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Decisione

14.2017.214

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4 giugno 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Agendo

in nome e per conto della comunione ereditaria fu PI 1, il 24 giugno 2014 l’esecutore

testamentario, avv. __________, ha notificato a RE 1 la richiesta di

restituzione del prestito di fr. 740'000.– entro sei settimane e il 19

febbraio 2015 l’ha escusso in nome e per conto del trust e degli eredi fu PI 1 per la stessa somma, oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014.

Accogliendo il reclamo interposto dall’escusso, con sentenza (14.2016.68) del 19

settembre 2016 questa Camera ha

riformato la decisione emessa il 10 marzo 2016 dal Pretore

della Giurisdizione di Locarno-Campa­gna nel senso di respingere l’istanza di

rigetto dell’opposizione. Ha infatti considerato che il prestito è stato

concesso sia dal trust sia dal defunto in una rispettiva proporzione non

precisata, sicché non era certo che vi fosse identità tra escutenti (il trust e

gli eredi in solido) e creditori (il trust e il defunto per singole parti indeterminate).

Inoltre, appariva dubbia la validità della disdetta del mutuo, significata dal

solo esecutore testamentario.

C. Il

9 maggio 2017 CO 2, CO 1 e gli eredi fu PI 3 (nel

frattempo deceduta il 27 novembre 2016), ossia i di lei tre figli CO 3, CO 4 e CO

5, hanno raggiunto una transazione

(denominata “Convenzione”)

davanti alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna con PI 2, il trust e la

fondazione, ai termini della quale il trust, la fondazione e la vedova, “nella sua qualità di beneficiaria finale di

queste entità giuridiche”, hanno ceduto a CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5 un credito di complessivi

fr. 1'100'000.– nei confronti di RE 1, con la seguente precisazione: “Si tratta in particolare di un prestito di fr. 740'000.–

elargito all’epoca dal defunto al signor RE 1, e di un importo di fr. 360'000.–

pagato dal defunto stesso a quest’ultimo quale acconto per l’acquisto del dipinto

di cui sopra”. Il 10 maggio 2017, i cessionari hanno

poi notificato a RE 1 una nuova disdetta del noto mutuo.

D. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 6 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 hanno escusso RE 1per

l’in­­casso di fr. 740'000.– oltre agli interessi del

5% dall’11 agosto 2014,

indicando quale titolo di credito la “Convenzione 09.03.2007, disdetta 24.06.2014, disdetta 10.05.2017,

transazione giudiziale 09.05.2017”.

E. Avendo

RE 1 Metzger interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

luglio 2017 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udien­­za

di discussione tenutasi il 5 settembre 2017, gli istanti hanno confermato la loro

domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

F. Statuendo con decisione del 3 novembre 2017, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e

un’indennità di fr. 3'700.– a favore dell’i­­stante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 l’8 novembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere

il giorno successivo, è scaduto sabato 18 novembre, sicché il reclamo,

presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 20 novembre, è

tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

All’udienza

di contraddittorio del 5 settembre 2018 gli istanti hanno mostrato al solo

Pretore l’originale in versione integrale della “convenzione” (sopra ad C)

prodotta in estratto quale doc. F, di cui egli ha constatato la conformità

all’originale. Avverso tale modo di procedere l’escusso nulla ha eccepito in

prima sede. Solo con il reclamo egli se ne lamenta, rimproverando

al primo giudice di non avergli dato la possibilità di esperire la benché minima

verifica al riguardo. Ora, eventuali vizi di forma che una parte può sollevare

prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più

essere fatti valere in seguito, salvo offendere l’art. 52 CPC e, con esso, il precetto

della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid.

2.

, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in

altri termini, attendere l’emanazione del giudizio per formulare censure d’ordine

che avrebbe potuto opporre in precedenza (sentenza della CEF 14.2016.247 del 4

settembre 2017 consid. 1.1/a+c). Ne discende che l’asserita violazione del

diritto del reclamante di consultare gli atti va respinta e il contenuto del

doc. F considerato conforme all’originale.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.

Ricordato

che nel sottoscrivere la convenzione “confidenziale” del 9 marzo 2007 il

convenuto ha riconosciuto di avere un debito di complessivi fr. 740'000.–

nei confronti del trust e del defunto PI 1, nella decisione impugnata il Pretore

ha ritenuto valida la sua cessione a favore degli istanti, ritenendo in

particolare che l’omessa indicazione della data sulla “convenzione” transattiva

non ne pregiudica la validità, poiché l’estratto accluso all’istanza (doc. F) è

conforme all’originale dell’accordo transattivo raggiunto in Pretura il 9

maggio 2017. E anche se la cessione in questione non menziona esplicitamente la

convenzione del 9 marzo 2007, a mente del primo giudice è evidente l’i­dentità

tra il credito di fr. 740'000.– indicato nella cessione e quello di

medesima entità al quale fa riferimento il punto 5 della convenzione del 2007,

poiché non risulta che RE 1 abbia ricevuto un altro mutuo di

fr. 740'000.–. Del resto, stante quanto accertato nella precedente

procedura di rigetto dell’oppo­­sizione, è chiara l’intenzione di tutte le

parti di fare in modo che, con la sottoscrizione della cessione, vi sia un solo

e unico titolare del credito di fr. 740'000.– oggetto del riconoscimento

di debito. Più precisamente, il trust e la vedova hanno in tal modo chiaramente

inteso cedere la propria parte del credito di fr. 740'000.– agli altri

eredi del defunto già creditori per il restante importo, riconoscendo così

esplicitamente che questi ultimi sono titolari dell’intero credito e sono

legittimati a farlo valere nei confronti del debitore.

Il

Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui

il diritto di chiedere la restituzione del mutuo era subordinato alla

condizione, non ancora realizzatasi, dell’ac­­quisto e della successiva

rivendita da parte del trust della tela del M__________ e poteva essere

esercitato soltanto mediante compensazione con il prezzo della compravendita.

Questo perché ciò non trova riscontro nella convenzione del 9 marzo 2007, dalla

quale risulta invece che i mutuanti avevano la possibilità, ma non il dovere di

compensare il mutuo con il prezzo della compravendita dell’opera.

5.

Nel

reclamo RE 1 rileva anzitutto che agli atti non vi è nulla che possa garantire

l’assoluta identità fra il credito indicato nel precetto esecutivo, l’importo

menzionato nello stralcio di convenzione di cessione accluso all’istanza e i

fr. 740'000.– indicati nella convenzione confidenziale del 2007, benché

secondo lui sarebbe stato facile per gli istanti fare espresso riferimento

all’ac­­cordo del 2007 nella convenzione di cessione, se l’importo di cui si fa

menzione fosse stato proprio quello. La cessione, invece, fa riferimento a un mutuo di fr. 740'000.–

“elargito

all’epoca dal defunto al signor RE 1”, motivo per il quale non vi è verosimiglian­za

sull’identità del credito indicato in essa con quello menzionato nella

convenzione del 2007, in quest’ultima la somma complessiva di

fr. 740'000.– è espressamente ricondotta agli importi erogati in varie

riprese dal trust o da PI 1 per diversi investimenti e spese.

Orbene,

così argomentando il reclamante non dimostra il carattere per ipotesi

manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) dell’accertamento

contrario del Pretore, secondo cui le parti hanno voluto con la cessione in

questione (doc. F, punto 4) fare in modo che vi fosse un solo titolare

dell’intero credito di restituzione del mutuo (gli eredi senza il trust) per

ovviare al problema sorto nella precedente procedura di rigetto (doc. E). D’al­­tronde

il reclamante non pretende, per avventura, che il “defunto”, ossia PI 1 (v.

doc. F a pag. 1), gli abbia concesso un altro prestito di fr. 740'000.–

nel contesto dell’“ac­­quisto

del dipinto di cui sopra” (doc. F ad 4 i.f.). È quindi

priva di rilievo la denominazione imprecisa del prestito (che sì non è stato

elargito dal solo defunto) figurante nella convenzione di cessione, la vera

volontà dei contraenti non lasciando dubbi (art. 18 cpv. 1 CO). La sentenza

impugnata resiste pertanto alla critica.

6.

RE

1, inoltre, ribadisce che agli atti non vi è alcun documento che attesti a

quanto ammontava il credito vantato nei suoi confronti dal trust, dalla

fondazione e dalla vedova, “nella

sua qualità di beneficiaria finale di queste entità giuridiche”. Visto che tra i vari essentialia

negotii di una cessione di credito si annovera

l’esigenza di una designazione chiara del credito oggetto della cessione, egli

sostiene che in concreto il credito ceduto, siccome non è né determinato né

determinabile, non poteva essere oggetto di cessione.

6.1

Una

volta ancora, però, il reclamante omette di confrontarsi compiutamente con

l’argomentazione del Pretore, che a ragione ha considerato la questione

superata nella procedura in esame, giacché il trust ha ceduto agli istanti la

sua quota del credito – qualunque essa fosse – sicché essi, nella loro qualità

di cessionari, sono titolari dell’intera pretesa di fr. 740'000.–.

6.2

Certo,

a mente del reclamante sarebbe più che verosimile che PI 2, in quanto non è

menzionata nella cessione tra gli istanti, sia rimasta creditrice nei suoi confronti

di quella parte di credito vantato dal defunto marito a lei spettante per

successione. Nulla negli atti indica, a suo parere, che la vedova abbia

rinunciato a tutte le sue spettanze ereditarie a favore degli altri eredi

oppure abbia ceduto agli stessi la sua quota parte di quel non meglio definito

credito che il defunto marito avrebbe avuto nei confronti del reclamante. Al

contrario, nella cessione è chiaramente scritto che la vedova interviene

unicamente “nella sua qualità

di beneficiaria finale di queste entità giuridiche”

(il trust e la fondazione) e non nella sua veste di erede del defunto marito.

La procedura esecutiva avrebbe quindi dovuto essere avviata anche da lei, quale

membro della comunione ereditaria fu PI 1.

Anche

questa censura dev’essere disattesa. Infatti, PI 2 è menzionata solo tra i

cedenti e non tra i cessionari, sicché nel sottoscrivere la transazione essa ha

accettato che l’intera pretesa, specificatamente quantificata in

fr. 740'000.– nell’atto di cessione (doc. F), fosse

trasferita ai soli cessionari, compresa l’ipotetica quota

ereditata dal defunto marito, alla quale essa non avrebbe già rinunciato prima

della cessione. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

7.

A

mente del reclamante l’esigibilità del credito di fr. 740'000.– e la sua

compensabilità è stata fissata unicamente in caso e al momento della rivendita

dell’opera d’arte a terzi da parte del trust a un prezzo superiore a €

3'000'000.– al netto delle spese, delle provvigioni di terzi nonché degli

onorari della fiduciaria.

7.1

Ebbene

il contratto di compravendita del 2007 dispone espressamente che il credito di

restituzione del mutuo può (“kann”) essere compensato dal trust in caso di rivendita del quadro con la

parte del prezzo di vendita spettante a RE 1 (sopra ad A). Come correttamente

evidenziato dal Pretore, con tale formulazione le parti non hanno condizionato

l’esigibilità del credito alla rivendita dell’opera d’arte a terzi, ma si sono

limitate a concedere al trust la possibilità (e non l’onere) di procedere a una compensazione nell’ipotesi l’operazione di acquisto e di rivendita del quadro si perfezionasse.

Nulla ostava quindi a che il credito di rimborso diventasse esigibile

alla scadenza del termine di disdetta di sei settimane (giusta l’art. 318 CO)

intimato il 10 maggio 2017 dall’avv. PA 2 all’escusso per conto di tutti gli

istanti (doc. G), ovvero prima dell’avvio dell’esecuzione – inteso come momento

della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651

consid. 4; sentenze della CEF 14.2015.173

del 5 gennaio 2016 consid. 7, 14.2014.85 del 10 set­tembre 2014 consid. 6.4,

14.2013.18

del 13 marzo 2013 consid. 3.2; STAEHELIN,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 77 ad art. 82 con

numerosi riferimenti) – verificatosi nel caso specifico il 18 luglio 2017 (doc.

H).

7.2

Ne

discende che anche la censura d’inesigibilità del credito posto in esecuzione

dev’essere respinta, ciò che segna la sorte del reclamo.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 740'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).