14.2017.46
Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di condono delle spese processuali determinate dalla Camera esecuzione e fallimenti
26 giugno 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
Fatti
14.2017.46
14.2017.47
Richiesta di condono
Lugano
26 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Considerandi
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo sull’istanza
formulata l’8 maggio 2017 da
RE 1
volta al condono delle spese processuali di fr. 140.– poste a suo
carico con la decisione su reclamo emessa il 18 aprile 2017 dalla Camera di
esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF) nella causa 14.2017.46/47 (rigetto dell’opposizione),
Dispositivo
dispositivo n. 3;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che statuendo con sentenza del 18 aprile
2017, la CEF ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RE 1 contro le decisioni emanate dal Giudice di pace del Circolo di Balerna il 28
settembre 2016 (inc. __________) e il 16 gennaio 2017 (inc. SO:2016.220), con
cui aveva accolto le istanze dello Stato del Cantone Ticino volte al rigetto
definitivo delle opposizioni interposte da RE 1 ai precetti esecutivi n. __________
e __________ dell’Ufficio
esecuzione di Mendrisio (dispositivi n. 1 e 2);
che
la Camera ha d’altronde posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 140.–,
previa reiezione della domanda di esonero di tali spese presentata dalla
convenuta con istanza separata simultaneamente al reclamo, ritenendo che il
reclamo era d’acchito privo di possibilità di successo, sicché non era dato il
presupposto dell’art. 117 lett. b CPC (consid. 8);
che
prima del passaggio in giudicato della sentenza del 18 aprile 2017, con richiesta 8 maggio 2017 RE
1 ha postulato il condono della tassa di giustizia di fr. 140.–;
che giusta l’art. 112
cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali
il giudice può concedere una dilazione o, in caso d’indigenza
permanente, il condono;
che
la norma non determina quale sia l’autorità competente a statuire sulle domande
di condono, neppure se debba essere un’autorità giudiziaria (come risulta dal
testo in francese e in italiano dell’art. 112 cpv. 1 CPC) o possa anche essere
un’autorità amministrativa (ciò che il testo in tedesco non esclude);
che incombe quindi ai Cantoni definire la
competenza (cfr. art. 3 CPC), ma anche la procedura per l’esame di domande
di dilazione o di condono delle spese processuali (sentenza della III Camera
civile del Tribunale d’appello 13.2015.48
del 14 luglio 2015 consid. 3.6, con riferimento a Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. I 2012, n. 1 ad art. 112 CPC, Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 112 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 1/a
ad art. 112 CPC);
che
in mancanza di una specifica normativa di diritto cantonale, nel Cantone Ticino
l’autorità competente è quindi quella che ha fissato le spese processuali (sentenza 13.2015.48 già citata, consid. 3.6, con rinvii a Rüegg, op. cit., n. 1/a ad art. 112 e Tappy in: CPC commenté, 2011, n.
12 ad art. 112 CPC; sentenze della I Camera civile 11.2016.121 del 29 novembre
2016, pag. 2, e della II Camera civile del Tribunale d’appello 12.2015.107 del
7 agosto 2015 pag. 2) e al procedimento si applicano per analogia le norme
sulla procedura sommaria (Tappy,
op. cit., n. 14 ad art. 112);
che in concreto, pertanto, sulla domanda può
pronunciarsi la CEF (sentenza 14.2016.53 del 10 marzo 2016, pag. 2);
che
l’art. 112 cpv. 1 CPC instaura soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non un diritto del
richiedente (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016
consid. 4.3.2; Jenny, op. cit., n.
2 ad art. 112; Tappy, op. cit., n.
4 ad art. 112);
che
il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso
stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del
richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro –
non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di
prescrizione di 10 anni (Jenny, op.
cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe
a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112);
che
l’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però consentire alla parte di aggirare le condizioni
restrittive poste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, in particolare
l’esigenza di possibilità di successo posta all’art. 117 lett. b CPC (Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112; Urwyler/
Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. I, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 112 CPC; sentenza 101 2016 437 del
Tribunale cantonale friborghese del 20 febbraio 2017 consid. 5);
che
di conseguenza una domanda di condono delle spese processuali non può servire a
rimediare alla reiezione o all’omissione di una richiesta di assistenza
giudiziaria né a correggerla (decisioni dell’Obergericht zurighese
KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese
ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011);
che
nel caso in esame la Camera ha respinto la domanda di esonero
delle spese presentata da RE 1, siccome
il reclamo risultava d’acchito privo di possibilità di successo (art. 117 lett.
b CPC), tanto da essere dichiarato irricevibile (sentenza del 18 aprile 2017,
consid. 8);
che
pertanto la domanda di condono va pure essa respinta;
che
contrariamente a quanto asserito da RE 1, la tassa di fr. 140.– posta a
suo carico non è “elevata” e poteva essere evitata rinunciando a presentare un
reclamo privo di possibilità di successo;
che
nella sentenza 14.2015.139 del 31 agosto 2015, la Camera ha precisato che la
rinuncia a prelevare spese processuali era eccezionale;
che
l’istituto dell’assistenza giudiziaria non ha quale scopo di permettere al richiedente
di valutare gratuitamente le proprie probabilità di successo;
ch’essendo
l’istanza in esame la prima del genere presentata a questa Camera, si prescinde
eccezionalmente dal prelevare spese processuali per questa procedura, fermo
restando che, in futuro, RE 1 non potrà sempre e necessariamente confidare nell’indulgenza
ancora una volta qui riservatale;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di condono è
respinta.
2. Non si prelevano
spese giudiziarie.
3. Notificazione a.
Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).