14.2017.212
Fallimento. Richiesta di sospensione della procedura in attesa della vendita di un fondo del convenuto il cui ricavo permetterebbe di estinguere il credito dell’istante
13 dicembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.212
Lugano
13 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Vallemaggia promossa con istanza 3 ottobre 2017 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
AP 1,
(patrocinato dall’abg. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, il 3 ottobre 2017 la CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento di
RE 1 per il mancato pagamento di fr. 480'516.44 più interessi e spese.
Fatti
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, con osservazioni scritte del 27 ottobre 2017 AP
1 ha chiesto la sospensione della causa per permettere
alle parti di trovare una soluzione amichevole, non senza qualificare come
intempestiva la disdetta del mutuo ipotecario concessogli dalla banca istante. Con “presa di
posizione” del 7 novembre 2017, quest’ultima ha contestato
le allegazioni del convenuto e chiesto al Pretore di dichiarare il fallimento “senza ulteriore proroga”.
C. Statuendo
con decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP
1 dal 9 novembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 21 novembre 2017 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di Antonio Anzivino il 15 novembre (e non l’8 novembre come invece
indicato nel reclamo, v. tracciamento EasyTrack dell’invio raccomandato n.
98.41.902926
), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è
stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità.
2.2
Nel
caso in esame il reclamante afferma di essere proprietario di un immobile sito
a __________, del quale allega di stare trattando la vendita, sicché a suo dire
il credito vantato dall’istante potrebbe essere soddisfatto a breve, “ovvero
durante il periodo di sospensione che la spettabile autorità concederebbe”. Il
problema è che i presupposti di legge per un annullamento del fallimento,
segnatamente il pagamento del credito posto in esecuzione secondo l’art. 174
cpv. 2 LEF, devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo
(DTF 136 III 294), verificatasi nella fattispecie lunedì 27 novembre 2017 (v.
sopra consid. 1 e art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Ora, AP
1.
non ha provato entro tale data di avere estinto
il credito dell’istante. Il reclamo va di conseguenza respinto senza che sia
necessario verificare il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2
LEF, vale a dire la sua verosimile solvibilità.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Cevio;
– Ufficio
dei fallimenti, Cevio.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).