Lexipedia

Decisione

14.2017.238

Fallimento. Reclamo. Contestazione del credito vantato dall’istante

18 gennaio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Entro

il termine assegnatole dal Pretore RE 1 non ha presentato osservazioni scritte

all’istanza né chiesto di citare le parti a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere l’an­­nullamento del fallimento. Stante l’esito del

giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14

dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Ora,

nel caso in esame la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di

avere adempiuto uno dei tre presupposti appena enumerati dopo l’apertura del

fallimento e nemmeno pretende che in precedenza fosse realizzato uno dei motivi

ostativi del fallimento stabilito all’art. 172 LEF. Essa si limita a contestare

il credito vantato dall’istante. Si tratta tuttavia di una censura tardiva, che

non può essere vagliata in questa sede. RE 1 avrebbe infatti dovuto interporre

opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) al momento della sua notifica

il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni

in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o di rigetto

dell’opposizione (art. 80 segg. LEF). Oltre che tardiva, la sua contestazione

odierna pare del resto contrastare con il versamento da parte sua di un acconto

di fr. 315.– il 28 luglio 2016. Ne consegue che, fondato su una censura

irricevibile, il reclamo non può ch’essere respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).