14.2017.229
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione su opposizione che obbliga l’assicurato escusso a rifondere le indennità giornaliere indebitamente percepite per infortunio. Inammissibilità delle censur
6 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.229
Lugano
6 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 agosto 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 dicembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 182'582.35 oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2016, di fr. 30.–
e di fr. 95.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente la “Restituzione da ottobre 2016”, le “spese d’ingiunzione” e la “commissione d’incasso”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
agosto 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Bellinzona, limitando la sua domanda alla sola
somma principale di fr. 182'582.35, oltre agli interessi del
5% dal 26 ottobre 2016;
che
nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 19 settembre 2017;
che
statuendo con decisione del 30
novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 182'582.35 oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2016, ponendo
a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 250.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE
1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione
dell’istanza;
che
stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata
in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato l’11 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 dicembre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso in esame, il reclamante non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a
riproporre le stesse argomentazioni già
sollevate davanti al primo giudice, sostenendo in particolare sia un’errata
applicazione della Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) – che al suo art. 3 LAINF
prevede l’obbligo assicurativo dal giorno in cui comincia il rapporto di lavoro
e non dall’annuncio da parte del datore – sia una violazione del principio
della buona fede (ai sensi dell’art. 9 Cost.) da parte della CO 1 che per anni
non ha avanzato alcuna pretesa di rifusione delle indennità a lui riconosciute
e da lui percepite;
che
tale motivazione è ad ogni modo irricevibile poiché RE 1 propone censure di
merito che esulano dal potere d’esame del giudice del rigetto;
che,
in effetti, in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto;
che
invece motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere
sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere
fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che
la procedura di rigetto, infatti,
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo, il giudice verificando solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva
ove l’escusso non provi immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
Fatti
132 III 142, consid. 4.1.1);
che,
nel caso specifico, il reclamante non
solleva nessuna delle eccezioni proponibili secondo l’art. 81 LEF, ma prova a
rimettere in discussione le suddette decisioni e la buona fede dell’istante;
che
le censure fatte valere dall’escusso – rivolte contro la sentenza di merito –
andavano semmai proposte, entro il termine di trenta giorni menzionato nella decisione
su opposizione del 29 giugno 2016, con un ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) (doc. A, ultima pagina);
che
non avendo RE 1 inoltrato alcun gravame davanti all’autorità competente, come
risulta dal timbro apposto dallo stesso Tribunale (doc. A accluso all’istanza,
in alto), egli non può pretendere che le censure che avrebbe dovuto sollevare
in quella sede vengano esaminate nella presente procedura di rigetto, per cui
né il Pretore – né tantomeno
questa Camera – sono come visto competenti per verificare l’esistenza del
credito;
che
per il resto il reclamante non contesta che la decisione su opposizione del 29
giugno 2016 – debitamente passata in giudicato (doc. A) – con cui è stato
confermato l’obbligo (precedentemente stabilito con la decisione formale della CO
1 dell’11 novembre 2015, doc. D) da parte sua di rifondere le indennità giornaliere
indebitamente percepite per infortunio e costi di cura medica, per un totale di
fr. 182'582.35, costituisca titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (così come d’altronde previsto dall’art. 54 cpv. 2 LPGA) e giustifichi
di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;
che
la decisione impugnata va pertanto confermata;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non entra invece in linea di conto di attribuire un’indennità d’inconvenienza
alla controparte, la quale non ha dovuto presentare osservazioni in questa
sede;
che
circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 182'582.35, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– RE 1,
,;
– CO 1,
,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).