Lexipedia

Decisione

14.2017.227

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro presentato solo in seconda istanza. Divieto dei nova

10 aprile 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25

ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. La convenuta non ha inoltrato osservazioni

scritte.

C. Statuendo con decisione del 21 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 280.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 novembre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile

giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la

motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere genericamente l’accoglimento

della richiesta da lui formulata in prima istanza. Ora, giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché,

anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione

diversa da quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che non è stato prodotto

alcun contratto di lavoro sottoscritto dalle parti. Non sussistendo peraltro alcun

altro impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in

esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 allega l’originale del contratto di lavoro concluso tra le parti.

Sennonché trattasi di un documento prodotto per la prima volta in questa sede,

di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 326

cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome tra i documenti acclusi all’istanza

non figurava alcun riconoscimento di debito recante la firma della convenuta,

manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare

l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita pertanto conferma. Ad

ogni buon conto, la reiezione

di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di

presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione,

corredandola dei documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra

consid. 2).

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto

presentare osservazioni in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'176.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).