizzera senza fare esplicito riferimenti ai
criteri della LDIP e senza “vivisezionare” i reati costituenti i diversi atti illeciti, purché siano resi
verosimili elementi di collegamento con il territorio elvetico, quali il fatto
che, nella fattispecie, il risultato delle illecite maggiorazioni di costo
siano confluite su conti bancari in Svizzera anche per il tramite di società di
cui il debitore è il dominus. A detta delle sequestranti, infine, il loro
interesse alla protezione del proprio credito risulta prima facie ampiamente prevalente
rispetto a quello delle resistenti a disporre dei beni sequestrati, interesse
quest’ultimo peraltro garantito dalla somma di fr. 10'000'000.– depositata
dalle sequestranti giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF.
13.2
Preliminarmente
va ribadito che i pareri giuridici versati agli atti sono parificabili a
semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (sopra consid. 12.2).
D’altronde, il rinvio a quello prodotto dalle società opponenti contenuto nelle
osservazioni al reclamo non è processualmente inammissibile, siccome il primo
giudice non si è determinato sulla questione della causa di sequestro, sicché
non può essere rimproverato alle stesse di non essersi confrontate con una
motivazione invero inesistente.
13.3
Secondo
l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro quando il debitore non
dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere
interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 220 consid.
3; 123 III 496, consid. 3/a ; sentenza del Tribunale federale
5A_60/2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione
della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere
più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola
circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),
volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un
legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti, Le
séquestre international, tesi 2001, pagg. 190 seg.).
a) È
comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera
segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza
della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 91 ad art.
271) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto
internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001,
consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit.,
n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro
dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al credito è
quello svizzero (sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3 e i riferimenti).
Il
giudice del sequestro può inoltre riferirsi ai criteri di collegamento previsti
dalla LDIP anche se, nel caso concreto, non entrano in considerazione né la
competenza di un’autorità svizzera né l’applicazione del diritto svizzero (già
citata sentenza del Tribunale federale 5A_60/2013, consid. 4.2.2.1). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante
rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza
(sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1 e
5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e
RSDIE 2013, 457; sentenza della CEF 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD
2017.
I 753 n. 50c consid. 6.3/a).
b) Nel
caso in esame le sequestranti fondano sull’art. 129 cpv. 2 LDIP il legame
sufficiente con la Svizzera della loro pretesa di restituzione delle
maggiorazioni indebite percepite da PI 2, sostenendo che il luogo dove quell’appropriazione
indebita ha prodotto i suoi effetti sia in Svizzera, presso l’PI
1.
di Lugano, dove sono situati i conti sequestrati sui quali sono confluite
parte delle somme ottenute in modo illecito, in particolare grazie all’intermediazione
di PI 3 e PI 4, ritenuta dai giudici italiani a sua volta costitutiva di appropriazione
indebita (doc. D pagg. 73-75).
aa) Orbene,
le opponenti rilevano a ragione che il risultato delle appropriazioni illecite
si è prodotto già con il deposito delle somme maggiorate sui conti bancari dell’PI 6 presso la __________ in Irlanda. Questo punto di
vista pare anche essere quello del Tribunale federale, che per i casi di truffa
reputa quale luogo del risultato il luogo in cui il danneggiato ha disposto del
proprio patrimonio (sentenza del Tribunale federale 5P.414/2003 consid. 3.2.2;
la questione è però discussa in dottrina, v. Umbricht/Rodriguez/Krüsi
in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a
ed. 2013, n. 28 ad art. 129 LDIP).
bb) V’è
però da chiedersi se il trasferimento del maltolto su un conto bancario in
Svizzera non sia da considerare un ulteriore atto illecito, distinto dall’appropriazione
indebita o dalla truffa.
Sotto
questo punto di vista, pare verosimile che il trasferimento del provento dell’appropriazione
indebita da un conto in Irlanda su conti svizzeri intestati a società off-shore
configuri un caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), imputabile al
debitore: la giurisprudenza del Tribunale federale reputa infatti punibile anche
l’autoriciclaggio (DTF 124 IV 276; sentenza del Tribunale federale 6B_291/2012 del
16.
luglio 2013 consid. 5.2), la pena massima per il reato di appropriazione
indebita è di 5 anni (art. 138 n. 1 CP), superiore alla soglia di 3 anni
stabilita dai combinati art. 10 cpv. 2 e 305bis n. 1 CP), e il
trasferimento all’estero degli averi ottenuti con l’antefatto penalmente
punibile (DTF 136 IV 191 consid. 6.1) o il bonifico su un
conto intestato a un’entità non chiaramente
riconducibile all’autore (vedi sentenza del Tribunale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.2) ricadono sotto l’art. 305bis CP. Ora, la
violazione di questa norma costituisce anche un atto illecito sul piano civile
(DTF 133 III 330 consid. 5.1), da considerarsi commesso in Svizzera ove l’autore
abbia fatto capo a un intermediario svizzero (cfr. Cassani in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 6 ad
art. 305bis CP).
Che
poi il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta
già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie
dei conti sequestrati. Quanto alle ordinanze 15 dicembre 2010 del Giudice d’istruzione
federale e del Ministero pubblico della Confederazione (doc. 35), esse non
vincolano il giudice civile (art. 53 CO), specie perché appurano la mancanza di
un’infrazione soggiacente (mentre nella procedura in esame, come visto, l’esistenza
di appropriazioni indebite è da ritenere verosimile) e perché riguardavano
altri prevenuti e altri conti (sopra consid. 8.3/a). Neppure la prescrizione
penale dei reati a monte osta all’ammissione di un possibile riciclaggio del
loro provento, dato che al momento (determinante: DTF 126 IV 262 consid.
3/b/bb) del trasferimento in Svizzera i reati non erano ancora prescritti. Ciò
basta a ritenere verosimilmente adempiuto il presupposto del legame sufficiente
del credito di risarcimento civile con la Svizzera.
cc) Più
in generale, del resto, si potrebbe identificare un legame sufficiente tra il
credito del sequestrante e la Svizzera dal semplice fatto che il credito tende
alla restituzione del maltolto depositato su un conto svizzero. Vero è che la
sola localizzazione in Svizzera del bene di cui è chiesto il sequestro non
costituisce un nesso sufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012
già citata, consid. 5.2). La questione è tuttavia diversa se la causa del
credito è proprio la restituzione dei beni da sequestrare tolti indebitamente
al creditore, perché il luogo di situazione di quei beni non è più l’unica
circostanza che collega il credito alla Svizzera (in questo senso, a contrario:
sentenza della CEF 14.2002.82 del 20 ottobre 2002 consid. 3.1/b). La questione
può essere lasciata aperta nella fattispecie perché il trasferimento dei fondi
in Svizzera appare abusivo – e quindi illecito – non solo perché essi sono
verosimilmente stati acquisiti in modo illecito, ma anche perché sono stati
depositati su un conto intestato a un’entità diversa dal debitore,
verosimilmente a scopo di occultamento.
13.4
Dal
profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF nulla muta il fatto che le sequestranti
abbiano promosso la causa civile di risarcimento in Italia, di modo che un
processo in Svizzera appaia ora escluso. L’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non pone l’esigenza
di un foro sul territorio elvetico, ma rinvia solo implicitamente (anche) ai
criteri di collegamento della LDIP (sopra consid. 13.3/a). Per il medesimo
motivo non è decisivo che il nesso del credito con la Svizzera sembri più
debole di quello con l’Italia (sopra consid. 13.3/a). Infine, già si è detto
che verosimilmente l’azione civile non è prescritta (sopra consid. 12) né pare
dover essere respinta per motivi di merito (sopra consid. 11). Ne discende che
la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF pare verosimile.
14.
In
conclusione, tutti i presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione
del sequestro appaiono dati – le opponenti, in questa sede, non contestano più
la verosimile appartenenza dei valori sequestrati a PI 2–, sicché il reclamo va
accolto e l’opposizione al sequestro respinta.
Della
garanzia giusta l’art. 273 LEF
15.
Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia
del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
15.1
Nel
caso concreto, le reclamanti si dolgono della reiezione della loro domanda di
revoca della garanzia di fr. 10'000'000.– posta a loro carico in sede di
decreto del sequestro, il Pretore essendosi limitato a addurre come motivazione
la pretesa inverosimiglianza del credito da loro vantato, mentre le opponenti
non hanno reso verosimili l’esistenza e l’entità del danno solo ipotizzabile
che causerebbe loro il sequestro. Queste ultime hanno del resto evitato di
determinarsi, con la replica in prima sede, sulla questione della garanzia,
perché, a mente delle reclamanti, le controparti sono perfettamente consapevoli
che il sequestro non può arrecare loro alcun danno, dal momento che non sono
operative, non avendo mai avuta un’attività propria che non fosse quella di far
transitare proventi illeciti. Le reclamanti criticano d’altronde la decisione
del Pretore di mantenere l’intera garanzia a favore delle tre opponenti, mentre
l’ha revocata nella causa di opposizione al sequestro interposta da PI 2.
15.2
Nelle
osservazioni al reclamo le opponenti postulano la conferma della garanzia
siccome il Pretore, dopo averla decretata, ha secondo esse correttamente
accertato che la verosimiglianza del credito era venuta meno.
15.3
Un
elemento essenziale per stabilire una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è l’esistenza
di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126
III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il
blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo.
Se egli ci riesce, il giudice, qualora ritenga che i presupposti per la concessione del sequestro
non siano certi, può valutare se obbligare il sequestrante a prestare
una garanzia. Se invece nessun
danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del
sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei
presupposti del sequestro. Va di regola ritenuto che il sequestro di un
conto bancario non arreca in sé pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso
generalmente continua a fruttare interessi così come prima del sequestro, a
meno che il debitore renda verosimile che la mancata disponibilità del conto è
all’origine di una perdita effettiva (ad esempio per la necessità di accendere
un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o per l’impossibilità di
tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad esempio per l’impossibilità
di effettuare un investimento con un
rendimento superiore a quello generato dal conto sequestrato) (sentenze della
CEF 14.2010.60 del 24 settembre 2010 consid. 15; 14.2011.225 del 16
febbraio 2012, RtiD 2012 II 935 n. 73 c, consid. c. 5.3).
Nel
caso in esame, è inutile disquisire circa il grado di verosimiglianza
dei presupposti del sequestro – la pretesa delle sequestranti non potendo del
resto in concreto né ritenersi inverosimile (sopra consid. 11), come allegano
le opponenti, né considerarsi accertata da una decisione passata in giudicato,
come sostengono le sequestranti, le decisioni penali italiane nulla statuendo
sulla pretesa civile di cui si dibatte in questa sede. Le opponenti, in
effetti, non hanno specificato né reso verosimile l’esistenza e l’entità del
danno che deriverebbe loro dal sequestro. La decisione del Pretore di mantenere
la garanzia decretata con la concessione del sequestro si rivela pertanto
errata, sicché va riformata nel senso della revoca della garanzia.
16.
La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero
di principio fissate in base al valore litigioso (art. 11
cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per
il rinvio dell’art. 96 CPC), di almeno fr. 142'000'000.–
nella fattispecie, pari all’importo complessivo sequestrato penalmente sui
conti delle opponenti presso l’PI 1 (v. doc. FF pag. 10 nota 5), valore
considerato determinante, quando è noto (DTF 139 III 195
consid. 4.3.2), in luogo di quello della pretesa da
garantire (in concreto di € 147'848'531.18, pari a fr. 160'933'126.15 al
tasso di cambio dell’1.0885 applicato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano in
sede di esecuzione del sequestro n. __________).
16.1
Per
una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come nel caso
concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili
varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta
sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario calcolato in funzione del
valore litigioso, l’autorità competente può derogare all’art. 11 RTar (art. 13
cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 142'000'000.– determinante
nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 170'400.–.
L’impegno lavorativo dei patrocinatori delle sequestranti si è però limitato
alla redazione del reclamo (di 42 pagine), mentre non si deve considerare la
replica spontanea del 7 giugno 2018, che non è stata richiesta né era
necessaria. Pur tenendo conto di un colloquio con le clienti, si può ragionevolmente
presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale
solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di non soverchia
difficoltà, più di 50 ore. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di
oltre fr. 4'260.–, manifestamente sproporzionato.
16.2
Giusta
l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 600.– l’ora pare adeguato a
tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di
responsabilità che grava sugli avvocati, da commisurare in funzione del valore
litigioso, in casu molto elevato (sentenza
della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c),
sicché alle sequestranti va attribuita un’indennità di fr. 30'000.– (fr. 600.–
x 50), comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA, che nel caso
concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi
sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.
17.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 142'000'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1, 3 e 4 della sentenza impugnata sono così riformati:
1.
L’opposizione al sequestro presentata dalle società CO 1, CO 2 e CO 3 è
respinta.
3.
La
domanda delle parti sequestranti intesa alla revoca della garanzia a norma dell’art.
273.
LEF disposta con il sequestro è accolta.
4.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.–, già anticipate dalle
opponenti, sono poste a loro carico in solido. Esse sono tenute a rifondere alle
sequestranti, sempre in solido
(attivamente e passivamente), fr. 40'000.– per ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a carico delle società CO
1, CO 2 e CO 3 in solido, tenute a rifondere alle società RE 1 e RE 2, sempre
in solido (attivamente e passivamente), fr. 30'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– e
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).