14.2017.30
Azione di rivendicazione della proprietà di due quadri sequestrati in una mostra. Onere della prova. Insufficienza di prove atte a dimostrare il trapasso del possesso
28 giugno 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.30
Lugano
28 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione nel
sequestro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
27 giugno 2016 da
AP 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1,
contro
AO 1
(patrocinata dagli avv. PA 2,
Lugano)
giudicando sull’appello del 28 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
in fatto: A. Con decreto del 20 maggio 2016 (inc. __________),
il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha disposto il sequestro di
tutti i dipinti esposti dal pittore PI 1 dal 19 maggio al 30 giugno 2016 presso
la __________ a B__________, a garanzia
di un credito di fr. 66'453.– vantato da AO 1 nei confronti dell’artista.
L’Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha provveduto il giorno stesso a sequestrare
quanto ordinato dal magistrato.
Fatti
B. Avendo
AO 1 contestato – tramite dichiarazione scritta del 25 maggio 2016 – la
rivendicazione di proprietà formulata da AP 1 su due fra i quadri sequestrati
(l’uno senza titolo, designato come “astratto __________”, l’altro intitolato “A__________”), stimati in fr. 6'500.– l’uno, il 3 giugno
2016 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha assegnato al rivendicante un
termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento del suo preteso diritto.
Il 27 giugno 2016 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Bellinzona
una petizione volta a far accertare il suo diritto di proprietà sui due dipinti
rivendicati. Domanda cui AO 1, con risposta
del 22 luglio 2016, si è opposta
postulandone la reiezione.
C. All’udienza di dibattimento del 16 settembre 2016,
in occasione della quale sia l’attore che la convenuta sono rimasti sulle rispettive
e antitetiche posizioni, il Pretore aggiunto ha ammesso le prove richieste da AP
1, citando pertanto le parti a comparire all’udienza del 17 novembre 2016 per l’audizione
dell’avv. PI 2 e del debitore PI 1. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato ad essere convocate all’udienza di dibattimento finale e hanno
prodotto, l’una il 2, l’altra il 13 gennaio 2017, le rispettive conclusioni
scritte, in cui hanno confermato le loro precedenti domande e allegazioni.
D. Statuendo con sentenza del 31
gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese
processuali di fr. 100.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla
convenuta fr. 1'800.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 28
febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Stante
l’esito del giudizio odierno, l’appello non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata
in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima
istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che
il valore
litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg.
n. 53c [massima]). Nella
fattispecie il valore di stima dei quadri rivendicati ammonta complessivamente
a fr. 13'000.–. Il ricorso
in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1
Avendo la procedura carattere ordinario (art.
198.
lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica
avvenuta al patrocinatore di AP 1 il 1° febbraio 2017, il termine di 30 giorni
è venuto a scadere venerdì 3 marzo 2017. Presentato il 28 febbraio 2017, in
concreto l’appello è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli
atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il
suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello
(DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono
ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato
notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà
avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti
di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà
di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa
colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il
criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa
di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte
rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con
rinvii). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione
di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 106).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione dopo aver
ritenuto che AP 1 – sul quale grava l’onere della prova (art. 8 CC) – aveva
fallito nel tentativo di dimostrare di essere proprietario dei quadri
sequestrati. In particolare, egli ha ritenuto che le “mere
dichiarazioni scritte” rilasciate dallo
stesso debitore non sono sufficienti a dimostrare il trasferimento del possesso
dei quadri all’attore e quest’ultimo non ha eccepito di averli acquistati
tramite costituto possessorio. Oltre a ciò, il primo giudice rileva che nella
mostra dei quadri esposti a B__________, e in particolare sull’opera intitolata
“A__________”, non è stato
specificato che la stessa farebbe parte della collezione di AP 1,
contrariamente a quanto risulta dal catalogo allestito per una mostra tenutasi a V__________ dal 16 aprile al 15 maggio 2016. Infine, a mente del magistrato nemmeno la testimonianza
fornita dall’avv. PI 2 soccorre in aiuto dell’attore: oltre a non essere essa
presente al momento dei fatti riportati sulle dichiarazioni sottoscritte dal
debitore – gli stessi le sono stati solo riferiti – le sue dichiarazioni in
merito al quadro astratto “senza titolo” risultano in contraddizione con quelle espresse da PI 1.
4.
Nell’appello
AP 1 critica, chinandosi su ognuna di esse, l’apprezzamento delle prove
eseguito dal Pretore aggiunto, a suo dire “carente” e “non rispettoso delle regole vigenti in
materia”. Dapprima egli esclude che la
testimonianza dell’avv. PI 2 possa essere considerata un “mero
riferito”, poiché nel suo ruolo personale e
professionale di rappresentante legale del debitore non poteva non conoscere precisamente
le circostanze del trapasso e i rapporti intrattenuti dal suo cliente con AP 1,
a maggior ragione ove si consideri la preoccupazione da lei manifestata per il
fatto che in merito alla cessione delle opere non vi fosse alcun accordo
scritto tra le parti. Secondariamente, a detta dell’attore il primo giudice non
ha spiegato in cosa consisterebbe la contraddizione tra le affermazioni rese
dall’avv. PI 2 e PI 1 relative al quadro senza titolo. In merito poi alle
dichiarazioni scritte da lui prodotte, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di
non averle prese in considerazione senza spendere una parola su quanto specificato
dal debitore nella sua audizione, ossia che il trapasso di proprietà dei quadri
era stato inteso dalle parti come un contratto, in forza del quale le due opere
venivano cedute a titolo di rimborso dei prestiti ricevuti dall’attore.
Rimprovera quindi al magistrato di non aver valutato le prove fornite nel suo
insieme – considerando ad esempio la copia del catalogo allestito per la mostra
di V__________ e la somma prestata per l’allestimento della stessa – e di non
averle esaminate in modo accurato e scrupoloso.
5.
La
trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre
condizioni (Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di
acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di
donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima
volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione
(contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art.
714.
cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne
acquisisce solo il possesso originario, mentre l’alienante ne conserva il possesso
effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto “costituto possessorio” (art.
924.
cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un
titolo speciale stante il quale l’alienante conserva il possesso (usufrutto,
pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio
secondo cui l’alienante riconosce che l’acquirente è possessore originario e
dichiara di possedere la cosa per conto di lui
(Staehelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento
di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell’intenzione di
pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717
cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà bensì
a garantire un credito dell’acquirente nei confronti dell’alienante aggirando l’esigenza
di spossesso prescritta dall’art. 884 cpv. 3 CC (Staehelin, op. cit., n. 2025).
5.1
Nella
fattispecie, il Pretore aggiunto ha fondato la decisione impugnata principalmente
sul fatto che il rivendicante non ha dimostrato
il trasferimento a suo favore del possesso dei quadri pignorati. Nell’appello
egli non spende una parola sulla questione, limitandosi a insistere sul fatto
che sia i documenti agli atti sia le testimonianze confermano la cessione dei
dipinti. Dimentica però che accanto al titolo
di acquisizione gli spettava provare anche il trasferimento del possesso (sopra
consid. 2 e 5). E siccome il possesso immediato dei quadri era del pittore PI 1
al momento del sequestro – la mostra di B__________ è infatti stata allestita
da quest’ultimo (verbale 17 novembre 2016, pag. 8 in alto) – incombeva inoltre
al rivendicante allegare e dimostrare l’esistenza di un titolo speciale in
virtù del quale l’alienante avrebbe conservato il possesso delle due opere
(usufrutto, pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.). Anche su
questo punto manca ogni allegazione e prova. Già per questo motivo l’appello si
palesa infondato, se non finanche irricevibile per carente motivazione.
5.2
D’altronde
l’opponibilità alla convenuta di un eventuale trasferimento dei quadri in base
a un costituto possessorio apparirebbe comunque dubbia nel caso concreto,
perché a detta dell’escusso le cessioni sarebbero state concluse nel gennaio e
nell’aprile del 2016, ossia nel corso di una precedente esecuzione promossa
dalla convenuta contro PI 1 (n. __________), sfociata in un attestato di
carenza di beni il 16 marzo 2016, nell’ambito della quale egli aveva dichiarato
di aver ceduto tutti i quadri a suo figlio __________ in compensazione di
prestiti elargiti da quest’ultimo (doc. 2 accluso alla risposta). AO 1 sostiene
quindi a ragione che le dichiarazioni di PI 1 relative alle asserite cessioni –
come le stesse cessioni – paiono destinate a frustrare le sue legittime pretese
(risposta, ad 2, e conclusioni, ultima pagina). Che il rivendicante dovesse
rendersi conto della situazione economica precaria di PI 1 si evince dagli
stessi prestiti ch’egli avrebbe concesso al pittore anche per provvederne alla
sussistenza (verbale 17 novembre 2016, pag. 9). Anche se fosse validamente avvenuto,
dunque, il trasferimento di proprietà dei due dipinti sarebbe da considerare
inopponibile alla procedente giusta l’art. 717 CC, e ciò pure ove l’intenzione
delle parti fosse stata quella di garantire i pretesi mutui.
5.3
Infine,
la sentenza impugnata resiste altresì alle critiche sotto il profilo dell’apprezzamento
delle prove assunte agli atti, ossia due dichiarazioni scritte (doc. B e C) rilasciate dallo
stesso PI 1, una copia estratta dal catalogo della mostra da quest’ultimo allestita
a V__________, che sotto la foto dell’opera intitolata “A__________” riporta la dicitura “Coll. AP 1, L__________”, e le testimonianze del debitore PI 1 e del suo legale,
avv. PI 2.
a) Seguendo
l’ordine delle censure esposte con l’appello, il Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che la testimonianza
dell’avv. PI 2 verte su fatti che le sono stati riportati da PI 1 e da AP
1.
In assenza di percezione diretta, tali fatti non possono considerarsi
provati (art. 169 CPC). La circostanza per cui l’avv. PI 2 sia (stata) la rappresentante legale del debitore (e pare
anche del rivendicante, v. verbale del 17 novembre 2016 pag. 5 in fondo), non è
poi di rilievo per il giudizio odierno, poiché essa ha chiaramente dichiarato
di non avere mai assistito a incontri in cui erano presenti entrambi (verbale, pag. 4 in mezzo) e di avere saputo della cessione e del prestito per il
tramite dei diretti interessati (verbale pagg. 4 e 6). Lo stesso pittore ha
precisato che la legale non era stata coinvolta nell’accordo con il
rivendicante (verbale del 17 novembre 2016 pag. 9). Del resto, proprio il fatto
che l’avvocata abbia consigliato a PI 1 di formalizzare per scritto l’accordo
raggiunto con AP 1, precisandone le modalità, in particolare sul carattere
gratuito o no della cessione (verbale, pag. 5 in mezzo), dimostra che la stessa
non avesse idea del contenuto della pretesa convenzione. In tali circostanze, l’apprezzamento dei fatti operato
dal Pretore aggiunto non può dirsi errato nel senso dell’art. 310 lett. b CPC.
b) Vano
è inoltre il tentativo di AP 1 di difendere la propria pretesa facendo leva sulle
dichiarazioni scritte rilasciate dallo stesso debitore il 23 giugno 2016 (doc.
B e C). Da una parte perché le dichiarazioni scritte non hanno di principio
valore probatorio nelle procedure ordinarie – il dichiarante va sentito quale
teste, come peraltro avvenuto nella fattispecie – e dall’altra perché le dichiarazioni
sono successive al sequestro e sono state preparate dal patrocinatore del
reclamante (verbale 17 novembre 2016, pag. 8).
c) Non
si disconosce che il Pretore aggiunto non si è espresso direttamente sulla
testimonianza di PI 1. Indirettamente, ha tuttavia evidenziato l’esistenza di
un’“importante contraddizione” tra
la sua deposizione e quella dell’avv. PI 2. L’appellante rimprovera al
magistrato di non avere spiegato in cosa consiste tale contraddizione. In
realtà, si evince dai passi delle testimonianze citati nella sentenza impugnata
che la legale ha visitato la mostra di B__________ e ha manifestato al pittore
il suo interesse per un quadro che potrebbe essere quello senza titolo oggetto del pignoramento (verbale, pag. 5). Che
tale incontro fosse successivo alla visita, come sottolineato dall’appellante,
non risulta dalla deposizione (sarebbe spettato al rivendicante chiedere al
teste di precisare tale circostanza). Secondo PI 1, invece, l’avv. PI 2 ha
verosimilmente saputo del quadro grazie a una foto ch’egli le avrebbe mandato
(verbale, pag. 7). L’accertamento del Pretore aggiunto non è quindi errato.
Del
resto, la testimonianza del pittore non è
neppure lineare per quanto attiene al motivo della cessione dei quadri. Nella
sua audizione egli ha spiegato, in un primo tempo, che i quadri pignorati erano
stati ceduti in deduzione del prestito di € 10'000/15'000.– concesso dal
rivendicante per l’allestimento della
mostra di V__________ (quest’ultimo ha però riferito all’avv. PI 2 di un
importo di fr. 20'000.–, verbale pag. 6), mentre nelle sue dichiarazioni
del 23 giugno 2016 (doc. B e C) il pittore aveva indicato quale causale “una
relazione d’affari professionale”. Il fatto
ch’egli abbia poi affermato che AP 1 gli aveva prestato soldi “per un’altra
questione”, forse legata a un’operazione
immobiliare (la testimonianza è piuttosto fumosa su questo punto), come per la
sua sussistenza e l’acquisto di “materiali per dipingere” (verbale pagg. 8-9), rafforza i dubbi sul carattere
fededegno della deposizione, anche per l’assenza di prova della concessione dei
mutui e l’atteggiamento assunto dal debitore nell’ambito del precedente
pignoramento (sopra consid. 5.2).
d) Quanto
all’indicazione sulla fotocopia del catalogo allestito per la mostra di V__________
(doc. D), secondo cui l’opera “A__________” fa parte della “Collezione AP 1”, costituisce tutt’al più un indizio di proprietà, specie perché tale
menzione non risulta poi essere stata fatta in occasione della mostra di B__________.
Ad ogni modo, pur volendo ammettere dimostrata la volontà delle parti di cedere
il quadro, manca comunque la prova del trapasso del possesso (sopra consid.
5.
), e quindi di una delle tre condizioni cumulative previste dall’art. 714
cpv. 1 CC. La decisione impugnata merita
dunque conferma.
6.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13
LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui l’appello non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 13'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 1'400.– relative al presente giudizio, già
anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).