14.2017.216
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti di contributi di diritto pubblico. Motivazione della sentenza impugnata
1 febbraio 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.216
Lugano
1° febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza 6 settembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’avv. PR 1
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 6
settembre 2017, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 86'453.50.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 6 novembre 2017 l’istante si è riconfermata nelle proprie
conclusioni, mentre la convenuta vi si è opposta, non senza produrre una
proposta di rateazione del suo debito in dieci rate varianti da fr. 5'000.–
a fr. 10'000.–.
C. Statuendo
con decisione del 9 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 da quel medesimo giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre
2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. Il 23 novembre 2017 il presidente della Camera
ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle sue
osservazioni del 22 dicembre 2017, la CO 1 ha postulato la conferma della sentenza
impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 20 novembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 10 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso alcuni documenti riferiti
a fatti successivi alla dichiarazione del fallimento del 9 novembre 2017, come
l’estratto del registro delle esecuzioni (doc. G) o la dichiarazione 20
novembre 2017 della banca __________ (doc. L). Essi sono in linea di massima
ricevibili, ma ove fossero di rilievo per ritenere che la società ha ripreso i
suoi pagamenti dopo il fallimento, il provvedimento potrà essere annullato solo
se essa avrà anche reso verosimile la propria solvibilità.
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha appurato che il credito dell’istante ammontava a fr. 86'453.50 al momento
dell’inoltro dell’istanza, il 6 settembre 2017, e a fr. 86'682.10 il
giorno dell’udienza, il 6 novembre 2017, e che nel
frattempo la convenuta ha versato solo due acconti, di fr. 2'087.75 e fr. 2'079.75.
Anche facendo astrazione di tre esecuzioni che la convenuta aveva allegato di
avere estinto senza dimostrarlo, il primo giudice ha rilevato come nei suoi
confronti siano ancora pendenti quindici esecuzioni per complessivi fr. 124'238.30. D’altronde –
egli ha soggiunto – dal bilancio e dalla proposta di
dilazione formulata all’udienza, che fissa la scadenza dell’ultima rata al 31
marzo 2020, si evincono problemi di liquidità, che la convenuta del resto ha riconosciuto,
mentre le prime misure atte al risanamento dei conti cui essa allude sono state
solo abbozzate genericamente.
4.
Con
il reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore ha ammesso a torto l’applicabilità
dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, siccome nei casi in cui, come nella fattispecie,
l’esecuzione può essere proseguita solo in via di pignoramento in virtù dell’art.
43.
LEF, quella norma entra in considerazione unicamente se la via del pignoramento
è priva di prospettive di riuscita. D’altronde, la reclamante sostiene che il
credito dell’istante non è a rischio a fronte delle misure di risanamento da
essa già intraprese, che hanno condotto in particolare alla riduzione del
numero dei dipendenti da 45 a 18 e al ricupero in corso di due crediti di fr. 78'282.23
e 39'000.–. A mente della reclamante, poi, i diversi pagamenti fatti alla Cassa
istante, in particolare dei contributi correnti, escludono una sospensione
durevole nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Contesta anche il debito
complessivo di fr. 222'031.30 risultante dall’estratto del registro delle
esecuzioni, da cui vanno depennate a suo dire sei esecuzioni da essa estinte
con pagamenti di complessivi fr. 35'921.40, così come un’ulteriore
esecuzione, oggetto di una causa pendente presso il Bezirksgericht __________.
Le richieste d’acconto della Cassa istante per il 2017 sarebbero inoltre
esagerate, perché non tengono conto della drastica riduzione di personale
intervenuta in quell’anno. La reclamante si duole infine di una violazione dell’obbligo
di motivazione della sentenza impugnata, segnatamente per quanto riguarda il
quesito a suo parere centrale della relazione tra gli art. 43 e 190 cpv. 1 n. 2
LEF.
5.
Le
esigenze minime di motivazione di una sentenza civile nel senso dell’art. 239
CPC sono quelle che discendono dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è
tenuto perciò a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può
anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli
ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l’interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157
consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale
federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
Nel
caso specifico, il Pretore ha esposto partitamente i motivi per cui ha ritenuto
adempiuto il presupposto della sospensione dei pagamenti a norma dell’art. 190
cpv. 1 n. 2 LEF. Se egli non si è espresso anche sull’art. 43 LEF, ciò è
semplicemente dovuto al fatto che la reclamante non ha sollevato l’argomento
nelle sue osservazioni all’istanza, malgrado ora lo qualifichi come “quesito centrale della vertenza”. Del resto, essa ha manifestamente capito il motivo per cui il
fallimento è stato decretato e, come dimostra il nutrito reclamo, ha avuto modo
di esprimersi in merito con cognizione di causa, facendo valere anche l’incompatibilità
del giudizio avversato con l’art. 43 LEF. Nulla osta, quindi, a entrare senza
indugio nel merito del reclamo (per tacere del fatto che la reclamante non
chiede di rinviare la causa al Pretore perché motivi meglio la sentenza).
6.
In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF,
il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza
preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento
che abbia sospeso i suoi pagamenti.
6.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito
è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
6.2
Secondo
alcuni autori (Acocella in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 43 LEF; Krüsi in:
Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 9 ad art. 43 LEF) e
una sentenza dell’Obergericht zurighese (del 31 agosto 1984, ZR/1985, 240
consid. 1/b), i soggetti di diritto pubblico che vantano crediti fondati sul
diritto pubblico sarebbero legittimati a chiedere il fallimento del debitore senza
preventiva esecuzione secondo l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF solo se, oltre al
presupposto della sospensione dei pagamenti stabilito dalla norma in questione,
rendono verosimile anche il fatto che l’incasso dei loro crediti in via di pignoramento
(giusta l’art. 43 LEF) pare impossibile o sprovvisto di possibilità di
successo. Altri autori non menzionano questa esigenza supplementare (Brunner/Boller in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 190 LEF; Talbot in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 43 LEF; Rigot in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 43 LEF; Cometta, stesso commentario, n. 3 ad art.
190.
LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24 ad art. 43 e
vol. III, 2001, n. 26 ad art. 190 LEF).
a) In
realtà l’art. 190 cpv. 1 n. 2 non opera alcuna distinzione fra i creditori. E
non è dato a vedere perché, ove siano adempiuti i suoi presupposti, i creditori
di diritto pubblico dovrebbero essere trattati in modo diverso dai creditori di
diritto privato, specie poiché l’art. 43 LEF è una norma eccezionale, da
interpretare restrittivamente siccome deroga al principio della parità di trattamento
dei creditori (DTF 118 III 14 consid. 2 e 115 III 91 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 43; Rigot, op. cit., n. 3 ad art. 43). Non
è però necessario approfondire la questione nella fattispecie, dal momento che
appare ad ogni modo inverosimile che un’esecuzione in via di pignoramento
promossa dalla Cassa istante andrebbe a buon fine. Dal conteggio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Mendrisio prodotto con il reclamo (doc. G), infatti, si evince che nei
confronti della reclamante l’organo esecutivo aveva già emesso due attestati di
carenza di beni (n. __________ e __________) a favore della Divisione dell’IVA
il 31 maggio 2017 (come risulta da una consultazione del registro delle esecuzioni). Ciò attestava in modo ufficiale che
la reclamante non possedeva alcun bene pignorabile sicché le esecuzioni
promosse dall’istante sarebbero sfociate
a loro volta con ogni probabilità in attestati di carenza di beni – in
particolare le esecuzioni relative ai contributi sorti prima del 2017 (n. __________
per fr. 33'678.95, n. __________ per fr. 23'429.65 e n. __________7
per fr. 9'669.75, in tutti e tre i casi oltre agli accessori), cui la reclamante
ha ingiustificatamente interposto opposizione malgrado ne riconosca la
fondatezza (doc. G pagg. 4, 5 e 6). Quel che del resto è puntualmente successo,
siccome secondo le informazioni risultanti dal registro delle esecuzioni l’8
gennaio 2018 l’UE ha proceduto a un ulteriore pignoramento infruttuoso ed
emesso altri otto attestati di carenza beni ammontanti a quasi fr. 50'000.–
complessivi, di cui uno nell’esecuzione n. __________7.
b) Nulla
cambia al riguardo il fatto che il bilancio della reclamante presentasse un
attivo di fr. 807'712.42 al 31 dicembre 2016 (doc. 4 accluso alle
osservazioni all’istanza). Si tratta invero di un documento allestito dalla
stessa reclamante e non sottoposto a revisione da parte di un terzo
qualificato, quindi privo di ogni valore probante, alla stregua di semplici
allegazioni di parte. Per tacere del fatto che il bilancio menziona all’attivo
diritti nei confronti di centri di cure estetiche che la reclamante afferma di
avere in parte chiuso nel frattempo (osservazioni all’istanza, pag. 7), senza
peraltro rendere verosimile di aver ricuperato la somma iscritta a bilancio.
Anche la riduzione del numero dei dipendenti da 45 a 18 e il recupero in corso
di due crediti di fr. 78'282.23 e 39'000.– sono mere allegazioni senza riscontri
oggettivi: il doc. F è una contabilità la cui autenticità non è attestata da
alcuna dichiarazione o firma, mentre l’estratto prodotto quale doc. F1
non fornisce alcuna indicazione sulle reali prospettive d’incasso del saldo del
credito. In ogni caso, quanto incassato finora non sembra aver migliorato la
posizione dell’istante, i cui crediti sono tuttora scoperti. In particolare la
reclamante non ha documentato gli effetti della riduzione del personale sugli
incassi, di modo che la contrazione dei costi potrebbe anche essere stata
azzerata da un corrispondente calo delle entrate. Non appare verosimile, in
queste circostanze, che le esecuzioni dell’istante possano andare a buon fine,
neppure a medio termine. La prima (e principale) censura della
reclamante si rivela così infondata.
6.3
Rimane
da esaminare se, come sostiene la reclamante, i diversi pagamenti fatti alla
Cassa istante, in particolare dei contributi correnti, escludono una sospensione
durevole nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
a) In
realtà, la RE 1 non allega né rende verosimile di avere pagato all’istante
altro che i due acconti di fr. 2'087.75 e fr. 2'079.75 già menzionati
nella sentenza impugnata. Nemmeno essa si spinge fino al punto di pretendere
che tali modesti acconti (in confronto del suo debito verso l’istante), versati
per di più nello spazio di quasi due anni (i primi arretrati risalgono al
periodo del 2015), abbiano posto fine alla sospensione dei suoi pagamenti.
Contrariamente poi a quanto essa afferma nel reclamo, dagli atti si evincono
diverse manifestazioni esterne della sospensione
di una parte importante dei suoi pagamenti. Oltre all’emissione di attestati
di carenza di beni, si può infatti menzionare anche il fatto ch’essa ha interposto
opposizione a diverse esecuzioni che in realtà riconosce o non contesta (n. __________, __________,
__________, __________ o __________,
v. doc. G),
ha proposto all’udienza in prima sede un piano di rateazione che prevedeva il
pagamento delle rate più consistenti di fr. 10'000.– a fine del 2019 e l’ultima
di fr. 15'000.– entro il 31 marzo 2020 (doc. 8) senz’alcuna garanzia (del
resto non ha neppure pagato la prima rata di fr. 5'000.– entro il 31
dicembre 2017) e chiede tuttora ai suoi creditori di portare pazienza evocando
misure di risanamento che il Pretore ha giustamente reputato appena abbozzate genericamente.
Senza
dimenticare che le esecuzioni che l’attanagliano non riguardano solo contributi
IVA e AVS/AI/IPG (ciò che in sé, secondo la giurisprudenza – sopra consid. 6.1
– potrebbe già bastare) e vertono su oltre fr. 180'000.– (più di quanto
accertato dal primo giudice), anche volendo dedurre i pagamenti di fr. 36'000.–
complessivi documentati nel reclamo (doc. G1-G5), sebbene
fatti a creditori ricorrenti, non vi è alcuna certezza che abbiano effettivamente
estinto le esecuzioni menzionate dalla reclamante (a pag. 11) e non altre
pretese. La decisione impugnata non poggia quindi solo sull’accertata
sospensione dei pagamenti dei crediti vantati dall’istante ma, come visto, su
diversi altri indizi concreti e oggettivi.
b) Checché
ne dica la reclamante, poi, il caso in esame si distingue da quello zurighese
citato nel reclamo (ZR/1985, 239 segg.), giacché in quest’ultima fattispecie la
debitrice aveva pagato continuamente acconti sulle esecuzioni pendenti (consid.
2). Differisce anche dalle vertenze trattate da questa Camera in due sentenze
del 30 aprile e 5 maggio 1999 (pubblicate in Rep. 1999, 284 segg. n. 91/I+II, e
citate da Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1537),
in cui, nella prima, le esecuzioni insolute riguardavano importi relativamente
esigui, e nella seconda, il debitore aveva continuato a effettuare all’ufficio
d’esecuzione regolari versamenti di fr. 3'000.– mensili. Anche sotto
questo profilo il reclamo è votato all’insuccesso.
c) Quanto
al carattere durevole della sospensione dei pagamenti, è sufficiente rilevare
che un’esecuzione dell’istante concerne i premi per l’anno 2015 e che la
reclamante non è stata in grado, né in prima e neppure in seconda sede, di fornire
indicazioni attendibili sui tempi prevedibili per risolvere i suoi problemi di
liquidità, presentando un piano di risanamento preciso fondato su circostanze
oggettive, credibili e documentate.
d) Sprovvisto
di fondamento, il reclamo vede la sua sorte segnata. Dal momento che è stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato.
7.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna domanda motivata al riguardo
(v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento
della RE 1, Mendrisio, dal
venerdì
2 febbraio 2018 alle ore 10:00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 300.–, è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).