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Decisione

14.2017.38

Fallimento di una ditta individuale. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità non resa verosimile. Conto economico della ditta non revisionato

17 maggio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 febbraio 2017 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 8 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 9

marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

21 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Stante l’esito del reclamo odierno, il reclamo non è stato

intimato per osservazioni alla controparte, la quale ha del resto perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 17 marzo 2017 contro la sentenza da reputarsi notificata a

RE 1 alla scadenza del

termine di giacenza postale il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare solo passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano del 9 marzo che conferma il versamento di fr. 921.60

1.

ora 41 dopo la dichiarazione del fallimento a saldo dell’esecuzione promossa

dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta

adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come

visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto

esecutivo (al 9 marzo 2017) prodotto dal reclamante (doc.

E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 39 esecuzioni per un importo

complessivo di oltre fr. 66'000.–. Oltre a quella già menzionata, lo stesso

9.

marzo 2017 egli ne ha estinte altre sette (sei giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento e la settima notificata senza opposizione) mediante

un pagamento di complessivi fr. 6'399.05 al­l’UE (doc. F-N). Delle 31

rimanenti per quasi fr. 60'000.– complessivi, sette, volte all’incasso d’imposte

e di contributi sociali per oltre fr. 17'000.–, erano già giunte allo stadio

della fissazione del pignoramento. A sostegno della propria solvibilità, il reclamante

produce il conto economico della ditta per l’anno 2015, da cui risulta un utile

di fr. 104'403.55 (doc. P). Sennonché il documento non è revisionato, è

inattuale e non considera la maggior parte delle imposte (in particolare l’IVA)

e dei contributi sociali né il fabbisogno del fallito. Non appare quindi

verosimile che la sua attività professionale sia sufficientemente redditizia da

permettergli di rimborsare i propri debiti a medio termine. Senza contare che

entro la scadenza del termine di reclamo (il 27 marzo 2017), RE 1 non risulta

aver pagato altre esecuzioni, neppure quelle con un importo relativamente

modesto, già giunte allo stadio della fissazione del pignoramento. È inoltre

noto alla Camera che nel frattempo gli sono stati notificati ulteriori precetti

esecutivi, sicché il suo carico esecutivo sfiora ora i fr. 170'000.–.

Ciò

porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante stia

peggiorando e ch’egli non paia disporre di liquidità sufficiente a far fronte

ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste

circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il

fallimento di RE 1 confermato.

3.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento

di RE 1, Taverne, a far tempo da

giovedì

18 maggio 2017 alle ore 10:00.

2. La tassa di giustizia di fr. 230.– è posta a

carico di RE 1.

3. Notificazione a:

–;

;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).