14.2017.36
Rigetto dell’opposizione. Multa disciplinare. Riconsiderazione
15 maggio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.36
RICONSIDERAZIONE
Lugano
15 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 27 gennaio 2017 da
CO 1
(rappr. dalla RA 2,
contro
RE 1
(c/o il RA 1, __________)
giudicando ora sulle istanze di riconsiderazione del 3 e 4 aprile 2017
presentate dai rappresentanti dell’RE 1, rispettivamente RA 3 e avv. RA 4,
contro la decisione emessa da questa Camera il 24 marzo 2017;
ritenuto
in fatto: A. Statuendo con decisione del 28 febbraio
2017, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza
presentata il 27 gennaio 2017
dalla CO 1 e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’RE 1 al precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso
di fr. 6'200.– oltre ad accessori, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 150.–
a favore dell’istante.
Fatti
B. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1, rappresentata dal RA 1, e per esso da RA 3 e RA
4, è insorta alla Pretura con un’“opposizione” “ai sensi dell’art. 238 lett. f
CPC” del 9 marzo 2017 per
ottenere che la stessa sia “dichiarata
nulla” e modificata nel senso di aggiungervi i rimedi
giuridici, e di far decorrere il termine di reclamo a partire dalla notifica
della decisione completata. Il 10 marzo 2017 la Pretura ha trasmesso quell’“opposizione” a
questa Camera per una sua valutazione circa un suo trattamento come reclamo
contro la sentenza del 28 febbraio 2017.
C. Statuendo
con sentenza del 24 marzo 2017, questa Camera ha respinto l’”opposizione” (trattata come reclamo siccome è l’unico mezzo d’impugnazione previsto
dalla legge contro le sentenze di rigetto dell’opposizione), posto le spese processuali di complessivi fr. 260.– a carico di RA
3 e di RA 4 in solido e inflitto a ognuno di loro una multa disciplinare di fr. 200.–.
La Camera ha ritenuto che l’assenza dei rimedi giuridici
sulla fotocopia della sentenza pretorile impugnata prodotta dalla reclamante
era dovuta al fatto che l’originale del secondo foglio era stato sufficientemente
ingrandito perché il fondo della pagina originale, sul quale figura la via di
ricorso, non fosse riprodotto sulla copia. Tale sotterfugio, di cui i
rappresentanti (illegittimi) della reclamante non potevano non avvedersi, è
stato sanzionato con l’inflizione a ognuno di loro di una multa disciplinare di
fr. 200.– per avere agito in malafede (art. 128 cpv. 3 CPC). Stante la
chiarezza dei fatti la Camera ha prescisso dal sentire gli interessati, riservando
loro la facoltà di postulare la riconsiderazione della sanzione disciplinare
con un’istanza motivata entro dieci giorni dalla notifica del giudizio.
D. Con “reclamo” del 3 aprile 2017, RA 3 è insorto contro
la sanzione comminatagli chiedendone l’annullamento con effetto immediato.
E. Con
istanza di riconsiderazione del 4 aprile 2017, anche l’avv. RA 4 ha postulato l’annullamento
della sanzione disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo
individuale e fr. 260.– in solido con RA 3”.
Considerandi
in diritto: “Reclamo” (istanza di riconsiderazione)
di RA 3
1.
RA 3 contesta
la sanzione inflittagli poiché ritiene gli argomenti della Camera una “strumentalizzazione
talebana della giustizia”,
siccome sia l’avv. RA 4 sia lui, in base al documento trasmesso dall’affiliata,
avrebbero creduto in buona fede che la sentenza pretorile non indicava i rimedi
giuridici. Egli afferma d’altronde di avere firmato l’atto trasmesso alla
Pretura il 9 marzo 2017 senza leggerlo, mentre l’avv. RA 4
avrebbe ritenuto giusto trasmettere la copia della decisione ricevuta dalla
cliente “per un eccesso di
buona fede”. RA 3 contesta di avere agito in malafede e di aver
voluto usare un sotterfugio per prendere il tribunale “per i fondelli”.
2.
In
caso di malafede o temerarietà processuali, la parte o il suo patrocinatore
possono essere puniti con una multa disciplinare fino a fr. 2'000.– e, in
caso di recidiva, fino a fr. 5'000.– (art. 128 cpv. 3 CPC). Nel caso in
esame, la Camera ha sanzionato disciplinarmente i rappresentanti della
reclamante non per avere creato ad arte una copia della sentenza così
ingrandita da non far apparire i rimedi giuridici, bensì per avere contestato
in malafede la sentenza proprio per l’assenza di tali rimedi, mentre il
sotterfugio non poteva sfuggire alla loro attenzione, essendo loro noto che l’indicazione
dei rimedi giuridici è solitamente riprodotta in calce alla decisione (come da
loro stessi menzionato nel reclamo). Sapendo, o almeno dovendo sapere usando la
dovuta diligenza, che l’“opposizione” del 9 marzo 2017 era
manifestamente insostenibile e sprovvista di possibilità di esito favorevole,
siccome fondata sulla contestazione di un fatto (l’indicazione dei rimedi
giuridici) ovviamente vero, RA 3 e l’avv. RA 4 hanno agito in modo temerario o
abusivo inoltrando un atto di cui si sarebbe astenuto ogni patrocinatore
ragionevole e in buona fede (DTF 124 V 287 seg. consid. 3/b; DTF 120 III 110 consid.
4/b; Gschwend/Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 19 e 20 ad art. 128 CPC; Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 22 ad art.
128.
CPC; Haldy
in:
CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 100, n. 2/B/c ad art.
52.
CPC).
3.
Non
discolpa poi RA 3 il fatto di non avere letto, a suo dire, l’“opposizione”: sottoscrivendola egli si è infatti
assunto la responsabilità del suo contenuto. Del resto, è comunque da considerare
temerario il comportamento della parte che firma un atto processuale senza
verificare che abbia una minima parvenza di buon diritto. Com’è temerario
firmare un atto processuale come organo di un sindacato designato quale
rappresentante di una parte sapendo che l’idoneità di tale sindacato a fungere
da rappresentante professionalmente qualificato giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d
CPC è già stata negata dal Tribunale d’appello con una sentenza passata in
giudicato (nel “reclamo” 3 aprile 2017, pag. 3 in fondo,
egli scrive: “Il sottoscritto sa
perfettamente quali siano i limiti della legittimazione ai sensi dell’articolo
68.
CPC”). Il “reclamo” (recte: istanza di
riconsiderazione) va quindi respinto e la sanzione disciplinare confermata.
4.
Non
è infine necessario determinarsi sul tema della buona fede processuale
applicato all’operato dei giudici, al quale rinviano gli estratti del
commentario di Trezzini/Cocchi/Bernasconi (op. cit., pagg.
95-100) riprodotti nel “reclamo” (che tralascia invece l’unica sezione
topica: “c) Divieto di
comportamenti abusivi, specialmente contraddittori”,
pagg. 100-101), poiché RA 3 non ne trae conseguenze
concrete, limitandosi a esternare affermazioni gratuite e irreverenti nei
confronti del vicepresidente della Camera.
Istanza di riconsiderazione dell’avv. RA
4.
5.
Postulando l’annullamento della sanzione
disciplinare inflittale “per fr. 260.– a titolo individuale e fr. 260.– in
solido con RA 3”, l’avv. RA 4 pare confondere la multa
disciplinare, di fr. 200.–
per ogni rappresentante (dispositivi n. 3 e 4), con le spese processuali, di fr. 260.–,
poste in solido a loro carico (dispositivo n. 2). Orbene, la facoltà di
riconsiderazione è stata conferita ai rappresentanti della reclamante solo in
merito alla sanzione disciplinare. Contro la decisione sulla ripartizione delle
spese processuali è invece dato unicamente il ricorso in materia civile al
Tribunale federale (v. il primo rimedio giuridico menzionato sulla sentenza 24 marzo 2017 di
questa Camera). L’istanza di riconsiderazione si palesa quindi irricevibile.
6.
Sia come
sia, l’avv. RA 4 non contesta la motivazione posta alla base delle sanzioni
disciplinari e dell’attribuzione delle spese processuali – l’inoltro di un atto
processuale manifestamente insostenibile – ma si limita a far valere di non essere
a conoscenza della giurisprudenza secondo cui il sindacato RA 1 non può fungere
da rappresentante professionalmente qualificato, di essere
contrattualmente assoggettata alle direttive e istruzioni di RA 3 e di essere a
beneficio di una clausola di esclusione di responsabilità in virtù del contratto
concluso tra il sindacato RA 1 e i suoi affiliati. Per tacere del fatto che gli
accordi interni tra RA 3, il sindacato, i suoi affiliati e lei non la esimono
dall’agire in buona fede nei confronti dei tribunali (art. 52 CPC), specie in
ragione della sua formazione come avvocato, astenendosi dall’inoltrare atti
processuali temerari. Fosse anche da considerare ricevibile, la sua istanza di riconsiderazione
andrebbe pertanto respinta.
7.
Si
prescinde, eccezionalmente, dal riscuotere spese processuali per il giudizio
odierno, considerate già incluse in quelle stabilite con la decisione del 24
marzo 2017.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di riconsiderazione (“reclamo”)
di RA 3 è respinta e la multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli è
confermata.
2. L’istanza
di riconsiderazione di RA 4 è irricevibile.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
– , ,;
– , ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).