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Decisione

14.2017.58

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Assenza di nullità della sentenza emanata da un gudice territorialmente incompetente

6 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami sono tardivi, i termini di ricorso essendo scaduti già lunedì 3 aprile

2017 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

ci si potrebbe invero chiedere se le sentenze impugnate non siano nulle, ciò

che va constatato in ogni tempo a prescindere dalla tempestività del reclamo;

che,

in effetti, al momento dell’inoltro delle istanze, il 12 e il 17 gennaio 2017,

l’escussa era già domiciliata in Italia dal 2 gennaio 2017 (v. dichiarazione di

partenza rilasciata dal Comune di __________ il 29 novembre 2016 e certificato

di residenza del Comune di __________ del 2 gennaio 2017, acclusi al reclamo),

sicché, non esistendo più alcun foro esecutivo in Svizzera (art. 46 segg. e, a

contrario, 53 LEF), a supporre che all’escutente fosse noto il cambiamento

di domicilio il Giudice di pace non era competente per statuire sull’istanza

(art. 84 cpv. 1 LEF);

che,

tuttavia, secondo giurisprudenza e dottrina il debitore può essere convenuto al

suo precedente domicilio con un’azione di rigetto dell’opposizione ove egli non

abbia informato il creditore del cambiamento di domicilio e non sia dimostrato

che il creditore l’ha comunque saputo, oppure quando il debitore non ha eccepito

l’incompetenza del giudice nella procedura di rigetto (DTF 136 III 375 consid.

Considerandi

2.1

con rinvii), e ciò anche se il nuovo domicilio si trova all’estero (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22

ad art. 84 LEF; Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 53);

che

la questione della competenza territoriale non deve quindi essere esaminata d’ufficio,

né in prima né in seconda istanza;

che

pur emanata da un giudice territorialmente incompetente, la sentenza è valida

se non è contestata tempestivamente;

che

i reclami in esame sono di conseguenza irricevibili;

che

le domande di concessione dell’effetto sospensivo diventano così senza oggetto;

che la tasse del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta

per tenere conto dell’esito, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono

stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'442.–

(fr. 1'474.– + fr. 2'968.–, cfr. art. 52

LTF), non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 7 è irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa n. 9 è irricevibile.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva la

compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 100.– le

è restituita.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).