14.2017.236
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento. Verosimiglianza della solvibilità
3 gennaio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.236
Lugano
3 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.776 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 29 settembre 2017 dalla
CO 1
(rappr. dall’RA 3,)
contro
RE 1
(rappr. dal socio e gerente RA 1,
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2017 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 12 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 29 settembre
2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di
decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'743.60
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 novembre 2017 è comparsa unicamente la parte convenuta,
che si è impegnata a saldare l’intero scoperto entro il 31 gennaio 2018
mediante tre versamenti rateali, il primo di fr. 3'700.– entro il 30
novembre 2017, il secondo di fr. 3'700.– entro il 31 dicembre 2017 e la
rimanenza entro il 31 gennaio 2018. Il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine di dieci giorni
per comunicare una sua eventuale adesione a tale proposta. Il 22 novembre 2017,
essa ha dichiarato di non accettarla e ha chiesto la
continuazione della procedura, versando poi l’anticipo richiesto il 12 dicembre
2017.
C. Statuendo
con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 29 dicembre 2017, la reclamante ha inoltrato un atto complementare
allegandovi diversi nuovi documenti. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il
18.
dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il
complemento inoltrato il 29 dicembre durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2
LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 14 dicembre
2017.
dall’UE di Locarno (doc. B) relativa al versamento di fr. 11'156.40 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dal conteggio 29 dicembre 2017 dell’UE (doc. V) prodotto con
il complemento di reclamo si evince che nei suoi confronti erano pendenti sei esecuzioni per complessivi fr. 74'524.45,
avendo la reclamante estinto tre altre esecuzioni dopo l’apertura
del fallimento versando all’UE fr. 12'332.90 in totale (doc. C e Q). Una delle esecuzioni pendenti (n. __________ per fr. 42'108.90)
risulta però sospesa da opposizione dal 16 settembre 2016 (doc. E) e il procedente
pare avere rinunciato a proseguirla, siccome ha omesso di promuovere causa
entro il termine di tre mesi impartitogli nell’autorizzazione ad agire
rilasciatagli il 23 ottobre 2013 (doc. F e G). Dal
conteggio, d’altronde, non si evincono attestati di carenza di beni a carico
della reclamante.
A
fronte di un carico esecutivo di poco più di fr. 30'000.– (fatta
astrazione dell’esecuzione sospesa da opposizione), il pagamento di oltre fr. 13'000.–
nel novembre del 2017 (doc. M) e di più di fr. 23'000.– dopo l’apertura
del fallimento porta a ritenere che la situazione finanziaria della reclamante
non sia compromessa a medio termine, tanto più che sta incassando fatture
ammontanti complessivamente a oltre fr 50'000.– (doc. I, J, K e P) e ha
ricevuto importanti incarichi (doc. L e U). Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,
per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere
ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE
1.
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 dicembre 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).