14.2017.238
Fallimento. Reclamo. Contestazione del credito vantato dall’istante
18 gennaio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.238
Lugano
18 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1151 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 19 ottobre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(quale titolare della ditta)
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 dicembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 19 ottobre 2017
l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale “__________”, per il mancato pagamento
di fr. 212.60 più interessi e spese.
Fatti
B. Entro
il termine assegnatole dal Pretore RE 1 non ha presentato osservazioni scritte
all’istanza né chiesto di citare le parti a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del
giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14
dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Ora,
nel caso in esame la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di
avere adempiuto uno dei tre presupposti appena enumerati dopo l’apertura del
fallimento e nemmeno pretende che in precedenza fosse realizzato uno dei motivi
ostativi del fallimento stabilito all’art. 172 LEF. Essa si limita a contestare
il credito vantato dall’istante. Si tratta tuttavia di una censura tardiva, che
non può essere vagliata in questa sede. RE 1 avrebbe infatti dovuto interporre
opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) al momento della sua notifica
il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni
in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o di rigetto
dell’opposizione (art. 80 segg. LEF). Oltre che tardiva, la sua contestazione
odierna pare del resto contrastare con il versamento da parte sua di un acconto
di fr. 315.– il 28 luglio 2016. Ne consegue che, fondato su una censura
irricevibile, il reclamo non può ch’essere respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).