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Decisione

14.2017.222

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione. Decreto d’accusa diventato esecutivo in assenza d’opposizione

10 aprile 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti accertati il 1° luglio 2016 dalla polizia comunale di Bellinzona.

5.3 Ora,

tale decreto rappresenta sicuramente una valida decisione amministrativa di

carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando di esservisi opposto entro il

termine di 10 giorni indicato in calce al decreto. Ne segue che, esecutiva e addirittura

passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), la decisione giustifica il rigetto

definitivo per l’importo di fr. 80.– nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF.

6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135

III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

Nel

Considerandi

caso concreto, RE 1 sostiene che la multa sarebbe oggetto della sentenza di

proscioglimento __________ del 16 settembre 2016 della Pretura penale, misconoscendo

tuttavia che detta sentenza concerne un’altra multa, precedente, inflitta in

merito ai fatti dell’8 settembre 2015 e non del 1° luglio 2016, ciò che trova

conferma nel fatto che il decreto d’accusa per i fatti da cui egli è stato

prosciolto reca il n. 5__________ del 12 febbraio 2016, non il n. 4__________

del 9 dicembre 2016 indicato sul precetto esecutivo e figurante sul decreto prodotto

dallo stesso reclamante. RE 1 rimarca altresì che la Polizia comunale della

città di Bellinzona ha annullato la multa disciplinare n. __________, sennonché

anche quest’ultima, comminatagli per i fatti del 6 aprile 2017, nulla ha a che

vedere con quella oggetto del decreto n. 4__________ del 9 dicembre 2016. Il

reclamo si rivela di conseguenza infondato.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 80.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale

S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).