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Decisione

14.2017.27

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ricusa. Cauzione processuale a garanzia delle spese ripetibili

3 luglio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 luglio

2016 CO 1 ne ha chie­sto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22

novembre 2016.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e

un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto

sospensivo, così come la ricusa del presidente della Camera. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato apparentemente solo il 22 febbraio 2017 (secondo il timbro postale

sulla busta di spedizione e la dichiarazione della figlia della ricorrente, PI

1) contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 febbraio, in concreto il reclamo sembrerebbe

tardivo. La predetta dichiarazione reca però in epigrafe la data del 20

febbraio 2017 ed è stata spedita per posta alla Camera il giorno successivo

(data del timbro postale), sicché la data del 22 febbraio 2017 pare essere il

frutto di una svista. La questione della tempestività del reclamo può ad ogni

modo essere lasciata aperta, poiché, come si vedrà, esso è infondato.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

La

reclamante chiede anzitutto al presidente della Camera di astenersi o di ricusarsi

“stante la circostanza che

egli ha giudicato questa fattispecie la cui decisione è stata impugnata e si

trova sub iudice avanti il TF”. Ora, istanze fondate

essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza

partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenza

del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii),

ove il ricusante non renda verosimili fatti suscettibili di dare oggettivamente

l’impressione che la causa delle decisioni a lui sfavorevoli non sia l’infondatezza

degli argomenti da lui sostenuti nelle cause in questione bensì motivi estranei

al contendere (sentenza della CEF 14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 5.2).

Nel caso in esame, la reclamante non allega alcun motivo del genere, per tacere

del fatto che la sentenza cui ella pare alludere (inc. 14.2016.147 del 13

dicembre 2016) è stata pronunciata dalla Camera nella sua composizione plenaria

(e non dal suo solo presidente), che il Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile il ricorso da lei interposto contro tale decisione con sentenza

del 7 febbraio 2017 (inc.5D_11/2017), ancora pri­ma della presentazione del

reclamo in esame, e che le due cause riguardano esecuzioni diverse: la prima si

riferisce infatti alla n. __________, mentre quella in esame riguarda la n. __________, e sebbene il titolo di rigetto sia

parzialmente comune – si tratta della sentenza della Pretura di Lugano

DI.2010.166 del 24 novembre 2014 – la prima causa concerne la somma di fr. 7'090.10 posta a carico di RE 1, mentre la seconda si rapporta

alle ripetibili di fr. 600.– dovute dalla medesima.

3.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni di

prima e seconda istanza, con cui la convenuta è stata condannata a pagare le ripetibili

poste in esecuzione, sono passate in giudicato con la sentenza del Tribunale

federale del 15 ottobre 2015 (inc.4A_481/2015) e costituiscono di conseguenza

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde

respinto due eccezioni formali sollevate dalla convenuta, giudicando, da una

parte, che il difetto di potere di rappresentanza del patrocinatore dell’escutente

era stato sanato con la presentazione di una procura firmata dalla parte

istante, e dall’altra che la richiesta di prestazione di cauzione riguarda

esclusivamente i rapporti fra tribunale e istante. Circa infine l’eccezione di

compensazione formulata da RE 1 con il credito di fr. 3'007.20 accertato a

suo favore nella sentenza della Pretura di Lugano del 7 novembre 2008, la stessa

Pretura – ha ricordato il Giudice di pace – ha specificato nella decisione

invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione come il credito opposto in

compensazione sia stato interamente corrisposto e nulla è più dovuto a titolo

di riduzione di pigione.

5.

Nel

reclamo RE 1 si duole che il Giudice di pace non abbia obbligato l’istante, in

ragione del suo domicilio all’estero, a prestare una cauzione processuale a garanzia

delle spese ripetibili da lei sopportate, senza però minimamente considerare che

una richiesta del genere diventa senza oggetto ove il convenuto, come nel caso

in esame, risulti soccombente, a prescindere dal fatto che un simile obbligo

non sussiste nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 99 cpv.

3.

lett. c CPC), come la Camera ha già avuto modo di ricordare a RE 1 nella citata

sentenza 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 (consid. 5.3). La

censura va quindi nuovamente disattesa.

6.

RE

1.

solleva per la prima volta in questa sede l’ecce­­zione di “perenzione e di estinzione processuale” nel senso del previgente art. 351 CPC-TI, postulando, per quanto è

dato di capire dal punto 4 del reclamo, di accertare la nullità della sentenza

pretorile invocata quale titolo di rigetto, nella misura in cui la sospensione

di quella procedura ordinata sulla scorta dell’art. 107 CPC-TI non avrebbe interrotto

il termine biennale di perenzione processuale.

6.1

Tali

allegazioni sono nuove e pertanto irricevibili (v. sopra consid. 1.2). Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, l’ec­­cezione in questione non costituisce infatti

un presupposto processuale nella causa in esame. Lo era semmai nella procedura sfociata

nella sentenza del 24 novembre 2014, ma nella procedura sommaria di rigetto

definitivo dell’opposizione, che ha carattere formale (sopra consid. 3), non

possono più essere fatte valere censure che sarebbero potute essere sollevate

nella causa di merito o che lo sono state senza successo (come nella fattispecie,

v. doc. B accluso all’istanza, consid. 4), ostandovi la regiudicata della

sentenza di merito. Sono ammissibili solo eccezioni di estinzione del credito

accertato giudizialmente sorte dopo l’ultimo stadio della procedura di merito

in cui esse sarebbero potute essere formulate (v. sotto consid. 9). La censura

è quindi inammissibile.

6.2

D’altronde,

anche l’eccezione di nullità della sentenza del 24 novembre 2014 poteva essere

proposta solo nei limiti e secondo le forme stabilite per i rimedi dell’appello

o del ricorso per cassazio­ne (art. 146 CPC-TI). All’infuori di una procedura

di ricorso, erano considerate assolutamente nulle (e lo sono tuttora) soltanto

le decisioni errate affette da un vizio particolarmente

grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile senza seria minaccia

per la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501;

sentenze della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, RtiD 2015 II 893 n. 52c,

consid. 6, e 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,

appendice 2000/2004, 2005, n. 3 ad art. 146 CPC-TI). Quali motivi

di nullità entra(va)no in considerazione soprattutto

l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giu­dicante così

come errori di procedura manifesti lesivi in modo particolarmente grave dei

diritti fondamentali delle parti, in particolare del diritto di essere sentito

(DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti). Orbene, l’eccezione di

perenzione pro­cessuale non rientra in tali motivi e la reclamante ha avuto

modo di difendere la sua tesi, ancorché senza successo, in ben tre istanze (oltre

alla sentenza del 24 novembre 2014, doc. B consid. 4, v. quelle della Camera civile dei reclami del Tribunale d’ap­­pello

16.2015.4

del 13 luglio 2015, doc. C consid. 4 e del Tribunale federale

4A_481/2015 del 15 ottobre 2015 doc. D consid. 8). RE 1 non può seriamente

pretendere di ritornare sulla questione con l’espediente dell’eccezione di

nullità.

7.

Le

riflessioni appena esposte valgono anche mutatis mutandis per l’eccezione

di res iudicata nuovamente sollevata nel reclamo, dal momento che la

stessa è stata respinta anch’essa dai tre gradi di giurisdizione cui è stata

sottoposta (v. doc. B consid. 5, doc. C consid. 5 e doc. D consid. 9).

8.

Le

sentenze 24 novembre 2014 (doc. B) e 13 luglio 2015 (doc. C) prodotte dall’istante

costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per

le ripetibili poste in esecuzione.

9.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

9.1

Per quanto attiene alla compensazione, per consolidata prassi tale

eccezione è ammessa in sede di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione soltanto

qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia diventato

esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella

procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di

rigetto (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con

numerosi riferimenti, in particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre

1977.

in re Arnold, Rep. 1978 pag. 270; in ultimo luogo: sentenza della

CEF 14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.3).

9.2

Nel

caso specifico, RE 1 ripropone per l’ennesima volta l’eccezione di compensazione

con il credito di fr. 3'007.20 in restituzione delle pigioni che l’escussa

ha corrisposto in eccesso alla procedente nel periodo dal 1° aprile 2004 al 30

settembre 2007, riconosciutole dal Pretore nel pronunciato del 7 novembre 2008

(doc. E). Sennonché, come già specificato da questa Camera nella sentenza

14.2016.147

del 13 dicembre 2016 (consid. 5.2), l’eccezione in questione

risulta improponibile in sede di rigetto perché avrebbe dovuto essere sollevata

già nella procedura giudiziaria che ha portato alla sentenza del 24 novem­bre

2014, cosa che del resto RE 1 ha fatto senza successo, siccome il Pretore

aggiunto ha stabilito che il credito accertato nella sentenza del 7 novembre

2008.

era stato interamente estinto (v. doc. B consid. 7, C pagg. 5 e 6). A nulla

giova alla tesi della reclamante il fatto che la compensazione sia stata

ammessa dal Pretore nella sentenza SO.2015.5033 del 20 giugno 2016, poiché essa

è stata annullata e riformata da questa Camera proprio nella sentenza del 13

dicembre 2016 appena citata e passata in giudicato (v. sopra consid. 2).

10.

Quanto

alle ricorrenti quanto generiche doglianze di lesione del diritto di essere sentito, di carente motivazione

e di diniego di giu­stizia, occorre ricordare alla reclamante

che il corollario di questi diritti è l’obbligo per la parte di leggere le motivazioni

e di non riproporre sempre censure che sono state definitivamente respinte. È

quindi avvertita che se dovesse in futuro ripresentare le stesse censure i suoi

atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv. 3

CPC.

11.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza

oggetto.

12.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 1'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di ricusa è inammissibile.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

3.

Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).