14.2017.215
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Noleggio di una stampante. Conferma d’ordine. Potere di rappresentanza di un impiegato della società escussa. Ratifica del contratto. Costo delle fotocopie. Eccez
8 maggio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.215
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 147/B/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 giugno
2017 dalla
IS
1,
(patrocinata
dall’ PA 1)
contro
RE
1,
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2017 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 novembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la IS 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'693.30
oltre agli interessi del 5% dal 22 febbraio 2016, indicando quale titolo di
credito la “Fattura n° 635'117 del 22.02.2016
Fr. 73.30 – Fattura n° 636'437 del 19.12.2016 Fr. 1'163.15 – Fattura
n° 637'306 del 30.03.2017 Fr. 456.85”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 luglio
2017 la IS 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 14 luglio 2017. Con replica del 17 agosto 2017 l’istante
ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con decisione del 7 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
20 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017, la IS 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 20 novembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1
l’11 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a
meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la conferma d’ordine
del 30 giugno 2016 firmata dalla RE 1 e recante il suo timbro costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF. Il giudice di prime cure ha altresì rilevato che l’eccezione
sollevata dalla RE 1, secondo cui il firmatario di quell’atto, __________, non
aveva diritto di firma, risulta pretestuosa in quanto a quel tempo l’attuale
amministratore unico della RE 1, __________, non risultava far parte della
società “e pertanto non spetta a lui valutare
tale aspetto”.
4. Nel
reclamo la RE 1 contesta l’esistenza di un valido contratto sottoscritto con la
IS 1. A suo dire, dopo aver ricevuto il 30 giugno 2015 una proposta dalla IS 1
per la sostituzione gratuita del sistema di stampa, ha ritornato al mittente l’offerta,
firmata dall’impiegato della reception __________, con l’aggiunta in calce di
ulteriori condizioni. Sostiene però di non avere firmato il contratto
successivamente inviatole dalla IS 1, in quanto non conforme alle condizioni
indicate nell’offerta. L’escussa contesta inoltre l’ammontare della fattura del
19 dicembre 2016 indicante la stampa di 7'348 copie a colori, asserendo di non
stampare alcunché a colori. Inoltre, a mente della RE 1, la stampante presentava
dei difetti e non funzionava correttamente già dal 2016, ma la IS 1 non ha mai
fornito il servizio di manutenzione e riparazione promesso.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Lo è in particolare il riconoscimento di
debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia l’atto pubblico o la scrittura
privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua
volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né
condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non
è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF
139 III 302 consid. 2.3.1).
5.1 Nella
fattispecie va innanzitutto chiarito che con l’istanza la procedente ha postulato
che l’opposizione venisse rigettata per complessivi fr. 1'693.30, composti
di fr. 73.30 per la fattura n. 16/635'117 del 22 febbraio 2016 concernente
le spese esecutive di un precedente precetto esecutivo notificato alla RE 1, di
fr. 1'163.15 per la fattura n. 16/636'437 del 19 dicembre 2016 relativa al
noleggio della fotocopiatrice da ottobre a dicembre 2016 oltre al conguaglio
per le fotocopie stampate, e di fr. 456.86 per la fattura n. 17/636'306
del 30 marzo 2017 relativa al noleggio della fotocopiatrice da gennaio a marzo
2017 oltre al conguaglio per le fotocopie stampate.
5.2 Contrariamente
a quanto sancito dal primo giudice, la fattura n. 16/635'117 con la quale la IS
1 chiede il pagamento delle spese di un precedente precetto esecutivo non
rappresenta un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, dal momento che non è allestita
da un pubblico ufficiale né è firmata dalla RE 1. Nulla muta al riguardo il
fatto ch’essa abbia ammesso l’esistenza di un precedente precetto esecutivo,
poiché non ha riconosciuto di dovere pagare i fr. 73.30 oggetto della fattura
n. 16/635'117, sicché su questo punto il reclamo è fondato e merita accoglimento.
5.3 Quanto
alla censura della RE 1 in merito al contratto di noleggio del luglio 2015,
sarà pur vero ch’essa non l’ha firmato, ma è altrettanto vero che agli atti vi
è una conferma d’ordine del 30 giugno 2015 per la fornitura di un sistema
multifunzionale (stampante, scanner, fax e fotocopiatrice) recante in calce il
timbro della RE 1 e una firma, seppur non molto ben visibile. Detto documento,
che elenca chiaramente i costi fissi mensili nonché i costi per ogni stampa
oltre le 3'000 mensili incluse nel costo del noleggio, a mente della RE 1
sarebbe stato firmato dall’impiegato __________, il quale non avrebbe però
avuto alcun potere per vincolare la società.
a) In
linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in
base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso
(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere
del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere
non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato
o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui
risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a
firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di
un siffatto potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il
rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza
della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
b) Nella
fattispecie non è dato sapere chi abbia apposto la firma sulla conferma d’ordine
del 30 giugno 2016. Essendo la medesima indirizzata ad __________, appare
verosimile che la firma posta in calce sia la sua, come sostiene l’escussa. __________
però, come dimostra il registro di commercio, non risulta aver mai disposto di
un diritto di firma in seno alla RE 1. Sia come sia, nulla certifica che la
firma sia stata apposta da una persona autorizzata a firmare il riconoscimento
di debito.
c) Ad
ogni buon conto, qualora un contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante
da chi non dispone di una procura esplicita in tal senso, il rappresentato è
nondimeno vincolato se ratifica esplicitamente o per atti concludenti il
contratto (art. 38 cpv. 1 CO). Orbene, nel caso concreto, la RE 1 non ha
respinto la stampante consegnatale dalla IS 1 il 2 luglio 2015 e ha finanche
ammesso di averla utilizzata fino al mese di dicembre 2016, ciò che costituisce
una ratifica del contratto per atti concludenti. È del resto la medesima RE 1 a
criticare la IS 1 per non avere fornito la necessaria assistenza tecnica, ciò
che presuppone necessariamente l’esistenza di un contratto tra le parti.
Contratto che, stando a quanto versato agli atti, non risulta nemmeno essere
mai stato formalmente disdetto. Esso rappresenta quindi in principio un valido
titolo di rigetto provvisorio.
5.4 La
RE 1, tuttavia, contesta il conteggio e la relativa fatturazione di 7'348 copie
a colori per complessivi fr. 653.97 (fattura n. 16/636'437 del 19 dicembre
2016), asserendo di non stampare nulla a colori, tanto che le cartucce di toner
a colori non sono nemmeno inserite nell’apparecchio. Ora, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di pace, la conferma d’ordine del 30 giugno 2015 non può,
da sola, assurgere a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per
quanto riguarda le fotocopie, poiché non verte su alcun importo determinato o
determinabile al momento della sua sottoscrizione (v. sopra consid. 5). La conferma
d’ordine del 30 giugno 2015 può valere quale riconoscimento di debito solo per
le rate mensili non pagate, ma non per il costo delle fotocopie oltre le 3'000
comprese nel nolo, perché dalla conferma d’ordine non si può desumere l’ammontare
delle stampe supplementari. E nella documentazione agli atti non figura alcun
riconoscimento da parte della RE 1 del numero delle stampe a colori effettuate
né un’altra prova, il conteggio di cui alla fattura n. 16/636'437 del 19
dicembre 2016 essendo solo un atto unilaterale senza valore probatorio. Non vi
è quindi riconoscimento di debito per l’importo di fr. 706.28, equivalente
al costo delle fotocopie fatturate, di fr. 653.97, oltre all’IVA dell’8%.
5.5 Tanto
nelle osservazioni presentate al Giudice di pace, quanto nel reclamo, la RE 1
obbietta alla procedente di non avere correttamente adempiuto ai propri obblighi
contrattuali, omettendo di prestare la dovuta assistenza e la necessaria
manutenzione dell’apparecchio fornito. Invoca, cioè, la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus” fondata sull’art. 82 CO. Ora, ove l’escusso
contesti in modo non palesemente insostenibile e sufficientemente circostanziato
la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito
di un contratto bilaterale, incombe al procedente dimostrare di avere adempiuto
correttamente i propri obblighi per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis”, cui questa Camera ha recentemente aderito, v. sentenza 14.2017.73 del
27 dicembre 2017 consid. 5.5/c).
a) Nel
caso concreto, la conferma d’ordine del 30 giugno 2016 non contiene alcuna
clausola che obbliga la IS 1 a fornire assistenza e manutenzione dell’apparecchiatura
noleggiata, se non nella nota manoscritta apposta dalla RE 1 solo dopo la
ricezione della conferma d’ordine medesima. È però la stessa IS 1 ad aver ammesso
di essersi assunta degli obblighi d’assistenza e manutenzione. Essa ha
infatti allegato alla propria replica del 17 agosto 2017 il bollettino relativo
a un intervento di controllo e pulizia della stampante effettuato il 7 marzo
2016. Ciò non bastasse, nelle proprie osservazioni al reclamo, ha pure
contestato di non aver “adempito
integralmente agli obblighi di assistenza e di manutenzione e, in particolare,
di non essere intervenuta tempestivamente in caso di chiamata”. Non
è però necessario analizzare più approfonditamente la questione poiché l’eccezione
di cattivo adempimento deve in ogni caso essere respinta.
b) In
effetti, tanto in prima istanza quanto con il reclamo, la RE 1 si è limitata ad
asserire apoditticamente che la IS 1 non ha adempiuto ai propri obblighi, senza
circostanziare in alcun modo questa sua affermazione. Ora, pur non dovendo le allegazioni
dell’escusso raggiungere nemmeno il grado della verosimiglianza, egli deve
comunque specificare il difetto in modo sufficientemente preciso perché la
controparte possa recare la prova ch’esso non sussiste o è stato sanato (già
citata sentenza 14.2017.73, consid. 5.6/d). Ciò presuppone in particolare che l’escusso
precisi quando ha segnalato i difetti o le carenze di eventuali riparazioni. Nel
caso specifico, la RE 1 ha eccepito in modo del tutto generico il malfunzionamento
della stampante “già dal 2016”.
Insufficientemente circostanziata, tale contestazione a ragione non è stata
considerata dal primo giudice.
5.6 Con
il precetto esecutivo n. 2390394, la IS 1 ha chiesto il pagamento d’interessi
del 5% dal 22 febbraio 2016. Ora, sia la fattura del 19 dicembre 2016 sia
quella del 30 marzo 2017 prevedano un termine di pagamento di 10 giorni. Ne
viene dunque che gli interessi di mora decorrono dalle scadenze rispettivamente
del 30 dicembre 2016 e del 10 aprile 2017, e non dal 22 febbraio 2016. Anche su
questo punto il dispositivo della sentenza impugnata dev’essere riformato.
6. La tassa del
giudizio odierno, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di
seconda istanza, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'693.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
Fatti
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 913.70 oltre agli
interessi del 5% su fr. 456.85 dal 30 dicembre 2016 e su fr. 456.85
dal 10 aprile 2016.
Considerandi
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 200.– sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate
le ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).