Lexipedia

Decisione

14.2017.212

Fallimento. Richiesta di sospensione della procedura in attesa della vendita di un fondo del convenuto il cui ricavo permetterebbe di estinguere il credito dell’istante

13 dicembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, con osservazioni scritte del 27 ottobre 2017 AP

1 ha chiesto la sospensione della causa per permettere

alle parti di trovare una soluzione amichevole, non senza qualificare come

intempestiva la disdetta del mutuo ipotecario concessogli dalla banca istante. Con “presa di

posizione” del 7 novembre 2017, quest’ultima ha contestato

le allegazioni del convenuto e chiesto al Pretore di dichiarare il fallimento “senza ulteriore proroga”.

C. Statuendo

con decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP

1 dal 9 novembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 21 novembre 2017 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di Antonio Anzivino il 15 novembre (e non l’8 novembre come invece

indicato nel reclamo, v. tracciamento EasyTrack dell’invio rac­comandato n.

98.41.902926

), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi

gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è

stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità.

2.2

Nel

caso in esame il reclamante afferma di essere proprietario di un immobile sito

a __________, del quale allega di stare trattando la vendita, sicché a suo dire

il credito vantato dall’istante potrebbe essere soddisfatto a breve, “ovvero

durante il periodo di sospensione che la spettabile autorità concederebbe”. Il

problema è che i presupposti di legge per un annullamento del fallimento,

segnatamente il pagamento del credito posto in esecuzione secondo l’art. 174

cpv. 2 LEF, devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo

(DTF 136 III 294), verificatasi nella fattispecie lunedì 27 novembre 2017 (v.

sopra consid. 1 e art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Ora, AP

1.

non ha provato entro tale data di avere estinto

il credito del­l’istante. Il reclamo va di conseguenza respinto senza che sia

necessario verificare il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2

LEF, vale a dire la sua verosimile solvibilità.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Cevio;

– Ufficio

dei fallimenti, Cevio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).