14.2017.225
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Compensazione di pigioni non pagate con il deposito di garanzia
21 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.225
Lugano
21 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella causa SO.2017.4659 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 8 settembre 2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'800.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013, indicando quale titolo di credito: “Pigioni
arretrate”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 settembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 ottobre 2017.
C. Statuendo con decisione del 20 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2017 chiedendo che le sue due caparre
pari a fr. 2'560.– ancora in possesso della controparte siano “sottratte”
al suo debito totale di fr. 8'800.–. Nelle sue osservazioni del 4 giugno
2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24 novembre,
in concreto il reclamo è tempestivo (v. l’adesivo postale sulla busta di spedizione).
Lo scritto del 29 maggio 2018 con cui l’escussa ha prodotto copia del contratto
di locazione è invece ovviamente tardivo e pertanto inammissibile.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Oltre
alla tempestività CO 1 censura anche l’inosservanza da parte della reclamante
dei requisiti formali stabiliti agli art. 319 e 321 CPC. Priva di motivazione,
la doglianza è pure infondata. In merito alla prima norma basta rinviare al
considerando 1 che precede, mentre per quanto attiene alla seconda è incontrovertibile
che il reclamo è scritto, motivato – in modo intellegibile (v. sotto consid.
7.1) – e tempestivo (sopra consid. 1.1).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato il contratto di locazione agli
atti come valido titolo di riconoscimento di debito per i canoni di locazione
arretrati. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 contesta parzialmente la sentenza pretorile e ribadisce che CO 1 è
ancora in possesso delle sue “due
caparre” di fr. 2'560.–, somma che chiede di
sottrarre dal proprio debito di fr. 8'800.–.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, oltre alle censure formali già citate in precedenza,
fa valere che RE 1 non sostanzia in alcun modo la sua “vaga e poco comprensibile”
censura e conclude pertanto alla reiezione del reclamo.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Il contratto di locazione firmato dal
conduttore costituisce un riconoscimento di debito per i canoni scaduti. Se il
contratto è di durata indeterminata, vale come titolo di rigetto fintanto che
il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto
(sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
Nella
fattispecie è pacifico che in sé il contratto di locazione, debitamente firmato
dal conduttore, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per le pigioni arretrate, ciò che del resto neppure viene contestato da RE 1.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1 Nel
caso specifico con il reclamo RE 1 chiede di dedurre la sua caparra ancora in
possesso di CO 1 dal credito da lui vantato. In termini giuridici, la
reclamante eccepisce la compensazione parziale del credito posto in esecuzione
con il deposito di garanzia da lei versato al locatore (art.
120 CO), ciò che è possibile anche nella procedura di rigetto, purché l’escusso
ne renda verosimili i presupposti (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012
del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin,
op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi). In forza dell’art. 124 cpv. 1 CO
il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare al creditore
la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto unilaterale che necessita
ricezione e non richiede forme particolari (sentenza del Tribunale federale
4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1). Può quindi anche avvenire per
atto concludente, in particolare se il debitore, come nel caso in esame,
comunica la sua volontà di dedurre un suo credito da quello fatto valere dal
creditore (Jeandin in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 124 CO).
7.2 Il
problema, però, è che in prima istanza RE 1 non ha
eccepito la compensazione, neppure per atti concludenti. Ha sì allegato nelle
sue osservazioni all’istanza che il locatore non le aveva restituito la sua
caparra di fr. 2'560.–, la quale era ancora in suo possesso, poiché non
era mai stata depositata in banca su un conto comune. L’escussa non ha però
dedotto alcuna conclusione specifica da tale allegazione. Non ha in particolare
postulato la deduzione della caparra dal credito posto in esecuzione, ma ha
invece contestato tale credito, invocando inadempienze del locatore circa
riparazioni e sostituzioni che sarebbero state a suo carico e contestando le
modalità della disdetta del contratto di locazione. In tale modo la convenuta
non ha manifestato in modo chiaro di volersi prevalere della compensazione,
ovvero di sacrificare il proprio credito (in restituzione della garanzia
locativa) per ridurre la somma posta in esecuzione.
Ciò
posto, v’è da chiedersi se RE 1 poteva legittimamente eccepire la compensazione
solo in seconda sede. Contrariamente a quanto ritiene una parte della dottrina
(Staehelin, op. cit., n. 86 ad
art. 82; Vock/Aepli-Wirz in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 25 ad art. 82 LEF),
il divieto dei nova in sede di
reclamo prescritto all’art. 326 cpv. 1 CPC non costituisce un problema nel caso
in rassegna perché l’escussa aveva già allegato in prima sede i fatti sui quali
fonda l’eccezione di compensazione. Per contro l’art. 82 cpv. 2 LEF, per cui l’opposizione
va rigettata in via provvisoria sempreché il debitore non giustifichi “immediatamente” delle eccezioni che infirmano
il riconoscimento di debito, osta a ch’egli eccepisca la compensazione solo in
seconda sede (Staehelin, op. cit.,
loc. cit. e n. 90/a ad art. 84 nell’Ergänzungsband
zur 2. Auflage 2017, con i rinvii alla giurisprudenza cantonale; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.),
La mainlevée de l’opposition (2017), n. 138 ad art. 84 LEF e Veuillet, n. 106 ad art. 82; Eric Muster, La reconnaissance de dette
abstraite, 2004, pag. 195). Il reclamo va di conseguenza respinto. Ciò non
impedisce alla reclamante di far valere un eventuale suo diritto sul deposito
di garanzia in una procedura separata (cfr. sopra consid. 2).
8. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante, che non ha motivato la
sua richiesta in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'560.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).