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Decisione

14.2017.223

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 maggio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio

2017 la CO 1PCF ne ha chiesto il rigetto “provvisorio” alla Giudicatura di pace

del Circolo della Verzasca. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 settembre

2017. Con replica dell’11 ottobre 2017 l’istante ha

confermato la sua domanda, salvo per quanto attiene alla multa n. __________

del 23 ottobre 2014 di fr. 250.–, che si è detta disponibile a stornare.

C. Statuendo con decisione del 12 novembre 2017, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via “provvisoria”

l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3'331.40

oltre agli interessi del 5% e fr. 73.30 di spese esecutive, ponendo a

carico dell’escusso le spese processuali di fr. 250.– e un indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 23 novembre 2017 contestando la base legale dei contributi professionali e le multe

posti in esecuzione. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 novembre

2017, in concreto il ricorso (recte: reclamo) è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art.

82.

LEF, il giudice pronuncia invece il rigetto provvisorio dell’opposizione ove

il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è

una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i mezzi di prova

prodotti dall’istante – segnatamente il contratto collettivo per il mestiere del falegname 2012-2015

dichiarato d’ob­­bligatorietà generale e prorogato fino al

31.

dicembre 2017 (in seguito: CCL-CH), il contratto collettivo di lavoro per le

falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (in

seguito CCL-TI), le fatture per i contributi a carico dei lavoratori per gli

anni 2012 e 2013 e le multe, ad eccezione di quella afferente al mancato

ritorno del modulo concernente il calendario di lavoro 2014, tutte passate in

giudicato – costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.

Nel

ricorso (recte: reclamo) RE 1 ripropone le stesse argomentazioni

espresse dinnanzi al Giudice di pace, secondo cui la richiesta di

pagamento dei contributi per i lavoratori per gli anni 2012 e 2013 formulata

dalla CO 1 non sia sorretta da una sufficiente base legale. Egli

ribadisce di non avere mai sottoscritto il CCL-TI e di non avere mai prelevato

alcun contributo sui salari dei suoi dipendenti. Quanto alle multe inflittegli

per il mancato invio dei calendari di lavoro, RE 1 ripete che non avendo ancora

ricevuto l’accettazione dei calendari di lavoro per gli anni 2013 e 2014, ha

deciso di non più inviare altri calendari e di non rispondere più ai richiami

della CO 1.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 conferma che la ditta di RE

1.

non è firmataria del CCL-TI ed è quindi tenuta a rispettare unicamente il

CCL-CH, dichiarato di obbligatorietà generale. Ciononostante, a mente dell’escutente,

tutte le aziende del ramo attive nel Canton Ticino, siano esse firmatarie o

meno, sono tenute a dar seguito alle richieste inerenti alle verifiche dei

disposti contrattuali. Avendo RE 1 compilato e sottoscritto i formulari per il

calcolo del contributo professionale a carico dei lavoratori per gli anni 2012

e 2013, la CO 1 ha fatturato i contributi sulla base del CCL-TI, senza che RE 1

abbia mai contestato le fatture. L’escutente ribadisce di essere disposta a

stornare la multa di fr. 250.– inflitta per il mancato ritorno del modulo

concernente il calendario di lavoro 2014 (multa n. __________ del 23 ottobre

2014). La CO 1 rileva altresì che RE 1 non ha ottemperato alle richieste da

essa formulate, ciò che ha comportato l’emissione delle multe. In conclusione l’escutente

osserva che le sue decisioni sono passate in giudicato e postula la reiezione

del reclamo.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a

decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere,

a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante,

e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio

2016, consid. 7 e 7.3).

6.1

Nella

fattispecie sia l’istante sia il Giudice di pace hanno considerato che la documentazione

acclusa all’istanza giustificava il rigetto provvisorio dell’opposizione.

a) Ora,

costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Ebbene, nessuno dei documenti acclusi all’istanza contiene

un riconoscimento delle somme poste in esecuzione, scritto e firmato da RE 1.

b) Anzitutto,

infatti, la CO 1 ammette ch’egli non ha sottoscritto il CCL-TI, il quale non

può quindi fungere da riconoscimento di debito (sentenza del Tribunale

cantonale di Friborgo del 24 gennaio 2008, RFJ 2008, 85 consid. 3/c/2).

c) D’altronde, nel “conteggio contributo

professionale conguaglio 2012” da lui firmato il 2

marzo 2013 (doc. B1), il reclamante si è limitato a confermare l’esattezza

delle informazioni trasmesse in merito ai salari versati in quell’anno, senza

però riconoscere, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, un qualsiasi debito.

d) Nel

“formulario per il calcolo

delle rate trimestrali del contributo professionale a carico dei lavoratori” per il 2013 (doc. C1), il reclamante si è invero dichiarato

d’accordo di versare il contributo professionale dovuto mediante le quattro

rate trimestrali che sarebbero state elaborate dalla CPCF, ma l’importo da

pagare non vi è menzionato e l’art. 9.1 lett. c CCL-TI (doc. A3.1)

che stabilisce il contributo a carico dei lavoratori nell’1% del salario sottoposto

ai premi (recte: contributi) AVS non può ritenersi noto al reclamante, che come detto

non ha sottoscritto il CCL-TI. Non vertendo su una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi noti al

dichiarante già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III

301.

consid. 2.3.1 con rimandi), anche il formulario per il 2013 non giustifica

il rigetto provvisorio dell’opposizione per

il contributo professionale di quell’anno.

e) Quanto

ai documenti relativi alle multe (D3-D4, E4-E5,

F8-F9, G3-G4, H3-H4

e I3-I4), non sono firmati dal reclamante, sicché non

possono costituire titoli di rigetto provvisorio.

6.2

Nelle

sue osservazioni al reclamo la CO 1 rileva che RE 1 non ha mai ricorso contro

le sue decisioni, che sarebbero quindi passate in giudicato, come attestato

dall’Arbitro unico, avv. __________ (doc. L allegato all’istanza). Si pone

quindi la questione di sapere se le “decisioni” della CO 1 possano essere parificate

a titoli di rigetto definitivo dell’opposizione (anche se essa persiste

a chiedere il rigetto in via provvisoria, siccome si tratta di una questione

che il giudice deve risolvere d’ufficio, v. sopra consid. 6).

a) Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Una decisione è un atto

individuale e concreto di un’autorità, che disciplina in modo unilaterale e

vincolante diritti o obblighi (art. 5 PA). L’autore della decisione è un’autorità

detentrice del potere pubblico che fonda la propria competenza su una norma e

che agisce in tale veste (DTF 118 Ia 122 consid. 1/b) oppure una società o un’organizzazione

indipendente dall’amministrazione cui so­no stati delegati compiti di diritto

pubblico, qualora con la delega le sia

stata conferita una competenza decisionale (DTF 137 II 412 consid. 6.1 e 138 II 159 consid. 5.1; Abbet in : Abbet/Veuil­let (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 127 ad art. 80 LEF). Non sono quindi titoli di

rigetto definitivo le “decisioni” emes­se da enti privati, come le

commissioni paritetiche professionali sulla base di una convenzione collettiva

di lavoro, sebbene siano state dichiarate di obbligatorietà

generale (sentenze del Tribunali cantonali di Friborgo [già citata], in RFJ

2008, 85 consid. 3/b/2, Neuchâtel, in RJN 1989, 336 consid. 3, Obwald, in

Amtsbericht 1988/1989, 102, e Vallese, in RVJ 1968, 22; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 117 ad art. 80 LEF; Abbet,

op. cit. loc. cit.).

b) Le

“decisioni” emesse dalla CO 1 – un’associazione privata ai sensi degli art. 60

segg. CC (art. 4.1 del CCL-TI, doc. A3.1) – in base sia al CCL-CH che al

CCL-TI non sono pertanto titoli di rigetto definitivo, per tacere del fatto che

il reclamante non ha aderito alla CCL-TI, la quale, contrariamente al CCL-CH,

non è stata dichiarata di obbligatorietà generale (cfr. art. 3 CCL-TI). È

quindi senza rilievo che l’inflizione e l’incasso delle pene convenzionali in

caso d’infrazione agli obblighi previsti dal CCL-CH siano demandati alle CPC

regionali (art. 57 cpv. 5 lett. b CCL-CH), nessuna legge conferendo loro una

competenza decisionale. Esse, infatti, non possono essere assimilate agli

uffici di conciliazione, cui l’art. 34 della legge federale sul lavoro nelle

fabbriche (RS 821.41) riconosce la possibilità di deferire l’incarico di

pronunciare sentenze arbitrali obbligatorie (Staehelin,

op. cit., loc. cit.). Già per questo motivo le “decisioni” della CO 1 accluse

all’istan­­za non avrebbero potuto giustificare il rigetto neppure definitivo

dell’opposizione interposta dal reclamante.

c) Per

abbondanza, non si può passare sotto silenzio, del resto, che la riscossione

dei contributi ai costi di esecuzione del CCL-CH (art. 47 segg.) è demandata

alla Commissione professionale paritetica centrale (art. 49 e 57 cpv. 3 lett.

g) e non alle CPC regionali, sicché i contributi professionali posti in

esecuzione, peraltro esplicitamente fondati sul CCL-TI e non sul CCL-CH, in

ogni caso sono inopponibili al reclamante, che non ha aderito al contratto

collettivo cantonale.

d) Per quanto attiene poi alle cinque “decisioni” di

“multa” di fr. 250.– ognuna relative a violazioni del CCL-CH, con

le quali il reclamante è stato sanzionato per non avere sanato nei termini

impartiti le infrazioni rilevate durante i controlli dell’8 novembre 2012 (doc.

F1–F9) e del 14 ottobre 2014 (doc. E1-E5)

e per non avere trasmesso né il formulario di autocertificazione per il 2015

(doc. G1-G4) e il 2016 (doc. I1.1-I4),

né il calendario dei turni di lavoro per il 2016 (doc. H1-H4),

non si disconosce che l’art. 46 cpv. 1 CCL-CH autorizza le CPC regionali a

infliggere una sanzione a datori di lavoro e lavoratori che violano gli

obblighi previsti dalla CCL-CH. Non si tratta però di una multa bensì di una

“pena convenzionale” (titolo B/X), la quale, come indica il suo stesso nome, ha

una valenza meramente privata (cfr. art. 160 CO e RJN 1989, 336 consid. 3

citata sopra), limitata ai rapporti tra l’associazione e i soci. Ma

soprattutto, la CCL-CH, che comunque sia non ha carattere di legge, non

attribuisce alle CPC regionali il potere di emettere decisioni sanzionatorie,

bensì riconosce loro unicamente la competenza d’imporre "i loro diritti attraverso le vie legali"

(art. 57 cpv. 5 lett. b e cpv. 7) e, in caso di mancata conciliazione o

ratifica di una proposta di mediazione, di sottoporre la vertenza al Tribunale

arbitrale (art. 58 cpv. 2, che però non ha carattere obbligatorio generale).

Nulla muta al riguardo il fatto che il CCL-TI autorizzi la CO 1 a

decretare pene convenzionali (art. 5.2 lett. b) mediante una decisione che deve

indicare i mezzi d’impugna­­zione (art. 5.5), e meglio la possibilità di

presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico

(art. 4.8), giacché, ancora una volta, il contratto cantonale non vincola il

reclamante.

In via ancora più subordinata, infine, giova

precisare che l’art. 46 CCL-CH non abilita le CPC regionali a infliggere pene

convenzionali per sanzionare infrazioni ai CCL regionali, come ad esem­pio

violazioni dell’obbligo, statuito dal CCL regionale, di prelevare contributi professionali

o di trasmettere calendari aziendali.

6.3

Ne

discende che il reclamo dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata

nel senso della reiezione dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza al reclamante, che non ha formulato

alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'331.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico della parte istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Verzasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).