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Decisione

14.2017.33

Rigetto definitivo dell’opposizione. Annullamento della decisione non motivata e rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio

18 aprile 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 gennaio

2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 23 gennaio 2017.

C. Statuendo con decisione del 23 febbraio 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e

un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

concreto nell’incarto della Giudicatura di pace non figura la prova che la

sentenza impugnata sia stata inviata con raccomandata. Ne discende che,

in assenza di prova della data di notifica, il cui onere grava

sull’au­­torità notificatrice (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della

CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.2), il reclamo presentato

da RE 1 solo il 9 marzo 2017 è da considerare tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

reclamo RE 1 ricorda di avere sostenuto nelle sue osservazioni all’istanza che

prima della conclusione di un abbonamento di telefonia mobile con la Swisscom,

nel giugno del 2016, essa non aveva mai avuto alcun apparecchio di ricezione di

programmi radiofonici o televisivi, e che aveva a diverse riprese contestato le

pretese dell’istante (rappresentata dalla Billag SA) riferite al pagamento di

una multa per il periodo antecedente al giugno del 2016. La reclamante si duole

che il Giudice di pace abbia accolto l’istanza "senza

alcuna motivazione logica e nonostante tutta la documentazione inviata".

3.

Ora,

sta di fatto che il primo giudice non si è affatto determinato sugli argomenti

invocati dalla reclamante nelle sue osservazioni all’istanza, non consentendole

di capire i motivi – appunto non esplicitati – della decisione impugnata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità

superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Tale assenza di motivazione,

non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione

della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della

reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), che non incombe a questa Camera di

sanare in questa sede, la contestazione vertendo anche sui fatti e sui

documenti prodotti in prima sede (cfr. sentenza

della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio 2015 consid. 4.2). D’altronde, la

Camera non sarebbe comunque stata in misura di pronunciarsi essa stessa sull’istanza,

perché la Giudicatura di pace non le ha trasmesso gli atti di

causa completi (come invece prescritto dall’art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli

atti e allegati delle parti, di cui – è bene ricordare – una copia deve

rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC): i documenti

prodotti dall’istante le sono infatti già stati ritornati con la sentenza

avversata.

La

decisione impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata al Giudice di

pace affinché, dopo avere richiamati dall’istante i documenti acclusi all’istanza,

provveda a emanare un nuovo giu­dizio contenente una motivazione scritta

succinta. Egli, in particolare, esaminerà se la documentazione prodotta dalla

convenuta possa essere considerata come un ricorso contro il decreto penale

dell’UFCOM del 17 novembre 2015, suscettivo di ostacolarne l’esecutività e pertanto

anche la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il Giudice di pace darà atto nella nuova decisione dell’esito di tale

esame con i motivi della soluzione scelta.

4.

Siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace

statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata per

nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la

controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del

1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016

consid. 5.2).

5.

Poiché la necessità del rinvio della

causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2

CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone poi problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra

volta con il nuovo giudizio.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 410.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo

giudizio.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–a.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).