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Decisione

14.2017.233

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni non sospese da opposizione

4 gennaio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 novembre 2017 è comparsa la sola istante, che ha

confermato le sue conclusioni.

C. Statuendo

con decisione dell’11 dicembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal 12 dicembre 2017 alle ore 10.00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei

suoi confronti. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione dei suoi crediti.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 al

più presto il 12 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo sono pure i

documenti prodotti dalla reclamante brevi manu il 21 dicembre e lo scritto complementare

del 27 dicembre, con i relativi allegati, dal momento che il termine di ricorso,

scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2017: art. 56

n. 2 LEF), è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine

delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49), ossia fino al 4 gennaio 2018.

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF

(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,

e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di attestazioni

successive alla dichiarazione del fallimento. Esse sono dunque ricevibili, ma

il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare

la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria

solvibilità (v. sotto consid. 4).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa

tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una

parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette

di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il

rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il

debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del

Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Con

scritto del 27 dicembre 2017 l’RE 1 ha prodotto un estratto del registro delle

esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano di stessa data, da cui si

evince che a suo carico non vi sono più né esecuzioni pendenti – avendole la

reclamante estinto tutte con pagamenti successivi al fallimento, tranne una

recente sospesa da opposizione e una perenta – né attestati di carenza di beni.

Ha così dimostrato senz’altro di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la

causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF

non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della

solvibilità – condizione indispen­sabile per ottenere l’annullamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico, la reclamante ha indubbiamente

reso verosimile la propria solvibilità, siccome è riuscita a estinguere quasi

tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2 e i rinvii) non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che

la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità

di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE

1.

va annullato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure

le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a

carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’11 dicembre 2017 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).