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Decisione

14.2017.52

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Attestazione di esecutività. Onere della prova dell’inoltro di un reclamo

13 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 19 agosto 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di

Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 97.20 oltre agli

interessi del 2.5% dal 31 agosto 2015 e di fr. 30.–, indicando quali titoli

di credito la “tassa raccolta

rifiuti 2014” e la “tassa diffida”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 marzo 2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto ha ribadito la propria opposizione

con osservazioni scritte del 23 gennaio 2017, mentre il Comune ha confermato l’istanza mediante scritto del 7 marzo.

C. Statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e

un’indennità di fr. 70.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 ribadendo di

accettare di assumersi i costi di smaltimento dei rifiuti ma solo per persona

singola e unicamente per i tre mesi successivi alla dipartita della conduttrice

dell’appartamento per il quale è stata emessa la tassa posta in esecuzione, e

non più come in prima sede per l’intero anno 2014.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in

materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale

e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo

al valore litigioso;

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 marzo,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accerta­mento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la tassa posta in

esecuzione è passata in giudicato – sicché costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 [recte:

2] LEF – e ha apparentemente giudicato tardive le eccezioni sollevate dall’escusso,

siccome ha ritenuto ch’erano state documentate solo con le osservazioni all’istanza, "dopo un richiamo, una

diffida di pagamento e un precetto".

4.

Nel

reclamo RE 1 ripete di non essere mai stato cointestatario dell’unità abitativa

per la quale è stata emessa la tassa posta in esecuzione, neppure dopo il decesso

dell’inquilina, PI 1, nel novembre 2014. Il reclamante sostiene di essersi recato

personalmente presso l’ufficio che aveva emesso la tassa nei giorni successivi alla

ricezione della fattura per esternare il suo disaccordo.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie la decisione 31 luglio 2015 di assoggettamento e di calcolo della

tassa per la raccolta rifiuti del 2014 è diretta contro RE 1, come il precetto

esecutivo, e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per fr. 97.20 a norma dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Parimenti la decisione

di diffida emessa il 18 novembre 2015 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione

anche per la tassa di fr. 30.–. Entrambe risultano infatti esecutive, come

si evince dall’attestazione ap­posta dal CO 1 sulle decisioni medesime (“Contro la stessa non è stato interposto reclamo”).

5.2

Il

reclamante sostiene invero di avere contestato queste due decisioni presso "l’ufficio emittente", ma non dimostra la propria affermazione, per tacere del fatto che la contestazione sarebbe dovuta

essere formulata quale reclamo entro 30 giorni "al Municipio", come

chiaramente indicato nelle due decisioni in questione. In

assenza di prova dell’inoltro di un ricorso formalmente valido, il primo giudice

poteva a ragione considerare le due decisioni passate in giudicato e rigettare

l’opposizione dell’escusso in via definitiva per gli importi stabiliti in esse.

5.3

Contrariamente

a quanto sostiene, in effetti, RE 1 deve assumersi la responsabilità per non essere

in grado di dimostrare di aver impugnato validamente le note decisioni, a

prescindere dall’atteggiamento del funzionario cui egli dice di essersi rivolto,

poiché il rimedio giuridico era chiaramente menzionato sulle decisioni di

tassazione e di diffida. Ad ogni modo, il giudice dell’e­secuzione (in concreto

il Giudice di pace e la CEF) è vincolato dall’attestazione del carattere

esecutivo della decisione (sopra consid. 5.1) purché la sua inesattezza non

risulti dagli atti (Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 137 ad art.

80.

LEF), ciò che non si verifica nel caso in esame. Il giudice dell’esecuzione

non deve poi verificare d’ufficio se l’esecuti­vità della decisione invocata

quale titolo di rigetto è successivamente stata sospesa (Staehelin, op. cit., n. 51 ad art. 84).

Tale prova incombe all’escusso.

6.

D’altronde non appare data alcuna delle eccezioni previste al­l’art. 81

cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). La cen­sura del reclamante,

secondo cui egli non sarebbe tenuto a pagare la tassa di smaltimento dei

rifiuti poiché non sarebbe mai stato cointestatario del contratto di locazione

dell’appartamento oggetto dell’imposizione, esula dalla competenza dei giudici

dell’esecuzione, che sono vincolati dalle decisioni passate in giudicato. RE 1

avrebbe dovuto farla valere con un reclamo al CO 1. Ora, la doglianza è

tardiva. Il reclamo va così respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35, segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui

il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 127.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).