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Decisione

14.2017.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'763.55

oltre agli interessi del 5% dal 29 dicembre 2015, indicando quale titolo di

credito il “saldo contratto

leasing del 16.09.2013 no __________”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2017

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 marzo

2017, la parte convenuta si è opposta all’istanza mentre l’istante non si è presentata.

D. Statuendo con decisione 21 marzo 2017, il Pretore ha accolto l’i­­stanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e non assegnando

indennità a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2017 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, chiedendo pure di essere esentata dal pagamento di

anticipi e spese processuali. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 3 aprile 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23

marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, le argomentazioni contenute nel reclamo sono del tutto diverse

di quelle fatte valere in prima sede, in cui RE 1 si è limitata a sostenere che

l’auto veniva usata non solo da lei, quale amministratrice unica della società PI

1, ma anche dagli altri dipendenti della società, che il proseguimento della procedura

non potrebbe che sfociare in un attestato di carenza di beni e che il nuovo

amministratore della società non ha gestito correttamente il rapporto con la creditrice

omettendo di pagare il dovuto. Diverse allegazioni di fatto contenute nel

reclamo sono così nuove e di conseguenza irricevibili, fermo

restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha evidenziato che la documentazione prodotta dall’istante,

ossia il contratto leasing sottoscritto il 12 agosto 2013, in relazione con le

condizioni generali del leasing, il calcolo del budget, il verbale di consegna,

il verbale di riconsegna del veicolo, il conteggio finale dell’8 dicembre 2015

e l’estratto del registro di commercio del Canton __________, costituisce valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e giustifica di conseguenza

il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione.

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1

Nel

reclamo RE 1 contesta anzitutto che vi sia identità tra il creditore indicato

nel precetto esecutivo, la CO 1, e il creditore menzionato sul contratto

leasing, la __________, come pure tra il credito designato nel precetto

esecutivo come “saldo

contratto leasing del 16.09.2013 n. L32-947077.0” e

quello risultante dall’istanza di rigetto dell’opposizio­ne e dai documenti

prodotti dall’istante, riferito a un contratto diverso sottoscritto in data 12

agosto 2013.

a) In

realtà è fuor di dubbio che l’escutente indicata sul precetto esecutivo e nell’istanza

sia la stessa persona che la società di leasing designata nel titolo. Infatti

come emerge dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ (doc.

H), la __________, menzionata nel contratto di leasing A (doc. A), il 29 ottobre

2013.

ha mutato la propria ragione sociale in CO 1, motivo per il quale escutente

e creditrice corrispondono.

b) Pure

il requisito dell’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito riconosciuto

è adempiuto. In effetti nel precetto esecutivo la procedente ha indicato quale

titolo di credito il contratto di leasing posto a fondamento del proprio credito,

ossia il contratto leasing n. L__________. Ha solo indicato per errore, dovuto

a un’evidente svista, quale data della sua stipulazione il 16 settembre 2013 in

luogo del 12 agosto 2013. La causa del credito indicata nel precetto

esecutivo era sicuramente idonea a chiarire alla debitrice per quale credito la

procedente avesse iniziato l’e­secuzione. La svista commessa dalla creditrice

non costituisce motivo per respingere l’istanza perché l’escussa sulla base di

queste indicazioni non poteva essere indotta in errore sulla pretesa posta in

esecuzione e sulla portata del contratto di leasing prodotto quale doc. A,

indicato e prodotto già con l’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto l’escussa

neppure lo è stata, considerato che in sede di udienza di discussione ha

dimostrato di essere a perfetta conoscenza del credito per il quale CO 1

procede nei suoi confronti.

4.2

A

mente della reclamante un contratto di leasing può valere quale riconoscimento

di debito solo per le rate mensili non pagate ma non per il costo dei

chilometri effettuati in eccesso, perché dal contratto non si può desumere l’ammontare

dei chilometri supplementari, i quali devono essere accertati in

contraddittorio tra tutte le parti del contratto. Non essendo stata convocata

dalla creditrice alla riconsegna del veicolo e non avendo firmato personalmente

il verbale attestante i chilometri percorsi dall’auto, RE 1 nega che le si possa

chiedere di pagare l’indennità in questione.

Sennonché

ella non ha contestato in prima sede il verbale di riconsegna prodotto dall’istante

(doc. E), né il chilometraggio indicato sullo stesso (138'042), né i chilometri

in eccesso (24'708) indicati sulla richiesta dell’8 dicembre 2015 (doc. F) e

neppure l’indennità supplementare prevista dal contratto di leasing (0.60

fr./km, comprensivi dell’IVA, ossia 0.5555 fr./km senza l’IVA, per i chilometri

eccedenti 20'000/anno, doc. A). Tali fatti sono quindi da considerare appurati (cfr. art. 150 cpv.

1.

CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.57 del 6 settembre 2016 consid.

6.

/a) e non possono più essere rimessi in discussione in

seconda istanza.

Del

resto anche nel reclamo RE 1 non cita alcun indizio che possa far dubitare dell’attendibilità

del chilometraggio menzionato sul verbale di riconsegna e nello scritto 8

dicembre 2015. Il contratto di leasing, unitamente a quei documenti, giustificano

in definitiva il rigetto dell’opposizione non solo per la parte della rata

leasing rimasta scoperta, pari a fr. 351.90, ma pure per l’in­dennizzo

della metà della maggior percorrenza chilometrica, di fr. 6'862.65 (doc.

F: ½ di 24'708 x 0.5555), oltre all’IVA dell’8% su fr. 6'862.65 (fr. 549.–),

ovvero sui fr. 7'763.55 complessivi posti in esecuzione (doc. G), oltre

agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 29 dicembre 2015 (20 giorni

dalla messa in mora dell’8 dicembre 2015, doc. F).

4.3

La

reclamante sostiene però anche che il credito posto in esecuzione non sarebbe

esigibile, poiché essa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso o

sollecito di pagamento, neppure la richiesta di pagamento dell’8 dicembre 2015

(doc. F). Tale contestazione è però nuova e non può essere presa in considerazione

poiché il fatto che abbia ricevuto la richiesta di pagamento è appurato, siccome

non l’ha contestato in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sopra

consid. 4.2). Il reclamo risulta così interamente infondato e come tale va

respinto.

5.

In

considerazione della sua difficile situazione finanziaria, che la vede oggetto

di diverse esecuzioni e in attesa di ricevere prestazioni LAPS, la reclamante

chiede di essere esentata dal versamento di anticipi e dal pagamento delle

spese processuali, allegando alla sua richiesta il certificato comunale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria debitamente compilato. Il reclamo appariva tuttavia

d’acchito privo di probabilità di successo, tanto da non essere stato

notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque data una delle

condizioni per accogliere la richiesta in esame (art. 117 lett. b CPC).

La tassa del presente

giudizio seguirebbe così la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa la reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente –

da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'763.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).