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Decisione

14.2017.240

Rifiuto di sequestro. Causa di sequestro. Debitore domiciliato all’estero. Verosimiglianza del credito vantato dall’istante. Assenza di valore probatorio di fatture

10 gennaio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere

il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera segnatamente

quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di

sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi

su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso (art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF). Pacifico nella fattispecie il domicilio di CO 1 all’estero

(v. attestazione 14 settembre 2017 della Segreteria di Stato della migrazione,

doc. I), il Giudice di pace, come rileva a ragione la reclamante, ha valutato

unicamente l’esisten­­za di un riconoscimento di debito, tralasciando

qualsivoglia considerazione in merito al presupposto alternativo del legame

sufficiente del credito con la Svizzera. Orbene, tale legame è indubbiamente

verosimile, giacché la reclamante ha la sede in Svizzera (sentenza della CEF

14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 753 n. 50c consid. 6.3/a, con

rif.; Stoffel, op. cit., 2a ed. 2010, n. 91 ad art. 271). La decisione impugnata poggia

quindi su una motivazione giuridicamente errata.

5. Rimane

da esaminare se la sentenza impugnata è errata anche nell’esito, ovvero se l’istante

ha altresì reso verosimile gli altri due presupposti per la concessione del

sequestro (esistenza del credito da garantire e del credito da sequestrare:

art. 272 LEF). Ora, a dimostrazione del proprio credito la reclamante si è

Considerandi

limitata a produrre due fatture da essa stessa allestite il 16 ottobre 2014 a carico dell’Istituzione

comune LAMal e il 23 febbraio 2015 a

carico di CO 1, oltre a diversi richiami. Sennonché i fatti sono resi

verosimili solo quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che

risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si

siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenze della CEF

14.2011.225

del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). Al riguardo una

semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un

indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca, poiché

atti unilaterali del sequestrante non hanno un valore probatorio superiore a

semplici allegazioni di parte (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio

2017.

consid. 5.2 e 5.3 con rinvii). E nel caso in esame non vi è nel­l’incarto

nessun altro indizio oggettivo – corroborato da dichiarazioni dello stesso

debitore o di terzi – come ad esempio un rapporto di ammissione o un’altra

dichiarazione dell’Ospedale __________ in cui l’istante allega di avere portato

CO 1, un rapporto di polizia o una conferma dell’Istituzione comune LAMal. Ancorché per un altro

motivo, la sentenza impugnata risulta pertanto corretta nell’esito, sicché il

reclamo va respinto.

6.

Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la

procedura unilaterale.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 715.–, non supera

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione al RE 1,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).