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Decisione

14.2017.21

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito ipotecario. Riconoscimento di un’indennità (“penale”) dovuta in caso di rescissione anticipata. Quantificazione dell’importo

19 maggio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

lettere raccomandate dell’11 febbraio 2016, la CO 1 ha notificato a RE 1 e RE 2

la disdetta del contratto di mutuo, del credito incorporato nelle cartelle

ipotecarie cedute in garanzia e del conto privato n. __________, invitandoli a

versarle fr. 647'519.05 entro il 31 maggio 2016.

C. Con

precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno

immobiliare emessi il 20 giugno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO

1 ha escusso RE 1 e RE 2 per

l’incasso in ambedue le esecuzioni di

1) fr. 200'000.– oltre agli interessi dell’1.05833% dal 9 marzo

2015, indicando quale titolo di credito i “titoli ipotecari dal 1°

al 3° rango di totali CHF 620'000.00. Contratto ipotecario del 09.02.2012. Disdette inoltrate in data 11.02.2016 con

termine di rimborso al 31.05.2016. Esecuzione solidale con RE 1 [rispettivamente con RE 2]

2) fr. 416'700.–

oltre agli interessi dell’1.7% dal 31 dicembre 2014 (“Titoli ipotecari dal 1° al 3° rango di totali CHF 620'000.–”)

3) fr. 413.– (“Interessi 1.06133%

calcolati dal 31.12.2014 al 08.03.2015 su fr. 200'000.00”)

4) fr. 14'433.95 (“Penale”)

5) fr. 40.– (“Bolli cantonali”)

6) fr. 2'268.65 (“Spese diverse”)

7) fr. 1'000.– (“Spese di chiusura”)

e

8) fr. 1'668.– oltre agli interessi

del 10% dal 31 dicembre 2015 (“Importo

negativo su conto privato”) e

9) fr. 18.35 (“Tasse e spese”).

D. Avendo

sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizio­ne al rispettivo precetto esecutivo, con

istanze del 18 agosto 2016 la Banca CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udienza

di discussione tenutasi il 24 novembre 2016 è comparsa solo la parte istante,

la quale ha limitato la sua pretesa alla “penale” di fr. 14'433.95,

posto che gli altri importi erano stati nel frattempo pagati, chiedendo – e ottenendo

– la sospensione delle procedure “in attesa di una risposta dell’avvocato di PI 1, al quale è stato

chiesto il rimborso della penale, atteso che questo è tenuto anche dalla sua

rappresentata”.

E. Ricevuta dall’istante la documentazione richiesta, con disposizione

del 12 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha pertanto riattivato la procedura

avviata contro RE 1 e solo il 10 gennaio 2017 (a causa di una svista) quella

promossa nei confronti di RE 2. Con osservazioni scritte del 7 gennaio 2017, RE

1 si è opposto all’istanza promossa nei suoi confronti, mentre RE 2 è invece rimasta

silente.

F. Statuendo con decisioni del 30 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha

accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni

interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese

processuali di fr. 600.–.

G. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con due reclami del 10 febbraio 2017,

distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annul­­lamento

e la reiezione delle istanze. Invitata a esprimersi sul reclamo, con uno

scritto del 20 marzo 2017 la CO 1 ha comunicato di non avere particolari

osservazioni, limitandosi a chiedere la reiezione dei reclami

e la conferma delle decisioni impugnate.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che

riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica.

Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 10 febbraio 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 e a RE 2 il

31.

gennaio, in concreto i reclami, inoltrati l’ultimo giorno del termine, sono

tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nei

casi in esame, RE 2 non ha presentato osservazioni in prima istanza, di modo

che tutte le allegazioni contenute nel suo reclamo sarebbero nuove e pertanto

inammissibili. Poiché non sollevate nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2017,

sono pure nuove le conclusioni d’RE 1. Nondimeno, trattandosi di questioni

relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio in ogni stadio

di causa (sotto consid. 5), i reclami sono ricevibili.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore aggiunto ha considerato in modo generico che la

documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio nel

senso dell’art. 82 LEF anche per la “penale”, il cui importo contrattualmente

dovuto a seguito della rescissione anticipata del contratto ipotecario è

facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9 dicembre 2016 della banca

alla garante, del contratto di credito ipotecario e delle convenzioni relative

ai tassi d’interesse (doc. V-BB). Egli ha d’al­­tronde respinto l’eccezione

sollevata da RE 1 secondo cui la banca avrebbe preteso il pagamento della

penale solo a seguito della vendita della casa, evidenziando come in precedenza

già il precetto esecutivo e l’istanza la menzionano.

4.

Per

RE 1 e RE 2, dal contratto ipotecario non emerge invece in modo chiaro e

inequivocabile l’ammontare della penale prevista in caso di rescissione

anticipata dello stesso. A mente loro, non risulterebbe poi nemmeno l’obbligo

da parte del mutuante di corrispondere una penale nel caso in cui il contratto

di mutuo è stato disdetto dalla banca. I reclamanti chiedono pertanto l’annullamento

delle decisioni impugnate e la conferma delle opposizioni da loro interposte ai

precetti esecutivi.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente

prova (e non solo rende verosimile:

sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3

con ri­mandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni

il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente

dal documento o dai documenti prodotti dall’e­­scutente (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e

4.

), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà,

se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del

28.

maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella

fattispecie il punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) prevede

che “se il prestito ipotecario

giunge anticipatamente a scadenza – completamente o in parte – per una delle

ragioni indicate alla cifra 7 o 8, il debitore è tenuto a corrispondere un’indennità

alla Banca”. E il punto 8 definisce diversi casi di “scadenza anticipata”

ad iniziativa della banca, tra cui quello delle contravvenzioni del debitore

alle disposizioni del contratto (in particolare per mancato pagamento degli

interessi e delle rate d’ammortamento) invocato nella disdetta dell’11 febbraio

2016.

(doc. T). È quindi manifestamente infondata la

censura dei reclamanti secondo cui il contratto non contemplerebbe l’obbligo

per loro di corrispondere un’indennità (o “penale” che dir si voglia) in

caso di disdetta del mutuo data dalla banca.

5.3

Per

quanto attiene alla quantificazione della “penale”, il Pretore aggiunto

ha considerato che è facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9

dicembre 2016 della banca alla garante (doc. V), che espone il calcolo del suo

importo quantificato in complessivi fr. 14'214.–, del contratto di credito

ipotecario (doc. Z o A) e delle convenzioni relative ai tassi d’interesse

riferite alla quota di fr. 200'000.– (doc. AA o B) e al saldo di fr. 420'000.–

(doc. BB o C). I reclamanti non si confrontano con tale motivazione e neppure

la contestano. Vero è che il primo giudice non ha indicato su quali precisi

elementi dei documenti citati egli fonda la propria conclusione, mentre la

banca non si è presa la pena di spiegare il fondamento della sua pretesa né

nell’istanza né nelle osservazioni ai reclami. Si evince però senza gran

difficoltà dal punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) che “l’indennizzo è calcolato come differenza tra

il tasso d’interesse creditizio concordato per il singolo prodotto e il tasso d’interesse

ottenibile al momento della scadenza anticipata per un investimento sul mercato

monetario e dei capitali con una durata residua corrispondente. L’in­­dennità

viene calcolata quale percentuale del relativo capitale, per la durata residua

di quest’ultimo, e diviene esigibile al momento della scadenza anticipata […]”. E il tasso d’interesse

concordato era del­l’1.05833%

(oltre al tasso libor dello 0.09167%) per la quota di fr. 200'000.– e dell’1.7%

fisso per il saldo di fr. 420'000.– (convenzioni firmate il 7 marzo 2012

dagli escussi e dalla garante, doc. B/AA e C/BB).

Ritenuto che il tasso d’interesse

ottenibile per un investimento sul mercato monetario e dei capitali al momento

della scadenza anticipata (il 31 maggio 2016) era notoriamente negativo (il

libor a tre mesi in franchi svizzeri era infatti del -0.74 ed è rimasto sempre

negativo fino a oggi: vedi il sito web della Banca nazionale svizzera, www.snb.ch/n/mmr/tcoreference/Current%20Rates/Interest_Rates/sour­ce/interest_rates.xlsx), l’indennità dovuta dagli escussi per la

quota di fr. 200'000.–

dal 31 maggio 2016 (data della disdetta) al 9 marzo 2017 (scadenza dell’ipoteca),

ossia per 279 giorni, è di fr. 1'640.– (fr. 200'000 x 1.05833% x

279.

giorni /360), mentre per

il saldo di fr. 416'700.– (dedotti i primi ammortamenti) fino alla

scadenza del­l’ipoteca (9 marzo 2018) essa ammonta a fr. 12'574.– (fr. 416'700 x 1.70%

x 639 giorni /360). L’indennità

ascende dunque a fr. 14'214.– complessivi (v. doc. V), importo leggermente

inferiore a quello posto in esecuzione (fr. 14'433.95,

doc. Q, S e T), il quale comprende anche un compenso di fr. 220.– per il “rendimento dell’in­vestimento” sul cui calcolo la banca però non fornisce alcuna spiegazione e al

quale del resto essa ha rinunciato nel suo scritto del 9 dicembre 2016 (doc.

V). I reclami vanno quindi respinti, tranne per quanto attiene a tale compenso,

ferma restando la facoltà per gli escussi di sottoporre la questione al giudice

del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi le tasse,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza quasi totale dei reclamanti (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la banca non

avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi

di fr. 14'433.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo d’RE 1 è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 14'214.–.

1.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il

reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.

2.1 Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto

esecutivo n. 2221261 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 14'214.–.

2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).