14.2017.55
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4 settembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.55
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.403 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 19 gennaio 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 agosto 2013 la CO 2 (ora CO 1) quale società di leasing, la PI
1 quale assuntrice e RE 1 quale debitore solidale hanno stipulato un contratto
di leasing avente per oggetto un’automobile Mercedes Benz __________ usata del
2008 con 80'000 km. Il contratto prevedeva il versamento di una prima rata di fr. 7'333.–
(IVA inclusa), di successive 20 rate mensili di fr. 667.45 (IVA inclusa)
ciascuna, una durata di 21 mesi, un chilometraggio annuo di massimi 20'000
chilometri e un supplemento di 60 centesimi (IVA inclusa) per ogni chilometro
di maggiore percorrenza.
Il
22 settembre 2015 l’assuntrice ha restituito il veicolo alla società di leasing
e firmato il relativo verbale, che indicava in 138'042 i chilometri percorsi al
momento della riconsegna. L’8 dicembre 2015, la CO 1 ha chiesto alla debitrice
solidale, RE 1, di pagare il noleggio arretrato di fr. 351.90 e la metà
dei costi del chilometraggio in eccesso, pari a fr. 6'862,65 (½ di 24'708
km x 0.5555 fr./km), oltre all’IVA dell’8% (fr. 549.–).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'763.55
oltre agli interessi del 5% dal 29 dicembre 2015, indicando quale titolo di
credito il “saldo contratto
leasing del 16.09.2013 no __________”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2017
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 marzo
2017, la parte convenuta si è opposta all’istanza mentre l’istante non si è presentata.
D. Statuendo con decisione 21 marzo 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e non assegnando
indennità a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, chiedendo pure di essere esentata dal pagamento di
anticipi e spese processuali. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 3 aprile 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23
marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, le argomentazioni contenute nel reclamo sono del tutto diverse
di quelle fatte valere in prima sede, in cui RE 1 si è limitata a sostenere che
l’auto veniva usata non solo da lei, quale amministratrice unica della società PI
1, ma anche dagli altri dipendenti della società, che il proseguimento della procedura
non potrebbe che sfociare in un attestato di carenza di beni e che il nuovo
amministratore della società non ha gestito correttamente il rapporto con la creditrice
omettendo di pagare il dovuto. Diverse allegazioni di fatto contenute nel
reclamo sono così nuove e di conseguenza irricevibili, fermo
restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha evidenziato che la documentazione prodotta dall’istante,
ossia il contratto leasing sottoscritto il 12 agosto 2013, in relazione con le
condizioni generali del leasing, il calcolo del budget, il verbale di consegna,
il verbale di riconsegna del veicolo, il conteggio finale dell’8 dicembre 2015
e l’estratto del registro di commercio del Canton __________, costituisce valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e giustifica di conseguenza
il rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
4.1
Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto che vi sia identità tra il creditore indicato
nel precetto esecutivo, la CO 1, e il creditore menzionato sul contratto
leasing, la __________, come pure tra il credito designato nel precetto
esecutivo come “saldo
contratto leasing del 16.09.2013 n. L32-947077.0” e
quello risultante dall’istanza di rigetto dell’opposizione e dai documenti
prodotti dall’istante, riferito a un contratto diverso sottoscritto in data 12
agosto 2013.
a) In
realtà è fuor di dubbio che l’escutente indicata sul precetto esecutivo e nell’istanza
sia la stessa persona che la società di leasing designata nel titolo. Infatti
come emerge dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ (doc.
H), la __________, menzionata nel contratto di leasing A (doc. A), il 29 ottobre
2013.
ha mutato la propria ragione sociale in CO 1, motivo per il quale escutente
e creditrice corrispondono.
b) Pure
il requisito dell’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito riconosciuto
è adempiuto. In effetti nel precetto esecutivo la procedente ha indicato quale
titolo di credito il contratto di leasing posto a fondamento del proprio credito,
ossia il contratto leasing n. L__________. Ha solo indicato per errore, dovuto
a un’evidente svista, quale data della sua stipulazione il 16 settembre 2013 in
luogo del 12 agosto 2013. La causa del credito indicata nel precetto
esecutivo era sicuramente idonea a chiarire alla debitrice per quale credito la
procedente avesse iniziato l’esecuzione. La svista commessa dalla creditrice
non costituisce motivo per respingere l’istanza perché l’escussa sulla base di
queste indicazioni non poteva essere indotta in errore sulla pretesa posta in
esecuzione e sulla portata del contratto di leasing prodotto quale doc. A,
indicato e prodotto già con l’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto l’escussa
neppure lo è stata, considerato che in sede di udienza di discussione ha
dimostrato di essere a perfetta conoscenza del credito per il quale CO 1
procede nei suoi confronti.
4.2
A
mente della reclamante un contratto di leasing può valere quale riconoscimento
di debito solo per le rate mensili non pagate ma non per il costo dei
chilometri effettuati in eccesso, perché dal contratto non si può desumere l’ammontare
dei chilometri supplementari, i quali devono essere accertati in
contraddittorio tra tutte le parti del contratto. Non essendo stata convocata
dalla creditrice alla riconsegna del veicolo e non avendo firmato personalmente
il verbale attestante i chilometri percorsi dall’auto, RE 1 nega che le si possa
chiedere di pagare l’indennità in questione.
Sennonché
ella non ha contestato in prima sede il verbale di riconsegna prodotto dall’istante
(doc. E), né il chilometraggio indicato sullo stesso (138'042), né i chilometri
in eccesso (24'708) indicati sulla richiesta dell’8 dicembre 2015 (doc. F) e
neppure l’indennità supplementare prevista dal contratto di leasing (0.60
fr./km, comprensivi dell’IVA, ossia 0.5555 fr./km senza l’IVA, per i chilometri
eccedenti 20'000/anno, doc. A). Tali fatti sono quindi da considerare appurati (cfr. art. 150 cpv.
1.
CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.57 del 6 settembre 2016 consid.
6.
/a) e non possono più essere rimessi in discussione in
seconda istanza.
Del
resto anche nel reclamo RE 1 non cita alcun indizio che possa far dubitare dell’attendibilità
del chilometraggio menzionato sul verbale di riconsegna e nello scritto 8
dicembre 2015. Il contratto di leasing, unitamente a quei documenti, giustificano
in definitiva il rigetto dell’opposizione non solo per la parte della rata
leasing rimasta scoperta, pari a fr. 351.90, ma pure per l’indennizzo
della metà della maggior percorrenza chilometrica, di fr. 6'862.65 (doc.
F: ½ di 24'708 x 0.5555), oltre all’IVA dell’8% su fr. 6'862.65 (fr. 549.–),
ovvero sui fr. 7'763.55 complessivi posti in esecuzione (doc. G), oltre
agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 29 dicembre 2015 (20 giorni
dalla messa in mora dell’8 dicembre 2015, doc. F).
4.3
La
reclamante sostiene però anche che il credito posto in esecuzione non sarebbe
esigibile, poiché essa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso o
sollecito di pagamento, neppure la richiesta di pagamento dell’8 dicembre 2015
(doc. F). Tale contestazione è però nuova e non può essere presa in considerazione
poiché il fatto che abbia ricevuto la richiesta di pagamento è appurato, siccome
non l’ha contestato in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sopra
consid. 4.2). Il reclamo risulta così interamente infondato e come tale va
respinto.
5.
In
considerazione della sua difficile situazione finanziaria, che la vede oggetto
di diverse esecuzioni e in attesa di ricevere prestazioni LAPS, la reclamante
chiede di essere esentata dal versamento di anticipi e dal pagamento delle
spese processuali, allegando alla sua richiesta il certificato comunale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria debitamente compilato. Il reclamo appariva tuttavia
d’acchito privo di probabilità di successo, tanto da non essere stato
notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque data una delle
condizioni per accogliere la richiesta in esame (art. 117 lett. b CPC).
La tassa del presente
giudizio seguirebbe così la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
difficili in cui versa la reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente –
da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'763.55,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).