14.2017.21
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito ipotecario. Riconoscimento di un’indennità (“penale”) dovuta in caso di rescissione anticipata. Quantificazione dell’importo
19 maggio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.21
14.2017.22
Lugano
19 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause SO.2016.695 e SO.2016.696
(rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanze 18 agosto 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1
RE 2,
giudicando sui reclami del 10 febbraio 2017 presentati da RE 1 e RE 2
contro le due decisioni emesse il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 febbraio 2012 RE 1 e RE 2 in veste di debitori solidali da una
parte e la CO 1 dall’altra, hanno concluso un contratto di mutuo intitolato “Contratto di credito base ipoteca”, in forza del quale la banca ha concesso ai debitori un prestito ipotecario
di fr. 620'000.– per l’immobile edificato sulla particella n. __________
RFD di __________. Il contratto è stato firmato in qualità di garante anche
dalla figlia dei mutuatari, PI 1, che con convenzione separata ha ceduto alla
banca tre cartelle ipotecarie gravanti il fondo in questione. In aggiunta al
contratto di mutuo le parti hanno altresì sottoscritto due convenzioni, con cui
hanno stabilito per una quota di fr. 200'000.– del mutuo un tasso
ipotecario dell’1.15% pari al tasso libor a tre mesi aumentato di un supplemento
dell’1.05833% per la durata dal 9 marzo 2012 al 9 marzo 2017, e per la parte
rimanente del mutuo, di fr. 420'000.–, un tasso d’interesse fisso annuo
dell’1.70% totale per il periodo dal 9 marzo 2012 al 9 marzo 2018, con l’obbligo
di ammortamenti diretti di fr. 1'100.– annui.
Fatti
B. Con
lettere raccomandate dell’11 febbraio 2016, la CO 1 ha notificato a RE 1 e RE 2
la disdetta del contratto di mutuo, del credito incorporato nelle cartelle
ipotecarie cedute in garanzia e del conto privato n. __________, invitandoli a
versarle fr. 647'519.05 entro il 31 maggio 2016.
C. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno
immobiliare emessi il 20 giugno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO
1 ha escusso RE 1 e RE 2 per
l’incasso in ambedue le esecuzioni di
1) fr. 200'000.– oltre agli interessi dell’1.05833% dal 9 marzo
2015, indicando quale titolo di credito i “titoli ipotecari dal 1°
al 3° rango di totali CHF 620'000.00. Contratto ipotecario del 09.02.2012. Disdette inoltrate in data 11.02.2016 con
termine di rimborso al 31.05.2016. Esecuzione solidale con RE 1 [rispettivamente con RE 2]
2) fr. 416'700.–
oltre agli interessi dell’1.7% dal 31 dicembre 2014 (“Titoli ipotecari dal 1° al 3° rango di totali CHF 620'000.–”)
3) fr. 413.– (“Interessi 1.06133%
calcolati dal 31.12.2014 al 08.03.2015 su fr. 200'000.00”)
4) fr. 14'433.95 (“Penale”)
5) fr. 40.– (“Bolli cantonali”)
6) fr. 2'268.65 (“Spese diverse”)
7) fr. 1'000.– (“Spese di chiusura”)
e
8) fr. 1'668.– oltre agli interessi
del 10% dal 31 dicembre 2015 (“Importo
negativo su conto privato”) e
9) fr. 18.35 (“Tasse e spese”).
D. Avendo
sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanze del 18 agosto 2016 la Banca CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udienza
di discussione tenutasi il 24 novembre 2016 è comparsa solo la parte istante,
la quale ha limitato la sua pretesa alla “penale” di fr. 14'433.95,
posto che gli altri importi erano stati nel frattempo pagati, chiedendo – e ottenendo
– la sospensione delle procedure “in attesa di una risposta dell’avvocato di PI 1, al quale è stato
chiesto il rimborso della penale, atteso che questo è tenuto anche dalla sua
rappresentata”.
E. Ricevuta dall’istante la documentazione richiesta, con disposizione
del 12 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha pertanto riattivato la procedura
avviata contro RE 1 e solo il 10 gennaio 2017 (a causa di una svista) quella
promossa nei confronti di RE 2. Con osservazioni scritte del 7 gennaio 2017, RE
1 si è opposto all’istanza promossa nei suoi confronti, mentre RE 2 è invece rimasta
silente.
F. Statuendo con decisioni del 30 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha
accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni
interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese
processuali di fr. 600.–.
G. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due reclami del 10 febbraio 2017,
distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento
e la reiezione delle istanze. Invitata a esprimersi sul reclamo, con uno
scritto del 20 marzo 2017 la CO 1 ha comunicato di non avere particolari
osservazioni, limitandosi a chiedere la reiezione dei reclami
e la conferma delle decisioni impugnate.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che
riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica.
Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 10 febbraio 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 e a RE 2 il
31.
gennaio, in concreto i reclami, inoltrati l’ultimo giorno del termine, sono
tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nei
casi in esame, RE 2 non ha presentato osservazioni in prima istanza, di modo
che tutte le allegazioni contenute nel suo reclamo sarebbero nuove e pertanto
inammissibili. Poiché non sollevate nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2017,
sono pure nuove le conclusioni d’RE 1. Nondimeno, trattandosi di questioni
relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio in ogni stadio
di causa (sotto consid. 5), i reclami sono ricevibili.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore aggiunto ha considerato in modo generico che la
documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio nel
senso dell’art. 82 LEF anche per la “penale”, il cui importo contrattualmente
dovuto a seguito della rescissione anticipata del contratto ipotecario è
facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9 dicembre 2016 della banca
alla garante, del contratto di credito ipotecario e delle convenzioni relative
ai tassi d’interesse (doc. V-BB). Egli ha d’altronde respinto l’eccezione
sollevata da RE 1 secondo cui la banca avrebbe preteso il pagamento della
penale solo a seguito della vendita della casa, evidenziando come in precedenza
già il precetto esecutivo e l’istanza la menzionano.
4.
Per
RE 1 e RE 2, dal contratto ipotecario non emerge invece in modo chiaro e
inequivocabile l’ammontare della penale prevista in caso di rescissione
anticipata dello stesso. A mente loro, non risulterebbe poi nemmeno l’obbligo
da parte del mutuante di corrispondere una penale nel caso in cui il contratto
di mutuo è stato disdetto dalla banca. I reclamanti chiedono pertanto l’annullamento
delle decisioni impugnate e la conferma delle opposizioni da loro interposte ai
precetti esecutivi.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile:
sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3
con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni
il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente
dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e
4.
), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà,
se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del
28.
maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nella
fattispecie il punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) prevede
che “se il prestito ipotecario
giunge anticipatamente a scadenza – completamente o in parte – per una delle
ragioni indicate alla cifra 7 o 8, il debitore è tenuto a corrispondere un’indennità
alla Banca”. E il punto 8 definisce diversi casi di “scadenza anticipata”
ad iniziativa della banca, tra cui quello delle contravvenzioni del debitore
alle disposizioni del contratto (in particolare per mancato pagamento degli
interessi e delle rate d’ammortamento) invocato nella disdetta dell’11 febbraio
2016.
(doc. T). È quindi manifestamente infondata la
censura dei reclamanti secondo cui il contratto non contemplerebbe l’obbligo
per loro di corrispondere un’indennità (o “penale” che dir si voglia) in
caso di disdetta del mutuo data dalla banca.
5.3
Per
quanto attiene alla quantificazione della “penale”, il Pretore aggiunto
ha considerato che è facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9
dicembre 2016 della banca alla garante (doc. V), che espone il calcolo del suo
importo quantificato in complessivi fr. 14'214.–, del contratto di credito
ipotecario (doc. Z o A) e delle convenzioni relative ai tassi d’interesse
riferite alla quota di fr. 200'000.– (doc. AA o B) e al saldo di fr. 420'000.–
(doc. BB o C). I reclamanti non si confrontano con tale motivazione e neppure
la contestano. Vero è che il primo giudice non ha indicato su quali precisi
elementi dei documenti citati egli fonda la propria conclusione, mentre la
banca non si è presa la pena di spiegare il fondamento della sua pretesa né
nell’istanza né nelle osservazioni ai reclami. Si evince però senza gran
difficoltà dal punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) che “l’indennizzo è calcolato come differenza tra
il tasso d’interesse creditizio concordato per il singolo prodotto e il tasso d’interesse
ottenibile al momento della scadenza anticipata per un investimento sul mercato
monetario e dei capitali con una durata residua corrispondente. L’indennità
viene calcolata quale percentuale del relativo capitale, per la durata residua
di quest’ultimo, e diviene esigibile al momento della scadenza anticipata […]”. E il tasso d’interesse
concordato era dell’1.05833%
(oltre al tasso libor dello 0.09167%) per la quota di fr. 200'000.– e dell’1.7%
fisso per il saldo di fr. 420'000.– (convenzioni firmate il 7 marzo 2012
dagli escussi e dalla garante, doc. B/AA e C/BB).
Ritenuto che il tasso d’interesse
ottenibile per un investimento sul mercato monetario e dei capitali al momento
della scadenza anticipata (il 31 maggio 2016) era notoriamente negativo (il
libor a tre mesi in franchi svizzeri era infatti del -0.74 ed è rimasto sempre
negativo fino a oggi: vedi il sito web della Banca nazionale svizzera, www.snb.ch/n/mmr/tcoreference/Current%20Rates/Interest_Rates/source/interest_rates.xlsx), l’indennità dovuta dagli escussi per la
quota di fr. 200'000.–
dal 31 maggio 2016 (data della disdetta) al 9 marzo 2017 (scadenza dell’ipoteca),
ossia per 279 giorni, è di fr. 1'640.– (fr. 200'000 x 1.05833% x
279.
giorni /360), mentre per
il saldo di fr. 416'700.– (dedotti i primi ammortamenti) fino alla
scadenza dell’ipoteca (9 marzo 2018) essa ammonta a fr. 12'574.– (fr. 416'700 x 1.70%
x 639 giorni /360). L’indennità
ascende dunque a fr. 14'214.– complessivi (v. doc. V), importo leggermente
inferiore a quello posto in esecuzione (fr. 14'433.95,
doc. Q, S e T), il quale comprende anche un compenso di fr. 220.– per il “rendimento dell’investimento” sul cui calcolo la banca però non fornisce alcuna spiegazione e al
quale del resto essa ha rinunciato nel suo scritto del 9 dicembre 2016 (doc.
V). I reclami vanno quindi respinti, tranne per quanto attiene a tale compenso,
ferma restando la facoltà per gli escussi di sottoporre la questione al giudice
del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).
6.
In
entrambe le sedi le tasse,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza quasi totale dei reclamanti (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la banca non
avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi
di fr. 14'433.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo d’RE 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 14'214.–.
1.2 Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il
reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.
2.1 Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto
esecutivo n. 2221261 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 14'214.–.
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).