14.2017.227
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro presentato solo in seconda istanza. Divieto dei nova
10 aprile 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.227
Lugano
10 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.910 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 25 ottobre
2017 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 novembre 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
di fr. 7'176.45 oltre agli interessi del 5% dal 10 luglio 2017, indicando
quale titolo di credito i “Salari
mese di giugno, luglio e agosto 2017”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25
ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. La convenuta non ha inoltrato osservazioni
scritte.
C. Statuendo con decisione del 21 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 280.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 novembre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile
giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la
motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere genericamente l’accoglimento
della richiesta da lui formulata in prima istanza. Ora, giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché,
anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione
diversa da quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che non è stato prodotto
alcun contratto di lavoro sottoscritto dalle parti. Non sussistendo peraltro alcun
altro impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in
esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 allega l’originale del contratto di lavoro concluso tra le parti.
Sennonché trattasi di un documento prodotto per la prima volta in questa sede,
di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 326
cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome tra i documenti acclusi all’istanza
non figurava alcun riconoscimento di debito recante la firma della convenuta,
manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare
l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita pertanto conferma. Ad
ogni buon conto, la reiezione
di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di
presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione,
corredandola dei documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra
consid. 2).
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto
presentare osservazioni in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'176.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).