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Decisione

14.2017.229

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione su opposizione che obbliga l’assicurato escusso a rifondere le indennità giornaliere indebitamente percepite per infortunio. Inammissibilità delle censur

6 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

132 III 142, consid. 4.1.1);

che,

nel caso specifico, il reclamante non

solleva nessuna delle eccezioni proponibili secondo l’art. 81 LEF, ma prova a

rimettere in discussione le suddette decisioni e la buona fede dell’istante;

che

le censure fatte valere dall’escusso – rivolte contro la sentenza di merito –

andavano semmai proposte, entro il termine di trenta giorni menzionato nella decisione

su opposizione del 29 giugno 2016, con un ricorso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) (doc. A, ultima pagina);

che

non avendo RE 1 inoltrato alcun gravame davanti all’autorità competente, come

risulta dal timbro apposto dallo stesso Tribunale (doc. A accluso all’istanza,

in alto), egli non può pretendere che le censure che avrebbe dovuto sollevare

in quella sede vengano esaminate nella presente procedura di rigetto, per cui

né il Pretore – né tantomeno

questa Camera – sono come visto competenti per verificare l’esistenza del

credito;

che

per il resto il reclamante non contesta che la decisione su opposizione del 29

giugno 2016 – debitamente passata in giudicato (doc. A) – con cui è stato

confermato l’obbligo (precedentemente stabilito con la decisione formale della CO

1 dell’11 novembre 2015, doc. D) da parte sua di rifondere le indennità giornaliere

indebitamente percepite per infortunio e costi di cura medica, per un totale di

fr. 182'582.35, costituisca titolo

esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (così come d’altronde previsto dall’art. 54 cpv. 2 LPGA) e giustifichi

di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;

che

la decisione impugnata va pertanto confermata;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza

alla controparte, la quale non ha dovuto presentare osservazioni in questa

sede;

che

circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 182'582.35, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– RE 1,

,;

– CO 1,

,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).