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Decisione

14.2017.224

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Piano di rientro sottoscritto dall’escusso quale amministratore unico della società debitrice. Mancanza d’identità tra escusso e debitrice

16 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 19 ottobre 2017.

C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 4 gennaio 2018 il

presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. L’8 gennaio

2018 RE 1 ha inoltrato un complemento al reclamo allegandovi un estratto del

Foglio ufficiale cantonale relativo al fallimento della PINT1 1, società di cui

è stato amministratore unico. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2018, la CO

1 si è rimessa al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 28 novembre 2017, il termine di 10

giorni, iniziato a decorrere il 29 novembre, è scaduto venerdì 8 dicembre,

giorno festivo dell’Immacolata (art. 1 della legge ticinese concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Ne discende che

il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 11 dicembre 2017, è tempestivo. Lo

stesso non può dirsi per il complemento allo stesso, trasmesso l’8 gennaio

2018, poiché risulta ovviamente tardivo e va pertanto estromesso dall’incarto.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto, essendo come visto il “complemento al reclamo”

irricevibile, anche l’estratto del Foglio ufficiale cantonale accluso allo

stesso – poiché non prodotto in prima istanza – non può essere preso in

considerazione da questa Camera. Ad ogni modo, come si vedrà (sotto consid.

5.

), esso non è di rilievo per il giudizio odierno.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante

– in particolare l’estratto conto e il piano di rientro sottoscritto il 2 febbraio

2017.

da RE 1 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione

per la somma posta in esecuzione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione dell’escusso

secondo cui la controversia non concernerebbe lui personalmente ma la PINT1 1, di

cui era stato amministratore unico, poiché ha considerato che il piano di

rientro è stato sottoscritto da lui senza alcuna riserva di sorta né alcun riferimento

alla suddetta società.

4.

Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di

essere giunto a una decisione manifestamente errata,

ribadendo di aver sottoscritto il piano di rientro con la CO 1 in veste di

amministratore unico della PINT1 1 e non a titolo personale. A suo dire l’accordo

di pagamento è così sorto unicamente tra l’escutente e la società da lui a quel

tempo amministrata, come si evince d’altronde dal documento intitolato “Statistiche PA conto singolo”, che stabilisce il saldo ancora dovuto dalla PINT1 1 e non da lui

stesso. Osserva inoltre come, date le “lunghe relazioni commerciali” che le due società

intrattenevano da tempo, qualora la CO 1 avesse preteso an­che un

riconoscimento personale da parte sua, avrebbe dovuto e potuto evidenziarlo.

Non avendolo fatto, l’estratto conto non può pertanto costituire un valido riconoscimento di

debito nei suoi confronti. Il reclamante contesta infine l’applicazione

del tasso d’interesse moratorio dell’8%, a suo dire ingiustificato e lesivo

dell’art. 104 cpv. 1 CO.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a notare, con un certo rammarico,

che “ancora una volta un

privato cittadino, anche se amministratore unico della SA, tenti la possibilità

di non prestar fede alle responsabilità assunte e non cerchi di onorare i

debiti sottoscritti, lasciando in grande disagio i suoi creditori”.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non

solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il

quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti

dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può

fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1

e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se

occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28

maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella fattispecie, il documento prodotto dall’istante – intitolato “__________” – sul

quale il 2 luglio 2017 RE 1 ha apposto la propria firma sotto la dicitura “piano di rientro”

(doc. B accluso all’istanza) risulta esplicitamente essere riferito al conto

della società PINT1 1. Da nessuna parte si evince che RE 1 abbia sottoscritto

il piano di rientro in nome e per conto proprio invece che per la società da

lui amministrata. Ora, la società anonima ha una personalità giuridica propria

sicché dei suoi debiti risponde solo il patrimonio sociale (art. 620 cpv. 1

CO), non quello personale degli azionisti o degli amministratori. Che RE 1

fosse al mo­mento della firma del

piano di rientro amministratore unico della PINT1 1 con firma individuale non è

contestato neppure dall’istante e ad ogni modo è un fatto

notorio, evincibile dal registro di commercio, che conformemente a quanto previsto dall’art. 151 CPC non dev’essere

né allegato né provato (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017,

consid. 5, con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2

luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1).

La

CO 1, comunque sia, non ha dimostrato, come le incombeva (sopra consid. 5.1),

che RE 1 abbia riconosciuto di assumersi personalmente il debito della sua

cliente. Al contrario, la PINT1 1 è registrata nella contabilità dell’istante

come sua debitrice. Poiché escusso e debitrice non risultano essere la medesima

persona, la decisione del Pretore si rivela manifestamente errata, sicché il

reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata dev’esser riformata nel

senso della reiezione dell’istanza, fermo restando che all’istante

rimane se del caso la facoltà di adire il giudice di merito, onde

fargli accertare un’e­­ventuale responsabilità personale di RE 1 (sopra consid.

5.

).

6.

In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono

essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal

momento che in prima istanza egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in

tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 49'562.15,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 250.–, anticipate dalla

parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a

rifondere a RE 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).