14.2017.240
Rifiuto di sequestro. Causa di sequestro. Debitore domiciliato all’estero. Verosimiglianza del credito vantato dall’istante. Assenza di valore probatorio di fatture
10 gennaio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.240
Lugano
10 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0022-2017-SE (sequestro) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 7 dicembre 2017
dall’associazione
RE 1
contro
CO 1 I-
giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2017 presentato dal RE 1 contro
la decisione emessa il 22 dicembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 7 dicembre 2017 diretta contro
CO 1, l’associazione RE 1 ha chiesto alla Giudicatura del circolo di Taverne di
decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro del salario del
convenuto, compresa la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche, percepite
dalla sua datrice di lavoro l’__________ SA a __________. Quale titolo del
credito, pari a fr. 715.– oltre agli interessi del 5% su fr. 660.–
dal 9 gennaio 2015, l’istante ha indicato il mancato pagamento del residuo della
fattura n. __________ del 16 ottobre 2014 per intervento a mezzo autoambulanza
dell’8 ottobre 2014.
B. Statuendo con decisione del 22 dicembre
2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le
spese processuali di fr. 60.–.
C. Contro la sentenza appena citata
il RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo del 29 dicembre 2017 per
ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sequestro,
con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il reclamo non è stato notificato
alla controparte.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di
sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro
(art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la
misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 dicembre 2017 contro la sentenza
notificata alla reclamante il 23 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo e quindi ricevibile.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico
del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,
riassunto in RtiD I-2005 916 seg.
n. 132c), motivo per cui il reclamo non è
stato notificato ai convenuti.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di
pace ha considerato che la causa di sequestro indicata dall’istante (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF) non sussistesse, siccome essa ha prodotto solo fatture e nessun
riconoscimento di debito.
3. Nel reclamo il RE 1 fa valere che la causa di
sequestro invece sussiste, poiché l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, alternativamente
al presupposto del riconoscimento di debito, menziona anche il legame
sufficiente del credito con la Svizzera, che nella fattispecie è verosimile,
dal momento che la sequestrante ha la sede in Svizzera e la prestazione
caratteristica per cui essa procede è un intervento sul territorio svizzero. La
reclamante allega inoltre che gli altri due presupposti per decretare il
sequestro sono realizzati, avendo essa reso verosimile sia il credito da essa
vantato – fondato sulla fattura agli atti, di cui una parte è stata assunta
dall’Istituzione Comune Lamal – sia il salario da sequestrare presso la datrice
di lavoro del debitore. Chiede di conseguenza l’accoglimento dell’istanza.
4. Per
Fatti
i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere
il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera segnatamente
quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di
sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi
su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF). Pacifico nella fattispecie il domicilio di CO 1 all’estero
(v. attestazione 14 settembre 2017 della Segreteria di Stato della migrazione,
doc. I), il Giudice di pace, come rileva a ragione la reclamante, ha valutato
unicamente l’esistenza di un riconoscimento di debito, tralasciando
qualsivoglia considerazione in merito al presupposto alternativo del legame
sufficiente del credito con la Svizzera. Orbene, tale legame è indubbiamente
verosimile, giacché la reclamante ha la sede in Svizzera (sentenza della CEF
14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 753 n. 50c consid. 6.3/a, con
rif.; Stoffel, op. cit., 2a ed. 2010, n. 91 ad art. 271). La decisione impugnata poggia
quindi su una motivazione giuridicamente errata.
5. Rimane
da esaminare se la sentenza impugnata è errata anche nell’esito, ovvero se l’istante
ha altresì reso verosimile gli altri due presupposti per la concessione del
sequestro (esistenza del credito da garantire e del credito da sequestrare:
art. 272 LEF). Ora, a dimostrazione del proprio credito la reclamante si è
Considerandi
limitata a produrre due fatture da essa stessa allestite il 16 ottobre 2014 a carico dell’Istituzione
comune LAMal e il 23 febbraio 2015 a
carico di CO 1, oltre a diversi richiami. Sennonché i fatti sono resi
verosimili solo quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che
risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenze della CEF
14.2011.225
del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). Al riguardo una
semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un
indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca, poiché
atti unilaterali del sequestrante non hanno un valore probatorio superiore a
semplici allegazioni di parte (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio
2017.
consid. 5.2 e 5.3 con rinvii). E nel caso in esame non vi è nell’incarto
nessun altro indizio oggettivo – corroborato da dichiarazioni dello stesso
debitore o di terzi – come ad esempio un rapporto di ammissione o un’altra
dichiarazione dell’Ospedale __________ in cui l’istante allega di avere portato
CO 1, un rapporto di polizia o una conferma dell’Istituzione comune LAMal. Ancorché per un altro
motivo, la sentenza impugnata risulta pertanto corretta nell’esito, sicché il
reclamo va respinto.
6.
Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la
procedura unilaterale.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 715.–, non supera
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione al RE 1,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).