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Decisione

14.2017.230

Rigetto provvisorio dell'opposizione. E-mail presentata solo in seconda istanza. Divieto dei nova

24 maggio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Bellinzona. Il Giudice di pace adito, rilevato che la

convenuta ha sede a S. Antonino, ha trasmesso gli atti alla Giudicatura di pace

del Circolo di Giubiasco per competenza.

C. Statuendo con decisione del 4 dicembre 2017, il Giudice di pace del

Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le

spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 14 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 dicembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6

dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che non è stato prodotto

il precetto esecutivo menzionato nell’istanza e che inoltre, tra i documenti versati

agli atti, non vi è traccia di alcuna documentazione che possa costituire

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Da qui la reiezione

del­l’istanza.

4.

Al

reclamo la RE 1 allega copia della domanda d’ese­­cuzione e un’e-mail inviatale

da __________ della CO 1, con la quale l’escussa comunicava all’escutente che

per poter procedere al pagamento della fattura n. __________ – emessa dall’istante

per il servizio di fustellatura di materiali difficili prestato dalla PI 1 –

necessitava di un documento ufficiale confermante che la RE 1 aveva rilevato il

pacchetto clienti della PI 1. Sennonché trattasi di un documento prodotto per

la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il

divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome, d’altronde,

tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun riconoscimento di debito

recante la firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art.

82.

cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione

impugnata merita pertanto conferma.

5.

Per

abbondanza, giova precisare, a scanso di equivoci, che costituisce riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata,

firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà

di pagare all’escutente una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301

consid. 2.3.1 con rimandi). La validità di un’e-mail quale titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione è di principio vincolata all’esistenza di una firma elettronica

riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF). In tal senso, appare già di primo acchito alquanto dubbia la

qualità di titolo di rigetto dell’e-mail inviata da __________, per tacere del

fatto che la volontà di pagare dell’escussa pare vincolata non solo alla

presentazione di un documento ufficiale confermante che la RE 1 ha rilevato il

pacchetto clienti della PI 1, ma anche alla conferma che i costi causati da un

errore di calcolazione della PI 1 sono “ripresi” dalla RE 1. Nulla osta, ad

ogni modo, a che la reclamante faccia valere le sue ragioni in una procedura

ordinaria di merito (v. sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto

presentare osservazioni in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'240.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–,

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).