14.2017.48
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora e tassa di diffida. Limitato potere di cognizione del giudice del rige
1 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.48
Lugano
1 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 16 febbraio
2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton
Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'116.– oltre agli interessi
del 2.5% dal 21 ottobre 2016, di fr. 56.60 e di fr. 50.–, indicando
quali titoli di credito l’“imposta
cantonale 2014 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale +
interessi del 2.5% dal 02.04.16”,
rispettivamente gli “interessi aggiornati sino al 20.10.16” e la
“tassa di diffida di pagamento
05.07.16”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio
2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte:
marzo) 2017.
C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
Ora,
nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire
dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la
tassa cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e a ribadire la lamentela già presentata nelle sue osservazioni all’istanza di
rigetto, ossia l’assenza del “documento
di dettaglio indicativo”, di cui chiede ora una copia
per “chiarire il dubbio”. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di
determinarsi sulla censura.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, per potersi determinare sul presente reclamo questa Camera ha
dovuto richiamare dall’escutente i documenti allegati all’istanza di rigetto,
poiché non figurano nell’incarto trasmesso dal Giudice di pace, cui viene
ricordato che una copia di tutti gli atti e allegati allestiti in forma cartacea
deve rimanere nell’incarto (art. 131 CPC). Già presentati in prima sede, essi
sono pertanto ricevibili. Per contro, l’estratto del conto privato di RE 1
prodotto per la prima volta col presente gravame è un documento nuovo e come
tale inammissibile.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare
motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però chinarsi sulle stesse.
4.
Nel suo conciso reclamo, RE 1 rimprovera
al primo giudice di non avere approfondito e valutato,
nella sua decisione, “l’intera
contesa fiscale”. Contesta pertanto la tassa
cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e chiede nuovamente
davanti a questa Camera, sentendosi “totalmente ignorato”, di
ricevere copia del documento dettagliato per “chiarire il dubbio”.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi
quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario
il passaggio in giudicato (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2
Nella
fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa nei confronti
di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio 2016 relativa all’imposta
cantonale annua “su prestazioni
in capitale provenienti dalla previdenza” (art. 38
LT), calcolata in fr. 4'116.– sulla scorta dell’aliquota determinante del
2% (art. 38 cpv. 2 LT) applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.–.
Poiché passata in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce alla
stessa – la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT) per l’imposta e gli
interessi del 2.5% maturati dal 17 febbraio 2017 (come richiesto nell’istanza
di rigetto). Il reclamante, infatti, non asserisce di aver inoltrato reclamo
all’Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni indicato
sulla decisione.
5.3
Il
rigetto va confermato anche per quanto concerne gli interessi di mora, di fr. 89.75,
maturati dalla scadenza di pagamento del 2 aprile 2016 fino al 16 febbraio
2017, così come risulta dal conteggio accluso all’istanza. Il saggio, del 2,5%,
degli interessi maturati e correnti si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1,
9.
cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione
e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 [BU 58/2015
575-576]).
5.4
L’escutente non ha invece prodotto la
diffida del 5 luglio 2016 per cui pretende di prelevare la
tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, allegando all’istanza di rigetto
unicamente un semplice conteggio di stessa data. In assenza della diffida
stessa o di una decisione separata che accertasse l’obbligo dell’escusso di
pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposizione in
via definitiva anche per tale importo, stante il carattere documentale della
procedura (sopra consid. 2). S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente
il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso
dell’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 4'205.75 (fr. 4'116.– più gli interessi di fr. 89.75
maturati fino al 16 febbraio 2017), oltre agli interessi correnti del 2.5% su fr. 4'116.–
dal 17 febbraio 2017.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può
opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che
sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza
non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid.
6.1
; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015
consid. 5.2).
Nel
caso concreto, come d’altronde già avvenuto per le “imposte speciali 2014” del
Comune di __________ oggetto della sentenza emessa il 29 marzo 2017 da questa
Camera (inc. 14.2016.307), ancora una volta RE 1 non si avvale di nessuna delle
sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere
in discussione la decisione fiscale rimproverando al Giudice di pace di non aver
valutato “l’intera contesa fiscale”
e chiedendo una copia del documento dettagliato “per chiarire il dubbio”. Orbene, tali richieste sfuggono con
ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto,
funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale. Esse
sarebbero dovute semmai essere presentate con un reclamo alla competente
autorità di tassazione entro il termine indicato in calce alla decisione. Non
essendo ciò stato il caso, come ben noto al reclamante in seguito alla sentenza
del 29 marzo 2017 citata in precedenza (consid. 6), essa è
divenuta definitiva e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi
stabiliti con una decisione prodotta dall’istante (sopra, consid. 5.2-5.4).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
esprimersi sul reclamo. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica
di quanto deciso dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali
può rimanere invariato.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'255.75 complessivi
(fr. 4'116.– + fr. 89.75 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 4'205.75 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 4'116.–
dal 17 febbraio 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).