14.2017.58
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Assenza di nullità della sentenza emanata da un gudice territorialmente incompetente
6 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.58
14.2017.59
Lugano
6 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. 7 e 9 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con istanze 12 e 17 gennaio
2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 4 aprile 2017 presentati da RE 1 contro le
decisione emesse il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'364.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2016 e di fr. 110.–,
rispettivamente di fr. 2'968.– oltre agli interessi del 5% dal 30 dicembre
2016, invocando il mancato pagamento dell’affitto e delle spese condominiali
(acconto) per i mesi di novembre 2016, rispettivamente di dicembre 2016 e
gennaio 2017;
che
avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze
12 e 17 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia, il quale, statuendo con due decisioni
del 20 marzo 2017, ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le
opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
e fr. 200.–, così come delle indennità di fr. 75.–
e fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami del 4 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentati solo il 4 aprile 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il 24 marzo
2017 (tracciamento EasyTrack della raccomandata n. 98__________), in concreto entrambi
Fatti
i reclami sono tardivi, i termini di ricorso essendo scaduti già lunedì 3 aprile
2017 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
ci si potrebbe invero chiedere se le sentenze impugnate non siano nulle, ciò
che va constatato in ogni tempo a prescindere dalla tempestività del reclamo;
che,
in effetti, al momento dell’inoltro delle istanze, il 12 e il 17 gennaio 2017,
l’escussa era già domiciliata in Italia dal 2 gennaio 2017 (v. dichiarazione di
partenza rilasciata dal Comune di __________ il 29 novembre 2016 e certificato
di residenza del Comune di __________ del 2 gennaio 2017, acclusi al reclamo),
sicché, non esistendo più alcun foro esecutivo in Svizzera (art. 46 segg. e, a
contrario, 53 LEF), a supporre che all’escutente fosse noto il cambiamento
di domicilio il Giudice di pace non era competente per statuire sull’istanza
(art. 84 cpv. 1 LEF);
che,
tuttavia, secondo giurisprudenza e dottrina il debitore può essere convenuto al
suo precedente domicilio con un’azione di rigetto dell’opposizione ove egli non
abbia informato il creditore del cambiamento di domicilio e non sia dimostrato
che il creditore l’ha comunque saputo, oppure quando il debitore non ha eccepito
l’incompetenza del giudice nella procedura di rigetto (DTF 136 III 375 consid.
Considerandi
2.1
con rinvii), e ciò anche se il nuovo domicilio si trova all’estero (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22
ad art. 84 LEF; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 53);
che
la questione della competenza territoriale non deve quindi essere esaminata d’ufficio,
né in prima né in seconda istanza;
che
pur emanata da un giudice territorialmente incompetente, la sentenza è valida
se non è contestata tempestivamente;
che
i reclami in esame sono di conseguenza irricevibili;
che
le domande di concessione dell’effetto sospensivo diventano così senza oggetto;
che la tasse del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta
per tenere conto dell’esito, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono
stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'442.–
(fr. 1'474.– + fr. 2'968.–, cfr. art. 52
LTF), non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 7 è irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa n. 9 è irricevibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva la
compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 100.– le
è restituita.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).