14.2017.210
Rigetto definitivo dell'opposozione. Contributi di solidarietà per lo smercio del vino. Tipo di rigetto. Competenza per materia del Giudice dipace. Diritto di emettere decisioni. Base legale. Principi
9 maggio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.210
Lugano
9 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella causa
n. 0255-2017-se (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona promossa
con istanza 30 agosto 2017 dall’
CO
1,
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 18 novembre 2017 presentato da RE
1 contro la decisione emessa 9 novembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, l’ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 648.90
oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2015, menzionando quale titolo di
credito il “Mancato pagamento fatture dal
26.07.2014 al 16.12.2015 per contributi vendemmia dal 2013 al 2015. Si
richiamano le fatture/bollette cresciute in giudicato”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 agosto
2017 l’ CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 18 settembre 2017. Con replica del 29 settembre
2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è
nuovamente opposta con duplica del 23 ottobre 2017.
C. Statuendo
con decisione 9 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18
novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle
sue osservazioni del 7 dicembre 2012, l’ CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, al reclamo è accluso un estratto della sentenza 52.2009.270 del
15.
marzo 2013 del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) (pagg. da 11 a 14)
mentre in prima istanza sono state presentate le pagg. 11, 13, 14 e 15 della
medesima sentenza. Nella misura in cui non è stato prodotto già in prima
istanza (pag. 12), l’estratto risulta essere un mezzo di prova nuovo e pertanto
inammissibile.
1.3
Nel
reclamo RE 1 chiede che venga valutata la competenza per materia del Giudice di
pace alla luce della sentenza del Tribunale d’appello 16.2009.5 del 2 febbraio
2009.
(doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza). Egli invero non formula
alcuna conclusione, ma in ogni stadio di causa il giudice è chiamato a
esaminare d’ufficio se esistono i presupposti processuali, tra i quali figurano
la giurisdizione e la competenza per materia (art. 59 cpv. 2 let. b CPC). Ora,
l’art. 31 cpv. 1 let. c LOG attribuisce al Giudice di pace la competenza di giudicare
le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–,
comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF), legge che disciplina l’esecuzione tanto dei crediti di
diritto privato quanto di quelli di diritto pubblico (v. art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF). Nel precedente citato dal reclamante, invece, la causa riguardava una
questione di merito – il Giudice di pace era stato adito dall’Interprofessione
della Vite e del Vino Ticinese affinché accertasse il debito di RE 1 – e non di
rigetto dell’opposizione, il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo
(sotto consid. 2). La decisione citata dal reclamante non è quindi di rilievo
nella fattispecie in esame.
2.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni 26
luglio 2014, 10 dicembre 2014 e 16 dicembre 2015, ormai passate in giudicato,
costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dall’escusso, ritenendo implicitamente le basi legali esistenti
sufficienti per prelevare i contributi di solidarietà posti in esecuzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 ripropone le stesse domande poste al Giudice di pace, ritenendo
che la richiesta di pagamento formulata dall’Interprofessione della Vite e del
Vino Ticinese non sia sorretta da una sufficiente base legale. Egli si rifà in
particolare alla sentenza del TRAM 52.2009.270 del 15 marzo 2013, secondo la
quale né la legge (cantonale) sull’agricoltura
(LA; RL 8.1.1.1) allora in vigore né il relativo regolamento di applicazione
(RLA; RL 8.1.1.1.1) fissavano il sistema di
imposizione della tassa per il finanziamento della promozione dello
smercio e della qualità (contributi di solidarietà)
ovvero non ne determinavano l’importo massimo né il
metodo di calcolo. Non sorretta da una sufficiente base legale, la tassa
si poneva dunque in urto con il principio della legalità sancito dall’art. 127
cpv. 1 Cost. Accertata la mancanza in Ticino di una solida piattaforma
attuativa come quella realizzata dalla Confederazione con l’Ordinanza concernente
l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e
delle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP, RS 919.117.72),
il TRAM ha esortato Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze allora presenti.
Alla
luce di tale giurisprudenza, RE 1 critica il decreto dell’8 luglio 2014 con cui
il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento sull’agricoltura (RLA),
inserendovi un allegato tramite il quale veniva determinato l’ammontare delle
imposte di solidarietà. A mente del ricorrente infatti, il Consiglio di Stato
non dispone della necessaria competenza e il decreto non è altro che “uno scimmiottamento dell’OOCOP”. Egli
chiede anche che venga valutato il quadro generale in cui agisce l’ CO 1. Pur
ammettendo di non aver pagato le tasse poste in esecuzione, asserisce che non
era necessario ricorrere contro le medesime, siccome fondate su un decreto del
Consiglio di Stato a suo dire abusivo.
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Egli
è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o
definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,
formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF
14.2016.18
del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive.
5.2
Nella
fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via
provvisoria, siccome agli atti non figura alcun riconoscimento di debito,
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF, relativo al credito posto in esecuzione. Invero l’istante fonda la
propria pretesa nei confronti del convenuto su tre decisioni (fatture n.
205060, 205343 e 206198) relative ai contributi di solidarietà per gli anni
2013, 2014 e 2015 (doc. A-C acclusi all’istanza), con le quali è stato chiesto
il versamento di complessivi fr. 648.90, pari al contributo di fr. 267.30
per l’anno 2013, di fr. 163.10 per l’anno 2014 e di fr. 218.50 per l’anno
2015, calcolato sulla base del punto 1.1 lett. a e b dell’Allegato
1.
al RLA. Entra quindi in considerazione solo un rigetto definitivo dell’opposizione.
a) L’
CO 1 è l’organizzazione mantello che si occupa di tutto ciò che ruota attorno
alla filiera vitivinicola cantonale. Nel 2004, e poi nuovamente nel 2014, il
Consiglio di Stato ha autorizzato l’ CO 1, già riconosciuta quale organizzazione
di categoria per il prodotto “vino”, a procedere al recupero di un contributo
destinato al finanziamento della promozione dello smercio del vino, facoltà
prevista dall’art. 14 LA (v. risoluzione governativa del 7 settembre 2004,
punto 1 [FU 73/2004] e modifica al RLA dell’8 luglio 2014, punto 4.1 dell’Allegato
1.
[BU 39/2014]).
b) La
facoltà dell’ CO 1 di emanare una decisione di tassazione, e non una semplice
fattura, risulta dall’art. 14 LA, secondo cui i contributi di solidarietà sono
prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 3)
mediante decisioni di tassazione, che una volta passate in giudicato sono
parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF (cpv. 5), e contro le
quali è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia (cpv. 4). Il
punto 4.1 dell’Allegato 1 al RLA, cui rinvia l’art. 23 cpv. 1 lett. d RLA, precisa
poi che l’ CO 1 procede all’imposizione e al prelevamento annuale in base ai
quantitativi ufficialmente controllati.
Le
fatture prodotte dall’istante (doc. A-C) sono quindi decisioni amministrative
parificabili a titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF (e dell’art. 14 cpv. 5 LA). Vero è che la qualità di
decisione, dal profilo formale, non balza agli occhi, siccome gli atti in
questione si presentano come fatture, ma l’indicazione di una via di ricorso
permetteva d’intuirne la natura di decisione (per altri casi di fatture
considerate come decisioni: sentenze della CEF 14.2017.122 del 29 novembre 2017
consid. 5.2/a, 14.2016.270 del 23 febbraio 2017 consid. 6.2/a e 14.2015.215 del
7.
marzo 2016, RtiD 2016 II 650 n. 40c, consid. 5.2). Invero l’indicazione sulla
prima fattura era errata, poiché l’autorità di ricorso è, come visto, il Dipartimento
delle finanze e dell’economia (art. 14 cpv. 5 LA e punto 6 dell’Allegato 1 al
RLA) e non la medesima CO 1. Con il richiamo del 23 agosto 2016 (doc. A secondo
foglio) quest’ultima ha però menzionato correttamente la facoltà di sporgere
reclamo (recte: ricorso) al Dipartimento entro 30 giorni. Che il
reclamante avesse capito che si trattasse di una decisione si evince dalle sue
stesse allegazioni, con cui egli dice di non avere ritenuto necessario ricorrere
contro le fatture, siccome fondate su un decreto del Consiglio di Stato a suo dire abusivo. Di conseguenza esse sono da considerare passate in giudicato,
come d’altronde attestato sulle medesime dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Sarebbe comunque molto opportuno che l’ CO 1 modifichi i suoi modelli di
decisioni in modo da indicare esplicitamente la natura decisionale delle stesse,
sostituendo il titolo “Fattura” con “Decisione di tassazione”.
5.3
A
mente del reclamante, tuttavia, le decisioni di tassazione dell’ CO 1 non sono
sorrette da una sufficiente base legale. Il ricorrente contesta infatti la legalità
dell’Allegato 1 al RLA emanato dal Consiglio di Stato, rifacendosi alla
decisione del TRAM del 15 marzo 2013 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza),
secondo cui la Legge sull’agricoltura non fissa il sistema di imposizione dei
contributi di solidarietà, né prevede una delega legislativa in favore del Governo
per fissare le relative imposte.
a) Il
26.
novembre 2013 il Gran Consiglio ha decretato una modifica di legge, entrata in
vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2013 (BU 10/2014), che prevede
all’art. 14 cpv. 1 LA una delega legislativa in favore del Consiglio di Stato
per la fissazione degli importi dei contributi di solidarietà. Su tale base,
con decreto dell’8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha quindi apportato una
modifica al RLA inserendo nel medesimo un allegato, con il quale ha fissato l’ammontare
dei contributi di solidarietà (punto 1) e autorizzato l’ CO 1 a procedere al
recupero del contributo (punto 4.1). Il punto 5.1 dell’Allegato 1 al RLA
prevede l’applicabilità della misura a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al
30.
giugno 2018.
b) Ora,
il legislatore cantonale ha così dato seguito all’invito del TRAM a stabilire
il sistema d’imposizione dei contributi di solidarietà e a prevedere nella
legge una delega a favore del Consiglio di Stato per determinare l’importo del
contributo (art. 14 cpv. 1 LA in vigore dal 1° settembre 2013 [BU 10/2014]),
com’era il caso nella precedente versione della LA, sulla falsariga della legislazione
federale in materia di contributi di solidarietà, il cui disciplinamento è stato demandato al Consiglio
federale (art. 9 e 177 cpv. 1 LAgr, RS 910.1), il quale ha adottato l’art. 11
OOCOP, che quantifica l’importo del contributo con un rinvio a un
allegato, ciò che risulta conforme al principio di legalità (cfr. decisione
del Tribunale federale 2A.61/2005 del 22 marzo 2006, consid. 3.4). È stata dunque creata la “piattaforma attuattiva come quella realizzata dalla
Confederazione con l’adozione dell’OOCOP”
auspicata dal TRAM (sentenza 52.2009.270 del 15 marzo 2013, consid. 3.3). Le considerazioni del reclamante fondate su
quest’ultima sentenza sono così superate.
c) Accertata
l’esistenza di una base legale formale, per il resto non spetta a questa
Camera, nella sua veste di autorità esecutiva, esaminare in modo approfondito
se il nuovo assetto legislativo è materialmente conforme al principio della
legalità o se viola il principio d’irretroattività. Incombeva piuttosto al
reclamante di esercitare il proprio diritto di referendum contro la modifica
dell’art. 14 LA o d’impugnarla al Tribunale federale con un ricorso in materia
di diritto pubblico (art. 82 lett. b LTF), chiedendone un controllo (detto
astratto) della legalità, facoltà che gli sarebbe stata riconosciuta anche per
contestare la legalità della modifica del RLA. Per ottenerne invece un esame
concreto completo, in alternativa RE 1 avrebbe dovuto ricorrere contro le decisioni
di tassazione. Questi rimedi giuridici, in effetti, sono istituiti proprio per
consentire di far verificare e sanzionare da un tribunale eventuali contrasti
con la Costituzione o le leggi federali (e cantonali per quanto attiene al
controllo concreto). Sono gli unici modi legali di contestare leggi e regolamenti
cantonali. In difetto d’impugnazione le decisioni sono, come detto, passate in
giudicato e vincolano sia il Giudice di pace sia questa Camera.
d) Per
il medesimo motivo, oltre alla limitazione delle eccezioni statuita all’art. 81
LEF (sotto consid. 6), Camera e Giudice di pace non sono neppure abilitati a
vagliare le altre critiche rivolte dal reclamante alla legislazione cantonale,
segnatamente il fatto che le disposizioni attualmente in vigore conterrebbero
iniquità, favorendo “una certa cerchia di persone a scapito di una quantità
di piccoli produttori”, nel senso che obbliga chi coltiva uve di seconda
categoria, anche in ronchi fuori Cantone, a
pagare come se fossero di prima categoria una tassa, poi usata per la pubblicità
di un vino DOC tagliato con uve di altra provenienza esentate da tale tassa.
5.4
Le
decisioni di tassazione del 26 luglio 2014 (relativa al contributo di fr. 267.30
per l’anno 2013), 10 dicembre 2014 (di fr. 163.10 per l’anno 2014) e 16
dicembre 2015 (di fr. 218.50 per l’anno 2015) costituiscono pertanto
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per complessivi fr. 648.90
oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO per analogia) dalla data media
di scadenza del 20 marzo 2015. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va
di conseguenza rettificato d’ufficio circa il tipo di opposizione concesso
(sopra consid. 5.2).
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.
2.
; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Nel
caso concreto, RE 1 sostiene che per definire i contributi di solidarietà si
debba far capo solo e unicamente all’OOCOP. Si tratta però di un argomento ch’egli
avrebbe potuto e dovuto far valere impugnando le decisioni di tassazione (sopra
ad consid. 6), per tacere del fatto che la suddetta ordinanza è applicabile
solo alle organizzazioni agricole che si occupano di provvedimenti di promozione dello smercio a livello nazionale e regionale (art. 12 cpv. 1
LAgr). Alle organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili le
norme del diritto cantonale e quindi in Ticino la LA e il RLA.
6.2
Il
reclamante critica poi l’operato dell’CO 1, la quale non avrebbe cancellato dei
precetti esecutivi “a carico di un cittadino
che giustamente non ha pagato delle tasse incostituzionali” e ritiene
che sostenere un’associazione che promuove la vendita del vino e nel contempo
istituire campagne contro l’alcolismo sia “un
comportamento che lascia un po’ perplessi”. Orbene nessuna di queste eccezioni rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF né poggia su
fatti successivi all’emanazione delle decisioni prodotte dall’istante. Esulano
quindi dal limitato potere di cognizione di questa Camera.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non
avendo la controparte, non rappresentata professionalmente in giudizio,
formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Il
dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è rettificato d’ufficio, nel seguente modo:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione opposta al precetto
esecutivo __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in
via definitiva.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).