14.2017.24
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione di reiezione della domanda di rinvio dell’udienza non ritirata dal convenuto. Rinnovo della richiesta tardivo
8 maggio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.24
Lugano
8 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre
2016 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015, indicando quale titolo di credito l’“accordo – riconoscimento di debito del
16.07.2014”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2016
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Con ordinanza del 22 dicembre 2016, le parti sono state citate all’udienza
di contraddittorio fissata per il 31 gennaio 2017. Il 12
gennaio 2017, RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza allegando
che alla data prevista egli sarebbe stato all’estero “per ragioni lavorative” e
preavvisando la sua assenza anche nel periodo dal 7 al 12 febbraio 2017. Il Pretore
ha respinto la richiesta con ordinanza del 16 gennaio 2017, considerando che i
motivi indicati dal convenuto non apparivano sufficienti né sufficientemente
documentati e non rientravano fra quelli previsti dall’art. 136 CPC. RE 1 non
ha ritirato la raccomandata contenente la decisione appena citata. Egli ha
quindi spedito per fax alla Pretura, il 30 gennaio 2017 alle ore 16:56, una
copia della sua richiesta di rinvio già formulata il 12 gennaio. L’indomani, il
Pretore ha confermato l’udienza per le ore 11:00 respingendo nuovamente la
richiesta di rinvio per gli stessi motivi già esposti nella decisione del 16
gennaio. All’udienza, è poi comparso il solo istante, che
ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2017 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previo conferimento dell’effetto
sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 febbraio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel
reclamo RE 1 si duole che il Pretore ha statuito sulla sua domanda di rinvio
dell’udienza di contraddittorio solo dopo aver deciso nel merito, invece di
avvisarlo del rifiuto per tempo, dandogli così la possibilità di organizzarsi
in un altro modo. Il reclamante sostiene che la sua assenza all’udienza era
oggettivamente giustificata, poiché era stato citato a comparire dinnanzi al
Tribunale di Milano per il medesimo giorno alle ore 11:30. Egli si lamenta
infine che la decisione di reiezione della richiesta di rinvio è priva di
motivazione, se non per un richiamo all’art. 136 CPC palesemente senza rilievo
nella fattispecie.
3.
Orbene,
il Pretore ha tempestivamente statuito sulla domanda di rinvio formulata il 12
gennaio 2017 dal convenuto già il 16 gennaio. Che la decisione non gli sia
giunta è addebitabile a colpa sua, perché egli avrebbe dovuto organizzarsi per
ritirare la raccomandata della Pretura entro la scadenza del termine di giacenza
postale fissata al 24 gennaio 2017 (act. III). Ad ogni modo essa è da reputarsi
notificata a tale data, siccome il reclamante doveva ovviamente aspettarsi una
risposta alla sua richiesta di rinvio (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il fax
inviato a fine pomeriggio del giorno precedente all’udienza era d’altronde manifestamente
tardivo, nel senso dell’art. 135 lett. b CPC, per tacere del fatto che era una
semplice copia della richiesta del 12 gennaio, già respinta dal Pretore il 16
gennaio. Contrariamente, infine, a quanto afferma il reclamante, le decisioni
del Pretore (del 16 come del 31 gennaio) sono motivate e, a parte una svista
nella citazione della norma topica (art. 136 anziché 135 CPC), sono anche
corrette, perché indeterminate “ragioni
lavorative” non sono in sé un motivo di rinvio, specie
se non sono documentate. Quanto alla citazione di RE 1 all’udienza del
Tribunale di Milano del 31 gennaio 2017 (doc. E accluso al reclamo), si tratta
di un documento nuovo che non può essere preso in considerazione in questa sede
(sopra consid. 1.2). Il diritto del reclamante di essere sentito non è quindi
stato leso.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’accordo sottoscritto da RE 1 il 16 luglio 2014,
con cui si è impegnato a versare a CO 1 fr. 50'000.– entro il 31 gennaio
2015.
(doc. B annesso all’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF per l’importo
posto in esecuzione (doc. A). Nulla muta al riguardo l’accenno nel reclamo agli
accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale che
vede coinvolte le parti, trattandosi di allegazione nuova – e quindi
irricevibile (sopra consid. 1.2) – peraltro non minimamente resa verosimile
(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF). Infondato, il reclamo va di conseguenza
respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).