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Decisione

14.2017.239

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione resa prima della scadenza del termine per le osservazioni all’istanza. Gratuito patrocinio

30 marzo 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Riviera, il quale ha impartito al convenuto un

termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria (sic) l’oppo­­sizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–

e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2017 per ottenerne

l’annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo

giudizio, previa concessione della facoltà di formulare osservazioni sull’istanza. Il reclamante

postula inoltre l’am­­missione al gratuito patrocinio.

E. Entro

il termine impartitogli dal presidente della Camera, il 26 gennaio 2018 RE 1 ha

precisato che l’ordinanza con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un

termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza

reca la data del 28 novembre 2017 e che non ne ha conservato la busta, inviatagli

per posta semplice. Ne ha inoltre allegato una copia, poi, a nuova richiesta,

il 2 febbraio 2018 ha consegnato l’originale. Con decreto del 6 marzo il

presidente della Camera ha impartito a CO 1 e al Giudice di pace un termine di

10 giorni per prendere visione del documento in questione e formulare eventuali

osservazioni. Il 13 marzo 2018 il Giudice di pace ha comunicato di rimettersi

alla decisione della Camera, senza consultare gli atti, pur ribadendo la sua

totale buona fede nell’aver conteggiato il termine per le osservazioni dal 24

novembre 2017. CO 1 è invece rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome

il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre

al 1° gennaio 2017: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al

terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.

145.

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2018.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel reclamo RE 1 afferma che la comunicazione 28 no­vembre 2017 con cui il Giudice gli ha impartito un termine di venti giorni

per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza gli è pervenuta, per

posta semplice, al più presto il 29 novembre, sicché il termine, che sarebbe

giunto a scadenza non prima del 19 dicembre, non era ancora scaduto quando il

primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata. Egli lamenta

pertanto una violazione del suo diritto di essere sentito.

2.1

Nella

sua comunicazione dell’8 gennaio 2018 il Giudice di pace segnala di avere

emanato l’ordinanza di fissazione del termine di risposta il 24 novembre 2017 –

come risulta dalle copie rimaste nel proprio incarto – e di averla spedita quel

medesimo 24 novembre (e non il 28). Così come sollecitato, il 12 gennaio egli

ha poi confermato di avere spedito l’ordinanza in questione con invio semplice.

E secondo gli accertamenti della Camera l’originale prodotto da RE 1 il 2 febbraio

2018.

riporta la data del 28 novembre 2017, la firma e il timbro del primo

giudice.

2.2

In

virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta

inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’oc­­casione all’escusso

di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.

a) Per

garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il giudice,

qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza

del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare

(almeno due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni (sentenza

della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4). La notificazione

di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato

o in altro modo contro ricevuta

(art. 138 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.239 dell’8 novembre 2016). Secondo la giurisprudenza l’onere

della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe

all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10

consid. 2.2; 142 IV 128 consid. 4.3). Ne discende che, se

la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un

dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario del­l’atto

(DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016

consid. 4.2 con rinvii);

b) Nel

caso in esame l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto

un termine di venti giorni per esprimersi sull’istanza è stata notificata con

invio non raccomandato, sicché non è dimostrabile

che gli sia pervenuta già il 25 novembre 2017, e ciò anche nell’ipotesi in

cui fosse stata spedita il 24 con l’indi­­cazione del 28 novembre riportata per

disguido sull’esemplare a lui destinato (come si evince dalla versione

originale acquisita agli atti, della cui autenticità la Camera non ha motivi di

dubitare). Siccome, in effetti, l’onere

della prova della notifica grava sul­l’autorità speditrice, l’incertezza

relativa alla data in cui l’ordinan­­za è pervenuta al destinatario non gli è

imputabile. Come egli sostiene, l’atto è quindi da considerare giunto nelle sue

mani verosimilmente al più presto il 29 novembre, sicché il

termine di venti giorni, che sarebbe giunto a scadenza non prima del 4 gen­naio

2018.

(tenuto conto delle ferie natalizie: sopra consid. 1.1), non era ancora

scaduto quando il primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata.

2.3

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3). Nel caso specifico, la causa non può ad ogni modo ritenersi

matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria

non è ancora terminata e le contestazioni del convenuto potrebbero vertere sui

fatti, sui quali la cognizione della Camera è limitata (art. 320 lett. b CPC). Spetterà alla giurisdizione di prima sede scegliere se assegnare

al convenuto un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza

o convocare le parti a un’udienza.

2.4

Emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata alla

giurisdizione inferiore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

previo completamento del­l’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 2.3).

Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,

sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento,

essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza

del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I

715.

n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017

consid. 4.2).

3.

La

necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente

giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC), ciò che rende

senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene all’esenzione

dalle spese processuali.

3.1

Non

si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo

2012, consid. 5).

3.2

Per

quanto concerne la richiesta di gratuito patrocinio valgono le seguenti considerazioni.

a) L’ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli

art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione

di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura

sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la

controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal punto

di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado

di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità

della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé

più facilmente (Tappy in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad

art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto

della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità

con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). La legge

menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato,

riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle

armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid.

2.

).

b) Nel caso

specifico la causa di reclamo era oggettivamente di scarsa complessità: sarebbe

bastato al reclamante allegare di non avere potuto fruire del termine di venti

giorni assegnatogli dal Giudice di pace e produrre l’originale dell’ordinanza

del 18 novembre 2017. La controparte, d’altronde, non era assistita da un avvocato.

La designazione di un patrocinatore d’ufficio non risultava pertanto necessaria

alla tutela dei diritti dell’escusso, tanto più che a fronte di un valore

litigioso modesto (fr. 1'833.50) è dubbio che una persona ragionevole e di

condizione sufficientemente agiata da finanziare essa stessa i costi del

processo sarebbe stata disposta a incaricare un legale in queste condizioni. Dal

profilo soggettivo, poi, il reclamante non fa valere alcuna circostanza

personale atta a giustificare, nella concreta fattispecie, il ricorso a un

avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. La do­manda di gratuito patrocinio

va così respinta senza necessità di assegnare un termine al reclamante per

documentare l’allegata indigenza.

3.3

Le

spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza

impugnata e saranno nuovamente fissate in prima sede con la nuova decisione

(solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'833.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di

prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. La

domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).