14.2017.40
Rigetto definitivo dell’opposizione. Rappresentanza processuale. Interpretazione di una procura. Termine per produrre una procura aggiornata
12 luglio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
PA 2
Incarto n.
14.2017.40
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2016.6067 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 15 dicembre 2016 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 21 settembre 2006 la CO 1 ha autorizzato RA 1 – tra l’altro – a “svolgere qualsiasi atto o
procedura volta all’incasso dei crediti vantati nei confronti” di RE 1 e a “conferire
subdelega per tutti quegli atti o procedure per i quali dovessero essere
richieste le prestazioni di un avvocato oppure di un corrispondente della RA 1 e
ciò a libera discrezione della stessa”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, per conto della CO 1 RA 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 8'900.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando
quale titolo di credito “Tasse
di giustizia e ripetibili come da sentenze e più nello specifico: Ripetibili
come da sentenza Pretura Lugano del 16.06.10 (inc. __________) Fr. 1'500.–;
ripetibili come da Sentenza III CC del TA del 07.02.12 (inc. __________) Fr. 200.–; tassa di giustizia + ripetibili come da
sentenza Pretura Lugano del 26.03.12 (inc. __________) Fr. 4'500.–;
ripetibili come da sentenza della II CC del TA del 12.08.2013 (inc. __________)
Fr. 1'000.–; ripetibili come da sentenza del TF del 03.07.14 (inc. __________)
Fr. 2'500.–, dedotte le ripetibili + tassa di giustizia TA del 16.11.11 (__________)
Fr. 1'000.–”.
C. Il
5 dicembre 2016 RA 1 ha conferito procura all’avv. PA 2 perché abbia a
rappresentarla per l’inoltro della causa contro RE 1.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 dicembre 2016
la CO 1, patrocinata dall’PA 2 in forza della procura firmata da RA 1, ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 marzo 2017, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta,
contestando – tra l’altro – la legittimazione della RA 1 di rappresentare l’istante. Con replica e duplica
orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione del 15 marzo 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 750.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2017 per ottenere che
l’istanza sia dichiarata inammissibile. Nelle sue osservazioni del 13 aprile
2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
G. Nel
termine impartito con ordinanza del 16 giugno 2017, la CO 1 ha prodotto il 27
giugno 2017 una procura firmata il giorno precedente, con cui ha autorizzato RA
1 a svolgere qualsiasi atto e procedura volta all’incasso dei propri crediti
nei confronti di RE 1, in particolare nella procedura in esame, e a subdelegare
le sue mansioni a un avvocato, e ha ratificato tutto l’operato della
mandataria. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2017, RE 1 ha confermato le sue
conclusioni tese a far dichiarare l’istanza inammissibile. Visto l’esito del
giudizio odierno, esse non sono state notificate alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, per quanto interessa in questa sede, il Pretore ha
ritenuto la censura inerente alla mancata legittimazione attiva della RA 1
destituita di fondamento “alla
luce della procura conferita da CO 1 di cui al doc. A”.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’avv. PA 2, sulla scorta della procura rilasciatagli
dalla RA 1, può agire solo come suo rappresentante, e non come patrocinatore
della CO 1. Di conseguenza, gli atti compiuti dall’avv. PA 2 a favore di quest’ultima,
così come l’intero procedimento di prima istanza, sarebbero da reputarsi nulli.
A mente del reclamante non si giustifica poi l’assegnazione all’istante di un
termine per sanare questa carenza, il legale avendo agito consapevolmente e non
essendo mai comparso come patrocinatore dell’istante (bensì della RA 1). Per
quel che concerne la procura rilasciata dalla CO 1 a RA 1, il convenuto
sottolinea ch’essa risale al 2006 e si riferisce a un oggetto ben diverso
rispetto a quello della presente procedura, ragion per cui non può giustificare
alcuna subdelega all’avv. PA 2, specie perché la procura è firmata unicamente
da un singolo organo, mentre era necessaria una doppia firma.
4.
Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di
stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la legittimazione del
rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta rappresentanza processuale),
che deve ancora sussistere al momento dell’emanazione del giudizio (sentenza
del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli
atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 17 ad
art. 68 CPC). Sia il mandante che il
procuratore devono essere capaci di stare in lite (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad
art. 68 CPC).
4.1
Il
giudice verifica d’ufficio l’esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e controlla in
particolare che il rappresentante si legittimi con una procura (art. 68 cpv. 3
CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.
cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di
firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132
cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013,
consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare
dubbi sul contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento
della procura (sentenza della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 5; Trezzini, op. cit., pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op. cit., n. 14 ad art. 68; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 132
CPC con riferimenti; pure Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 132 CPC).
4.2
Nella fattispecie RA 1 ha iniziato la pratica esecutiva contro RE
1.
(doc. H), facendo spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti il 16 novembre 2016 (doc. I), sulla base della procura del 21
settembre 2006 firmata da un solo membro della CO 1, che indica come titolo di
credito una fattura del 27 agosto 2004 per opere da metalcostruttore (doc. A,
fol. 2). Tenuto però conto del fatto che non incombe al giudice del rigetto
verificare la validità della procedura esecutiva (fatti salvi casi di nullità)
bensì all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e che il reclamante non allega di
aver impugnato il precetto esecutivo, esso risulta valido.
4.3
Quanto all’istanza
(e di conseguenza all’intero procedimento di rigetto dell’opposizione), l’avv. RA
1.
l’ha presentata sulla base della procura generale conferitagli il 5 dicembre
2016.
dalla RA 1 (doc. A, fol. 1), la quale era autorizzata a subdelegare a
terzi tale mansione in virtù della procura ricevuta il 21 settembre 2006
dalla CO 1 (doc. A, fol. 2 penultimo paragrafo). Viste le censure sollevate dal reclamante, a scopo di chiarezza il
presidente della Camera ha impartito all’istante un
termine per confermare la procura rilasciata nel 2016 a favore della PI
1, che sia riferita esplicitamente alla causa in esame e comprenda la facoltà
per quest’ultima di subdelegare il mandato a un avvocato. La CO 1 ha dato
seguito all’invito producendo una procura che non lascia alcun dubbio sulla sua
volontà di essere rappresentata dalla RA 1 e dall’avv. PA 2 nella procedura
specifica (v. sopra ad G).
Del
resto, nelle sue osservazioni del 5 luglio 2017 il reclamante non contesta
materialmente la validità della procura, ma si limita a ribadire che quella rilasciata dalla RA 1 all’avv. PA 2 consentirebbe a quest’ultimo di
agire solo come rappresentante della mandate e non come rappresentante della CO
1.
e che l’assegnazione di un termine all’istante per confermare la procura
viola l’art. 132 CPC, il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) e
il divieto di produrre nuovi documenti in sede di reclamo (art. 326 CPC), nella
misura in cui il legale dell’istante sarebbe comparso consapevolmente per conto
della RA 1 e non come rappresentante dell’istante. Il reclamante si duole
infine che lo scritto che accompagna la nuova procura non sia sottoscritto
dalla controparte bensì dalla segretaria (dell’avvocato).
4.4
Per quanto attiene
alla prima censura, non si disconosce che il testo della procura del 5 dicembre
2016.
(doc. A accluso all’istanza) prevede che l’avv. PA 2 abbia a
rappresentare RA 1 (e non la CO 1) “per l’inoltro della causa” contro RE 1.
Sennonché il testo di una dichiarazione, seppure apparentemente chiaro, non è
da sé solo decisivo per stabilirne il senso (art. 18 cpv. 1 CO). Altre
circostanze possono indicare che il testo della dichiarazione non ne riflette
compiutamente il senso, il quale va stabilito determinando la comune e reale
intenzione delle parti o, in mancanza di ciò, secondo il principio dell’affidamento
(DTF 129 III 122 consid. 2.5). Nella fattispecie, RA 1 ha firmato la procura in
questione alcuni giorni dopo avere avviato l’esecuzione in rassegna contro il reclamante
a nome e per conto della CO 1 (v. precetto esecutivo del 16 novembre 2016, doc.
I). Non risulta d’altronde che fosse a quel momento pendente una causa che
opponesse RE 1 alla RA 1 personalmente, o quantomeno egli non lo afferma. Non
vi è quindi alcun dubbio che secondo la comune intenzione l’avv. PA 2 abbia
agito sin dall’inizio, in subdelega della RA 1, per conto della CO 1, ciò che
la procura trasmessa il 27 giugno 2017 conferma senz’alcuna ambiguità (sopra ad
G).
4.5
Nel segno del
divieto del formalismo eccessivo, il giudice fissa alla parte un termine per
sanare atti processuali viziati da carenze formali con l’avvertenza che in caso
d’inosservanza dello stesso l’atto si considererà non presentato (art. 132 cpv.
1.
CPC). La
lista dei vizi enumerati esemplativamente all’art. 132 CPC non è esaustiva (Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 132 CPC; Kramer/Erk in:
Brunner/Gasser/ Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a
ed. 2016, vol. I, n. 1 ad art. 132 CPC; Frei, op. cit., n. 16 ad art. 132; Gschwend,
op. cit., n. 8 ad art. 132). I presupposti perché il giudice possa impartire un simile termine è l’esistenza
di un vizio di forma (sentenza del Tribunale federale
4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, SZZP/RSPC 2012, 128,
consid. 5; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 132 CPC) – ma a certe condizioni
restrittive può anche entrare in considerazione un vizio materiale (Gschwend, op. cit., n. 16 ad art. 132) –
sanabile (sentenza del Tribunale federale 5A_822/2014 del 4 maggio 2015, SZZP/RSPC 2015, 438 consid. 2.3; Frei,
op. cit., n. 5 ad art. 132; Gschwend,
op. cit., n. 6 ad art. 132) frutto di un’inavvertenza della parte e non di una
sua volontà deliberata (sentenza del Tribunale federale 5A_639/2014 dell’8
settembre 2015 consid. 13.3.2, con rinvii; Bohnet
in: CPC
commenté, 2011, n. 40 ad art. 132 CPC e in: CPC annoté, 2016, n. 1 e 8 ad art.
132.
CPC; Frei, op. cit., n. 5 e 16
ad art. 132; Gschwend, op. cit.,
n. 6 ad art. 132; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 18b ad art. 130-132 CPC; Kramer/
Erk, op. cit., n. 2 ad art. 132 con riferimenti).
a) Nel
caso specifico, il reclamante sostiene che la resistente non ha adotto valide
ragioni che permettano di ritenerla priva di colpa o di averne solo in lieve
misura in relazione alla produzione della procura 21 settembre 2006
(osservazioni 5 luglio 2017, pag. 4 in mezzo). In realtà tale atto non appariva
d’acchito carente, tanto che sia l’ufficio d’esecuzione sia il primo giudice l’hanno
giudicata sufficiente per procedere agli atti del proprio ufficio. E la Camera
ha chiesto una conferma all’istante solo per tranquillizzare il reclamante,
apparentemente senza successo. Non vi sono invero chiare indicazioni che la
resistente abbia prodotto volontariamente una procura che sapeva essere
formalmente carente. Nelle predette circostanze nulla ostava alla fissazione di
un termine, nel senso dell’art. 132 cpv. 1 CPC, per chiarire i dubbi accampati
dal reclamante, la volontà di presentare un atto viziato non dovendosi ammettere
con troppa facilità (Weber, op.
cit., n. 18b ad art. 132), giacché il testo dell’art. 132 cpv. 1 CPC non
menziona il presupposto dell’inavvertenza.
b) Il
reclamante fa inoltre valere che l’avv. PA 2 ha agito consapevolmente come
rappresentante della RA 1 sapendo che la procura del 2006 non conteneva alcun
mandato in subdelega (osservazioni 5 luglio 2017 ad 5). Già si è ricordato,
tuttavia, che correttamente interpretata alla luce del principio della buona fede,
la (seconda) procura in questione abilitava il legale a rappresentare la CO 1
(sopra consid. 4.4). Per tacere del fatto che la procura del 2006 prevede
esplicitamente la facoltà di subdelega (doc. A, foglio 2, penultimo paragrafo).
Strumentale, la censura non merita protezione.
c) Il
reclamante rimprovera ancora alla Camera di essersi sostituita al legale della
controparte, suggerendole come sanare i vizi dei suoi documenti di causa non
solo formali ma pure di contenuto riguardo alla sua estensione, all’indicazione
della parte, al contenuto del mandato e alla facoltà di subdelega (osservazioni
5.
luglio 2017 pag. 3 ad 3 e pag. 5 ad 3-4). Perde di vista, però, che il
contenuto delle procure, ovvero la volontà dell’istante e dei suoi mandatari secondo
cui essi sono abilitati a rappresentarla nella causa in rassegna, è chiaro sin
dall’inizio, mentre solo la forma delle procure poteva dare adito a dubbi,
motivo per cui la Camera ha interpellato l’istante, indicandole i punti da
chiarire in modo da dissipare le incertezze evocate dal reclamante. Ora, lo
scopo dell’art. 132 cpv. 1 CPC è proprio quello di sanare eventuali vizi
formali. E contrariamente a quanto allega il reclamante, il campo d’applicazione
della norma non è limitato ai casi di mancanza di una procura o della sua
sottoscrizione, ma si estende a tutti i vizi formali (sopra consid. 4.1 e 4.5).
d) Lamenta
altresì il reclamante una violazione del principio della buona fede (art. 52
CPC) per non avere la Camera dimostrato un rigore accresciuto nell’applicazione
delle norme procedurali in sede di reclamo, permettendo alla controparte di
sanare un vizio di cui era consapevole (osservazioni 5 luglio 2017 pag. 5 ad 3 e
pag. 6 ad 5). Ciò sarebbe contrario alla recente giurisprudenza federale (DTF
142.
IV 299) secondo cui la rigorosa applicazione del diritto processuale non
costituisce formalismo eccessivo laddove l’esigenza di forma si fonda su di un
motivo oggettivo, un termine suppletorio per sanare un vizio formale entrando
in considerazione per gli specialisti del diritto, come gli avvocati, unicamente
in caso di svista o d’impedimento non colpevole (osservazioni 5 luglio 2017
pag. 4). A parte il fatto che la sentenza citata è stata emessa in ambito
penale in merito a una questione diversa da quella della sanatoria di una
procura, già si è sottolineato come le procure non apparissero d’acchito
carenti (sopra consid. 4.5/a-b), sicché l’avv. PA 2 poteva confidare che fossero
state ritenute sufficienti, e nel caso contrario che gli fosse stato concesso
un termine per sanare eventuali difetti. L’art. 68 cpv. 3 CPC si limita infatti
a porre il principio della legittimazione mediante procura senza definirne la
forma esatta (tranne che sia scritta e firmata, art. 130 cpv. 1 CPC). Non si
verifica quindi alcuna violazione del principio di buona fede. Semmai è il
comportamento dello stesso reclamante a suscitare interrogativi sotto il
profilo della buona fede laddove s’impunta a esigere che la Camera dichiari l’istanza
irricevibile per carenza di rappresentanza, mentre il (vero) contenuto delle
procure è assodato e nel non concedere un termine per rimediare alle loro
imperfezioni formali si sarebbe incorso in un eccessivo formalismo.
e) Come
già precisato nell’ordinanza del 16 giugno 2017, nulla cambia alla situazione
in esame la sentenza 12.2013.97 emessa il 7 luglio 2014 dalla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello (consid. 8), poiché essa concerne il caso –
diverso di quello qui d’interesse – del potere di rappresentanza di un patrocinatore
non iscritto all’albo degli avvocati, in cui una sanatoria è impossibile,
rendendo di fatto esclusa la fissazione di un termine per rimediare a quanto è
irreparabile (v. sopra consid. 4.5).
f) Relativamente
al divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC), il reclamante dimentica che
lo stesso non è assoluto, l’art. 326 cpv. 2 CPC facendo salve speciali
disposizioni di legge, tra cui si annovera ovviamente l’art. 132 cpv. 1 CPC. La
procura del 26 giugno 2017 non è del resto, a ben vedere, un nuovo documento,
ma la conferma della procura firmata nel 2006. In definitiva, l’interpretazione
data dalla Camera all’art. 132 cpv. 1 CPC resiste alle critiche del reclamante.
4.6
La doglianza, infine, circa il fatto che lo scritto accompagnatorio cui
è allegata la nuova procura del 26 giugno 2017 (act. VIII-a) non è sottoscritto
dalla controparte, bensì dalla segretaria del suo patrocinatore, conferma il
carattere in gran parte dilatorio del reclamo, giacché il reclamante non
contesta che la procura sia essa sottoscritta da validi rappresentanti legali
della CO 1. Chi abbia invece firmato lo scritto accompagnatorio è senz’alcuna
rilevanza per l’esito del giudizio odierno, a prescindere dal fatto che gli
atti processuali possono anche essere firmati per procura (Kramer/Erk, op. cit., n. 5 ad art. 130)
e che nel caso concreto la Camera non ha alcun dubbio che la segretaria dell’avv.
PA 2 fosse abilitata a firmare lo scritto in questione per procura. La reiezione
di quest’ultima censura segna definitivamente la sorte del reclamo.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'900.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà alla CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).