14.2017.45
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di manutenzione mensile quale titolo di rigetto. Eccezione di non adempimento resa verosimile
4 settembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.45
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa incarto n. 78/2016 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno
promossa con istanza 26 aprile 2016 da
CO 1
(rappresentata dal gerente RA 1,
e patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 marzo 2017 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 luglio 2014 l’RE 1 e l’CO 1 hanno firmato un contratto di assistenza
informatica e manutenzione, con cui quest’ultima, dietro il pagamento di un
canone di fr. 350.– mensili, si è impegnata a eseguire due interventi all’anno
di una mezza giornata l’una (4 ore) per verificare i backup, installare gli
aggiornamenti del programma contabile “__________” e controllare le macro,
oltre a effettuare la manutenzione ordinaria della struttura informatica (ad
esempio aggiunta di utenti, cambi password o gestione delle stampanti). Nell’agosto
del 2015 sono sorte discussioni sulla fatturazione di alcune ore, all’infuori
di quelle comprese nell’abbonamento, per un lavoro ritenuto dall’RE 1 non
risolutivo. Il 30 settembre 2015, essa ha poi dato regolare disdetta del contratto
per fine dicembre 2015 e il 2 ottobre ha saldato la fattura del mese di settembre.
Il
23 dicembre 2015 l’RE 1 ha chiesto all’CO 1 di mandare un suo tecnico entro la
fine dell’anno per installare la nuova versione del modulo di gestione dei salari,
provvedere alla dovuta parametrizzazione degli ordini di pagamento e sistemare
la macro “venduto giornaliero”, impegnandosi a pagare il giorno stesso dell’intervento
– a patto che fosse risolutivo – le fatture mensili ancora scoperte (per i mesi
da ottobre a dicembre). Con messaggio elettronico del 24 dicembre 2015, l’CO 1
ha ribadito che qualunque intervento da parte sua sarebbe stato eseguito solo
dopo il pagamento delle fatture emesse.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 1'171.80,
indicando quale titolo di credito la “fattura __________ 30.09.2015 di fr. 37.80 – come da rapporto di
lavoro FB2015/136. Fatture n. __________ di fr. 378.00 del 01.10.2015, n. __________
di fr. 378.00 02.11.2015, n. __________ di fr. 378.00 01.12.2015, da
contratto del 03.07.2014 nr. __________”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 aprile 2016
l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 giugno 2016. All’udienza di discussione tenutasi il 14 settembre 2016, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente
opposta.
D. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'134.–, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 120.–.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 24 marzo 2017 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 10 aprile 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 marzo 2017 contro la sentenza trasmessa alle parti il 16 marzo
e quindi notificata all’RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nelle
sue osservazioni al reclamo l’CO 1 ritiene la motivazione del reclamo palesemente
carente poiché la reclamante non si confronterebbe con la motivazione del
Giudice di pace. Sennonché essa si è in realtà determinata su tutti i (tre) motivi
principali della decisione impugnata (reclamo pag. 2, seconda metà, e pag. 3).
L’CO 1 pretende inoltre che la reclamante
ha proposto fatti e conclusioni nuovi, ma non specifica quali siano. Del resto, i fatti enumerati dalla reclamante sono quelli contenuti nei documenti prodotti in prima sede, sui quali il Giudice
di pace ha fondato la propria decisione (“per quanto appreso nella lettura della documentazione
prodotta dalle parti”, sentenza impugnata, pag. 2 in
alto), mentre la conclusione è sempre una e sola, ovvero la reiezione integrale
dell’istanza. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che in base al contratto
prodotto dall’istante il canone di manutenzione pattuito dalle parti doveva essere anticipato
dall’escussa pro-rata fino a fine anno e ch’essa non ha dimostrato l’inadempienza
della controparte, onde l’accoglimento dell’istanza, tranne per la fattura di fr. 37.80,
per cui non è stato prodotto alcun documento parificabile a un riconoscimento
di debito.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 ricorda che a partire da agosto 2015 essa ha contestato quanto
eseguito dall’CO 1 per diverse ragioni, tra cui si annoverano lavori non eseguiti
a regola d’arte e mancata professionalità, per poi disdire il contratto, il 30
settembre 2015, per fine dicembre 2015. La reclamante rileva che il 15 ottobre
2015, senza alcun avviso e senza alcuna giustificazione, l’CO 1 ha bloccato
ogni tipo di intervento benché il 30 settembre si fosse impegnata a eseguire i
lavori ancora in sospeso entro fine anno. Fino al 6
dicembre 2015 la procedente non ha comunicato le attese date d’intervento né ha
inviato all’escussa comunicazione di alcun genere, neppure alla segnalazione di
un problema effettuata dalla reclamante il 19 ottobre. L’RE
1.
rimprovera alla controparte di avere rifiutato la sua
proposta del 23 dicembre 2015 di eseguire i lavori in sospeso dietro garanzia
di provvedere al pagamento delle fatture arretrate il giorno stesso, esigendo
di essere pagata prima di effettuare qualunque intervento. A mente della
reclamante, tale argomentazione è priva di fondamento in quanto la condizione
commerciale di pagamento in vigore dalla sottoscrizione del contratto di
assistenza era di 30 giorni, in deroga alle condizioni generali previste nel
contratto. Ciò come dimostrato dal pagamento a 30 giorni di tutte le fatture
precedenti a quella del mese di ottobre 2015 e dall’espressa ammissione della
procedente in merito al puntuale pagamento del canone mensile. Secondo la
reclamante, la sospensione di ogni tipo di intervento era pertanto arbitraria e
costituisce inadempienza da parte della procedente.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, nel merito l’CO 1 evidenzia come la reclamante non
abbia mai contestato la validità, la firma, la retribuzione né le condizioni
del contratto siglato dalle parti e sostiene che le contestazioni relative all’esecuzione
dello stesso possano essere fatte valere solo in una procedura di merito. Ad
ogni modo, precisa la resistente, la reclamante non ha dimostrato l’inadempienza
dell’CO 1, ma al contrario quest’ultima ha dimostrato di avere effettuato nel
2015.
ben tre interventi per un totale di ore superiore a quello pattuito (8
ore) e anche dopo la disdetta del contratto ha fornito alcune prestazioni di
consulenza e ha controllato il backup dei dati.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie il contratto di manutenzione mensile del 31 luglio 2014 (doc. 4
allegato all’istanza, ripresentato con le osservazioni al reclamo quale doc. D)
costituisce in principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione di
complessivi fr. 1'134.–, corrispondente ai canoni di manutenzione di fr. 378.–
al mese per il periodo da ottobre a dicembre 2015.
6.2
Tuttavia,
l’RE 1 eccepisce che la procedente non ha correttamente adempiuto i propri
obblighi contrattuali. In altri termini, essa invoca la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus” fondata sull’art. 82 CO. Contrariamente a quanto pare allegare l’istante,
tale eccezione non è riservata alla procedura ordinaria, ma può essere fatta
valere anche in sede di rigetto dell’opposizione. E ove l’escusso contesti in
modo non palesemente insostenibile la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovute dall’escutente o renda verosimile la loro incorretta esecuzione,
spetta all’istante dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza
della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 5.1/b con i riferimenti, in
particolare alla sentenza 14.2015.138
del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 659 n. 47c consid. 7.1).
Non può quindi essere seguito il Giudice di pace, dal punto di vista giuridico,
laddove scrive che l’inadempienza dell’attore (recte: istante) non è
dimostrata, poiché il convenuto deve tutt’al più renderla verosimile (se non
solo allegarla in modo non palesemente insostenibile), mentre incombe invece
all’istante dimostrare di avere correttamente adempiuto i propri obblighi.
6.3
L’istante,
invero, sostiene di aver dimostrato di avere effettuato nel 2015 ben tre interventi
per un totale di ore superiore a quello pattuito (8 ore) e, anche dopo la
disdetta del contratto, di avere fornito alcune prestazioni di consulenza e
controllato il backup dei dati. Fonda la sua allegazione su due rapporti di
lavoro del 27 maggio e 19 settembre 2015 (doc. A e C prodotti all’udienza del 14
settembre 2016, ripresentati con le osservazioni al reclamo quale doc. E). Sennonché
nelle sue email del 30 settembre e 24 dicembre 2015 (doc. 5 e 2, pagg. 2-3,
acclusi alle osservazioni scritte all’istanza) l’CO 1 ha riconosciuto di essere
tenuta entro la fine del 2015 a installare la nuova versione dei salari,
provvedere alla dovuta “parametrizzazione” e sistemare una macro (v. doc. 4 e
5, pag. 4). Ed è pacifico che tali prestazioni non sono ancora state fornite. A
ben vedere, il (vero) problema è che ogni parte pretende di eseguire i propri obblighi
solo dopo che l’altra avrà adempiuto i suoi.
6.4
Il
primo giudice ha correttamente rilevato che secondo le condizioni
generali previste nel contratto (doc. 4 e D, pag. 2) il
canone di manutenzione a carico della reclamante doveva essere versato mensilmente
in modo anticipato fino alla fine dell’anno. Anche se,
nell’ipotesi a lei più favorevole, le parti hanno poi modificato tale accordo,
convenendo per atti concludenti che le rate mensili andavano pagate entro 30
giorni dall’emissione delle relative fatture, la reclamante rimaneva comunque
tenuta a pagare le fatture poste in esecuzione (per ottobre a dicembre del
2015) entro la fine del rispettivo mese. Ora, la parte che è tenuta a eseguire
la propria prestazione entro una determinata scadenza non può di principio
eccepire l’inadempienza della controparte ove il proprio obbligo sia scaduto.
Il Tribunale federale e la dottrina distinguono tuttavia tra l’obbligo della prestazione anticipata qualificato come durevole (“beständige
Vorleistungspflicht”),
quando dalla sua esecuzione
dipende l’esigibilità della controprestazione (ad esempio
nel caso in cui il pagamento del prezzo è subordinato alla consegna della cosa
venduta), e quello invece temporaneo (“unbeständige Vorleistungspflicht”), tipico
dei contratti bilaterali che prevedono una scadenza determinata per entrambe le
prestazioni. In questa seconda ipotesi, appena scaduta la controprestazione il
debitore tenuto alla prestazione anticipata può prevalersi dell’eccezione dell’art.
82.
CO (DTF 127 III 200 seg. consid. 3/b e i rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 6a ed. 2015, n. 8 ad art. 82 CO; Hohl
in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 7 ad
art. 82 CO). Ciò vale anche per i contratti bilaterali imperfetti, in cui le
prestazioni non dipendono direttamente l’una dall’altra, come nel caso di una
relazione contrattuale di durata (contratto di lavoro o di vendita con
forniture scaglionate), siccome si riconosce al debitore un diritto di
ritenzione personale, cui si applica l’art. 82 CO per analogia (DTF 116 III 73
consid. 3/b; Hohl, op. cit., n. 1
e 9 ad art. 82).
6.5
Nel
caso in esame, le prestazioni di ambedue le parti sono scadute al più tardi il
31.
dicembre 2015. Nessuna delle due ha adempiuto (integralmente) i propri obblighi
né offerto di adempierli incondizionatamente. Entrambe, infatti, pretendevano –
e tuttora pretendono – di fornire la rispettiva prestazione solo dopo che l’altra
parte avrà eseguito la propria. Il carattere bilaterale del contratto impone invece
un’esecuzione simultanea. Dal profilo pratico si sarebbe potuto pensare a
ricorrere a un terzo depositario dell’importo posto in esecuzione, incaricato
di pagare l’istante alla fine del lavoro, o alla fornitura di una garanzia
bancaria a prima richiesta. Soluzioni del genere non sono però ipotizzabili in
una procedura di rigetto dell’opposizione, in cui non è possibile rigettare l’opposizione
condizionalmente. Semmai, fallita una risoluzione consensuale del problema, l’istante
avrebbe dovuto adire il giudice del merito chiedendogli di condannare l’escusso
a pagare le rate arretrate non appena terminato il lavoro ancora dovuto, secondo delle modalità analoghe a
quelle testé ricordate, volte a garantire la simultaneità delle pretese (cfr. Hohl, op. cit., n. 13 ad art. 82).
Dal punto di vista esecutivo, ad ogni modo, è giocoforza constatare nelle
circostanze descritte che la pretesa dell’istante (come del resto quella della reclamante) non è più esigibile, avendo l’escussa
validamente opposto l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO. Il reclamo va di
conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione
dell’istanza (sopra, consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda della reclamante di porre a carico
dell’CO 1 anche le “ripetibili” non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non
patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla
formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza
del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza
della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5),
che nella fattispecie difetta del tutto.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'171.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 120.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1. Non si
attribuiscono indennità.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).