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Decisione

14.2017.50

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili in prima sede. Potere d’apprezzamento. Riduzione sotto il minimo ad valorem previsto dalla Tariffa

2 agosto 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 gennaio 2017 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17

febbraio 2017. Con replica del 22 febbraio l’istante ha

confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta

con una breve duplica del 10 marzo 2017.

C. Statuendo con decisione 14 marzo 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'049'292.70 (anziché fr. 1'073'280.–)

oltre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2016 (anziché dal 1° dicembre 2015),

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'800.– e le spese di fr. 60.–,

nonché un’indennità di fr. 10'500.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 per ottenere la

riduzione delle ripetibili a fr. 2'000.– (in luogo di fr. 10'500.–).

Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2017, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile

a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del

reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore

della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il

reclamo va inoltrato alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e

4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

lunedì 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il

15.

marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE

1.

limitatamente all’importo ottenuto applicando il tasso di cambio USD/CHF vigente

alla data dell’avvio dell’esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal giorno

della messa in mora, ponendo – con particolare riferimento all’art. 95 cpv. 3

lett. b CPC – un’indennità di fr. 10'500.– a favore di CO 1.

3.

Pur

ammettendo che in considerazione di un valore litigioso di fr. 1'049'292.70

l’importo delle ripetibili attribuite dal Pretore rientra nei limiti stabiliti

dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, nel reclamo RE 1 ne contesta la quantificazione (in fr. 10'500.–), postulandone la riduzione a fr. 2'000.– sulla base dell’art. 13

RTar. Nella fattispecie, sostiene l’escusso, vi è una manifesta sproporzione

tra l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”) e le prestazioni

effettivamente svolte dal patrocinatore di controparte, limitate all’inoltro di

un’istanza di quattro pagine e di una succinta replica di una sola pagina.

Richiamando al proposito una decisione del 22 luglio 2016

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.16), il reclamante considera che il dispendio lavorativo in questione può

essere limitato a sei ore e quindi, calcolate le spese di cancelleria e l’IVA, l’indennità

a fr. 2'000.–.

4.

Ricordato l’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore

aggiunto nella determinazione delle spese e delle ripetibili, nelle sue

osservazioni al reclamo CO 1 ritiene “insostenibile” la richiesta formulata da RE 1

poiché, oltre a essere lesiva dell’indennità minima prevista per un valore

litigioso tra uno e due milioni di franchi, quanto stabilito dal magistrato non

solo non risulta manifestamente sproporzionato, ma sarebbe a suo dire “modesto” e andrebbe aumentato, posto come lo scam­bio di scritti davanti al primo giudice sia stato completo, ossia comprensivo

di replica e duplica.

5.

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

5.1

Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra

fr. 100'000'000.– e fr. 2'000'000.– le ripetibili sono stabilite tra

il 3 e il 5% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar

nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono

fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato

secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo

l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il

tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente

tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti

in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

5.2

Nel

caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 1'049'292.70,

in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra un minimo

di fr. 6'296.– (3% x 20% di fr. 1'049'292.70) e un massimo di fr. 36'725.–

(5% x 70% di fr. 1'049'292.70) arrotondati. L’indennità di fr. 10'500.–

determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti della forchetta

prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b RTar. La questione centrale da

risolvere è così quella di stabilire se, come pretende RE 1, le ripetibili

possono essere ridotte sulla base dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

5.3

Come

per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti

dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Qualora l’autorità

giudiziaria superiore intenda sostituire la valutazione del primo giudice con

la propria, essa deve dar prova di un certo ritegno (DTF 135 III 264

consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2016.201 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179

del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a e 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3,

con rinvii).

a) Nella fattispecie, il lavoro svolto dal patrocinatore di CO

1.

si è limitato alla redazione di un’istanza di rigetto di tre pagine e di una

sintetica replica di una pagina per controbattere alle stringate – e comunque

infondate – osservazioni del­l’escusso. Pur

tenuto conto di un colloquio con il cliente, di un paio di comunicazioni con lo

stesso e dello scambio di corrispondenza con la controparte (doc.

D-E), l’impegno non pare avere

ecceduto le sei ore riconosciute dal reclamante. Del resto, CO 1 non l’ha

contestato né ha prodotto la nota del proprio patrocinatore.

b) Ciò posto, le ripetibili

di fr. 10'500.– fissate dal Pretore aggiunto

rappresentano per sei ore di lavoro un onorario di fr. 1'750.–/ora, che è

ovviamente eccessivo, pur tenuto conto dell’elevato valore litigioso e della

responsabilità che ne deriva. Ma anche volendo ridurre le ripetibili al minimo

della tariffa (di fr. 6'300.–), la retribuzione supererebbe ancora fr. 1'000.–/ora,

ciò che nelle circostan­ze concrete del caso in esame appare esagerato. Data

quindi la manifesta sproporzione tra il valore

delle prestazioni effettivamente eseguite e l’onorario ad valorem, il primo giudice avrebbe dovuto derogare alle

disposizioni precedenti a norma dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

c) A

questo proposito, nel proporre di limitare a fr. 2'000.– le ripetibili da

riconoscere alla controparte, comprese le spese di cancelleria

(art. 6 cpv. 1 RTar), pari al 5%, e l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), dell’8%, il reclamante fonda all’evidenza il proprio calcolo sull’o­­norario

medio di fr. 280.–/ora stabilito dal legislatore per

la remunerazione delle pratiche senza valore determinato né determinabile (art.

12.

RTar). Sennonché così facendo, egli misconosce che la rimunerazione

non deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma

pure dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che

grava su di lui, da commisurare in funzione

del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio

2011.

consid. 6.2, sentenza della CEF 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2).

d) Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore

litigioso, la remunerazione oraria del patrocinatore dell’istante non dovrebbe

superare il doppio di quella prevista dalla legge (cfr. sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio

2016.

consid. 8), tutto ponderato si giustifica di

riformare la decisione impugnata nel senso di

limitare le ripetibili a fr. 3'000.–, comprese le spese

di cancelleria e l’IVA, che nel caso concreto

pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi

sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso. A

scanso di equivoci, si osserva come la sentenza 12.2016.16 del 22 luglio 2016 citata dal reclamante a

sostegno del proprio calcolo non è stata emessa dalla scrivente Camera (bensì

dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello) e riguardava un tipo di

causa (exequatur di decreti ingiuntivi italiani con domanda accessoria

di rigetto definitivo dell’opposizione) e una questione (aumento – e non

riduzione – delle ripetibili stabiliti dal primo giudice) diversi da quelli qui

in esame.

6. La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate

in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.– (fr. 10'500.–

./. fr. 2'000.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'860.– è posta a

carico di RE 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 3'000.– a titolo

di ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per un decimo e per la

rimanenza a carico di CO 1, tenuto a rifondergli fr. 380.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).