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Decisione

14.2017.51

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Salario in caso di malattia secondo una convenzione collettiva non prodotta ma non contestata. Riduzione del diritto alle vacanze

21 settembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14

dicembre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 13'321.46 (ossia fr. 11'626.–

quale salario netto per i mesi da giugno a settembre del 2016 e fr. 1'695.46

quale tredicesima “pro-rata”). Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 12 gennaio 2017 la parte convenuta si è opposta all’istanza,

facendo in particolare valere di avere versato al lavoratore pendente causa fr. 6'565.40

a saldo del proprio debito,

e ha chiesto lo stralcio del precetto esecutivo. Nel­la sua replica spontanea

del 2 febbraio 2017, l’istante ha ridotto la sua domanda a fr. 1'805.05,

oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e alle spese esecutive di fr. 140.30,

mentre la convenuta ha confermato le proprie conclusioni con duplica spontanea

del 13 febbraio 2017.

C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Pretore ha respinto l’istanza

nella misura in cui non era divenuta senza oggetto, ponendo le spese

processuali di fr. 250.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno

e rinunciando ad attribuire ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 onde ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 1'805.05, oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre

2016 e alle spese esecutive di fr. 140.30. Nelle sue osservazioni del 2 maggio

2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e lo

stralcio del precetto esecutivo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 17 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Sono così irricevibili sia l’estratto del sito della Commissione paritetica

cantonale Imprese di pulizia e Facility Services accluso al reclamo (doc. M) –

ma non è comunque di rilievo (sotto consid. 5.2) – sia la fattura allegata alle

osservazioni al reclamo (doc. 23), ma in realtà era già stata prodotta in prima

sede (quale quarto foglio del doc. 19).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, preso atto che l’istante non aveva prodotto la convenzione

collettiva cui fa riferimento il contratto individuale di lavoro prodotto quale

titolo di rigetto il Pretore ha considerato che, in virtù dell’art. 324a

cpv. 2 CO, l’escussa non era tenuta a pagargli più del salario per le tre prime

settimane del periodo di malattia (iniziato il 1° giugno 2016), oltre alla tredicesima

mensilità pro rata temporis. Il versamento di fr. 6'565.40 effettuato dalla datrice di lavoro

in pendenza di procedura superando ampiamente tale debito, il primo giudice ha

respinto l’i­­stanza e ha suddiviso a metà le spese processuali a carico delle

parti, equiparando il pagamento dei fr. 6'565.40 a un’acquiescen­­za

parziale.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa anzitutto carico al Pretore di non avere accertato d’ufficio il

contenuto del contratto collettivo di lavoro per il settore delle imprese di

pulizia e facility services, liberamente accessibile sul sito internet della

competente Commissione paritetica, sostenendo che si tratta di una fonte di

diritto privato con effetto normativo, che il giudice deve applicare d’uffi­­cio

a norma dell’art. 57 CPC. Ora, rileva il reclamante, il contratto collettivo di

lavoro in questione conferisce ai dipendenti con un grado di occupazione di

almeno 12.5 ore settimanali il diritto per ogni caso di malattia all’80% dell’ultimo

salario per la durata di 720 giorni. Del resto la stessa datrice di lavoro ne

ha tenuto conto nel conteggio prodotto con le sue osservazioni per giustificare

il pagamento a saldo di fr. 6'565.40.

Sennonché,

secondo il reclamante, così facendo la datrice di lavoro ha trattenuto senza

titolo fr. 515.90, dal momento che le indennità versate dall’assicurazione

LAINF durante la sua malattia sono ammontate complessivamente in fr. 7'081.30.

D’altronde, il conteggio contempla una deduzione di fr. 1'125.85 per indennità

di vacanze godute in eccesso (pari a 9.65 giorni), che a parere dell’istante

non è giustificata, giacché secondo il proprio conteggio egli avrebbe in realtà

ancora diritto a 1.75 giorno di vacanza. Tolte le deduzioni di fr. 515.90 e 1'125.85, la quota di tredicesima

ad esse connessa (fr. 94.30) e un’ulteriore detrazione ingiustificata di fr. 69.– per il pagamento di una fattura del 10 dicembre 2015 emessa dalla Direzione

dell’Ufficio della migrazione, il reclamante contesta che il pagamento di fr. 6'565.40

abbia estinto il suo credito, che sussiste a suo dire per fr. 1'805.05 oltre

agli interessi e alle spese esecutive.

5.

Un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può essere dedotto

anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione

però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia

firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano

l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere

determinato o agevolmente determi­nabile nei documenti ai quali rinvia il

documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302

consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad

art. 82 LEF). Anche il verificarsi di una condizione sospensiva cui è subordinato

il debito riconosciuto può essere comprovato dal creditore con la produzione di

altri documenti (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre

2013.

consid. 4.1 e 4.2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF), non necessariamente

firmati dal debitore (Staehelin,

op. cit., n. 36 ad art. 82 con rinvii, secondo il quale tale prova può essere

fornita con ogni mezzo consentito nella procedura sommaria). Se l’escusso non

contesta i fatti da cui dipende la determinazione dell’importo del debito

riconosciuto o la realizzazione della condizione cui il riconoscimento di

debito è subordinato, essi possono considerarsi provati (art. 150 cpv. 1 CPC a

contrario), salvo che sussistano notevoli dubbi sulla loro esistenza (art. 153

cpv. 2 CPC) (a titolo esemplificativo, v. sentenze della Camera 14.2016.143 del

3.

novembre 2016 consid. 2 e 3, 14.2016.152

del 2 dicembre 2016 consid. 4.2, 14.2016.152 del 4 settembre 2017

consid. 5.4/b e 14.2017.55 del 4 settembre 2017 consid. 4.2).

5.1

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

quale riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del

salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua

prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del

Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art.

82).

5.2

Nel

caso in esame, il contratto di lavoro del 17 novembre 2015 prodotto dall’istante

(doc. B), poiché sottoscritto dalla datrice di lavoro, costituisce in sé un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione

per gli ultimi quattro stipendi mensili da lui fatti valere. Non è per

vero contestato ch’egli non ha lavorato dal 1° giugno al 30 settembre 2016,

data in cui il contratto è stato

regolarmente disdetto, ma le parti convengono anche ch’egli è stato

assente per malattia dal 1° giugno al 21 settembre 2016 e che secondo il

contratto collettivo di lavoro la datrice di lavoro era tenuta a rifondergli

durante quel periodo l’80% del salario convenuto (v. os­servazioni all’istanza,

act. II ad 10). Non contestate, tali circostan­ze sono da ritenere accertate

(art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sopra consid. 5). Si può quindi

lasciare aperta la questione di sapere se i contratti collettivi di lavoro di

cui è stata dichiarata l’obbligatorietà generale sul piano cantonale sono

parificabili al diritto materiale, che il

giudice del rigetto dovrebbe applicare d’uf­­ficio (art. 57 CPC; in tal

senso per i contratti collettivi nazionali

di lavoro: DTF 136 III 285 consid. 2.3.2, in cui il Tribunale federale ha

consultato d’ufficio una norma di un simile contratto pubblicato in internet;

sentenza 4A_40/2008 del 19 agosto 2008 consid. 3.1, che qualifica come “diritto

privato federale” un contratto collettivo nazionale cui è stato conferito

carattere obbligatorio ge­nerale).

6.

A

ben vedere, la controversia verte sul calcolo del saldo dovuto al lavoratore a

fine contratto, che la datrice di lavoro quantifica in fr. 6'565.40

e ritiene di conseguenza estinto con il pagamento di pari importo versato all’escutente

il 16 gennaio 2017 (doc. 20), mentre quest’ultimo considera che manchino all’appello

ancora fr. 1'805.05.

6.1

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni liberatorie che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.2

Nel

caso specifico, il pagamento di fr. 6'565.40 è

pacifico. L’uni­­ca questione è determinare se l’escussa ha reso verosimile di

avere così estinto integralmente il debito posto in esecuzione, ciò che il

reclamante contesta, limitatamente però a solo tre determinate posizioni del

conteggio della datrice di lavoro: unicamente quelle devono essere esaminate in

questa sede.

6.3

In

merito alla pretesa trattenuta senza titolo di fr. 515.90, in prima sede

la convenuta ha esposto nella duplica che tale importo è dovuto alle differenze

tra quanto versato al dipendente e quanto è poi stato effettivamente accertato

essergli dovuto per i mesi da gennaio a maggio del 2016, come risulta dal noto

conteggio (doc. 19, ultime due colonne). Nelle osservazioni al reclamo essa ha

pure precisato che tali differenze sono dovute a errori nel calcolo di alcune

trattenute (AVS, premi dell’assicurazione malattia e imposte alla fonte) e a modifiche del

salario di marzo e aprile 2016 in seguito ad assenze del lavoratore per

malattia. L’istante non si è affatto determinato su tali

spiegazioni nel reclamo né ha criticato il conteggio sulle differenze in

questione. Possono quindi essere ritenute verosimili, sicché la censura cade

nel vuoto.

6.4

Quanto

alla deduzione di fr. 1'125.85 per indennità di vacanze godute in eccesso

(pari a 9.65 giorni), nelle osservazioni al reclamo la datrice di lavoro

ribadisce che durante i nove mesi in cui è stato alle sue dipendenze egli è

stato assente cinque mesi per incapacità lavorativa dovuta a malattia, 30

giorni dal 21 marzo al 19 aprile 2016 (doc. 21 e 22) e altri quattro mesi tra

giugno e settembre dello stesso anno. A parere del reclamante, per contro, i

giorni di vacanze da dedurre durante il periodo di malattia devono essere

calcolati su tre (e non cinque) mesi e gli ultimi 9 giorni del contratto a fine

settembre dopo la cessazione dell’inca­­pacità lavorativa possono, secondo la

giurisprudenza, essere dedotti dal diritto alle vacanze nella misura di un

quarto solo, sicché egli non ha in realtà usufruito di 9.65 giorni di ferie

supplementari come indicato nel conteggio, bensì avrebbe ancora diritto a 1.75

giorno in più.

a) Ora,

stante l’art. 329b cpv. 1 CO, se nel corso di un anno di lavoro il

lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di

un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un

dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se invece l’impedimento

non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro ed è

causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un

obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o

congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non

ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (art. 329b cpv. 2 CO).

Secondo

la giurisprudenza e la dottrina dominante, nella seconda ipotesi (impedimento

non colpevole) la riduzione di un dodicesimo interviene solo dopo un’assenza di

almeno due mesi, sommandosi il termine di attesa di un mese del cpv. 1 con il termine di grazia del cpv. 2 (sentenza

del Tribunale federale del 10

settembre 1998 pubblicata in: JAR 1999, pag. 169 consid. 3/b/aa; Portmann/Rudolph

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art.

329b CO; Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 395 ad II/6/5.4/b; Aubert in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad

art. 329b CO; Rehbinder/Stöckli

in: Berner Kommentar VI/2/2/1, 2010, n. 2 ad art. 329b CO). Per “mese

completo” s’intende quattro settimane, con riferimento all’art. 329a

cpv. 1 CO, compresi i sabati e le domeniche (Rehbinder/Stöckli,

op. cit., n. 3 ad art. 329b), ossia 28 giorni (7 x 4). Qualora il

periodo di riferimento sia inferiore all’anno di servizio, occorre dedurre da

quel periodo l’intero periodo di assenza (non ridotto pro rate temporis) espresso in mesi completi, meno l’eventuale termine di

grazia, e poi calcolare il diritto alle vacanze pro rate temporis (sentenza del Tribunale federale già citata, JAR 1999, pag. 170 consid. 3/b/aa; Portmann/Ru­dolph, op. cit., n. 2 ad art. 329b;

Wyler/Heinzer, op. cit., pagg. 397 seg. ad II/6/5.4; Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 329b; Rehbin­der/Stöckli, op. cit., n. 5,

terzo paragrafo, ad art. 329b).

b) Nel

caso specifico, non è contestato che il diritto alle vacanze era di quattro settimane

(doc. B, 2a pag. ad 5) e che le assenze del lavoratore, non causate

da sua colpa bensì da malattia, hanno totalizzato più di 5 mesi (30 giorni tra

il 21 marzo e il 19 aprile 2016 e 116 giorni tra il

6.

giugno (doc. 3) al 30 settembre 2016, ovvero 146 giorni, pari a 5.21 mesi a

28.

giorni/mese). Dedotti quei cinque mesi d’assenza meno un mese di grazia

(art. 329b cpv. 2 CO), il periodo di servizio, di dieci mesi (dal 16

novembre 2015 [doc. B] al 30 settembre 2016 [doc. C]),

andava ridotto a sei mesi (10 ./. [5 ./. 1]) sicché il diritto alle vacanze era

di due settimane (6 : 12 x 4). Dato che il reclamante ha

usufruito di una sola settimana di vacanza dal 4 all’8 gennaio 2016 (doc. 19 e

reclamo a pag. 6) – essendo il 1° gennaio festivo (e pertanto non computabile: Wyler/ Heinzer, op. cit., pagg. 388 ad II/6/5.2; Rehbinder/ Stöckli, op. cit., n. 2 ad art. 329a) e il 2, 3, 9 e 10 cadendo di sabato o di domenica – la datrice di

lavoro non poteva dedurre nulla dal suo salario, anzi egli aveva ancora diritto

a un’altra settimana di vacanze.

c) Per

quel che concerne l’ultimo periodo dal 22 al 30 settembre 2016, RE 1 non si è

più presentato sul lavoro e ha atteso la sera del terzo giorno dopo la fine

dell’incapacità lavorativa (lunedì 26) per chiedere alla datrice di lavoro, via

email spedita alle ore 18:25 (doc. 16), l’organizzazione di una “visita medica legale presso SUVA per idoneità

alla ripresa del lavoro”, precisando che visti i

riscontri positivi della cura “potre[bbe]

ritornare al lavoro ed essere reintegrato nell’organico della ditta CO 1”. Solo nella sua raccomandata del 28 settembre (doc. 17) egli ha

chiaramente dichiarato la sua disponibilità a rientrare al 100% sul posto di lavoro,

senza però apparentemente dare concretamente seguito al suo proposito. D’altronde,

contrariamente a quanto afferma, non appare verosimile alla luce delle

allegazioni e della documentazione di prima istanza (sulle quali la Camera deve

fondare il proprio giudizio, v. sopra consid. 1.2), che la datrice di lavoro l’abbia

liberato dall’obbligo di

fornire la prestazione lavorativa durante gli ultimi giorni di settembre, di

modo che la giurisprudenza e la dottrina da lui citate sulla limitazione del

computo delle vacanze a un quarto del periodo di liberazione non è di rilievo

in concreto. Dato ch’egli non risulta avere lavorato dal

22.

al 30 settembre 2016, la datrice di lavoro poteva legittimamente rifiutare

di pagare il salario di quei sette giorni lavorativi (art. 82 e, a contrario, 324a CO; sopra

consid. 5.1; Portmann/Ru­dolph,

op. cit., n. 5 ad art. 324a; Wyler/Heinzer,

op. cit., pag. 200 ad II/5/5.1 e pag. 207 ad II/5/5.4; Aubert, op. cit., n. 32-33 ad art. 324a) e quindi compensarli con i rimanenti

cinque giorni di vacanza. Tutto sommato, la deduzione di salario da essa

operata dev’essere ridotta da 9.65 giorni a 2 giorni lavorativi, vale a dire da

fr. 1'125.83 a fr. 233.33 (2/9.65), e la tredicesima aumentata da fr. 1'211.90 a fr. 1'286.27

(cfr. doc. 19 foglio 2). Il reclamo risulta così fondato limitatamente

alla differenza pari a fr. 966.87 (ovvero fr. 1'125.83 ./. 233.33 + 1'286.27

./. 1'211.90).

6.5

Il

reclamante ritiene infine ingiustificata la detrazione di fr. 69.– effettuata

dalla datrice di lavoro in relazione con una fattura emessa il 10 dicembre 2015

dalla Direzione dell’Ufficio della migrazione. A suo parere sarebbe “evidente che la convenuta [gli] abbia

addebitato tale somma – dopo più di un anno – senza alcun titolo per pura

volontà persecutoria”. Orbene, la fattura riguarda

verosimilmente l’autorizzazione al cambiamento del posto di lavoro del

reclamante, visto che la stessa menziona il suo nome e la causale “cambiamento di posto”, ed è stata emessa dall’Ufficio della migrazione (doc. 19, 4° foglio).

La convenuta non spiega, tuttavia, in base a quale norma o convenzione essa

potrebbe pretendere dal reclamante il rimborso o la compensazione di una fattura

emessa a nome della società. La bontà della deduzione di tale costo non è

quindi verosimile e non può essere ammessa come eccezione dell’art. 82 cpv. 2

LEF. In definitiva, il reclamo va accolto limitatamente a fr. 1'035.85 (fr. 966.87

+ 69.–) – anziché fr. 1'805.05 – oltre agli interessi

del 5% dall’11 ottobre 2016 (data della messa in mora, doc. E). Sulle spese esecutive, invece, decide l’ufficio d’esecuzione

con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gen­naio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012).

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC sulla base

di un valore litigioso di fr. 13'321.46 in prima sede e di fr. 1'805.05

in seconda, seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5 per quanto riguarda il

reclamante in prima ([fr. 6'565.40 + 1'035.85] / fr. 13'321.46) come

in seconda sede (fr. 1'035.85 / 1'805.05).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'805.05, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, l’istanza è parzialmente

accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'035.85

oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico dell’istante

per 2/5 e a carico della convenuta per i rimanenti 3/5. Essa gli rifonderà fr. 250.–

per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per

2/5 e a carico della controparte per i rimanenti 3/5. Essa gli rifonderà fr. 50.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).