14.2017.49
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Attestato di carenza di beni. Reclamo insufficientemente motivato
29 maggio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.49
Lugano
29 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.31 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio
2017 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'252.–, indicando
quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1996 come ACB del 15-11-2000 n. __________ emesso
dall’ue di locarno […] (acconti dedotti – 528.00)”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28
febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;
che
nel termine impartito, con scritto del 13 marzo 2017 redatto
in lingua tedesca il convenuto ha comunicato di avere 82 anni, una modesta
rendita e nessuna sostanza, e perciò di non più essere in grado di far fronte
al debito posto in esecuzione;
che statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50.–;
che
in merito alla sentenza appena citata RE 1 si è rivolto a
questa Camera con uno scritto del 23 marzo 2017, anch’esso
formulato in lingua tedesca, con cui, rinviando alle sue
Considerandi
precedenti osservazioni, egli ha ribadito di non poter più
pagare imposte a causa dell’esiguità della propria rendita;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 23 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 21 marzo, in concreto lo scritto 23 marzo 2017 in esame sarebbe tempestivo
come reclamo;
che
– tuttavia – RE 1 non dichiara d’interporre reclamo contro la sentenza del 20
marzo 2017 e neppure ne chiede esplicitamente la modifica o l’annullamento;
che
già per questo motivo lo scritto 23 marzo 2017 andrebbe dichiarato
irricevibile;
che
lo stesso non è d’altronde sufficientemente motivato (art.
321.
cpv. 1 CPC), RE 1 non spiegando perché la notificazione di tassazione dell’imposta
federale 1995-1996 prodotta dall’istante non costituirebbe un valido titolo di
rigetto dell’opposizione per il credito posto in esecuzione, conformemente
agli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 165 cpv. 3 LIFD;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può
opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza
il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto;
che,
invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per
sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF
14.2014.229
del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e
14.2014.173
del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto in sede
di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi
non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le
prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente
alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posto a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (nei suoi
confronti sono stati rilasciati sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 320'000.–),
inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe
di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'252.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).