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Decisione

14.2017.208

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione di riservazione relativa all’acquisto di un fondo. Restituzione di acconti

22 maggio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi di restituzione della differenza di fr. 28'000.– e il 16 gennaio

2017 gli ha impartito un termine di 10 giorni per procedere al pagamento di

quel saldo.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 febbraio 2017 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2012, indicando quale titolo di credito:

“Rimborso (indebito

arricchimento)”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 giugno

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

7 novembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta non è comparsa.

D. Statuendo con decisione del 7 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese proces­suali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 16 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 14 dicembre 2017, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 16 novembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più

presto l’8 novembre 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, la RE 1 non ha presenziato all’udienza e

non ha presentato osservazioni scritte in prima istanza, sicché tutte le sue

allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il

giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido

titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione fornita

dall’istante – tra cui la convenzione del 27 febbraio 2012 e una ricevuta relativa

a un acconto di fr. 30'000.– di stessa data – costituisce valido titolo di

rigetto provvisorio del­l’opposizione del senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene invece che la documentazione versata agli atti non

assurge a riconoscimento di debito. A suo dire il contratto di riservazione,

poi annullato, è stato adempiuto per quel che riguarda la restituzione dell’acconto

di fr. 10'000.–. Dal precitato contratto non risulta a suo parere alcun

ulteriore credito di fr. 28'000.–, mentre la ricevuta di fr. 30'000.–

attesta unicamente che quell’importo è stato ricevuto a titolo di acconto, ma

non specifica a cosa si riferisce l’acconto in questione, non indica chi l’ha

versato – sicché manca anche l’identi­­tà tra l’eventuale creditore e l’escutente

– e non contiene alcun impegno restitutorio. La RE 1 ritiene che nemmeno gli

altri documenti prodotti da CO 1 possano costituire, nel loro insieme, un

riconoscimento di debito.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 afferma per contro che la RE 1 si è limitata

a sostenere genericamente che la ricevuta di fr. 30'000.– non ha valore di

riconoscimento di debito, senza però spiegare per quale motivo l’e­­scutente gli

ha versato quei soldi. CO 1 lamenta altresì che la RE 1 non ha saputo fornire

una giustificazione per il fatto di avergli riversato fr. 12'000.– e per

il fatto di non avere risposto alle due raccomandate con le quali egli richiedeva

la restituzione di fr. 28'000.–, limitandosi a interporre opposizione al

precetto esecutivo notificatole. A suo dire, il fatto che la ricevuta per l’acconto

di fr. 30'000.– sia in suo possesso dimostra che l’importo è stato

effettivamente consegnato da lui stesso alla controparte. In conclusione CO 1,

secondo cui ciò che conta in sede di rigetto provvisorio è la verosimiglianza,

ritiene che la controparte avrebbe dovuto rendere almeno verosimile il motivo del

versamento di fr. 30'000.–, il quale, in assenza di

qualsivoglia giustificazione, è da ritenersi un secondo acconto sul prezzo d’acquisto

della PPP oggetto della convenzione.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua

non è che l’importo riconosciuto sia fa­cilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti già al mo­mento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria

solo se l’escutente prova (e non solo

rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito

posto in esecuzione.

6.1

Nel

caso specifico, l’istante sembra fondare la sua domanda sulla convenzione del

27.

febbraio 2012 (doc. A) e sulla ricevuta di stessa data relativa a un acconto

di fr. 30'000.– (doc. B).

6.2

Il

primo documento, a ben vedere, costituirebbe invero un riconoscimento di debito

al massimo per l’unica “somma anticipata”

esplicitamente quantificata nella stessa

convenzione, ovvero l’ac­­conto di fr. 10'000.– (e ancora solo previa deduzione delle spese sopportate in relazione all’esecuzione della convenzione). L’istan­­te medesimo ha tuttavia riconosciuto di avere ricevuto un rimborso di fr. 12'000.–,

sicché l’opposizione dell’escussa non poteva essere rigettata in base a tale

convenzione.

6.3

La

ricevuta di fr. 30'000.– (doc. B) non può, da sola, assurgere a

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome non prevede

alcun impegno restitutorio della RE 1. Nella procedura –

formalista – di rigetto, infatti, una semplice ricevuta di pagamento non

adempie il presupposto di un riconoscimento chiaro di rimborso (sentenza della

CEF 14.2015.114 del 27 ottobre 2015 consid. 5.1 e i rinvii).

6.4

Il

riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, certo, può essere dedotto

anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione

però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia

firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano

l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere

determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il

documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302

consid. 2.3.1; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

a) Nel caso specifico, l’unico riconoscimento di debito firmato dal­l’escussa,

la convenzione del 27 febbraio 2012 (doc. A), non rinvia in alcun modo alla

ricevuta di stessa data per fr. 30'000.– (doc. B) né fa cenno ad altri

acconti oltre a quello di fr. 10'000.–.

b) Il

fatto poi, incontestato, che l’escussa abbia rimborsato a CO 1 fr. 12'000.– potrà forse

significare, come sostiene que­st’ultimo, che la RE 1

sapeva di dover rimborsarle più dei fr. 10'000.– versati alla

sottoscrizione del contratto, ma non permette di provare, come incombeva all’escutente

fare (sopra consid. 6), che si fosse impegnata a restituire un secondo acconto

di fr. 30'000.–.

c) Infine,

contrariamente a quanto lascia intendere CO 1 nelle osservazioni al reclamo, in

assenza di un esplicito

riconoscimento firmato dalla reclamante poco importa in

questa sede quale fosse il motivo del versamento dei fr. 30'000.–. Semmai, l’escutente

potrà rivolgersi al giudice del merito per far accertare un eventuale obbligo

di restituzione di quella somma in capo alla RE 1 (sopra consid. 2). Parimenti,

neppure la mancata risposta della società alle richieste di pagamento 20 ottobre

2016.

e 16 gennaio 2017 (doc. D ed E) può – in assenza di una

sua firma – essere parificata a un riconoscimento (tacito) per atti concludenti

del debito posto in esecuzione (cfr. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del

18.

settembre 2017 consid. 6.3/b e i rinvii). Di

conseguenza, non emergendo indiscutibilmente

dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in

esecuzione, l’istanza andava respinta, onde l’accogli­­mento del

reclamo.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale

rifonderà alla RE 1 fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).