14.2017.228
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture, email e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma manoscritta o elettronica riconosciuta
28 maggio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.228
Lugano
28 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 4 maggio 2017
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 28 novembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 (in
seguito: CO 1) ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'413.78 oltre agli
interessi dell’8% dal 31 agosto 2016, indicando quale titolo di credito: “insoluto di Euro 4'121.00”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio
2017 (ma apparentemente – manca agli atti la busta di trasmissione – inviata
solo il 12 maggio e ricevuta il 14 giugno 2017) la CO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, specificando che il
titolo di credito è costituito da due fatture del 31 luglio (n. __________) e
del 31 agosto 2016 (n. __________). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 10 luglio 2017. Il 3 agosto l’istante ha prodotto
ulteriore documentazione, sulla quale il primo giudice ha dato modo alla RE 1
di prendere posizione, ciò che essa ha fatto con un breve scritto del 14
settembre 2017, in cui ha ribadito la propria posizione.
C. Statuendo con decisione del 28 novembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo
preteso oltre agli interessi del 5% (anziché dell’8%) dal 10 aprile 2017
(anziché dal 31 agosto 2016), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto
del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre
2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno
successivo, è scaduto domenica 10 dicembre, sicché il reclamo, presentato il
primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 11 dicembre, è tempestivo (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato
che lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsa tra le parti può
essere “ritenuto una valida dimostrazione
dell’esistenza di una conferma di diversi ordini precedentemente effettuati per la fornitura del
materiale” indicato sugli stessi. Egli ha inoltre
osservato come dall’ulteriore corrispondenza prodotta dall’istante risulti che
anche le variazioni di prezzo sono state accettate dall’escussa e che il suo
rappresentante, dopo l’invio della fattura, ha ammesso l’obbligo della società
di dover corrispondere quanto preteso dalla CO 1 Il primo giudice ha però
limitato gli interessi al tasso legale del 5% (anziché dell’8% preteso dall’istante)
e ne ha posticipato la data d’inizio del decorso al 10 aprile 2017, ossia
alla data della prima messa in mora dimostrata.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia documento che
possa essere considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
LEF. In particolare essa rileva come né gli ordini di acquisto, né le
fatture e i documenti di trasporto prodotti dall’escutente sono stati
sottoscritti dal proprio amministratore unico. Nemmeno lo scambio email
intercorso tra le parti può, a mente della RE 1, costituire un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento che le stesse non consentono
un’identificazione certa della loro provenienza e ad ogni modo non risultano essere state trasmesse da un
organo abilitato a rappresentare e a vincolare la società.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, che reca la firma manoscritta (nel senso
dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF
14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996
consid. 3/b) dell’escusso o del suo rappresentante,
da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2
Nella
fattispecie, come rettamente osservato dalla reclamante, nessuno dei documenti
prodotti dall’istante reca la firma manoscritta del rappresentante della
società escussa (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC), né
la documentazione riveste d’altronde le caratteristiche di un atto pubblico.
a) Nello
specifico, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante (__________ e __________),
ove non siano sottoscritte da un rappresentante della debitrice, non possono
costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017,
consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza,
sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura sommaria, è
competente a decidere (sopra consid. 2).
b) Neppure
l’email dell’11 luglio 2016 o il (fitto) scambio di messaggi elettronici (chat)
possono assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma
manoscritta o di una firma elettronica
riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 30 ad art. 82 LEF). Ciò vale in particolare per il messaggio del 1°
dicembre 2016 attribuito dal Giudice di pace al rappresentante dell’escussa,
per tacere del fatto che non spettava al
giudice del rigetto spulciare la documentazione prodotta al fine di
estrapolarne un eventuale obbligo della convenuta di saldare le fatture dell’istante.
Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle richieste
elettroniche di pagamento è senza rilievo in
questa sede, perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto
sprovvisto della firma dell’escussa, non darebbe in ogni caso titolo
al rigetto provvisorio dell’opposizione
(sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b,
14.2016.141
del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012
consid. 3.2).
5.3
Errata,
la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odierna, ad
ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'413.78,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dall’istante, sono poste a
suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a
rifondere alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).