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Decisione

14.2017.49

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Attestato di carenza di beni. Reclamo insufficientemente motivato

29 maggio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.49

Lugano

29 maggio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2017.31 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio

2017 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 1'252.–, indicando

quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1996 come ACB del 15-11-2000 n. __________ emesso

dall’ue di locarno […] (acconti dedotti – 528.00)”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28

febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;

che

nel termine impartito, con scritto del 13 marzo 2017 redatto

in lingua tedesca il convenuto ha comunicato di avere 82 anni, una modesta

rendita e nessuna sostanza, e perciò di non più essere in grado di far fronte

al debito posto in esecuzione;

che statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pa­ce ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50.–;

che

in merito alla sentenza appena citata RE 1 si è rivolto a

questa Camera con uno scritto del 23 marzo 2017, an­ch’esso

formulato in lingua tedesca, con cui, rinviando alle sue

Considerandi

precedenti osservazioni, egli ha ribadito di non poter più

pagare imposte a causa dell’esiguità della propria rendita;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 23 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 21 marzo, in concreto lo scritto 23 marzo 2017 in esame sarebbe tempestivo

come reclamo;

che

– tuttavia – RE 1 non dichiara d’interporre reclamo contro la sentenza del 20

marzo 2017 e neppure ne chiede espli­citamente la modifica o l’annullamento;

che

già per questo motivo lo scritto 23 marzo 2017 andrebbe dichiarato

irricevibile;

che

lo stesso non è d’altronde sufficientemente motivato (art.

321.

cpv. 1 CPC), RE 1 non spiegando perché la notificazione di tassazione dell’imposta

federale 1995-1996 prodotta dall’istante non costituirebbe un valido titolo di

rigetto dell’opposi­­zione per il credito posto in esecuzione, conformemente

agli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 165 cpv. 3 LIFD;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può

opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza

il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

dimostri che è prescritto;

che,

invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per

sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF

14.2014.229

del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e

14.2014.173

del 10 settembre 2014);

che

delle difficoltà finanziarie

del reclamante si terrà conto in sede

di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi

non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le

prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente

alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posto a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (nei suoi

confronti sono stati rilasciati sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 320'000.–),

inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe

di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'252.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).