14.2017.239
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione resa prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Gratuito patrocinio
30 marzo 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.239
Lugano
30 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera
promossa con istanza 12 novembre 2017 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 dicembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Biasca, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017 e di fr. 333.50 oltre agli
interessi del 5% dal 1° aprile 2017, indicando quali titoli di credito
rispettivamente degli “assegni
di mantenimento” e delle “spese straordinarie” per il
figlio __________.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riviera, il quale ha impartito al convenuto un
termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria (sic) l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2017 per ottenerne
l’annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo
giudizio, previa concessione della facoltà di formulare osservazioni sull’istanza. Il reclamante
postula inoltre l’ammissione al gratuito patrocinio.
E. Entro
il termine impartitogli dal presidente della Camera, il 26 gennaio 2018 RE 1 ha
precisato che l’ordinanza con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un
termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza
reca la data del 28 novembre 2017 e che non ne ha conservato la busta, inviatagli
per posta semplice. Ne ha inoltre allegato una copia, poi, a nuova richiesta,
il 2 febbraio 2018 ha consegnato l’originale. Con decreto del 6 marzo il
presidente della Camera ha impartito a CO 1 e al Giudice di pace un termine di
10 giorni per prendere visione del documento in questione e formulare eventuali
osservazioni. Il 13 marzo 2018 il Giudice di pace ha comunicato di rimettersi
alla decisione della Camera, senza consultare gli atti, pur ribadendo la sua
totale buona fede nell’aver conteggiato il termine per le osservazioni dal 24
novembre 2017. CO 1 è invece rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome
il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre
al 1° gennaio 2017: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al
terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145.
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2018.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel reclamo RE 1 afferma che la comunicazione 28 novembre 2017 con cui il Giudice gli ha impartito un termine di venti giorni
per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza gli è pervenuta, per
posta semplice, al più presto il 29 novembre, sicché il termine, che sarebbe
giunto a scadenza non prima del 19 dicembre, non era ancora scaduto quando il
primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata. Egli lamenta
pertanto una violazione del suo diritto di essere sentito.
2.1
Nella
sua comunicazione dell’8 gennaio 2018 il Giudice di pace segnala di avere
emanato l’ordinanza di fissazione del termine di risposta il 24 novembre 2017 –
come risulta dalle copie rimaste nel proprio incarto – e di averla spedita quel
medesimo 24 novembre (e non il 28). Così come sollecitato, il 12 gennaio egli
ha poi confermato di avere spedito l’ordinanza in questione con invio semplice.
E secondo gli accertamenti della Camera l’originale prodotto da RE 1 il 2 febbraio
2018.
riporta la data del 28 novembre 2017, la firma e il timbro del primo
giudice.
2.2
In
virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta
inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione all’escusso
di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
a) Per
garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il giudice,
qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza
del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare
(almeno due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni (sentenza
della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4). La notificazione
di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato
o in altro modo contro ricevuta
(art. 138 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.239 dell’8 novembre 2016). Secondo la giurisprudenza l’onere
della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe
all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10
consid. 2.2; 142 IV 128 consid. 4.3). Ne discende che, se
la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un
dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto
(DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016
consid. 4.2 con rinvii);
b) Nel
caso in esame l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto
un termine di venti giorni per esprimersi sull’istanza è stata notificata con
invio non raccomandato, sicché non è dimostrabile
che gli sia pervenuta già il 25 novembre 2017, e ciò anche nell’ipotesi in
cui fosse stata spedita il 24 con l’indicazione del 28 novembre riportata per
disguido sull’esemplare a lui destinato (come si evince dalla versione
originale acquisita agli atti, della cui autenticità la Camera non ha motivi di
dubitare). Siccome, in effetti, l’onere
della prova della notifica grava sull’autorità speditrice, l’incertezza
relativa alla data in cui l’ordinanza è pervenuta al destinatario non gli è
imputabile. Come egli sostiene, l’atto è quindi da considerare giunto nelle sue
mani verosimilmente al più presto il 29 novembre, sicché il
termine di venti giorni, che sarebbe giunto a scadenza non prima del 4 gennaio
2018.
(tenuto conto delle ferie natalizie: sopra consid. 1.1), non era ancora
scaduto quando il primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata.
2.3
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3). Nel caso specifico, la causa non può ad ogni modo ritenersi
matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria
non è ancora terminata e le contestazioni del convenuto potrebbero vertere sui
fatti, sui quali la cognizione della Camera è limitata (art. 320 lett. b CPC). Spetterà alla giurisdizione di prima sede scegliere se assegnare
al convenuto un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza
o convocare le parti a un’udienza.
2.4
Emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata alla
giurisdizione inferiore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),
previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 2.3).
Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,
sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento,
essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza
del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715.
n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017
consid. 4.2).
3.
La
necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente
giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC), ciò che rende
senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene all’esenzione
dalle spese processuali.
3.1
Non
si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo
2012, consid. 5).
3.2
Per
quanto concerne la richiesta di gratuito patrocinio valgono le seguenti considerazioni.
a) L’ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli
art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione
di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura
sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la
controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal punto
di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado
di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità
della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé
più facilmente (Tappy in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad
art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto
della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità
con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). La legge
menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato,
riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle
armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid.
2.
).
b) Nel caso
specifico la causa di reclamo era oggettivamente di scarsa complessità: sarebbe
bastato al reclamante allegare di non avere potuto fruire del termine di venti
giorni assegnatogli dal Giudice di pace e produrre l’originale dell’ordinanza
del 18 novembre 2017. La controparte, d’altronde, non era assistita da un avvocato.
La designazione di un patrocinatore d’ufficio non risultava pertanto necessaria
alla tutela dei diritti dell’escusso, tanto più che a fronte di un valore
litigioso modesto (fr. 1'833.50) è dubbio che una persona ragionevole e di
condizione sufficientemente agiata da finanziare essa stessa i costi del
processo sarebbe stata disposta a incaricare un legale in queste condizioni. Dal
profilo soggettivo, poi, il reclamante non fa valere alcuna circostanza
personale atta a giustificare, nella concreta fattispecie, il ricorso a un
avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. La domanda di gratuito patrocinio
va così respinta senza necessità di assegnare un termine al reclamante per
documentare l’allegata indigenza.
3.3
Le
spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza
impugnata e saranno nuovamente fissate in prima sede con la nuova decisione
(solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'833.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di
prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).