14.2017.54
Fallimento. Piano di pagamento rateale concluso prima della dichiarazione del fallimento
11 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.39
14.2017.54
Lugano
11 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 10 novembre 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 17 marzo e del 29 marzo 2017 presentati
rispettivamente dalla CO 1 dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo
2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 novembre 2016 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'632.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 22 febbraio 2017 è comparsa la sola convenuta, che si è
opposta all’istanza, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al
pagamento del dovuto e a concordare con l’istante un “piano di rientro rateale”.
C. Statuendo
con decisione del 16 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dal 17 marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata sia l’istante che la convenuta sono
insorte a questa Camera con reclami
rispettivamente del 17 e del 29 marzo 2017 per ottenere l’annullamento
del fallimento, facendo valere di avere concordato dopo l’udienza (ma prima del
fallimento) un piano di pagamento rateale del credito posto in esecuzione. Il
30 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione della
convenuta effetto sospensivo parziale.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentati il 17 e il 29 marzo 2017 contro la sentenza notificata a
entrambe le parti il 20 marzo, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 27 febbraio 2017, ovvero prima della pronuncia del
fallimento, l’istante ha confermato alla convenuta il proprio accordo al
pagamento del premio assicurativo posto in esecuzione in sei rate di fr. 463.10
ognuna (doc. D accluso al reclamo dell’RE 1). La validità di tale accordo non è
subordinata al pagamento effettivo della prima rata, avvenuto comunque il 20
marzo 2017 (doc. F) prima della scadenza del 27 marzo pattuita dalle parti.
Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare
il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.
3.
Per
quanto attiene al reclamo della convenuta, la tassa di giustizia (calcolata
secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a suo
carico, siccome il suo ritardo a proporre un piano di pagamento ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la
stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per
quanto concerne invece il reclamo proposto dall’istante, le spese processuali,
determinate secondo gli stessi principi già citati, rimangono a suo carico,
poiché sono causate dalla sua omissione di comunicare al Pretore la concessione
di una dilazione prima che decretasse il fallimento (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. I reclami sono accolti e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 16 marzo 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa
al reclamo interposto dalla CO 1 (inc. 14.2017.39) è posta
a suo carico.
III. La
tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa al reclamo interposto dalla RE
1 (inc. 14.2017.54) è posta a suo carico.
IV. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).