14.2017.26
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Competenza per valore
1 marzo 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.26
Lugano
1° marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 1°
febbraio 2017 dalla
CO 1 __________
(rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 gennaio 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–
per diversi prelevamenti con la carta di credito e di fr. 60.– per spese
di richiamo;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
Considerandi
febbraio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 3'000.– oltre alle spese esecutive;
che statuendo con decisione del 7 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza
irricevibile e l’ha trasmessa per competenza alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno giacché il valore di causa non
supera fr. 5'000.–;
che
il 20 febbraio 2017 RE 1 ha scritto alla Pretura di Locarno-Campagna per
ribadire la propria opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare dalla
banca, da lui ritenuto ingiusto, siccome egli afferma di avere già pagato
diversi acconti mensili di fr. 200.– e di aspettare un conteggio del
saldo;
che
il 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha comunicato a RE 1 di avere trasmesso
lo scritto appena menzionato alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno
per competenza;
che
RE 1 ha fatto pervenire anche a questa Camera tre copie
del suo scritto del 21 febbraio 2017 con allegata la decisione 7 febbraio 2017
del Pretore aggiunto;
che
in un primo tempo tale scritto è stato considerato come un reclamo contro la
decisione appena citata;
che
a ben vedere, però, RE 1 non la contesta e invero neppure la menziona;
che
ad ogni modo l’assenza di competenza per valore del Pretore aggiunto è pacifica
(art. 37 cpv. 1 e 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione
giudiziaria [LOG, RL 3.1.1]);
che
le spese processuali andrebbero poste a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le peculiarità del caso e la sua difficile situazione esecutiva inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).