14.2017.32
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10 luglio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.32
Lugano
10 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.1 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 30 dicembre 2016 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2017 presentato dalla RE 1 contro la
decisione emessa il 20 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto per le prestazioni nell’architettura” del 9 giugno 2016 l’CO 1 ha affidato alla RE 1 la progettazione di un complesso residenziale al mappale n. __________ RFD di __________ per un onorario di fr. 320'000.–
complessivi (IVA esclusa), suddiviso in fr. 220'000.– per “progettazione di massima
e definitiva e procedura di autorizzazione” e fr. 100'000.– per “progettazione esecutiva e piani d’appalto”, da pagare secondo le seguenti modalità:
– fr. 97'200.– (IVA
inclusa) pagamento avvenuto con valuta 2 giugno 2016,
– fr. 140'400.– (IVA inclusa) entro 15 giorni dal passaggio in
giudicato della licenza edilizia,
– fr. 108'000.– (IVA inclusa) in 10 rate mensili di pari importo
dall’inizio dello scavo.
Fatti
B. Il
9 settembre 2016 l’CO 1 ha disdetto con effetto immediato tutti i contratti in
essere con la RE 1.
C. Il
28 settembre 2016, il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia
alle condizioni contenute nell’avviso cantonale n. __________ del 17 agosto
2016 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, dal quale risulta in
particolare che il Servizio costruzioni non ha concesso l’esonero della
costruzione del rifugio per la protezione civile, specificando che con l’inizio
dei lavori avrebbe dovuto essere approvato il relativo progetto tecnico. La
licenza edilizia non è stata oggetto di ricorso.
D. Il
13 settembre 2016 la RE 1 ha fatturato all’CO 1 l’importo di fr. 140'400.–.
E. Non
avendo l’CO 1 dato seguito alla richiesta di pagamento, con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 7 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
la RE 1 l’ha escussa per l’incasso di fr. 140'400.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° ottobre 2016, indicando quale titolo di credito il “contratto SIA 9 giugno 2016, pto 14”.
F. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 dicembre
2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 13 gennaio 2017. Replicando e duplicando per iscritto, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
G. Statuendo con decisione del 20 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 670.–
e un’indennità di fr. 2'800.– a favore della parte convenuta.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 6 marzo 2017 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del
24 marzo 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1
il 22 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che il “contratto per le prestazioni nell’architettura” del 9 giugno 2016 costituisce valido riconoscimento di debito per i fr. 140'400.–
posti in esecuzione, a condizione che il suo adempimento da parte dell’escutente
sia dimostrato o non contestato. A mente del primo giudice in concreto l’escussa
ha reso verosimile che la procedente non ha adempiuto tutti i propri obblighi contrattuali.
Infatti, sebbene la licenza edilizia sia stata rilasciata, essa è stata condizionata
all’approvazione del progetto tecnico del rifugio di protezione civile, non
presentato con la domanda di costruzione, la quale pertanto è da ritenere
incompleta. Inoltre la progettazione del piano autorimessa ha dovuto essere
rivista, verosimilmente per motivi statici. Infine, il primo giudice ha
osservato come sia stata omessa la predisposizione del necessario impianto
antiincendio.
4.
Nel reclamo la RE 1 evidenzia che l’adempimento dei propri obblighi contrattuali è dimostrato dalla concessione della
licenza edilizia del 28 settembre 2016, regolarmente passata in giudicato il 28
ottobre 2016. Rileva d’altronde che il contratto per le prestazioni nell’architettura
è stato sottoscritto il 9 giugno 2016, ossia dopo la presentazione della
domanda di concessione della licenza edilizia, avvenuta nel mese di aprile
2016.
Di conseguenza alla firma del contratto, il progetto presentato dalla
procedente era stato totalmente approvato dalla convenuta, che altrimenti non
lo avrebbe sottoscritto. Visto che al momento dell’inoltro della domanda di
costruzione non era stato chiesto l’esonero del rifugio, per entrambe le parti
era chiaro che la progettazione dello stesso avrebbe necessitato un’estensione
del mandato o un ulteriore incarico. In una riunione tra le parti del 26 luglio
2016.
è stato del resto l’amministratore unico della ricorrente a comunicare
alla convenuta la necessità di eseguire il rifugio antiatomico e il 5 settembre
2016.
egli ha poi inviato alla direzione lavori il relativo progetto architettonico.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nel caso in esame, firmando il “contratto per le prestazioni nell’architettura” (doc. D) prodotto quale titolo di rigetto dell’opposizione l’CO 1 si è
impegnata a pagare alla RE 1 fr. 140'400.– (IVA inclusa) entro 15 giorni
dal passaggio in giudicato della licenza edilizia. Ora, non è contestato che la
licenza è stata rilasciata il 28 settembre 2016 (doc. E) ed è passata in
giudicato (doc. F). Certo, la sua validità era subordinata all’approvazione, prima dell’inizio dei lavori, del “progetto tecnico del rifugio di protezione civile” (doc. E
n. 3 e doc. 4), non presentato unitamente alla richiesta di concessione della
licenza. Se non che pure la convenuta
ammette che tale condizione è stata adempiuta il 27 ottobre 2016,
quindi prima dell’emissione del precetto esecutivo avvenuta il 7 dicembre 2016 (doc.
5, con il timbro e la firma del Servizio costruzioni sulla prima pagina del
modulo, nella finca “Approvazione”, e sul progetto di dimensionamento del
rifugio allestito dallo Studio d’ingegneria civile __________). Formalmente, il
contratto in questione costituisce di conseguenza un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione.
Nulla muta il fatto che l’escussa abbia disdetto il contratto il 9 settembre
2016.
(doc. 2), poiché un atto unilaterale non ha effetti retroattivi, sicché il
riconoscimento di debito firmato il 9 giugno 2016 (doc. D) è rimasto valido
anche dopo la disdetta.
5.2
Ciò
posto, tuttavia, il “contratto per le prestazioni nell’architettura” (doc. D)
concluso tra le parti contiene elementi di appalto e di mandato anche per la
prima fase di “progettazione
di massima e definitiva e procedura di autorizzazione”, e ha quindi carattere bilaterale (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in merito all’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, è discussa la questione di sapere se l’escusso debba rendere
verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento
della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non
solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui
contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escutente in modo non
palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta
esecuzione (cosiddetta “Basler Praxis” [di Basilea-Città]). Come il
Tribunale federale la Camera ha lasciato la questione aperta (sentenze
14.2016.213
del 2 febbraio 2017 consid. 5.2 con rinvii) ed essa lo può rimanere
nel caso in rassegna, siccome, come si vedrà, l’escussa ha reso verosimile che
l’istante non ha completamente adempiuto al proprio obbligo.
5.3
Contrariamente
a quanto allega la reclamante, il proprio impegno, nella prima fase cui si
riferisce il credito posto in esecuzione, non si esauriva con il deposito della
domanda di costruzione bensì si estendeva all’(intera) “procedura di autorizzazione”, comprese dunque eventuali modifiche
della domanda depositata e del progetto definitivo necessarie all’ottenimento
della licenza edilizia. In base all’art. 4.33 regolamento SIA n° 102 per
le prestazioni e gli onorari degli architetti (doc. 6), cui si riferisce il
contratto invocato quale titolo di rigetto, la reclamante era segnatamente tenuta
a adeguare il progetto concordato con la cliente, a prescindere dall’approvazione
di quest’ultima, alle esigenze poste dalle autorità. Viceversa, per giudicare
della correttezza dell’adempimento degli obblighi assunti dall’istante non ci
si può fermare, come fatto dall’escussa e dal primo giudice, alla situazione
esistente al momento del deposito della domanda di costruzione, ma sarebbe
stato necessario verificare se la mandataria ha poi sanato le carenze della
domanda o dei piani, in modo tale da consentire il rilascio della licenza edilizia
e l’adempimento delle condizioni previste dalla stessa.
a) Nella
fattispecie, come già rilevato in precedenza (sopra consid. 5.1), sia il passaggio
in giudicato della licenza edilizia sia l’approvazione del “progetto tecnico del rifugio di protezione civile” sono dimostrati. La
reclamante ha anche provato di avere presentato la domanda di costruzione e
trasmesso il piano di massima per il futuro rifugio (doc. K), mentre, come
convenuto, i piani di dettaglio sono stati allestiti dall’ingegnere (doc. J ad
2, L e D ad 3, e doc. 5). Il modulo ufficiale è però stato firmato dall’CO 1 e
dalla direzione lavori (PI 1). La RE 1 pare invero avere offerto di farlo essa
stessa (doc. K), sennonché nel frattempo la cliente le ha revocato il mandato. Tale
offerta sembra essere sufficiente a darle il diritto di esigere la
controprestazione promessa (art. 82 CO e sentenza della CEF 14.2016.243 del 24
febbraio 2017 consid. 7.2/b). La questione può tuttavia essere lasciata indecisa,
poiché il reclamo va comunque respinto per un altro motivo.
b) Per
quanto attiene infatti alla questione dell’autorimessa, la reclamante contesta la
necessità, evidenziata dalla direzione lavori nella dichiarazione del 9 gennaio
2017.
(doc. 7), di “rivedere il piano
autorimessa per motivi statici” e di progettare un “sistema di autospegnimento, con un locale tecnico
dedicato”. Essa sostiene che il progetto depositato
con la domanda di costruzione era conforme a quanto previsto contrattualmente dalle
parti, ovvero un piano autorimessa libero da pilastri, soluzione costosa ma
fattibile e che rientrava nelle previsioni economiche dell’investimento. La richiesta, successiva, d’inserire dei pilastri costituisce quindi una variante della domanda di
costruzione. D’altronde – essa sottolinea – il progetto originario era provvisto di un attestato di conformità
antiincendio. Infine, la necessità di un locale impianti accessibile
direttamente dall’esterno deriva a suo dire dalla scelta
degli sprinkler, avvenuta in un secondo momento, ma non obbligatori in questo
caso, la superficie dell’autorimessa essendo inferiore a mq 4'800.
Ne
discende che la reclamante non ha, in questo caso, offerto di adeguare
il suo progetto alle esigenze segnalate dalla direzione lavori. Le spettava
così, nelle circostanze descritte, dimostrare che la licenza edilizia è stata
rilasciata sulla base della domanda di
costruzione originaria o lo sarebbe comunque stata anche senza le
modifiche successive apportate al progetto iniziale. Orbene, essa non ha
prodotto la domanda di costruzione approvata dal Comune né l’attestato
di conformità antiincendio a suo dire allegato alla domanda. Non può pertanto
dirsi manifestamente errato l’accertamento del Pretore aggiunto in merito alla
verosimiglianza dell’eccezione d’incorretto adempimento del contratto per
quanto riguarda l’autorimessa e l’impianto antiincendio, sicché la decisione,
su questo punto, resiste alla critica anche dal profilo giuridico (sopra consid.
5.
). Per questi motivi si giustifica di respingere il reclamo, fermo
restando che ciò non preclude all’escutente la possibilità di sottoporre
nuovamente la questione litigiosa al giudice ordinario (consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140'400.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa
rifonderà all’CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).