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Decisione

14.2017.24

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione di reiezione della domanda di rinvio dell’udienza non ritirata dal convenuto. Rinnovo della richiesta tardivo

8 maggio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2016

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Con ordinanza del 22 dicembre 2016, le parti sono state citate all’udienza

di contraddittorio fissata per il 31 gennaio 2017. Il 12

gennaio 2017, RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza allegando

che alla data prevista egli sarebbe stato all’estero “per ragioni lavorative” e

preavvisando la sua assenza anche nel periodo dal 7 al 12 febbraio 2017. Il Pretore

ha respinto la richiesta con ordinanza del 16 gennaio 2017, considerando che i

motivi indicati dal convenuto non apparivano sufficienti né sufficientemente

documentati e non rientravano fra quelli previsti dall’art. 136 CPC. RE 1 non

ha ritirato la raccomandata contenente la decisione appena citata. Egli ha

quindi spedito per fax alla Pretura, il 30 gennaio 2017 alle ore 16:56, una

copia della sua richiesta di rinvio già formulata il 12 gennaio. L’indomani, il

Pretore ha confermato l’udienza per le ore 11:00 respingendo nuovamente la

richiesta di rinvio per gli stessi motivi già esposti nella decisione del 16

gennaio. All’udienza, è poi comparso il solo istante, che

ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 600.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previo conferimento dell’effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 febbraio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

reclamo RE 1 si duole che il Pretore ha statuito sulla sua domanda di rinvio

dell’udienza di contraddittorio solo dopo aver deciso nel merito, invece di

avvisarlo del rifiuto per tempo, dandogli così la possibilità di organizzarsi

in un altro modo. Il reclamante sostiene che la sua assenza all’udienza era

oggettivamente giustificata, poiché era stato citato a comparire dinnanzi al

Tribunale di Milano per il medesimo giorno alle ore 11:30. Egli si lamenta

infine che la decisione di reiezione della richiesta di rinvio è priva di

motivazione, se non per un richiamo all’art. 136 CPC palesemente senza rilievo

nella fattispecie.

3.

Orbene,

il Pretore ha tempestivamente statuito sulla domanda di rinvio formulata il 12

gennaio 2017 dal convenuto già il 16 gennaio. Che la decisione non gli sia

giunta è addebitabile a colpa sua, perché egli avrebbe dovuto organizzarsi per

ritirare la raccomandata della Pretura entro la scadenza del termine di gia­cenza

postale fissata al 24 gennaio 2017 (act. III). Ad ogni modo essa è da reputarsi

notificata a tale data, siccome il reclamante doveva ovviamente aspettarsi una

risposta alla sua richiesta di rinvio (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il fax

inviato a fine pomeriggio del giorno precedente all’udienza era d’altronde manifestamente

tardivo, nel senso dell’art. 135 lett. b CPC, per tacere del fatto che era una

semplice copia della richiesta del 12 gennaio, già respinta dal Pretore il 16

gennaio. Contrariamente, infine, a quanto afferma il reclamante, le decisioni

del Pretore (del 16 co­me del 31 gennaio) sono motivate e, a parte una svista

nella citazione della norma topica (art. 136 anziché 135 CPC), sono anche

corrette, perché indeterminate “ragioni

lavorative” non sono in sé un motivo di rinvio, specie

se non sono documentate. Quanto alla citazione di RE 1 all’udienza del

Tribunale di Milano del 31 gennaio 2017 (doc. E accluso al reclamo), si tratta

di un documento nuovo che non può essere preso in considerazione in questa sede

(sopra consid. 1.2). Il diritto del reclamante di essere sentito non è quindi

stato leso.

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’accordo sottoscritto da RE 1 il 16 luglio 2014,

con cui si è impegnato a versare a CO 1 fr. 50'000.– entro il 31 gennaio

2015.

(doc. B annesso al­l’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’op­­posizione nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF per l’importo

posto in esecuzione (doc. A). Nulla muta al riguardo l’accenno nel reclamo agli

accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale che

vede coinvolte le parti, trattandosi di allegazione nuova – e quindi

irricevibile (sopra consid. 1.2) – peraltro non minimamente resa verosimile

(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF). Infondato, il reclamo va di conseguenza

respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).