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Decisione

14.2017.215

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Noleggio di una stampante. Conferma d’ordine. Potere di rappresentanza di un impiegato della società escussa. Ratifica del contratto. Costo delle fotocopie. Eccez

8 maggio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 913.70 oltre agli

interessi del 5% su fr. 456.85 dal 30 dicembre 2016 e su fr. 456.85

dal 10 aprile 2016.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 200.– sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate

le ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).