14.2017.52
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Attestazione di esecutività. Onere della prova dell’inoltro di un reclamo
13 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.52
Lugano
13 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 957/A/16/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 marzo
2017 da
CO 1
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: e considerato
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 19 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 97.20 oltre agli
interessi del 2.5% dal 31 agosto 2015 e di fr. 30.–, indicando quali titoli
di credito la “tassa raccolta
rifiuti 2014” e la “tassa diffida”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 marzo 2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto ha ribadito la propria opposizione
con osservazioni scritte del 23 gennaio 2017, mentre il Comune ha confermato l’istanza mediante scritto del 7 marzo.
C. Statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e
un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 ribadendo di
accettare di assumersi i costi di smaltimento dei rifiuti ma solo per persona
singola e unicamente per i tre mesi successivi alla dipartita della conduttrice
dell’appartamento per il quale è stata emessa la tassa posta in esecuzione, e
non più come in prima sede per l’intero anno 2014.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in
materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale
e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo
al valore litigioso;
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la tassa posta in
esecuzione è passata in giudicato – sicché costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 [recte:
2] LEF – e ha apparentemente giudicato tardive le eccezioni sollevate dall’escusso,
siccome ha ritenuto ch’erano state documentate solo con le osservazioni all’istanza, "dopo un richiamo, una
diffida di pagamento e un precetto".
4.
Nel
reclamo RE 1 ripete di non essere mai stato cointestatario dell’unità abitativa
per la quale è stata emessa la tassa posta in esecuzione, neppure dopo il decesso
dell’inquilina, PI 1, nel novembre 2014. Il reclamante sostiene di essersi recato
personalmente presso l’ufficio che aveva emesso la tassa nei giorni successivi alla
ricezione della fattura per esternare il suo disaccordo.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie la decisione 31 luglio 2015 di assoggettamento e di calcolo della
tassa per la raccolta rifiuti del 2014 è diretta contro RE 1, come il precetto
esecutivo, e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 97.20 a norma dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Parimenti la decisione
di diffida emessa il 18 novembre 2015 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione
anche per la tassa di fr. 30.–. Entrambe risultano infatti esecutive, come
si evince dall’attestazione apposta dal CO 1 sulle decisioni medesime (“Contro la stessa non è stato interposto reclamo”).
5.2
Il
reclamante sostiene invero di avere contestato queste due decisioni presso "l’ufficio emittente", ma non dimostra la propria affermazione, per tacere del fatto che la contestazione sarebbe dovuta
essere formulata quale reclamo entro 30 giorni "al Municipio", come
chiaramente indicato nelle due decisioni in questione. In
assenza di prova dell’inoltro di un ricorso formalmente valido, il primo giudice
poteva a ragione considerare le due decisioni passate in giudicato e rigettare
l’opposizione dell’escusso in via definitiva per gli importi stabiliti in esse.
5.3
Contrariamente
a quanto sostiene, in effetti, RE 1 deve assumersi la responsabilità per non essere
in grado di dimostrare di aver impugnato validamente le note decisioni, a
prescindere dall’atteggiamento del funzionario cui egli dice di essersi rivolto,
poiché il rimedio giuridico era chiaramente menzionato sulle decisioni di
tassazione e di diffida. Ad ogni modo, il giudice dell’esecuzione (in concreto
il Giudice di pace e la CEF) è vincolato dall’attestazione del carattere
esecutivo della decisione (sopra consid. 5.1) purché la sua inesattezza non
risulti dagli atti (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 137 ad art.
80.
LEF), ciò che non si verifica nel caso in esame. Il giudice dell’esecuzione
non deve poi verificare d’ufficio se l’esecutività della decisione invocata
quale titolo di rigetto è successivamente stata sospesa (Staehelin, op. cit., n. 51 ad art. 84).
Tale prova incombe all’escusso.
6.
D’altronde non appare data alcuna delle eccezioni previste all’art. 81
cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). La censura del reclamante,
secondo cui egli non sarebbe tenuto a pagare la tassa di smaltimento dei
rifiuti poiché non sarebbe mai stato cointestatario del contratto di locazione
dell’appartamento oggetto dell’imposizione, esula dalla competenza dei giudici
dell’esecuzione, che sono vincolati dalle decisioni passate in giudicato. RE 1
avrebbe dovuto farla valere con un reclamo al CO 1. Ora, la doglianza è
tardiva. Il reclamo va così respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35, segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui
il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 127.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).