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Decisione

14.2017.236

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento. Verosimiglianza della solvibilità

3 gennaio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 novembre 2017 è comparsa unicamente la parte convenuta,

che si è impegnata a saldare l’in­­tero scoperto entro il 31 gennaio 2018

mediante tre versamenti rateali, il primo di fr. 3'700.– entro il 30

novembre 2017, il secondo di fr. 3'700.– entro il 31 dicembre 2017 e la

rimanenza entro il 31 gennaio 2018. Il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine di dieci giorni

per comunicare una sua eventuale adesione a tale proposta. Il 22 novembre 2017,

essa ha dichiarato di non accettarla e ha chiesto la

continuazione della procedura, versando poi l’anticipo richiesto il 12 dicembre

2017.

C. Statuendo

con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento dell’RE 1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il 29 dicembre 2017, la reclamante ha inoltrato un atto complementare

allegandovi diversi nuovi documenti. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il

18.

dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il

complemento inoltrato il 29 dicembre durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2

LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 14 dicembre

2017.

dall’UE di Locarno (doc. B) relativa al versamento di fr. 11'156.40 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – dal conteggio 29 dicembre 2017 dell’UE (doc. V) prodotto con

il complemento di reclamo si evince che nei suoi confronti erano pendenti sei esecuzioni per complessivi fr. 74'524.45,

aven­do la reclamante estinto tre altre esecuzioni dopo l’apertura

del fallimento versando all’UE fr. 12'332.90 in totale (doc. C e Q). Una delle esecuzioni pendenti (n. __________ per fr. 42'108.90)

risulta però sospesa da opposizione dal 16 settembre 2016 (doc. E) e il procedente

pare avere rinunciato a proseguirla, siccome ha omesso di promuovere causa

entro il termine di tre mesi impartitogli nell’autorizzazione ad agire

rilasciatagli il 23 ottobre 2013 (doc. F e G). Dal

conteggio, d’altronde, non si evincono attestati di carenza di beni a carico

della reclamante.

A

fronte di un carico esecutivo di poco più di fr. 30'000.– (fatta

astrazione dell’esecuzione sospesa da opposizione), il pagamento di oltre fr. 13'000.–

nel novembre del 2017 (doc. M) e di più di fr. 23'000.– dopo l’apertura

del fallimento porta a ritenere che la situazione finanziaria della reclamante

non sia compromessa a medio termine, tanto più che sta incassando fatture

ammontanti complessivamente a oltre fr 50'000.– (doc. I, J, K e P) e ha

ricevuto importanti incarichi (doc. L e U). Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,

per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere

ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE

1.

va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 dicembre 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente del­l’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).