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Decisione

14.2017.213

Opposizione al sequestro. Causa del sequestro. Assenza di domicilio all’estero del debitore. Accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito in garanzia del quale è postulato il sequestro.

15 maggio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decreto del 9 agosto 2016 il Giudice di pace

ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto

richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel

senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere ac­certata

giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito il

16 agosto dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, con istanza del 24 ottobre 2016

RE 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto davanti all’Ufficio di

esecuzione di Lugano che ha provveduto, con scritto del 27 ottobre 2016, a

trasmetterla per competenza al Giudice di pace. Nel termine impartito, con

osservazioni del 28 novembre 2016 il sequestrante ha chiesto la reiezione dell’opposizione

e che fosse riconosciuto il credito da lui vantato nei confronti della debitrice.

C. All’udienza di discussione del 1° febbraio 2017 la

parte debitrice, in un allegato scritto incorporato nel verbale, ha confermato

la sua opposizione, mentre il sequestrante, contestandone integral­mente il

contenuto, ha implicitamente concluso per la reiezione della stessa e la

conferma del decreto di sequestro. Con un ulteriore scritto inviato lo stesso

giorno, il figlio della debitrice ha trasmesso al Giudice di pace perché

venissero allegati al verbale tutta una serie di documenti relativi alle

richieste di rinvio del­l’udienza

formulate da RE 1 e da PINT1 1, nonché al mandato

sottoscritto con l’avv. CO 1 e alla querela sporta nei confronti di quest’ultimo.

D. Statuendo

con decisione del 3 novembre 2017 il Giudice di pace ha respinto l’opposizione,

confermato il sequestro e “riconosciuto

il credito di fr. 1'437.05 oltre interessi e spese a favore dello Studio

legale avv. CO 1 SA” (dispositivo n. 2), ponendo a

carico della parte opponente le spese processuali di fr. 80.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Ha chiesto inoltre che

sia riconosciuta “l’assenza

del credito” vantato dal sequestrante nei suoi

confronti. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017, l’avv. CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto

il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1

il 10 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a)La giurisdizione cantonale superiore ha lo

stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi

sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i

presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e

sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del

Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle

censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e

mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n.

51c consid. 1.4/a), verificatisi

sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF

14.1999.82

del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati

(sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3,

e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione

di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati

(art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente

capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi

oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili

dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272

cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza

del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti

al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si

siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927

consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo

enunciato ed è esigibile. Per quan­to attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un

esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una

decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che la documentazione

prodotta dal sequestrante, relativa al mandato conferitogli da RE 1 e dal

marito di lei, giustificava la nota professionale da lui vantata sia per il

dispendio di tempo indicato sulla stessa sia per il tasso orario applicato.

Egli ha poi rilevato come la debitrice non avesse prodotto alcun documento atto

a dimostrare che il legale non si fosse dedicato alla sua pratica. Il primo

giudice non ha inoltre dato peso alle censure sollevate tramite lo scritto e i

relativi allegati a lui trasmessi dopo l’udienza, ritenendo in particolare che

la partecipazione alla stessa da parte di RE 1 ha sortito l’effet­­to ricercato

nonostante l’“imprecisione” della via e del numero civico nella citazione, che il mancato

coinvolgimento del marito nella causa fosse ininfluente dal momento che l’opponente

è proprietaria della quota del fondo sequestrato e che la querela sporta nei

confronti dell’avv. CO 1 esula dal suo potere d’esame. Onde la reiezione dell’opposizione.

4.

Nel

suo reclamo RE 1 rimprovera in sostanza al primo giudice di non essersi determinato

in modo chiaro sui documenti da lei prodotti – che a suo dire accerterebbero l’assenza

del credito vantato dall’avv. CO 1 – e di aver ricevuto la convocazione pochi

giorni prima dell’udienza a causa di un errore nell’indicazione del domicilio,

ciò che non le ha permesso di prepararsi in modo adeguato né al marito di

parteciparvi, in quanto assente all’estero. In merito alla sua domanda di posticipare

il dibattimento, a suo dire il Giudice di pace si è limitato a qualificarlo

come un “incontro informale” dichiarando che non avrebbe né accolto né respinto la sua richiesta.

Ribadisce l’assenza di una causa di sequestro, presupposto sul quale il primo

giudice non si è espresso, e gli fa carico di non aver considerato che il

rapporto giuridico con l’avvocato è stato instaurato anche con suo marito PINT1

1, comproprietario del fondo sequestrato. La reclamante ritiene poi che l’onorario

preteso è riferito al primo incontro avvenuto con l’avvocato, ma che il mandato

conferito a quest’ultimo è stato sottoscritto al termine della riunione e

concerneva prestazioni future. Contesta che l’avv. CO 1 le abbia fornito consulenza

giuridica e che la pratica avesse natura complessa, allegando infine di aver

subìto delle perdite finanziarie a causa del comportamento del sequestrante,

che avrebbe rifiutato di riconsegnare ai clienti i documenti a loro necessari

per la pratica, senza prima essere pagato.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo, in merito alla notifica tardiva

della convocazione all’udienza l’avv. CO 1 rileva che spetta alla parte

interessata “assicurare la

notificabilità degli atti o provvedere in modo adeguato”, ciò che a suo dire RE 1 non ha fatto. Ribadisce l’esistenza della

causa di sequestro, affermando che la debitrice era ed è residente a C__________,

come risulta d’altronde dall’istanza di opposizione al sequestro trasmessa all’Ufficio

di esecuzione di Lugano. Per il resto, conferma il corretto adempimento del

mandato a lui conferitogli, specificando quanto da lui svolto per la pratica in

questione.

6.

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per

la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono

controverse, in particolare quella relativa alla causa del sequestro.

6.1

L’art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF, sul quale l’avv. CO 1 fonda la propria istanza di sequestro,

consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non

garantiti da pegno, il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera

segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa

di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si

fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Nella

fattispecie, sul formulario ufficiale dell’istanza il sequestrante ha indicato

il domicilio di RE 1 in via __________ a C__________.

6.2

Sennonché

l’opponente, già in prima sede, ossia con la sua “presa di posizione” prodotta all’udienza del 1° febbraio

2017.

e acclusa al verbale, ha eccepito l’assenza di una causa di sequestro,

sostenendo in particolare di essere domiciliata dal mese di giugno 2016 in

Svizzera, più precisamente in via __________ a __________. Sulla questione il

Giudice di pace non ha speso una parola nella decisione impugnata, quand’an­­che

sul verbale dell’udienza del 1° febbraio 2017 egli abbia indicato accanto al

nome dell’opponente “I-__________ C__________,

ora __________, __________”. Quanto al convenuto, dallo stesso

verbale risulta ch’egli si è limitato a contestare integralmente il contenuto

della presa di posizione senza specificare per quale motivo l’allegazione dell’opponente

circa il proprio domicilio sarebbe inesatta.

6.3

Orbene,

secondo l’art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF incombe al sequestrante rendere verosimile

la causa del sequestro, fornendo indizi oggettivi sufficienti a

costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la

sua pretesa (sopra ad consid. 2.1). Nel caso specifico, l’avv. CO 1 si è

limitato a riportare nel­l’istanza di sequestro l’indirizzo di RE 1 a C__________

senz’altra precisazione e non vi ha allegato alcun documento suscettibile di

rendere verosimile tale indicazione. Anzi, la nota professionale dell’avv. CO 1

(all. A), il riepilogo delle registrazioni (all. B), il mandato (all. C) e il

sollecito 8 luglio 2016 (all. D) menzionano tutti quale indirizzo dei coniugi PINT1

1.

quello di L__________. In tali circostanze, il Giudice di pace avrebbe dovuto

accogliere l’opposizione, difettando il presupposto della (verosimile) causa di

sequestro.

6.4

Nelle

sue osservazioni al reclamo, l’avv. CO 1 afferma che la debitrice

era ed è residente a C__________, come risulterebbe dalla “lettera del 24.10.2016 della reclamante all’ufficio

di esecuzione che in questa sede espressamente si richiama”. Nelle procedure di sequestro sono però ammissibili solo le prove che

possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), ovvero in

linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti (sentenza della CEF

14.2016

/96 del 3 no­vembre 2016 consid. 6), ciò che non

è il caso di richieste d’as­­sunzione di documenti contenuti nell’incarto di

terze autorità (in concreto l’Ufficio d’esecuzione). Ad ogni buon conto, in

prima se­de l’avv. CO 1 non ha contestato specificatamente l’allegazione dell’opponente

secondo cui essa è domiciliata in Svizzera dal mese di giugno 2016,

sicché la circostanza dev’essere considerata accertata (art. 150 cpv. 1 CPC a

contrario) e non può più essere rimessa in discussione in questa sede. Stante l’assenza

di un presupposto per la concessione del sequestro, il reclamo dev’essere

accolto senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate

dalla reclamante.

7.

Va

annullato anche il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con cui il Giudice

di pace, accogliendo una conclusione presentata dal sequestrante al termine

delle proprie osservazioni all’op­­posizione (pag. 2 in fine), ha riconosciuta

espressamente a suo favore il credito di fr. 1'437.05 (oltre agli

interessi e alle spese) vantato nei confronti di RE 1. Non spetta infatti al

giudice del sequestro, bensì a quello del merito, determinarsi

sul fondamento del credito in garanzia del quale è postulato il sequestro. E sebbene

il giudice di pace possa fungere da giudice di merito nelle controversie

pecuniarie fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 lett. c

LOG), egli non è autorizzato a statuire in procedura sommaria su una domanda di

merito presentata dal sequestrante in corso di causa senza preventiva

conciliazione e senza che siano date le condizioni per una mutazione dell’azio­­ne,

segnatamente riguardo all’identità del tipo di procedura applicabile alle

pretese originaria e nuova (art. 227 cpv. 1 CPC).

8.

La

reclamante chiede inoltre di “riconoscere l’assenza

del credito” vantato dall’avv. CO 1 nei suoi confronti. La richiesta

è manifestamente irricevibile per il medesimo motivo appena menzionato circa la

domanda di merito formulata dall’avv. CO 1 con le osservazioni all’opposizione

al sequestro (sopra consid. 7).

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC

non occorre tenere conto, nella ripartizione delle spese, del fatto che la

reclamante è risultata soccombente sulla questione del disconoscimento del

credito dell’avv. CO 1 (sopra consid. 8), poiché essa ha agito senza l’ausilio

di un patrocinatore ed è stata indotta in errore dalla domanda (irricevibile)

della controparte di far riconoscere la propria pretesa nei suoi confronti e

dalla decisione (errata) del Giudice di pace di accogliere tale domanda (v.

sopra consid. 7). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’incon­­venienza

alla reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), né in prima né in seconda sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'437.05, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata

sono così riformati:

1.

L’opposizione al sequestro è accolta e di

conseguenza il sequestro n. __________ del 9 agosto 2016 è revocato.

2.

La domanda dell’avv. CO 1 intesa a far riconoscere

il suo credito nei confronti dell’opponente è irricevibile.

3.

La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a

carico dell’avv. CO 1.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’avv. CO 1.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).