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Decisione

14.2017.45

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di manutenzione mensile quale titolo di rigetto. Eccezione di non adempimento resa verosimile

4 settembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 1'171.80,

indicando quale titolo di credito la “fattura __________ 30.09.2015 di fr. 37.80 – come da rapporto di

lavoro FB2015/136. Fatture n. __________ di fr. 378.00 del 01.10.2015, n. __________

di fr. 378.00 02.11.2015, n. __________ di fr. 378.00 01.12.2015, da

contratto del 03.07.2014 nr. __________”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 aprile 2016

l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 16 giugno 2016. All’udienza di discussione tenutasi il 14 settembre 2016, l’istante ha

confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente

opposta.

D. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'134.–, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 120.–.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 24 marzo 2017 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 10 aprile 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 marzo 2017 contro la sentenza trasmessa alle parti il 16 marzo

e quindi notificata all’RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nelle

sue osservazioni al reclamo l’CO 1 ritiene la motivazione del reclamo palesemente

carente poiché la reclamante non si confronterebbe con la motivazione del

Giudice di pace. Sennonché essa si è in realtà determinata su tutti i (tre) motivi

principali della decisione impugnata (reclamo pag. 2, seconda metà, e pag. 3).

L’CO 1 pretende inoltre che la reclamante

ha proposto fatti e conclusioni nuovi, ma non specifica quali siano. Del resto, i fatti enumerati dalla reclamante sono quelli contenuti nei documenti prodotti in prima sede, sui quali il Giudice

di pace ha fondato la propria decisione (“per quanto appreso nella lettura della documentazione

prodotta dalle parti”, sentenza impugnata, pag. 2 in

alto), mentre la conclusione è sempre una e sola, ovvero la reiezione integrale

dell’istanza. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che in base al contratto

prodotto dall’istante il canone di manutenzione pattuito dalle parti doveva essere anticipato

dall’escussa pro-rata fino a fine anno e ch’essa non ha dimostrato l’inadempienza

della controparte, onde l’accoglimento dell’istanza, tranne per la fattura di fr. 37.80,

per cui non è stato prodotto alcun documento parificabile a un riconoscimento

di debito.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 ricorda che a partire da agosto 2015 essa ha contestato quanto

eseguito dall’CO 1 per diverse ragioni, tra cui si annoverano lavori non eseguiti

a regola d’arte e mancata professionalità, per poi disdire il contratto, il 30

settembre 2015, per fine dicembre 2015. La reclamante rileva che il 15 ottobre

2015, senza alcun avviso e senza alcuna giustificazione, l’CO 1 ha bloccato

ogni tipo di intervento benché il 30 settembre si fosse impegnata a eseguire i

lavori ancora in sospeso entro fine anno. Fino al 6

dicembre 2015 la procedente non ha comunicato le attese date d’intervento né ha

inviato all’escussa comunicazione di alcun genere, neppure alla segnalazione di

un problema effettuata dalla reclamante il 19 ottobre. L’RE

1.

rimprovera alla controparte di avere rifiutato la sua

proposta del 23 dicembre 2015 di eseguire i lavori in sospeso dietro garanzia

di provvedere al pagamento delle fatture arretrate il giorno stesso, esigendo

di essere pagata prima di effettuare qualunque intervento. A mente della

reclamante, tale argomentazione è priva di fondamento in quanto la condizione

commerciale di pagamento in vigore dalla sottoscrizione del contratto di

assistenza era di 30 giorni, in deroga alle condizioni generali previste nel

contratto. Ciò come dimostrato dal pagamento a 30 giorni di tutte le fatture

precedenti a quella del mese di ottobre 2015 e dall’espressa ammissione della

procedente in merito al puntuale pagamento del canone mensile. Secondo la

reclamante, la sospensione di ogni tipo di intervento era pertanto arbitraria e

costituisce inadempienza da parte della procedente.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, nel merito l’CO 1 evidenzia come la reclamante non

abbia mai contestato la validità, la firma, la retribuzione né le condizioni

del contratto siglato dalle parti e sostiene che le contestazioni relative all’esecuzione

dello stesso possano essere fatte valere solo in una procedura di merito. Ad

ogni modo, precisa la resistente, la reclamante non ha dimostrato l’inadempienza

dell’CO 1, ma al contrario quest’ultima ha dimostrato di avere effettuato nel

2015.

ben tre interventi per un totale di ore superiore a quello pattuito (8

ore) e anche dopo la disdetta del contratto ha fornito alcune prestazioni di

consulenza e ha controllato il backup dei dati.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie il contratto di manutenzione mensile del 31 luglio 2014 (doc. 4

allegato all’istanza, ripresentato con le osservazioni al reclamo quale doc. D)

costituisce in principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione di

complessivi fr. 1'134.–, corrispondente ai canoni di manutenzione di fr. 378.–

al mese per il periodo da ottobre a dicembre 2015.

6.2

Tuttavia,

l’RE 1 eccepisce che la procedente non ha correttamente adempiuto i propri

obblighi contrattuali. In altri termini, essa invoca la cosiddetta “exceptio non adimpleti contractus” fondata sull’art. 82 CO. Contrariamente a quanto pare allegare l’istante,

tale eccezione non è riservata alla procedura ordinaria, ma può essere fatta

valere anche in sede di rigetto del­l’opposizione. E ove l’escusso contesti in

modo non palesemente insostenibile la correttezza dell’adempimento delle

prestazioni dovute dall’escutente o renda verosimile la loro incorretta esecuzione,

spetta all’istante dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri

obblighi per ottenere il rigetto provvisorio dell’op­­posizione (v. sentenza

della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 5.1/b con i riferimenti, in

particolare alla sentenza 14.2015.138

del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 659 n. 47c consid. 7.1).

Non può quindi essere seguito il Giudice di pace, dal punto di vista giuridico,

laddove scrive che l’inadempienza dell’attore (recte: istante) non è

dimostrata, poiché il convenuto deve tutt’al più renderla verosimile (se non

solo allegarla in modo non palesemente insostenibile), mentre incombe invece

all’istante dimostrare di avere correttamente adempiuto i propri obblighi.

6.3

L’istante,

invero, sostiene di aver dimostrato di avere effettuato nel 2015 ben tre interventi

per un totale di ore superiore a quello pattuito (8 ore) e, anche dopo la

disdetta del contratto, di avere fornito alcune prestazioni di consulenza e

controllato il backup dei dati. Fonda la sua allegazione su due rapporti di

lavoro del 27 maggio e 19 settembre 2015 (doc. A e C prodotti all’udienza del 14

settembre 2016, ripresentati con le osservazioni al reclamo quale doc. E). Sennonché

nelle sue email del 30 settembre e 24 dicembre 2015 (doc. 5 e 2, pagg. 2-3,

acclusi alle osservazioni scritte all’istanza) l’CO 1 ha riconosciuto di essere

tenuta entro la fine del 2015 a installare la nuova versione dei salari,

provvedere alla dovuta “parametrizzazione” e sistemare una macro (v. doc. 4 e

5, pag. 4). Ed è pacifico che tali prestazioni non sono ancora state fornite. A

ben vedere, il (vero) problema è che ogni parte pretende di eseguire i propri obblighi

solo dopo che l’altra avrà adempiuto i suoi.

6.4

Il

primo giudice ha correttamente rilevato che secondo le condizioni

generali previste nel contratto (doc. 4 e D, pag. 2) il

canone di manutenzione a carico della reclamante doveva essere versato mensilmente

in modo anticipato fino alla fine dell’anno. Anche se,

nell’ipotesi a lei più favorevole, le parti hanno poi modificato tale accordo,

convenendo per atti concludenti che le rate mensili andavano pagate entro 30

giorni dall’emissione delle relative fatture, la reclamante rimaneva comunque

tenuta a pagare le fatture poste in esecuzione (per ottobre a dicembre del

2015) entro la fine del rispettivo mese. Ora, la parte che è tenuta a eseguire

la propria prestazione entro una determinata scadenza non può di principio

eccepire l’inadempienza della controparte ove il proprio obbligo sia scaduto.

Il Tribunale federale e la dottrina distinguono tuttavia tra l’obbligo della prestazione anticipata qualificato come durevole (“beständige

Vorleistungspflicht”),

quando dalla sua ese­cuzione

dipende l’esigibilità della controprestazione (ad esempio

nel caso in cui il pagamento del prezzo è subordinato alla consegna della cosa

venduta), e quello invece temporaneo (“unbe­ständige Vorleistungspflicht”), tipico

dei contratti bilaterali che prevedono una scadenza determinata per entrambe le

prestazioni. In questa seconda ipotesi, appena scaduta la controprestazione il

debitore tenuto alla prestazione anticipata può prevalersi del­l’eccezione dell’art.

82.

CO (DTF 127 III 200 seg. consid. 3/b e i rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 6a ed. 2015, n. 8 ad art. 82 CO; Hohl

in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 7 ad

art. 82 CO). Ciò vale anche per i contratti bilaterali imperfetti, in cui le

prestazioni non dipendono direttamente l’una dall’altra, come nel caso di una

relazione contrattuale di durata (contratto di lavoro o di vendita con

forniture scaglionate), siccome si riconosce al debitore un diritto di

ritenzione personale, cui si applica l’art. 82 CO per analogia (DTF 116 III 73

consid. 3/b; Hohl, op. cit., n. 1

e 9 ad art. 82).

6.5

Nel

caso in esame, le prestazioni di ambedue le parti sono scadute al più tardi il

31.

dicembre 2015. Nessuna delle due ha adempiuto (integralmente) i propri obblighi

né offerto di adempierli incondizionatamente. Entrambe, infatti, pretendevano –

e tuttora pretendono – di fornire la rispettiva prestazione solo dopo che l’altra

parte avrà eseguito la propria. Il carattere bilaterale del contratto impone invece

un’esecuzione simultanea. Dal profilo pratico si sarebbe potuto pensare a

ricorrere a un terzo depositario dell’importo posto in esecuzione, incaricato

di pagare l’istante alla fine del lavoro, o alla fornitura di una garanzia

bancaria a prima richiesta. Soluzioni del genere non sono però ipotizzabili in

una procedura di rigetto dell’opposizione, in cui non è possibile rigettare l’opposizione

condizionalmente. Semmai, fallita una risoluzione consensuale del problema, l’istante

avrebbe dovuto adire il giudice del merito chiedendogli di condannare l’e­scusso

a pagare le rate arretrate non appena terminato il lavoro ancora dovuto, secondo delle modalità analoghe a

quelle testé ricordate, volte a garantire la simultaneità delle pretese (cfr. Hohl, op. cit., n. 13 ad art. 82).

Dal punto di vista esecutivo, ad ogni modo, è giocoforza constatare nelle

circostanze descritte che la pretesa dell’istante (come del resto quella della reclamante) non è più esigibile, avendo l’escussa

validamente opposto l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO. Il reclamo va di

conseguenza accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione

dell’istanza (sopra, consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda della reclamante di porre a carico

dell’CO 1 anche le “ripetibili” non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non

patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla

formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza

del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza

della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5),

che nella fattispecie difetta del tutto.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'171.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 120.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1. Non si

attribuiscono indennità.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).