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Decisione

14.2017.4

Fallimento. Dilazione concessa dall’istante prima della pronuncia del fallimento

23 febbraio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 10 gennaio 2017, cui l’istante non è comparsa, il direttore

della convenuta ha dichiarato di essere intenzionato a procedere quello stesso

giorno al pagamento del saldo del credito.

C. Statuendo

con decisione 12 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dalle ore 14.00 di quel medesimo giorno, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2017

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dall’istante una

dilazione di pagamento già prima della pronuncia contestata. L’in­­domani il

presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni al reclamo,

la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1

al più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tem­pestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 10 gennaio 2017 la CO 1 ha confermato “per l’ultima volta” il piano dei pagamenti

pattuito dalle parti, che prevede il versamento di fr. 17'037.55 in rate

mensili di fr. 1'200.– a partire da fine gennaio del 2017 fino all’e­­stinzione

completa del debito. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe

impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE

1.

va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al

reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12

gennaio 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

nei confronti della RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).