Lexipedia

Decisione

14.2017.221

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita di azioni e di scioglimento del contratto di lavoro del venditore con la società. “Assunzione” del debito salariale. Scambio successivo

18 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti di dare e avere tra le parti, sicché è secondo lui di secondaria

importanza stabilire se i fr. 25'050.93 siano dovuti per la compravendita

delle azioni o per gli stipendi di sua spettanza. L’escutente si fonda anche

sulla contrattazione effettuata dalle parti, per tramite dei rispettivi

fiduciari, la quale proverebbe che l’importo posto in esecuzione copre

effettivamente ogni rapporto di dare-avere. CO 1 ritiene ad ogni modo che la

situazione non cambierebbe qualora si volesse applicare il punto 6.2 del

Contratto in quanto la clausola secondo cui “gli verrà pagato regolarmente lo stipendio” implica che RE 1 si sia voluto assumere personalmente il credito. Del

resto la società non era parte contrattuale e l’escusso non poteva obbligarla,

siccome disponeva solo di un potere di firma a due. CO 1 conclude che la documentazione

prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non

solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né

con­dizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi

solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2),

fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre,

sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio

2015, consid. 7.1).

6.2 Nella

fattispecie, il contratto di compravendita di azioni regola esplicitamente l’obbligo dell’acquirente RE 1 di

ver­sare al venditore CO 1 l’importo complessivo di fr. 375'000.–,

di modo che per tale importo l’esistenza di un riconoscimento di debito è palese. È del resto

pacifico che il prezzo di fr. 375'000.– pattuito per la

compravendita delle azioni è stato pagato da RE 1, in parte in denaro e in

parte con l’assunzione del debito del venditore nei confronti della società.

Per quanto attiene invece alla retribuzione di CO 1, pur essendo vero che il

contatto stabilisce chiaramente che al venditore verrà regolarmente pagato lo

stipendio fino al 30 aprile 2016, non specifica da chi. In assenza di altre

indicazioni, in verità, non è dubbio che il salario debba essere versato dalla

datrice di lavoro, la PI 4, di cui il venditore è “dipendente”. Certo, la

società non è parte del contratto, ma le parti, in qualità di unici

amministratori suoi, erano legittimati a convenire lo scioglimento del

Considerandi

contratto di lavoro e la durata residua dell’onere retributivo.

6.3

L’escutente,

invero, sostiene che l’escusso si è “assunto” personalmente quel debito. Non si capisce però se egli

intende così un’assunzione di debito in senso lato (nell’accezione di assunzione

di responsabilità) o in senso tecnico (giusta l’art. 176

CO). Comunque sia, in un senso come nell’altro la tesi dell’istante non resiste

alla critica.

a) Dal

punto 6.2 del contratto, infatti, non risulta indiscutibilmente che RE 1 si sia

impegnato personalmente a pagare il salario del venditore fino al 30 aprile

2016.

Come visto (sopra consid. 6.2), dal testo dell’accordo risulta piuttosto

che il salario sia dovuto dalla società. Sia come sia, l’istante non ha

provato, come gli incombeva (sopra consid. 6.1), che l’escusso si è

incontestabilmente riconosciuto personalmente debitore del suo salario.

b) Perché

possa ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’assuntore

del debito posto in esecuzione, l’escuten­­te deve produrre una dichiarazione

di assunzione di debito ester­na sottoscritta dall’assuntore (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 82).

Nella fattispecie, CO 1 non ha prodotto alcuna dichiarazione di RE 1, secondo cui egli

avreb­be assunto il debito salariale della PI 4. Nulla di

simile risulta in particolare dal punto 6.2 del contratto di compravendita di

azioni.

6.4

L’escutente,

come visto, ritiene che le e-mail del 13 ottobre 2016 (doc. G) e del 19

dicembre 2016 (doc. H) redatte da PI 1 siano atte a dimostrare che l’escusso si

è assunto anche il debito concernente lo stipendio di CO 1, il quale, secondo il

punto 6.2 del contratto, ha mantenuto il diritto alle sue spettanze sino al 30

aprile 2016.

a) Un

riconoscimento di debito, è vero, può essere dedotto anche da un insieme di documenti,

non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente

e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano

di quantificarlo già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302

consid. 2.3.1; Staehelin,

op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017),

n. 27 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, però, il

contratto di compravendita di azioni non rinvia alle e-mail citate dall’istante,

le quali non erano ancora state redatte. Del resto, esse non sono invocate dall’istante

in vista di stabilire l’importo del debito a suo dire riconosciuto, ma per dimostrare

che l’escusso si è impegnato personalmente a pagare anche le pretese salariali.

Ora, secondo la giurisprudenza in materia di rigetto dell’opposizione (sopra

consid. 6.1), soltanto il contratto stesso può servire a interpretarne il punto

6.2

La motivazione contraria contenuta nella sentenza impugnata si rivela così

giuridicamente errata.

b) Infine, le e-mail di PI 1 non possono assurgere da

sé sole a valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché sono

sprovviste della firma autografe dell’escusso o del suo rappresentante (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF

14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5). In assenza di un valido titolo di rigetto, il reclamo dev’essere accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, fermo

restando che la sentenza odierna non pregiudica i diritti dell’escutente nel

merito (sopra consid. 2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'050.93,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dall’i­­stante, sono

poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere fr. 500.– alla controparte

a titolo di ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 1'100.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).