14.2017.33
Rigetto definitivo dell’opposizione. Annullamento della decisione non motivata e rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio
18 aprile 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.33
Lugano
18 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 16 gennaio
2017 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione federale delle
finanze, Berna)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 febbraio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 gennaio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 410.– oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2016, indicando
quale titolo di credito il decreto penale dell’Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) del 17 novembre 2015 relativo alla ricezione dei programmi radiofonici
e televisivi “almeno dal 12
dicembre 2014”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 gennaio
2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 23 gennaio 2017.
C. Statuendo con decisione del 23 febbraio 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e
un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
concreto nell’incarto della Giudicatura di pace non figura la prova che la
sentenza impugnata sia stata inviata con raccomandata. Ne discende che,
in assenza di prova della data di notifica, il cui onere grava
sull’autorità notificatrice (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della
CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.2), il reclamo presentato
da RE 1 solo il 9 marzo 2017 è da considerare tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel
reclamo RE 1 ricorda di avere sostenuto nelle sue osservazioni all’istanza che
prima della conclusione di un abbonamento di telefonia mobile con la Swisscom,
nel giugno del 2016, essa non aveva mai avuto alcun apparecchio di ricezione di
programmi radiofonici o televisivi, e che aveva a diverse riprese contestato le
pretese dell’istante (rappresentata dalla Billag SA) riferite al pagamento di
una multa per il periodo antecedente al giugno del 2016. La reclamante si duole
che il Giudice di pace abbia accolto l’istanza "senza
alcuna motivazione logica e nonostante tutta la documentazione inviata".
3.
Ora,
sta di fatto che il primo giudice non si è affatto determinato sugli argomenti
invocati dalla reclamante nelle sue osservazioni all’istanza, non consentendole
di capire i motivi – appunto non esplicitati – della decisione impugnata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità
superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Tale assenza di motivazione,
non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione
della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della
reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), che non incombe a questa Camera di
sanare in questa sede, la contestazione vertendo anche sui fatti e sui
documenti prodotti in prima sede (cfr. sentenza
della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio 2015 consid. 4.2). D’altronde, la
Camera non sarebbe comunque stata in misura di pronunciarsi essa stessa sull’istanza,
perché la Giudicatura di pace non le ha trasmesso gli atti di
causa completi (come invece prescritto dall’art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli
atti e allegati delle parti, di cui – è bene ricordare – una copia deve
rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC): i documenti
prodotti dall’istante le sono infatti già stati ritornati con la sentenza
avversata.
La
decisione impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata al Giudice di
pace affinché, dopo avere richiamati dall’istante i documenti acclusi all’istanza,
provveda a emanare un nuovo giudizio contenente una motivazione scritta
succinta. Egli, in particolare, esaminerà se la documentazione prodotta dalla
convenuta possa essere considerata come un ricorso contro il decreto penale
dell’UFCOM del 17 novembre 2015, suscettivo di ostacolarne l’esecutività e pertanto
anche la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il Giudice di pace darà atto nella nuova decisione dell’esito di tale
esame con i motivi della soluzione scelta.
4.
Siccome il giudizio odierno di rinvio non
pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace
statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata per
nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la
controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del
1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016
consid. 5.2).
5.
Poiché la necessità del rinvio della
causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2
CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone poi problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra
volta con il nuovo giudizio.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 410.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–a.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).