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Decisione

14.2017.36

Rigetto dell’opposizione. Multa disciplinare. Riconsiderazione

15 maggio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1, rappresentata dal RA 1, e per esso da RA 3 e RA

4, è insorta alla Pretura con un’“opposizione” “ai sensi dell’art. 238 lett. f

CPC” del 9 marzo 2017 per

ottenere che la stessa sia “dichiarata

nulla” e modificata nel senso di aggiungervi i rimedi

giuridici, e di far decorrere il termine di reclamo a partire dalla notifica

della decisione completata. Il 10 marzo 2017 la Pretura ha trasmesso quell’“opposizione” a

questa Camera per una sua valutazione circa un suo trattamento come reclamo

contro la sentenza del 28 febbraio 2017.

C. Statuendo

con sentenza del 24 marzo 2017, questa Camera ha respinto l’”opposizione” (trattata come reclamo siccome è l’unico mezzo d’impugnazione previsto

dalla legge contro le sentenze di rigetto dell’opposizione), posto le spese processuali di complessivi fr. 260.– a carico di RA

3 e di RA 4 in solido e inflitto a ognuno di loro una multa disciplinare di fr. 200.–.

La Camera ha ritenuto che l’assenza dei rimedi giuridici

sulla fotocopia della sentenza pretorile impugnata prodotta dalla reclamante

era dovuta al fatto che l’originale del secondo foglio era stato sufficientemente

ingrandito perché il fondo della pagina originale, sul quale figura la via di

ricorso, non fosse riprodotto sulla copia. Tale sotterfugio, di cui i

rappresentanti (illegittimi) della reclamante non potevano non avvedersi, è

stato sanzionato con l’inflizione a ognuno di loro di una multa disciplinare di

fr. 200.– per avere agito in malafede (art. 128 cpv. 3 CPC). Stante la

chiarezza dei fatti la Camera ha prescisso dal sentire gli interessati, riservando

loro la facoltà di postulare la riconsiderazione della sanzione disciplinare

con un’istanza motivata entro dieci giorni dalla notifica del giudizio.

D. Con “reclamo” del 3 aprile 2017, RA 3 è insorto contro

la sanzione comminatagli chiedendone l’annullamento con effetto immediato.

E. Con

istanza di riconsiderazione del 4 aprile 2017, anche l’avv. RA 4 ha postulato l’annullamento

della sanzione disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo

individuale e fr. 260.– in solido con RA 3”.

Considerandi

in diritto: “Reclamo” (istanza di riconsiderazione)

di RA 3

1.

RA 3 contesta

la sanzione inflittagli poiché ritiene gli argomenti della Camera una “strumentalizzazione

talebana della giustizia”,

siccome sia l’avv. RA 4 sia lui, in base al documento trasmesso dall’affiliata,

avrebbero creduto in buona fede che la sentenza pretorile non indicava i rimedi

giuridici. Egli afferma d’al­­tronde di avere firmato l’atto trasmesso alla

Pretura il 9 marzo 2017 senza leggerlo, mentre l’avv. RA 4

avrebbe ritenuto giusto trasmettere la copia della decisione ricevuta dalla

cliente “per un eccesso di

buona fede”. RA 3 contesta di avere agito in malafede e di aver

voluto usare un sotterfugio per prendere il tribunale “per i fondelli”.

2.

In

caso di malafede o temerarietà processuali, la parte o il suo patrocinatore

possono essere puniti con una multa disciplinare fi­no a fr. 2'000.– e, in

caso di recidiva, fino a fr. 5'000.– (art. 128 cpv. 3 CPC). Nel caso in

esame, la Camera ha sanzionato disciplinarmente i rappresentanti della

reclamante non per avere creato ad arte una copia della sentenza così

ingrandita da non far apparire i rimedi giuridici, bensì per avere contestato

in malafede la sentenza proprio per l’assenza di tali rimedi, mentre il

sotterfugio non poteva sfuggire alla loro attenzione, essendo loro noto che l’indicazione

dei rimedi giuridici è solitamente riprodotta in calce alla decisione (come da

loro stessi menzionato nel reclamo). Sapendo, o almeno dovendo sapere usando la

dovuta diligenza, che l’“opposizione” del 9 marzo 2017 era

manifestamente insostenibile e sprovvista di possibilità di esito favorevole,

siccome fondata sulla contestazione di un fatto (l’indicazio­­ne dei rimedi

giuridici) ovviamente vero, RA 3 e l’avv. RA 4 hanno agito in modo temerario o

abusivo inoltrando un atto di cui si sarebbe astenuto ogni patrocinatore

ragionevole e in buona fede (DTF 124 V 287 seg. consid. 3/b; DTF 120 III 110 consid.

4/b; Gschwend/Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 19 e 20 ad art. 128 CPC; Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 22 ad art.

128.

CPC; Haldy

in:

CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 100, n. 2/B/c ad art.

52.

CPC).

3.

Non

discolpa poi RA 3 il fatto di non avere letto, a suo dire, l’“opposizione”: sottoscrivendola egli si è infatti

assunto la responsabilità del suo contenuto. Del resto, è comunque da considerare

temerario il comportamento della parte che firma un atto processuale senza

verificare che abbia una minima parvenza di buon diritto. Com’è temerario

firmare un atto processuale come organo di un sindacato designato quale

rappresentante di una parte sapendo che l’idoneità di tale sindacato a fungere

da rappresentante professionalmente qualificato giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d

CPC è già stata negata dal Tribunale d’appello con una sentenza passata in

giudicato (nel “reclamo” 3 aprile 2017, pag. 3 in fondo,

egli scrive: “Il sottoscritto sa

perfettamente quali siano i limiti della legittimazione ai sensi dell’articolo

68.

CPC”). Il “reclamo” (recte: istanza di

riconsiderazione) va quindi respinto e la sanzione disciplinare confermata.

4.

Non

è infine necessario determinarsi sul tema della buona fede processuale

applicato all’operato dei giudici, al quale rinviano gli estratti del

commentario di Trezzini/Cocchi/Bernasconi (op. cit., pagg.

95-100) riprodotti nel “reclamo” (che tralascia invece l’uni­­ca sezione

topica: “c) Divieto di

comportamenti abusivi, specialmente contraddittori”,

pagg. 100-101), poiché RA 3 non ne trae conseguenze

concrete, limitandosi a esternare affermazioni gratuite e irreverenti nei

confronti del vicepresidente della Camera.

Istanza di riconsiderazione dell’avv. RA

4.

5.

Postulando l’annullamento della sanzione

disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo individuale e fr. 260.– in

solido con RA 3”, l’avv. RA 4 pare confondere la multa

disciplinare, di fr. 200.–

per ogni rappresentante (dispositivi n. 3 e 4), con le spese processuali, di fr. 260.–,

poste in solido a loro carico (dispositivo n. 2). Orbene, la facoltà di

riconsiderazione è stata conferita ai rappresentanti della reclamante solo in

merito alla sanzione disciplinare. Contro la decisione sulla ripartizione delle

spese processuali è invece dato unicamente il ricorso in materia civile al

Tribunale federale (v. il primo rimedio giuridico menzionato sulla sentenza 24 marzo 2017 di

questa Camera). L’istanza di riconsiderazione si palesa quindi irricevibile.

6.

Sia come

sia, l’avv. RA 4 non contesta la motivazione posta alla base delle sanzioni

disciplinari e dell’attribuzione delle spese processuali – l’inoltro di un atto

processuale manifestamente insostenibile – ma si limita a far valere di non essere

a conoscenza della giurisprudenza secondo cui il sindacato RA 1 non può fungere

da rappresentante professionalmente qualificato, di essere

contrattualmente assoggettata alle direttive e istruzioni di RA 3 e di essere a

beneficio di una clausola di esclusione di responsabilità in virtù del contratto

concluso tra il sindacato RA 1 e i suoi affiliati. Per tacere del fatto che gli

accordi interni tra RA 3, il sindacato, i suoi affiliati e lei non la esimono

dall’agire in buona fede nei confronti dei tribunali (art. 52 CPC), specie in

ragione della sua formazione come avvocato, astenendosi dall’inoltrare atti

processuali temerari. Fosse anche da considerare ricevibile, la sua istanza di riconsiderazione

andrebbe pertanto respinta.

7.

Si

prescinde, eccezionalmente, dal riscuotere spese processuali per il giudizio

odierno, considerate già incluse in quelle stabilite con la decisione del 24

marzo 2017.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di riconsiderazione (“reclamo”)

di RA 3 è respinta e la multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli è

confermata.

2. L’istanza

di riconsiderazione di RA 4 è irricevibile.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– , ,;

– , ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).