14.2017.38
Fallimento di una ditta individuale. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità non resa verosimile. Conto economico della ditta non revisionato
17 maggio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.38
Lugano
17 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 ottobre
2016 da
AO 1
(rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 25 ottobre 2016 l’AO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 921.60 più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 febbraio 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 8 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 9
marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa
di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
21 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Stante l’esito del reclamo odierno, il reclamo non è stato
intimato per osservazioni alla controparte, la quale ha del resto perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 marzo 2017 contro la sentenza da reputarsi notificata a
RE 1 alla scadenza del
termine di giacenza postale il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare solo passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano del 9 marzo che conferma il versamento di fr. 921.60
1.
ora 41 dopo la dichiarazione del fallimento a saldo dell’esecuzione promossa
dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta
adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come
visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto
esecutivo (al 9 marzo 2017) prodotto dal reclamante (doc.
E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 39 esecuzioni per un importo
complessivo di oltre fr. 66'000.–. Oltre a quella già menzionata, lo stesso
9.
marzo 2017 egli ne ha estinte altre sette (sei giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento e la settima notificata senza opposizione) mediante
un pagamento di complessivi fr. 6'399.05 all’UE (doc. F-N). Delle 31
rimanenti per quasi fr. 60'000.– complessivi, sette, volte all’incasso d’imposte
e di contributi sociali per oltre fr. 17'000.–, erano già giunte allo stadio
della fissazione del pignoramento. A sostegno della propria solvibilità, il reclamante
produce il conto economico della ditta per l’anno 2015, da cui risulta un utile
di fr. 104'403.55 (doc. P). Sennonché il documento non è revisionato, è
inattuale e non considera la maggior parte delle imposte (in particolare l’IVA)
e dei contributi sociali né il fabbisogno del fallito. Non appare quindi
verosimile che la sua attività professionale sia sufficientemente redditizia da
permettergli di rimborsare i propri debiti a medio termine. Senza contare che
entro la scadenza del termine di reclamo (il 27 marzo 2017), RE 1 non risulta
aver pagato altre esecuzioni, neppure quelle con un importo relativamente
modesto, già giunte allo stadio della fissazione del pignoramento. È inoltre
noto alla Camera che nel frattempo gli sono stati notificati ulteriori precetti
esecutivi, sicché il suo carico esecutivo sfiora ora i fr. 170'000.–.
Ciò
porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante stia
peggiorando e ch’egli non paia disporre di liquidità sufficiente a far fronte
ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste
circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il
fallimento di RE 1 confermato.
3.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento
di RE 1, Taverne, a far tempo da
giovedì
18 maggio 2017 alle ore 10:00.
2. La tassa di giustizia di fr. 230.– è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).