14.2017.50
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili in prima sede. Potere d’apprezzamento. Riduzione sotto il minimo ad valorem previsto dalla Tariffa
2 agosto 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.50
Lugano
2 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 25 gennaio 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’ PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 27 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 marzo 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 20 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'073'280.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° dicembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento danno per inesecuzione
contrattuale, pari a riconosciuti USD 1'040'000.–. Riconoscimento di debito 30
novembre 2015, al cambio USD-CHF al 30.11.2015 di 1:1.0320. Debitore solidale
con: C__________ __________, B__________ e A__________ SA, __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 gennaio 2017 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17
febbraio 2017. Con replica del 22 febbraio l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta
con una breve duplica del 10 marzo 2017.
C. Statuendo con decisione 14 marzo 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'049'292.70 (anziché fr. 1'073'280.–)
oltre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2016 (anziché dal 1° dicembre 2015),
ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'800.– e le spese di fr. 60.–,
nonché un’indennità di fr. 10'500.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 per ottenere la
riduzione delle ripetibili a fr. 2'000.– (in luogo di fr. 10'500.–).
Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2017, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del
reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore
della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il
reclamo va inoltrato alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e
4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
lunedì 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il
15.
marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE
1.
limitatamente all’importo ottenuto applicando il tasso di cambio USD/CHF vigente
alla data dell’avvio dell’esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal giorno
della messa in mora, ponendo – con particolare riferimento all’art. 95 cpv. 3
lett. b CPC – un’indennità di fr. 10'500.– a favore di CO 1.
3.
Pur
ammettendo che in considerazione di un valore litigioso di fr. 1'049'292.70
l’importo delle ripetibili attribuite dal Pretore rientra nei limiti stabiliti
dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, nel reclamo RE 1 ne contesta la quantificazione (in fr. 10'500.–), postulandone la riduzione a fr. 2'000.– sulla base dell’art. 13
RTar. Nella fattispecie, sostiene l’escusso, vi è una manifesta sproporzione
tra l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”) e le prestazioni
effettivamente svolte dal patrocinatore di controparte, limitate all’inoltro di
un’istanza di quattro pagine e di una succinta replica di una sola pagina.
Richiamando al proposito una decisione del 22 luglio 2016
della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.16), il reclamante considera che il dispendio lavorativo in questione può
essere limitato a sei ore e quindi, calcolate le spese di cancelleria e l’IVA, l’indennità
a fr. 2'000.–.
4.
Ricordato l’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore
aggiunto nella determinazione delle spese e delle ripetibili, nelle sue
osservazioni al reclamo CO 1 ritiene “insostenibile” la richiesta formulata da RE 1
poiché, oltre a essere lesiva dell’indennità minima prevista per un valore
litigioso tra uno e due milioni di franchi, quanto stabilito dal magistrato non
solo non risulta manifestamente sproporzionato, ma sarebbe a suo dire “modesto” e andrebbe aumentato, posto come lo scambio di scritti davanti al primo giudice sia stato completo, ossia comprensivo
di replica e duplica.
5.
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
5.1
Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra
fr. 100'000'000.– e fr. 2'000'000.– le ripetibili sono stabilite tra
il 3 e il 5% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar
nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono
fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato
secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il
tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente
tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti
in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
5.2
Nel
caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 1'049'292.70,
in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra un minimo
di fr. 6'296.– (3% x 20% di fr. 1'049'292.70) e un massimo di fr. 36'725.–
(5% x 70% di fr. 1'049'292.70) arrotondati. L’indennità di fr. 10'500.–
determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti della forchetta
prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b RTar. La questione centrale da
risolvere è così quella di stabilire se, come pretende RE 1, le ripetibili
possono essere ridotte sulla base dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
5.3
Come
per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti
dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Qualora l’autorità
giudiziaria superiore intenda sostituire la valutazione del primo giudice con
la propria, essa deve dar prova di un certo ritegno (DTF 135 III 264
consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2016.201 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179
del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a e 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3,
con rinvii).
a) Nella fattispecie, il lavoro svolto dal patrocinatore di CO
1.
si è limitato alla redazione di un’istanza di rigetto di tre pagine e di una
sintetica replica di una pagina per controbattere alle stringate – e comunque
infondate – osservazioni dell’escusso. Pur
tenuto conto di un colloquio con il cliente, di un paio di comunicazioni con lo
stesso e dello scambio di corrispondenza con la controparte (doc.
D-E), l’impegno non pare avere
ecceduto le sei ore riconosciute dal reclamante. Del resto, CO 1 non l’ha
contestato né ha prodotto la nota del proprio patrocinatore.
b) Ciò posto, le ripetibili
di fr. 10'500.– fissate dal Pretore aggiunto
rappresentano per sei ore di lavoro un onorario di fr. 1'750.–/ora, che è
ovviamente eccessivo, pur tenuto conto dell’elevato valore litigioso e della
responsabilità che ne deriva. Ma anche volendo ridurre le ripetibili al minimo
della tariffa (di fr. 6'300.–), la retribuzione supererebbe ancora fr. 1'000.–/ora,
ciò che nelle circostanze concrete del caso in esame appare esagerato. Data
quindi la manifesta sproporzione tra il valore
delle prestazioni effettivamente eseguite e l’onorario ad valorem, il primo giudice avrebbe dovuto derogare alle
disposizioni precedenti a norma dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
c) A
questo proposito, nel proporre di limitare a fr. 2'000.– le ripetibili da
riconoscere alla controparte, comprese le spese di cancelleria
(art. 6 cpv. 1 RTar), pari al 5%, e l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), dell’8%, il reclamante fonda all’evidenza il proprio calcolo sull’onorario
medio di fr. 280.–/ora stabilito dal legislatore per
la remunerazione delle pratiche senza valore determinato né determinabile (art.
12.
RTar). Sennonché così facendo, egli misconosce che la rimunerazione
non deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma
pure dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che
grava su di lui, da commisurare in funzione
del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio
2011.
consid. 6.2, sentenza della CEF 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2).
d) Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore
litigioso, la remunerazione oraria del patrocinatore dell’istante non dovrebbe
superare il doppio di quella prevista dalla legge (cfr. sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio
2016.
consid. 8), tutto ponderato si giustifica di
riformare la decisione impugnata nel senso di
limitare le ripetibili a fr. 3'000.–, comprese le spese
di cancelleria e l’IVA, che nel caso concreto
pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi
sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso. A
scanso di equivoci, si osserva come la sentenza 12.2016.16 del 22 luglio 2016 citata dal reclamante a
sostegno del proprio calcolo non è stata emessa dalla scrivente Camera (bensì
dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello) e riguardava un tipo di
causa (exequatur di decreti ingiuntivi italiani con domanda accessoria
di rigetto definitivo dell’opposizione) e una questione (aumento – e non
riduzione – delle ripetibili stabiliti dal primo giudice) diversi da quelli qui
in esame.
6. La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate
in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.– (fr. 10'500.–
./. fr. 2'000.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'860.– è posta a
carico di RE 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 3'000.– a titolo
di ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per un decimo e per la
rimanenza a carico di CO 1, tenuto a rifondergli fr. 380.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).