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Decisione

14.2017.26

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Competenza per valore

1 marzo 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.26

Lugano

1° marzo 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 1°

febbraio 2017 dalla

CO 1 __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 7 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 gennaio 2017

dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–

per diversi prelevamenti con la carta di credito e di fr. 60.– per spese

di richiamo;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°

Considerandi

febbraio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 3'000.– oltre alle spese esecutive;

che statuendo con decisione del 7 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza

irricevibile e l’ha trasmessa per com­petenza alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno giacché il valore di causa non

supera fr. 5'000.–;

che

il 20 febbraio 2017 RE 1 ha scritto alla Pretura di Locarno-Campagna per

ribadire la propria opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare dalla

banca, da lui ritenuto ingiusto, siccome egli afferma di avere già pagato

diversi acconti mensili di fr. 200.– e di aspettare un conteggio del

saldo;

che

il 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha comunicato a RE 1 di avere trasmesso

lo scritto appena menzionato alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno

per competenza;

che

RE 1 ha fatto pervenire anche a questa Camera tre copie

del suo scritto del 21 febbraio 2017 con allegata la decisione 7 febbraio 2017

del Pretore aggiunto;

che

in un primo tempo tale scritto è stato considerato come un reclamo contro la

decisione appena citata;

che

a ben vedere, però, RE 1 non la contesta e invero neppure la menziona;

che

ad ogni modo l’assenza di competenza per valore del Pretore aggiunto è pacifica

(art. 37 cpv. 1 e 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione

giudiziaria [LOG, RL 3.1.1]);

che

le spese processuali andrebbero poste a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le peculiarità del caso e la sua difficile situazione esecutiva inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).