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Decisione

14.2017.228

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture, email e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma manoscritta o elettronica riconosciuta

28 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio

2017 (ma apparentemente – manca agli atti la busta di trasmissione – inviata

solo il 12 maggio e ricevuta il 14 giugno 2017) la CO 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, specificando che il

titolo di credito è costituito da due fatture del 31 luglio (n. __________) e

del 31 agosto 2016 (n. __________). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 10 luglio 2017. Il 3 agosto l’istante ha prodotto

ulteriore documentazione, sulla quale il primo giudice ha dato modo alla RE 1

di prendere posizione, ciò che essa ha fatto con un breve scritto del 14

settembre 2017, in cui ha ribadito la propria posizione.

C. Statuendo con decisione del 28 novembre 2017, il Giudice di pace ha

accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per l’importo

preteso oltre agli interessi del 5% (anziché dell’8%) dal 10 aprile 2017

(anziché dal 31 agosto 2016), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto

del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto

sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre

2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno

successivo, è scaduto domenica 10 dicembre, sicché il reclamo, presentato il

primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 11 dicembre, è tempestivo (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver considerato

che lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorsa tra le parti può

essere “ritenuto una valida dimostrazione

dell’esistenza di una conferma di diversi ordini precedentemente effettuati per la fornitura del

materiale” indicato sugli stessi. Egli ha inoltre

osservato come dall’ulteriore corrispondenza prodotta dall’istante risulti che

anche le variazioni di prezzo sono state accettate dall’escussa e che il suo

rappresentante, dopo l’invio della fattura, ha ammesso l’obbligo della società

di dover corrispondere quanto preteso dalla CO 1 Il primo giudice ha però

limitato gli interessi al tasso legale del 5% (anziché dell’8% preteso dall’istante)

e ne ha posticipato la data d’ini­­zio del decorso al 10 aprile 2017, ossia

alla data della prima messa in mora dimostrata.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce l’assenza, agli atti, di qualsivoglia documento che

possa essere considerato un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

LEF. In particolare essa rileva come né gli ordini di acquisto, né le

fatture e i documenti di trasporto prodotti dall’escutente sono stati

sottoscritti dal proprio amministratore unico. Nemmeno lo scambio email

intercorso tra le parti può, a mente della RE 1, costituire un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento che le stesse non consentono

un’identificazione certa della loro provenienza e ad ogni modo non risultano essere state trasmesse da un

organo abilitato a rappresentare e a vincolare la società.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, che reca la firma manoscritta (nel senso

dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF

14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996

consid. 3/b) dell’escusso o del suo rappresentante,

da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella

fattispecie, come rettamente osservato dalla reclamante, nessuno dei documenti

prodotti dall’istante reca la firma manoscritta del rappresentante della

società escussa (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC), né

la documentazione riveste d’altronde le caratteristiche di un atto pubblico.

a) Nello

specifico, semplici fatture come quelle prodotte dall’istante (__________ e __________),

ove non siano sottoscritte da un rappresentante della debitrice, non possono

costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017,

consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza,

sulla quale né questa Camera né il Giudice di pace, in procedura sommaria, è

competente a decidere (sopra consid. 2).

b) Neppure

l’email dell’11 luglio 2016 o il (fitto) scambio di messaggi elettronici (chat)

possono assurgere a un riconoscimento di debito, in assenza di una firma

manoscritta o di una firma elettronica

riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 30 ad art. 82 LEF). Ciò vale in particolare per il messaggio del 1°

dicembre 2016 attribuito dal Giudice di pace al rappresentante dell’escussa,

per tacere del fatto che non spettava al

giudice del rigetto spulciare la documentazione prodotta al fine di

estrapolarne un eventuale obbligo della convenuta di saldare le fatture dell’istante.

Per lo stesso motivo la mancata contestazione delle fatture o delle richieste

elettroniche di pagamento è senza rilievo in

questa sede, perché un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto

sprovvisto della firma dell’e­­scussa, non darebbe in ogni caso titolo

al rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b,

14.2016.141

del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012

consid. 3.2).

5.3

Errata,

la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. La decisione odier­na, ad

ogni modo, non priva la procedente del diritto di sottoporre eventualmente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'413.78,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 250.–, già anticipate dall’istante, sono poste a

suo carico. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a

rifondere alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).