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Decisione

14.2017.48

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora e tassa di diffida. Limitato potere di cognizione del giudice del rige

1 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio

2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte:

marzo) 2017.

C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e

un’indennità di fr. 35.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

Ora,

nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire

dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la

tassa cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e a ribadire la lamentela già presentata nelle sue osservazioni all’istanza di

rigetto, ossia l’assen­­za del “documento

di dettaglio indicativo”, di cui chiede ora una copia

per “chiarire il dubbio”. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di

determinarsi sulla censura.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, per potersi determinare sul presente reclamo questa Camera ha

dovuto richiamare dall’escutente i documenti allegati all’istanza di rigetto,

poiché non figurano nell’incarto trasmesso dal Giudice di pace, cui viene

ricordato che una copia di tutti gli atti e allegati allestiti in forma cartacea

deve rimanere nel­l’incarto (art. 131 CPC). Già presentati in prima sede, essi

sono pertanto ricevibili. Per contro, l’estratto del conto privato di RE 1

prodotto per la prima volta col presente gravame è un documento nuovo e come

tale inammissibile.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare

motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però chinarsi sulle stesse.

4.

Nel suo conciso reclamo, RE 1 rimprovera

al primo giu­dice di non avere approfondito e valutato,

nella sua decisione, “l’intera

contesa fiscale”. Contesta pertanto la tassa

cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e chiede nuovamente

davanti a questa Camera, sentendosi “totalmente ignorato”, di

ricevere copia del documento dettagliato per “chiarire il dubbio”.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi

quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario

il passaggio in giudicato (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3

LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.2

Nella

fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa nei confronti

di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio 2016 relativa all’imposta

cantonale annua “su pre­stazioni

in capitale provenienti dalla previdenza” (art. 38

LT), calcolata in fr. 4'116.– sulla scorta dell’aliquota determinante del

2% (art. 38 cpv. 2 LT) applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.–.

Poiché passata in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce alla

stessa – la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT) per l’imposta e gli

interessi del 2.5% maturati dal 17 febbraio 2017 (come richiesto nel­l’istanza

di rigetto). Il reclamante, infatti, non asserisce di aver inoltrato reclamo

all’Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni indicato

sulla decisione.

5.3

Il

rigetto va confermato anche per quanto concerne gli interessi di mora, di fr. 89.75,

maturati dalla scadenza di pagamento del 2 aprile 2016 fino al 16 febbraio

2017, così come risulta dal conteggio accluso all’istanza. Il saggio, del 2,5%,

degli interessi maturati e correnti si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1,

9.

cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione

e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 [BU 58/2015

575-576]).

5.4

L’escutente non ha invece prodotto la

diffida del 5 luglio 2016 per cui pretende di prelevare la

tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, allegando all’istanza di rigetto

unicamente un semplice conteggio di stessa data. In assenza della diffida

stessa o di una decisione separata che accertasse l’obbligo dell’escusso di

pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposi­zione in

via definitiva anche per tale importo, stante il carattere documentale della

procedura (sopra consid. 2). S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente

il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso

dell’ammissione parziale del­l’istanza limitatamente a fr. 4'205.75 (fr. 4'116.– più gli interessi di fr. 89.75

maturati fino al 16 febbraio 2017), oltre agli interessi correnti del 2.5% su fr. 4'116.–

dal 17 febbraio 2017.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può

opporsi al rigetto de­finitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che

sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza

non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid.

6.1

; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015

consid. 5.2).

Nel

caso concreto, come d’altronde già avvenuto per le “imposte speciali 2014” del

Comune di __________ oggetto della sentenza emessa il 29 marzo 2017 da questa

Camera (inc. 14.2016.307), ancora una volta RE 1 non si avvale di nessuna delle

sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere

in discussione la decisione fiscale rimproverando al Giudice di pace di non aver

valutato “l’intera contesa fiscale”

e chiedendo una copia del documento dettagliato “per chiarire il dubbio”. Orbene, tali richieste sfuggono con

ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto,

funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale. Esse

sarebbero dovute semmai es­sere presentate con un reclamo alla competente

autorità di tassazione entro il termine indicato in calce alla decisione. Non

essendo ciò stato il caso, come ben noto al reclamante in seguito alla sentenza

del 29 marzo 2017 citata in precedenza (consid. 6), essa è

divenuta definitiva e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi

stabiliti con una decisione prodotta dall’istante (sopra, consid. 5.2-5.4).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

esprimersi sul reclamo. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica

di quanto deciso dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali

può rimanere invariato.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'255.75 complessivi

(fr. 4'116.– + fr. 89.75 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 4'205.75 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 4'116.–

dal 17 febbraio 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).