14.2017.42
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo del diritto italiano
4 luglio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.42
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promossa con istanza 24 gennaio 2017 da
CO 1, (I)
(patrocinata dall’avv. PA 1,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2017 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 15 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1, titolare
della ditta PI 1, ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 2'773.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2015 e di fr. 200.–, indicando
quali titoli di credito il “decreto
ingiuntivo del tribunale di Varese n.__________” e le
“tasse di giustizia”.
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 gennaio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest limitando la sua pretesa a fr. 2'773.– (anziché fr. 2'973.–),
ad esclusione delle tasse di giustizia di fr. 200.– richieste per errore,
oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2015 e alle spese del precetto per fr. 73.30.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 marzo 2017, che il
primo giudice, “per la natura” delle stesse, ha rinunciato a notificare a CO 1.
C. Statuendo con decisione del 15 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta “limitatamente al
capitale” (di fr. 2'773.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 20 marzo 2017 per
ottenerne implicitamente l’annullamento e lo stralcio di “tutte le pretese dell’istante”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 marzo 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più
presto il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni
chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza
impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la
motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
contenute nel reclamo (DTF
142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso concreto, tutti i documenti (n. 1 a 5) allegati al reclamo sono nuovi (non
sono stati prodotti in prima sede) e pertanto inammissibili. Non possono quindi
essere presi in considerazione in questa sede. D’altronde, nel reclamo l’RE 1 non tenta di confutare la motivazione della sentenza
impugnata, secondo cui il decreto ingiuntivo del 5 maggio
2016 del Giudice di pace di Luino costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. La ricevibilità del reclamo appare dunque dubbia,
poiché potrebbe essere considerato insufficientemente motivato. Vero è, però,
che l’argomentazione principale ripresentata dalla reclamante in questa sede –
la sua pretesa estraneità al debito posto in esecuzione – non è stata trattata
in modo chiaro dal Giudice di pace di Lugano Ovest, che si è limitato a qualificarla
come "tardiv[a] e
pretestuos[a]". Occorre quindi entrare nel merito
del reclamo.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
3.1 Questa
Camera ha già avuto modo di accertare che
un decreto ingiuntivo italiano dichiarato esecutivo, in particolare in caso di
mancata opposizione o di mancata attività del convenuto nel senso dell’art.
647 CPCit, costituisce una decisione esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12) e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto
definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1;
sentenza della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con rinvii).
3.2 Nella
fattispecie il decreto ingiuntivo n. __________ emanato dal Giudice di pace di
Luino il 5 maggio 2016 (doc. A accluso all’istanza) costituisce dunque un valido
titolo di rigetto definitivo per gli importi accertati, ossia € 1'500.– oltre
agli interessi di mora giusta l’art. 5 del decreto legislativo 231/2002 dal 17 agosto
2015 (30 giorni dopo il ricevimento della fattura del 16 luglio 2015: art. 4
cpv. 2 lett. a dello stesso decreto), € 839.50 per
spese, oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA), del 22%, il contributo alla
Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.), del 4%, e le "successive occorrende", ovvero
complessivi € 2'534.64 indicati nell’atto di precetto (doc. D), pari a fr. 2'777.70
al tasso di cambio previsto il 5 ottobre 2016 dell’1.0959 secondo il sito
www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF
137 III 625 in alto consid. 3).
D’altronde il decreto ingiuntivo risulta esecutivo
dal 27 luglio 2016, come si evince dal timbro di stessa data apposto
dall’Ufficio del giudice di pace di Luino sul retro del decreto ingiuntivo (v.
doc. A, pag. 4). E la reclamante non dimostra di avere proposto opposizione
entro 40 giorni al Giudice di pace di Luino (come indicato sul decreto
ingiuntivo doc. A pag. 4), anzi ammette di averlo fatto tardivamente in seguito
a un errore di comunicazione (reclamo ad E). Il decreto ingiuntivo costituisce
quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per (almeno) l’importo
posto in esecuzione, ovvero fr. 2'773.– oltre agli interessi di mora del
5% (inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali dell’8.05%
in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell’8% dal 1° luglio 2016 [www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf], in virtù del decreto legislativo 231/2002 citato
nel ricorso per decreto ingiuntivo, doc. A pag. 2) dal 17 agosto 2015.
4. Nel
reclamo l’RE 1 ribadisce di non aver mai avuto un debito nei confronti della PI
1 di CO 1 relativo alla stesura dei testi del volume n. 7 di __________
Magazine, poiché al momento della sua realizzazione (nel marzo-aprile 2014) la
società reclamante non esisteva ancora. Sennonché non rientra nella competenza
del giudice del rigetto dell’opposizione di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione, bensì solo quella di un titolo esecutivo (sopra consid.
2), ciò che risulta essere il caso del noto decreto ingiuntivo (sopra consid.
3). Spettava anzi all’RE 1 di far valere la censura in questione – la
propria estraneità alla fattura posta in esecuzione – nella procedura
giudiziaria italiana. Ciò non essendo avvenuto, il Giudice di pace di Lugano Ovest
non poteva che constatare il carattere esecutivo del decreto ingiuntivo e
rigettare di conseguenza l’opposizione in via definitiva (art. 80 cpv. 1 LEF),
l’escussa non avendo dimostrato la realizzazione di una delle eccezioni
previste dall’art. 81 LEF (estinzione, prescrizione o dilazione del credito
posto in esecuzione). Infondato, il reclamo va pertanto respinto.
5. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni.
6. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 2'773.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).