14.2017.208
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione di riservazione relativa all’acquisto di un fondo. Restituzione di acconti
22 maggio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.208
Lugano
22 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.3637 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 giugno 2017
da
CO 1,
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1,
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 febbraio 2012 CO 1, in veste di acquirente, e la RE 1 in qualità
di venditrice, hanno sottoscritto una convenzione di riservazione concernente
la proprietà per piani (PPP) n. __________
della particella n. __________ RFD __________
(con diritto esclusivo sull’unità n. 6) che la RE 1 stava edificando. Il
contratto prevedeva che il prezzo della transazione, di fr. 310'000.–, sarebbe stato pagato con il
versamento di un acconto di fr. 10'000.– alla firma
della convenzione e del saldo successivamente, e che in caso di rinuncia, la
somma anticipata, previa deduzione delle spese sopportate in relazione all’esecuzione
della convenzione, era da restituire all’acquirente entro il mese corrente. L’atto
d’acquisto non è in seguito stato perfezionato e la proprietà è stata venduta a
una terza persona il 21 gennaio 2016. Con scritto del 20 ottobre 2016, CO 1 ha
preteso di avere anticipato fr. 40'000.– per l’acquisto dell’appartamento
e, tenuto conto della restituzione di fr. 12'000.–, ha chiesto alla RE 1 d’indicargli
Fatti
i tempi di restituzione della differenza di fr. 28'000.– e il 16 gennaio
2017 gli ha impartito un termine di 10 giorni per procedere al pagamento di
quel saldo.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 febbraio 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2012, indicando quale titolo di credito:
“Rimborso (indebito
arricchimento)”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 giugno
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
7 novembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta non è comparsa.
D. Statuendo con decisione del 7 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 14 dicembre 2017, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più
presto l’8 novembre 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, la RE 1 non ha presenziato all’udienza e
non ha presentato osservazioni scritte in prima istanza, sicché tutte le sue
allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il
giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido
titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione fornita
dall’istante – tra cui la convenzione del 27 febbraio 2012 e una ricevuta relativa
a un acconto di fr. 30'000.– di stessa data – costituisce valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione del senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene invece che la documentazione versata agli atti non
assurge a riconoscimento di debito. A suo dire il contratto di riservazione,
poi annullato, è stato adempiuto per quel che riguarda la restituzione dell’acconto
di fr. 10'000.–. Dal precitato contratto non risulta a suo parere alcun
ulteriore credito di fr. 28'000.–, mentre la ricevuta di fr. 30'000.–
attesta unicamente che quell’importo è stato ricevuto a titolo di acconto, ma
non specifica a cosa si riferisce l’acconto in questione, non indica chi l’ha
versato – sicché manca anche l’identità tra l’eventuale creditore e l’escutente
– e non contiene alcun impegno restitutorio. La RE 1 ritiene che nemmeno gli
altri documenti prodotti da CO 1 possano costituire, nel loro insieme, un
riconoscimento di debito.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 afferma per contro che la RE 1 si è limitata
a sostenere genericamente che la ricevuta di fr. 30'000.– non ha valore di
riconoscimento di debito, senza però spiegare per quale motivo l’escutente gli
ha versato quei soldi. CO 1 lamenta altresì che la RE 1 non ha saputo fornire
una giustificazione per il fatto di avergli riversato fr. 12'000.– e per
il fatto di non avere risposto alle due raccomandate con le quali egli richiedeva
la restituzione di fr. 28'000.–, limitandosi a interporre opposizione al
precetto esecutivo notificatole. A suo dire, il fatto che la ricevuta per l’acconto
di fr. 30'000.– sia in suo possesso dimostra che l’importo è stato
effettivamente consegnato da lui stesso alla controparte. In conclusione CO 1,
secondo cui ciò che conta in sede di rigetto provvisorio è la verosimiglianza,
ritiene che la controparte avrebbe dovuto rendere almeno verosimile il motivo del
versamento di fr. 30'000.–, il quale, in assenza di
qualsivoglia giustificazione, è da ritenersi un secondo acconto sul prezzo d’acquisto
della PPP oggetto della convenzione.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua
non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria
solo se l’escutente prova (e non solo
rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito
posto in esecuzione.
6.1
Nel
caso specifico, l’istante sembra fondare la sua domanda sulla convenzione del
27.
febbraio 2012 (doc. A) e sulla ricevuta di stessa data relativa a un acconto
di fr. 30'000.– (doc. B).
6.2
Il
primo documento, a ben vedere, costituirebbe invero un riconoscimento di debito
al massimo per l’unica “somma anticipata”
esplicitamente quantificata nella stessa
convenzione, ovvero l’acconto di fr. 10'000.– (e ancora solo previa deduzione delle spese sopportate in relazione all’esecuzione della convenzione). L’istante medesimo ha tuttavia riconosciuto di avere ricevuto un rimborso di fr. 12'000.–,
sicché l’opposizione dell’escussa non poteva essere rigettata in base a tale
convenzione.
6.3
La
ricevuta di fr. 30'000.– (doc. B) non può, da sola, assurgere a
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome non prevede
alcun impegno restitutorio della RE 1. Nella procedura –
formalista – di rigetto, infatti, una semplice ricevuta di pagamento non
adempie il presupposto di un riconoscimento chiaro di rimborso (sentenza della
CEF 14.2015.114 del 27 ottobre 2015 consid. 5.1 e i rinvii).
6.4
Il
riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, certo, può essere dedotto
anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione
però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia
firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano
l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere
determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il
documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302
consid. 2.3.1; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
a) Nel caso specifico, l’unico riconoscimento di debito firmato dall’escussa,
la convenzione del 27 febbraio 2012 (doc. A), non rinvia in alcun modo alla
ricevuta di stessa data per fr. 30'000.– (doc. B) né fa cenno ad altri
acconti oltre a quello di fr. 10'000.–.
b) Il
fatto poi, incontestato, che l’escussa abbia rimborsato a CO 1 fr. 12'000.– potrà forse
significare, come sostiene quest’ultimo, che la RE 1
sapeva di dover rimborsarle più dei fr. 10'000.– versati alla
sottoscrizione del contratto, ma non permette di provare, come incombeva all’escutente
fare (sopra consid. 6), che si fosse impegnata a restituire un secondo acconto
di fr. 30'000.–.
c) Infine,
contrariamente a quanto lascia intendere CO 1 nelle osservazioni al reclamo, in
assenza di un esplicito
riconoscimento firmato dalla reclamante poco importa in
questa sede quale fosse il motivo del versamento dei fr. 30'000.–. Semmai, l’escutente
potrà rivolgersi al giudice del merito per far accertare un eventuale obbligo
di restituzione di quella somma in capo alla RE 1 (sopra consid. 2). Parimenti,
neppure la mancata risposta della società alle richieste di pagamento 20 ottobre
2016.
e 16 gennaio 2017 (doc. D ed E) può – in assenza di una
sua firma – essere parificata a un riconoscimento (tacito) per atti concludenti
del debito posto in esecuzione (cfr. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del
18.
settembre 2017 consid. 6.3/b e i rinvii). Di
conseguenza, non emergendo indiscutibilmente
dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in
esecuzione, l’istanza andava respinta, onde l’accoglimento del
reclamo.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale
rifonderà alla RE 1 fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).