14.2017.25
Fallimento. Sospensione per mancanza di attivo. Restituzione del termine per impugnare la decisione di fallimento o chiederne la revoca
13 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.25
Lugano
13 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (sospensione del fallimento per mancanza di attivo)
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 2 febbraio 2017 dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona nella liquidazione del fallimento decretato il 26
ottobre 2015 nei confronti di
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 febbraio 2017 dal Pretore, sul ricorso contro l’operato
dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona e sulla richiesta di restituzione dei
termini;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della CO 1, con decisione
del 26 ottobre 2015 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato il
fallimento della società RE 1 a far tempo dal
27 ottobre 2015 alle ore 09:00. L’8 aprile 2016, l’Ufficio
fallimenti (UF) del Distretto di Bellinzona ha
pubblicato l’avviso di apertura provvisoria del fallimento sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________
dell’__________).
B. Non
avendo rinvenuto altri attivi da inventariare se non il saldo del conto
corrente postale di fr. 226.80, con istanza 2 febbraio 2017
l’UF ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio di sospendere la procedura
di fallimento per mancanza di attivi.
C. Statuendo
con decisione del 6 febbraio 2017 il Pretore ha ordinato la sospensione della
procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la
continuazione, previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza
sul FUSC n. __________ del __________.
D. Con
atto unico del 17 febbraio 2017 RE 1 postula, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, la restituzione del termine per chiedere la revoca del fallimento
(art. 33 cpv. 4 LEF), presenta reclamo contro la decisione di sospensione del
fallimento per mancanza di attivo, proponendone l’annullamento, e si aggrava
con ricorso (art. 17 LEF) contro la richiesta di sospensione del fallimento
inoltrata dall’UF.
E. Con
ordinanza del 23 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo.
F. Il
23 febbraio e il 9 marzo 2017 la reclamante ha prodotto quattro ulteriori
documenti.
in diritto: 1. Il
ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF è ammissibile
unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata,
ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una
procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno
(sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid.
1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF
15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1). Secondo tale definizione l’istanza
dell’ufficio dei fallimenti volta alla sospensione della procedura di
fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF non costituisce provvedimento
impugnabile mediante ricorso nel senso dell’art. 17 LEF (v. sentenza della CEF
15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2 e i rinvii). Trattasi
invero di una mera richiesta presentata al giudice del fallimento, il quale decide
autonomamente se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura
di fallimento, e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio dei fallimenti
sono sufficienti e affidabili. Il ricorso in esame, nella misura in cui è
rivolto contro la richiesta di sospensione de fallimento, è pertanto irricevibile.
2. La
società ricorrente chiede la restituzione del termine “per chiedere la revoca del fallimento”
(ricorso pag. 6 ad 13) senza che sia chiaro se con ciò intende l’annullamento
del fallimento in virtù dell’art. 174 LEF o la sua rivocazione giusta l’art.
195 LEF. Essa cita infatti ambedue le norme senza indicare i motivi per cui i
presupposti stabiliti dalle stesse sarebbero adempiuti nella fattispecie. Non
sufficientemente motivata la richiesta si rivela inammissibile. Ad ogni modo,
non appaiono date le condizioni per la restituzione del termine di reclamo
contro la decisione di fallimento (sotto consid. 2.1) mentre la questione
neppure si pone per quanto riguarda l’art. 195 LEF (sotto consid. 2.2).
2.1 Chi
è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non
imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità
giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il
medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta
motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso (art. 33 cpv. 4
LEF). Nel caso specifico, si evince dalle stesse allegazioni della ricorrente
che il suo gerente, __________, è stato interrogato negli uffici dell’UF il 2
novembre 2015 (doc. G2 accluso al ricorso). Al più tardi a quella
data egli era quindi indubbiamente in grado d’interporre reclamo contro la decisione
di fallimento o perlomeno di designare un avvocato a quello scopo. La richiesta
di restituzione del termine di reclamo, inoltrata ben oltre il termine di 10
giorni stabilito all’art. 321 cpv. 2 CPC, è quindi tardiva (lo
sarebbe anche se si volesse considerare che il preteso impedimento è cessato
alla data di assegnazione del mandato di patrocinio all’avv. PA 1, avvenuta il
2 febbraio 2017 [doc. A]). Senza contare che la ricorrente non ha compiuto l’atto
omesso, non ha cioè presentato reclamo contro la decisione di fallimento, per tacere
del fatto che per le sue stesse ammissioni non sarebbero comunque state
realizzate le condizioni dell’art. 174 LEF per un annullamento del fallimento,
il credito della CO 1 non essendo stato interamente estinto entro la scadenza
del termine di reclamo né la stessa avendole concesso una dilazione entro la
stessa scadenza (v. DTF 136 III 294 consid. 3). Oltre che irricevibile la
richiesta sarebbe così stata in ogni caso infondata.
2.2 A
norma dell’art. 195 cpv. 2 LEF, la rivocazione può essere pronunciata dalla
scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.
Tali termini sono fissati dall’ufficio dei fallimenti con la pubblicazione
della dichiarazione di fallimento, non appena sia stato deciso il modo di liquidazione,
ordinario o sommario (art. 232 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF). Nella fattispecie, il giudice
ha però deciso di sospendere il fallimento, che verrà chiuso, ove nessuno abbia
fornito la garanzia delle spese di liquidazione, stabilita in fr. 3'000.–,
entro il 24 febbraio 2017. Il termine per chiedere la revocazione non è
pertanto neppure iniziato, sicché la domanda di restituzione è senza oggetto.
3. Per quanto riguarda la contestazione della sentenza di sospensione del
fallimento per mancanza di attivo, essa verte su una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
3.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 febbraio 2017 contro la sentenza notificata alla convenuta al
più presto il 7 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo. Le allegazioni e
Fatti
i documenti contenuti negli scritti 23 febbraio e il 9 marzo 2017 sono invece
tardivi e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC) oltre che irrilevanti
(v. sotto consid. 3.3).
3.2 Contrariamente
a quanto esige l’art. 321 cpv. 1 CPC, la reclamante non ha motivato la sua
impugnazione, che appare quindi irricevibile. Non migliorerebbe del resto la
sua situazione sebbene si volesse, nondimeno, considerare che le sue critiche
all’UF sono rivolte in realtà al Pretore, reo a suo dire di avere sospeso il
fallimento senza tenere conto della sua opposizione e senz’aspettare il
ritiro dell’istanza di fallimento, che la CO 1 si era detta disposta a
concedere dietro il pagamento di fr. 1'000.–, e senz’attendere la revoca
del fallimento in virtù degli art. 174 o 195 LEF.
3.3 Una
volta definitiva, in effetti, la decisione di fallimento non può più essere
annullata né con l’estinzione del credito che ha portato al fallimento né con
il ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).
Considerandi
Non aveva quindi alcun senso per il Pretore, prima di sospendere il fallimento,
di aspettare la fine delle trattative intavolate dalla reclamante con la CO 1.
D’altronde, la revoca del fallimento nel senso dell’art. 195 LEF presuppone che
le spese di liquidazione siano garantite, o dagli attivi del fallito o dai
creditori, entro il termine impartito loro dall’ufficio dei fallimenti in virtù
dell’art. 230 cpv. 2 LEF, perché solo allora esso potrà procedere alla
pubblicazione del fallimento e alla grida ai creditori (sopra consid. 2.2).
Ora, la reclamante non pretende – per avventura – che gli attivi fallimentari
coprano le spese di liquidazione né che la somma necessaria a tale copertura
sia stata messa a disposizione della massa. E senza ciò il Pretore non aveva
altra scelta se non sospendere il fallimento in conformità dell’art. 230 cpv. 1
LEF. Non cambia poi nulla il fatto che finora non siano state presentate
insinuazioni: l’ingiunzione ai creditori di annunciare i propri crediti (la grida)
non è infatti ancora stata emessa. Lo sarà, nella pubblicazione dell’apertura del fallimento (art. 232 cpv. 2 n.
2.
o 231 cpv. 3 LEF), solo se un creditore avrà fornito la garanzia delle
spese presumibili di liquidazione. Al momento attuale, ogni conclusione sull’effettivo
passivo della fallita è prematura. Anche nel merito il reclamo sarebbe quindi
infondato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro la richiesta dell’Ufficio dei fallimenti di
Bellinzona di sospendere il fallimento è irricevibile.
2. La
richiesta di restituzione dei termini è inammissibile.
3. Il
reclamo contro la sentenza di sospensione del fallimento per
mancanza di attivi è inammissibile.
4. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.– è posta a carico della
RE 1.
5. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).