14.2017.230
Rigetto provvisorio dell'opposizione. E-mail presentata solo in seconda istanza. Divieto dei nova
24 maggio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.230
Lugano
24 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0329-2017-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 23 novembre
2017 dalla
RE 1
(rappresentata dall’RA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 4 dicembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'240.–
oltre agli interessi del 5% dal 28 novembre 2015, indicando quale titolo di
credito la “Fattura __________
(__________) in sospeso del 29.10.2015 per acquisto film adesivo catarifrangente
tutelato”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona. Il Giudice di pace adito, rilevato che la
convenuta ha sede a S. Antonino, ha trasmesso gli atti alla Giudicatura di pace
del Circolo di Giubiasco per competenza.
C. Statuendo con decisione del 4 dicembre 2017, il Giudice di pace del
Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le
spese processuali di fr. 50.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 14 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 dicembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6
dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che non è stato prodotto
il precetto esecutivo menzionato nell’istanza e che inoltre, tra i documenti versati
agli atti, non vi è traccia di alcuna documentazione che possa costituire
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Da qui la reiezione
dell’istanza.
4.
Al
reclamo la RE 1 allega copia della domanda d’esecuzione e un’e-mail inviatale
da __________ della CO 1, con la quale l’escussa comunicava all’escutente che
per poter procedere al pagamento della fattura n. __________ – emessa dall’istante
per il servizio di fustellatura di materiali difficili prestato dalla PI 1 –
necessitava di un documento ufficiale confermante che la RE 1 aveva rilevato il
pacchetto clienti della PI 1. Sennonché trattasi di un documento prodotto per
la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il
divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome, d’altronde,
tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun riconoscimento di debito
recante la firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art.
82.
cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione
impugnata merita pertanto conferma.
5.
Per
abbondanza, giova precisare, a scanso di equivoci, che costituisce riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà
di pagare all’escutente una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301
consid. 2.3.1 con rimandi). La validità di un’e-mail quale titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione è di principio vincolata all’esistenza di una firma elettronica
riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet,
La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF). In tal senso, appare già di primo acchito alquanto dubbia la
qualità di titolo di rigetto dell’e-mail inviata da __________, per tacere del
fatto che la volontà di pagare dell’escussa pare vincolata non solo alla
presentazione di un documento ufficiale confermante che la RE 1 ha rilevato il
pacchetto clienti della PI 1, ma anche alla conferma che i costi causati da un
errore di calcolazione della PI 1 sono “ripresi” dalla RE 1. Nulla osta, ad
ogni modo, a che la reclamante faccia valere le sue ragioni in una procedura
ordinaria di merito (v. sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto
presentare osservazioni in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'240.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–,
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).