14.2017.4
Fallimento. Dilazione concessa dall’istante prima della pronuncia del fallimento
23 febbraio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.4
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 17 ottobre 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il
19 ottobre 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento
di fr. 20'512.45 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 10 gennaio 2017, cui l’istante non è comparsa, il direttore
della convenuta ha dichiarato di essere intenzionato a procedere quello stesso
giorno al pagamento del saldo del credito.
C. Statuendo
con decisione 12 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dalle ore 14.00 di quel medesimo giorno, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2017
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dall’istante una
dilazione di pagamento già prima della pronuncia contestata. L’indomani il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni al reclamo,
la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1
al più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 10 gennaio 2017 la CO 1 ha confermato “per l’ultima volta” il piano dei pagamenti
pattuito dalle parti, che prevede il versamento di fr. 17'037.55 in rate
mensili di fr. 1'200.– a partire da fine gennaio del 2017 fino all’estinzione
completa del debito. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe
impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE
1.
va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12
gennaio 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
nei confronti della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).