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Decisione

14.2017.210

Rigetto definitivo dell'opposozione. Contributi di solidarietà per lo smercio del vino. Tipo di rigetto. Competenza per materia del Giudice dipace. Diritto di emettere decisioni. Base legale. Principi

9 maggio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 agosto

2017 l’ CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 18 settembre 2017. Con replica del 29 settembre

2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è

nuovamente opposta con duplica del 23 ottobre 2017.

C. Statuendo

con decisione 9 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18

novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle

sue osservazioni del 7 dicembre 2012, l’ CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, al reclamo è accluso un estratto della sentenza 52.2009.270 del

15.

marzo 2013 del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) (pagg. da 11 a 14)

mentre in prima istanza sono state presentate le pagg. 11, 13, 14 e 15 della

medesima sentenza. Nella misura in cui non è stato prodotto già in prima

istanza (pag. 12), l’estratto risulta essere un mezzo di prova nuovo e pertanto

inammissibile.

1.3

Nel

reclamo RE 1 chiede che venga valutata la competenza per materia del Giudice di

pace alla luce della sentenza del Tribunale d’appello 16.2009.5 del 2 febbraio

2009.

(doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza). Egli invero non formula

alcuna conclusione, ma in ogni stadio di causa il giudice è chiamato a

esaminare d’ufficio se esistono i presupposti processuali, tra i quali figurano

la giurisdizione e la competenza per materia (art. 59 cpv. 2 let. b CPC). Ora,

l’art. 31 cpv. 1 let. c LOG attribuisce al Giudice di pace la competenza di giudicare

le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–,

comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul

fallimento (LEF), legge che disciplina l’esecuzione tanto dei crediti di

diritto privato quanto di quelli di diritto pubblico (v. art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF). Nel precedente citato dal reclamante, invece, la causa riguardava una

questione di merito – il Giudice di pace era stato adito dall’Interprofessione

della Vite e del Vino Ticinese affinché accertasse il debito di RE 1 – e non di

rigetto dell’opposizione, il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo

(sotto consid. 2). La decisione citata dal reclamante non è quindi di rilievo

nella fattispecie in esame.

2.

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni 26

luglio 2014, 10 dicembre 2014 e 16 dicembre 2015, ormai passate in giudicato,

costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dall’escusso, ritenendo implicitamente le basi legali esistenti

sufficienti per prelevare i contributi di solidarietà posti in esecuzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 ripropone le stesse domande poste al Giudice di pace, ritenendo

che la richiesta di pagamento formulata dall’Interprofessione della Vite e del

Vino Ticinese non sia sorretta da una sufficiente base legale. Egli si rifà in

particolare alla sentenza del TRAM 52.2009.270 del 15 marzo 2013, secondo la

quale né la legge (cantonale) sull’agricoltura

(LA; RL 8.1.1.1) allora in vigore né il relativo regolamento di applicazione

(RLA; RL 8.1.1.1.1) fissavano il sistema di

imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello

smercio e della qualità (contributi di solidarietà)

ovvero non ne determinavano l’importo massimo né il

metodo di calcolo. Non sorretta da una sufficiente base legale, la tassa

si poneva dunque in urto con il principio della legalità sancito dall’art. 127

cpv. 1 Cost. Accertata la mancanza in Ticino di una solida piattaforma

attuativa come quella realizzata dalla Confederazione con l’Ordinanza concernente

l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e

delle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP, RS 919.117.72),

il TRAM ha esortato Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze allora presenti.

Alla

luce di tale giurisprudenza, RE 1 critica il decreto dell’8 luglio 2014 con cui

il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento sull’agricoltura (RLA),

inserendovi un allegato tramite il quale veniva determinato l’ammontare delle

imposte di solidarietà. A mente del ricorrente infatti, il Consiglio di Stato

non dispone della necessaria competenza e il decreto non è altro che “uno scimmiottamento dell’OOCOP”. Egli

chiede anche che venga valutato il quadro generale in cui agisce l’ CO 1. Pur

ammettendo di non aver pagato le tasse poste in esecuzione, asserisce che non

era necessario ricorrere contro le medesime, siccome fondate su un decreto del

Consiglio di Stato a suo dire abusivo.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli

è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o

definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,

formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF

14.2016.18

del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive.

5.2

Nella

fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via

provvisoria, siccome agli atti non figura alcun riconoscimento di debito,

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF, relativo al credito posto in esecuzione. Invero l’istante fonda la

propria pretesa nei confronti del convenuto su tre decisioni (fatture n.

205060, 205343 e 206198) relative ai contributi di solidarietà per gli anni

2013, 2014 e 2015 (doc. A-C acclusi all’istanza), con le quali è stato chiesto

il versamento di complessivi fr. 648.90, pari al contributo di fr. 267.30

per l’anno 2013, di fr. 163.10 per l’anno 2014 e di fr. 218.50 per l’anno

2015, calcolato sulla base del punto 1.1 lett. a e b dell’Allegato

1.

al RLA. Entra quindi in considerazione solo un rigetto definitivo dell’opposizione.

a) L’

CO 1 è l’organizzazio­­ne mantello che si occupa di tutto ciò che ruota attorno

alla filiera vitivinicola cantonale. Nel 2004, e poi nuovamente nel 2014, il

Consiglio di Stato ha autorizzato l’ CO 1, già riconosciuta quale organizzazione

di categoria per il prodotto “vino”, a procedere al recupero di un contributo

destinato al finanziamento della promozione dello smercio del vino, facoltà

prevista dall’art. 14 LA (v. risoluzione governativa del 7 settembre 2004,

punto 1 [FU 73/2004] e modifica al RLA dell’8 luglio 2014, punto 4.1 dell’Allegato

1.

[BU 39/2014]).

b) La

facoltà dell’ CO 1 di emanare una decisione di tassazione, e non una semplice

fattura, risulta dall’art. 14 LA, secondo cui i contributi di solidarietà sono

prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 3)

mediante decisioni di tassazione, che una volta passate in giudicato sono

parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF (cpv. 5), e contro le

quali è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia (cpv. 4). Il

punto 4.1 dell’Allegato 1 al RLA, cui rinvia l’art. 23 cpv. 1 lett. d RLA, precisa

poi che l’ CO 1 procede all’imposizione e al prelevamento annuale in base ai

quantitativi ufficialmente controllati.

Le

fatture prodotte dall’istante (doc. A-C) sono quindi decisioni amministrative

parificabili a titoli di rigetto definitivo dell’opposi­­zione nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF (e dell’art. 14 cpv. 5 LA). Vero è che la qualità di

decisione, dal profilo formale, non balza agli occhi, siccome gli atti in

questione si presentano come fatture, ma l’indicazione di una via di ricorso

permetteva d’intuir­­ne la natura di decisione (per altri casi di fatture

considerate come decisioni: sentenze della CEF 14.2017.122 del 29 novembre 2017

consid. 5.2/a, 14.2016.270 del 23 febbraio 2017 consid. 6.2/a e 14.2015.215 del

7.

marzo 2016, RtiD 2016 II 650 n. 40c, consid. 5.2). Invero l’indicazione sulla

prima fattura era errata, poiché l’autorità di ricorso è, come visto, il Dipartimento

delle finanze e dell’economia (art. 14 cpv. 5 LA e punto 6 dell’Allegato 1 al

RLA) e non la medesima CO 1. Con il richiamo del 23 agosto 2016 (doc. A secondo

foglio) quest’ultima ha però menzionato correttamente la facoltà di sporgere

reclamo (recte: ricorso) al Dipartimento entro 30 giorni. Che il

reclamante avesse capito che si trattasse di una decisione si evince dalle sue

stesse allegazioni, con cui egli dice di non avere ritenuto necessario ricorrere

contro le fatture, siccome fondate su un decreto del Consiglio di Stato a suo dire abusivo. Di conseguenza esse sono da considerare passate in giudicato,

come d’altronde attestato sulle medesime dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Sarebbe comunque molto opportuno che l’ CO 1 modifichi i suoi modelli di

decisioni in modo da indicare esplicitamente la natura decisionale delle stesse,

sostituendo il titolo “Fattura” con “Decisione di tassazione”.

5.3

A

mente del reclamante, tuttavia, le decisioni di tassazione del­l’ CO 1 non sono

sorrette da una sufficiente base legale. Il ricorrente contesta infatti la legalità

dell’Allegato 1 al RLA emanato dal Consiglio di Stato, rifacendosi alla

decisione del TRAM del 15 marzo 2013 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza),

secondo cui la Legge sull’a­­gricoltura non fissa il sistema di imposizione dei

contributi di solidarietà, né prevede una delega legislativa in favore del Governo

per fissare le relative imposte.

a) Il

26.

novembre 2013 il Gran Consiglio ha decretato una modifica di legge, entrata in

vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2013 (BU 10/2014), che prevede

all’art. 14 cpv. 1 LA una delega legislativa in favore del Consiglio di Stato

per la fissazione degli importi dei contributi di solidarietà. Su tale base,

con decreto del­l’8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha quindi apportato una

modifica al RLA inserendo nel medesimo un allegato, con il quale ha fissato l’ammontare

dei contributi di solidarietà (punto 1) e autorizzato l’ CO 1 a procedere al

recupero del contributo (punto 4.1). Il punto 5.1 dell’Alle­­gato 1 al RLA

prevede l’applicabilità della misura a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al

30.

giugno 2018.

b) Ora,

il legislatore cantonale ha così dato seguito all’invito del TRAM a stabilire

il sistema d’imposizione dei contributi di solidarietà e a prevedere nella

legge una delega a favore del Consiglio di Stato per determinare l’importo del

contributo (art. 14 cpv. 1 LA in vigore dal 1° settembre 2013 [BU 10/2014]),

com’era il caso nella precedente versione della LA, sulla falsariga della legislazione

federale in materia di contributi di solidarietà, il cui disciplinamento è stato demandato al Consiglio

federale (art. 9 e 177 cpv. 1 LAgr, RS 910.1), il quale ha adottato l’art. 11

OOCOP, che quantifica l’importo del contributo con un rinvio a un

allegato, ciò che risulta conforme al principio di legalità (cfr. decisione

del Tribunale federale 2A.61/2005 del 22 marzo 2006, consid. 3.4). È stata dunque creata la “piattaforma attuattiva come quella realizzata dalla

Confederazione con l’adozione dell’OOCOP”

auspicata dal TRAM (sentenza 52.2009.270 del 15 marzo 2013, consid. 3.3). Le considerazioni del reclamante fondate su

quest’ultima sentenza sono così superate.

c) Accertata

l’esistenza di una base legale formale, per il resto non spetta a questa

Camera, nella sua veste di autorità esecutiva, esaminare in modo approfondito

se il nuovo assetto legislativo è materialmente conforme al principio della

legalità o se viola il principio d’irretroattività. Incombeva piuttosto al

reclamante di esercitare il proprio diritto di referendum contro la modifica

del­l’art. 14 LA o d’impugnarla al Tribunale federale con un ricorso in materia

di diritto pubblico (art. 82 lett. b LTF), chiedendone un controllo (detto

astratto) della legalità, facoltà che gli sarebbe stata riconosciuta anche per

contestare la legalità della modifica del RLA. Per ottenerne invece un esame

concreto completo, in alternativa RE 1 avrebbe dovuto ricorrere contro le decisioni

di tassazione. Questi rimedi giuridici, in effetti, sono istituiti proprio per

consentire di far verificare e sanzionare da un tribunale eventuali contrasti

con la Costituzione o le leggi federali (e cantonali per quanto attiene al

controllo concreto). Sono gli unici modi legali di contestare leggi e regolamenti

cantonali. In difetto d’impugnazione le decisioni sono, come detto, passate in

giudicato e vincolano sia il Giudice di pace sia questa Camera.

d) Per

il medesimo motivo, oltre alla limitazione delle eccezioni statuita all’art. 81

LEF (sotto consid. 6), Camera e Giudice di pace non sono neppure abilitati a

vagliare le altre critiche rivolte dal reclamante alla legislazione cantonale,

segnatamente il fatto che le disposizioni attualmente in vigore conterrebbero

iniquità, favorendo “una certa cerchia di persone a scapito di una quantità

di piccoli produttori”, nel senso che obbliga chi coltiva uve di seconda

categoria, anche in ronchi fuori Cantone, a

pagare come se fossero di prima categoria una tassa, poi usata per la pubblicità

di un vino DOC tagliato con uve di altra provenienza esentate da tale tassa.

5.4

Le

decisioni di tassazione del 26 luglio 2014 (relativa al contributo di fr. 267.30

per l’anno 2013), 10 dicembre 2014 (di fr. 163.10 per l’anno 2014) e 16

dicembre 2015 (di fr. 218.50 per l’anno 2015) costituiscono pertanto

validi titoli di rigetto definitivo del­l’opposizione per complessivi fr. 648.90

oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO per analogia) dalla data media

di scadenza del 20 marzo 2015. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va

di conseguenza rettificato d’ufficio circa il tipo di opposizione concesso

(sopra consid. 5.2).

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel

caso concreto, RE 1 sostiene che per definire i contributi di solidarietà si

debba far capo solo e unicamente al­l’OOCOP. Si tratta però di un argomento ch’egli

avrebbe potuto e dovuto far valere impugnando le decisioni di tassazione (sopra

ad consid. 6), per tacere del fatto che la suddetta ordinanza è applicabile

solo alle organizzazioni agricole che si occupano di provvedimenti di promozione dello smercio a livello nazionale e regionale (art. 12 cpv. 1

LAgr). Alle organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili le

norme del diritto cantonale e quindi in Ticino la LA e il RLA.

6.2

Il

reclamante critica poi l’operato dell’CO 1, la quale non avrebbe cancellato dei

precetti esecutivi “a carico di un cittadino

che giustamente non ha pagato delle tasse incostituzionali” e ritiene

che sostenere un’associazio­­ne che promuove la vendita del vino e nel contempo

istituire campagne contro l’alcolismo sia “un

comportamento che lascia un po’ perplessi”. Orbene nessuna di queste eccezioni rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF né poggia su

fatti successivi al­l’emanazione delle decisioni prodotte dall’istante. Esulano

quindi dal limitato potere di cognizione di questa Camera.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non

avendo la controparte, non rappresentata professionalmente in giudizio,

formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Il

dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è rettificato d’ufficio, nel seguente modo:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione opposta al precetto

esecutivo __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in

via definitiva.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).