14.2017.222
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione. Decreto d’accusa diventato esecutivo in assenza d’opposizione
10 aprile 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.222
Lugano
10 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 477 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 9 ottobre 2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 novembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 80.–, indicando quale titolo di credito il
decreto di multa n. 4__________.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 ottobre 2017 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 13 ottobre 2017.
C. Statuendo con decisione del 25 novembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e
un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° dicembre 2017 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2. La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La
sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita
dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione
dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua
critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
Nel
caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia,
giacché l’allegato di RE 1 appare sprovvisto di conclusioni. Il medesimo è
nondimeno ammissibile in quanto dalla motivazione – seppur scarsa – si capisce
ch’egli intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della
reiezione del reclamo (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza
della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid.
1.2).
1.3. La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ora, nel caso specifico la Camera non ha potuto disporre degli atti
allegati all’istanza di rigetto (v. elenco in fondo alla stessa) siccome non
figuravano tra gli atti trasmessi dal Giudice di pace. Cionondimeno l’esistenza
dei medesimi documenti è pacifica e incontestata da RE 1, il quale ha finanche
prodotto copia del decreto d’accusa n. 4__________ del 9 dicembre 2016, di modo
che detti documenti possano comunque essere presi in considerazione anche in
questa sede. Ad ogni buon conto, occorre ricordare al Giudice di pace l’obbligo
di conservare nel suo incarto una copia di tutti gli allegati allestiti in
forma cartacea (art. 131 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto di multa accluso
all’istanza, siccome intimato e passato in giudicato, costituisce, ai sensi
degli art. 80 e 81 LEF, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escusso. In merito alle censure sollevate da RE 1, il giudice
di prime cure si limita ad asserire che “gli argomenti della parte convenuta, che non ha
esperito le vie di ricorso per questa multa”, mettono
in discussione il fondamento stesso della decisione, ciò che, contrariamente a
quanto fatto, “andava
contestato, nei tempi e nei modi proceduralmente corretti, al momento del
ricevimento della decisione di multa”.
4. Nel
suo stringato reclamo RE 1 ribadisce di ritenere “ingiuste” le motivazioni del
Giudice di pace, sostenendo di aver contestato per tempo la multa presso la polizia
comunale di Bellinzona, la quale “per
leggerezza o negligenza” non avrebbe approfondito la
documentazione fornitagli “così
come l’ufficio Giuridico di Camorino”. Egli sostiene
inoltre che “si poteva evitare
spese inutili a carico del contribuente se le parti coinvolte (polizia comunale
di Bellinzona e ufficio Giuridico di Camorino) avessero svolto il loro lavoro
con puntiglio e in modo professionale”.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive.
5.2. Nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino
fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa n. 4__________ emesso il 9
dicembre 2016, con cui l’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 40.–,
oltre a una tassa di giustizia di fr. 30.– e a spese di fr. 10.–, per
Fatti
i fatti accertati il 1° luglio 2016 dalla polizia comunale di Bellinzona.
5.3 Ora,
tale decreto rappresenta sicuramente una valida decisione amministrativa di
carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando di esservisi opposto entro il
termine di 10 giorni indicato in calce al decreto. Ne segue che, esecutiva e addirittura
passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), la decisione giustifica il rigetto
definitivo per l’importo di fr. 80.– nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135
III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
Nel
Considerandi
caso concreto, RE 1 sostiene che la multa sarebbe oggetto della sentenza di
proscioglimento __________ del 16 settembre 2016 della Pretura penale, misconoscendo
tuttavia che detta sentenza concerne un’altra multa, precedente, inflitta in
merito ai fatti dell’8 settembre 2015 e non del 1° luglio 2016, ciò che trova
conferma nel fatto che il decreto d’accusa per i fatti da cui egli è stato
prosciolto reca il n. 5__________ del 12 febbraio 2016, non il n. 4__________
del 9 dicembre 2016 indicato sul precetto esecutivo e figurante sul decreto prodotto
dallo stesso reclamante. RE 1 rimarca altresì che la Polizia comunale della
città di Bellinzona ha annullato la multa disciplinare n. __________, sennonché
anche quest’ultima, comminatagli per i fatti del 6 aprile 2017, nulla ha a che
vedere con quella oggetto del decreto n. 4__________ del 9 dicembre 2016. Il
reclamo si rivela di conseguenza infondato.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 80.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).