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Decisione

14.2017.25

Fallimento. Sospensione per mancanza di attivo. Restituzione del termine per impugnare la decisione di fallimento o chiederne la revoca

13 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti contenuti negli scritti 23 febbraio e il 9 marzo 2017 sono invece

tardivi e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC) oltre che irrilevanti

(v. sotto consid. 3.3).

3.2 Contrariamente

a quanto esige l’art. 321 cpv. 1 CPC, la reclamante non ha motivato la sua

impugnazione, che appare quindi irricevibile. Non migliorerebbe del resto la

sua situazione sebbene si volesse, nondimeno, considerare che le sue critiche

all’UF sono rivolte in realtà al Pretore, reo a suo dire di avere sospeso il

fallimento senza tenere conto della sua opposizione e senz’a­­spettare il

ritiro dell’istanza di fallimento, che la CO 1 si era detta disposta a

concedere dietro il pagamento di fr. 1'000.–, e senz’attendere la revoca

del fallimento in virtù degli art. 174 o 195 LEF.

3.3 Una

volta definitiva, in effetti, la decisione di fallimento non può più essere

annullata né con l’estinzione del credito che ha portato al fallimento né con

il ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).

Considerandi

Non aveva quindi alcun senso per il Pretore, prima di sospendere il fallimento,

di aspettare la fine delle trattative intavolate dalla reclamante con la CO 1.

D’altronde, la revoca del fallimento nel senso dell’art. 195 LEF presuppone che

le spese di liquidazione siano garantite, o dagli attivi del fallito o dai

creditori, entro il termine impartito loro dall’ufficio dei fallimenti in virtù

dell’art. 230 cpv. 2 LEF, perché solo allora esso potrà procedere alla

pubblicazione del fallimento e alla grida ai creditori (sopra consid. 2.2).

Ora, la reclamante non pretende – per avventura – che gli attivi fallimentari

coprano le spese di liquidazione né che la somma necessaria a tale copertura

sia stata messa a disposizione della massa. E senza ciò il Pretore non aveva

altra scelta se non sospendere il fallimento in conformità dell’art. 230 cpv. 1

LEF. Non cambia poi nulla il fatto che finora non siano state presentate

insinuazioni: l’ingiunzione ai creditori di annunciare i propri crediti (la grida)

non è infatti ancora stata emessa. Lo sarà, nella pubblicazione dell’apertura del fallimento (art. 232 cpv. 2 n.

2.

o 231 cpv. 3 LEF), solo se un creditore avrà fornito la garanzia delle

spese presumibili di liquidazione. Al momento attuale, ogni conclusione sul­l’effettivo

passivo della fallita è prematura. Anche nel merito il reclamo sarebbe quindi

infondato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso contro la richiesta dell’Ufficio dei fallimenti di

Bellinzona di sospendere il fallimento è irricevibile.

2. La

richiesta di restituzione dei termini è inammissibile.

3. Il

reclamo contro la sentenza di sospensione del fallimento per

mancanza di attivi è inammissibile.

4. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.– è posta a carico della

RE 1.

5. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).