Lexipedia

Decisione

14.2017.54

Fallimento. Piano di pagamento rateale concluso prima della dichiarazione del fallimento

11 aprile 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 22 febbraio 2017 è comparsa la sola convenuta, che si è

opposta all’istanza, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al

pagamento del dovuto e a concordare con l’istante un “piano di rientro rateale”.

C. Statuendo

con decisione del 16 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dal 17 marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata sia l’istante che la convenuta sono

insorte a questa Camera con reclami

rispettivamente del 17 e del 29 marzo 2017 per ottenere l’annullamento

del fallimento, facendo valere di avere concordato dopo l’udienza (ma prima del

fallimento) un piano di pagamento rateale del credito posto in esecuzione. Il

30 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione della

convenuta effetto sospensivo parziale.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentati il 17 e il 29 marzo 2017 contro la sentenza notificata a

entrambe le parti il 20 marzo, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 27 febbraio 2017, ovvero prima della pronuncia del

fallimento, l’istante ha confermato alla convenuta il proprio accordo al

pagamento del premio assicurativo posto in esecuzione in sei rate di fr. 463.10

ognuna (doc. D accluso al reclamo dell’RE 1). La validità di tale accordo non è

subordinata al pagamento effettivo della prima rata, avvenuto comunque il 20

marzo 2017 (doc. F) prima della scadenza del 27 marzo pattuita dalle parti.

Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare

il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

3.

Per

quanto attiene al reclamo della convenuta, la tassa di giustizia (calcolata

secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le

spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a suo

carico, siccome il suo ritardo a proporre un piano di pagamento ha reso

necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la

stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per

quanto concerne invece il reclamo proposto dall’istante, le spese processuali,

determinate secondo gli stessi principi già citati, rimangono a suo carico,

poiché sono causate dalla sua omissione di comunicare al Pretore la concessione

di una dilazione prima che decretasse il fallimento (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. I reclami sono accolti e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 16 marzo 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa

al reclamo interposto dalla CO 1 (inc. 14.2017.39) è posta

a suo carico.

III. La

tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa al reclamo interposto dalla RE

1 (inc. 14.2017.54) è posta a suo carico.

IV. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).